DECRETO 1 ottobre 2004, n.289
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1° febbraio 2000, n. 318, concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni, derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunita' montane, svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 6, comma 8, della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Visti gli articoli 27, 28, 32 e 33 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato
con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'articolo 1-quater, commi 7, 8 e 9,
del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50, convertito dalla legge 20 maggio 2003, n. 116;
Vista la necessita' e l'urgenza di
apportare modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'interno 1°
settembre 2000, n. 318, disciplinante i criteri di utilizzo dei contributi erariali
disponibili per il finanziamento delle procedure di unione e fusione di comuni, ai fini di
una ordinata gestione transitoria delle risorse finanziarie disponibili per l'anno 2004;
Ritenuto, per le considerazioni sopra riportate, che il presente
decreto ha un'efficacia temporale limitata all'anno 2004;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 30 agosto 2004;
Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei
Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro
dell'interno
1° settembre 2000, n. 318
1. Al decreto del Ministro dell'interno 1° settembre 2000, n. 318,
sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai seguenti commi.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e' abrogato.
3. All'articolo 3, dopo la lettera g) del comma 1, e' aggiunta la
seguente:
«g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano
presenti almeno due comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.».
4. Al secondo periodo del comma 1
dell'articolo 5 la parola «consuntivo» e' sostituita dalla seguente: «rendiconto».
5. I commi 3 e 4 dell'articolo 5 sono sostituiti
dai seguenti commi:
«3. A ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
montana spetta in base ai servizi esercitati in forma associata un contributo pari:
a) al 15 per cento delle spese correnti ed
in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata due servizi;
b) al 19 per cento delle spese correnti ed
in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata da tre a
cinque servizi;
c) al 26 per cento delle spese correnti ed
in conto capitale certificate ove l'ente gestisca in forma associata piu'
di cinque servizi.
4. Le percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5 per cento
per le spese certificate relative ai seguenti servizi: anagrafe e
stato civile, ufficio tecnico, urbanistica e gestione del territorio e polizia
locale. La percentuale di incremento spetta anche se l'esercizio
associato riguarda solo tali servizi.».
6. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«4-bis. Ove vengano conferite integralmente in gestione associata
una o piu' funzioni, composte da piu' di due servizi individuati ai sensi
dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.
194, il contributo determinato ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse riferibile e' incrementato del 10
per cento.
4-ter. Per la determinazione del contributo spettante alle unioni di
comuni nelle fattispecie di cui al comma 1, le spese certificate dai singoli
comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono calcolate con
riferimento alla spesa media nazionale per abitante sostenuta
dai comuni sino a 5.000 abitanti. Tale
spesa e' moltiplicata per il numero di 5.000 abitanti.
4-quater. Le unioni di comuni e le comunita' montane
svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali che hanno
ricevuto il contributo in relazione alle fattispecie previste dal comma 1 sono
tenute a dimostrare l'effettivo avvio della funzionalita' dei servizi per i quali e'
stato attribuito il contributo statale. A tale fine, con il decreto di cui al comma 2, sono
stabiliti gli elementi in base ai quali e' possibile valutare
l'effettivo avvio dei servizi nel primo anno di funzionamento. I predetti enti sono
tenuti comunque a certificare le spese correnti ed in conto capitale
sostenute nel primo anno di funzionamento. Ove dette spese risultino inferiori di
almeno il 10 per cento di quelle certificate
per ottenere il contributo nelle fattispecie di cui al comma 1, tale
differenza e' recuperata in sede di attribuzione dei successivi contributi annuali.
In tale caso il recupero e' proporzionale al rapporto esistente tra le
spese certificate per le fattispecie di cui al comma 1 ed il
contributo spettante ai sensi del presente articolo. Nel caso in cui si accerti
che le unioni di comuni e le comunita' montane, nelle fattispecie di cui al
comma 1, non abbiano esercitato effettivamente i servizi il contributo di cui al presente
articolo e' revocato. Per le unioni di comuni il raffronto e' effettuato tra le spese prese
in considerazione ai fini dell'attribuzione del contributo
per le fattispecie di cui al comma 1 e le spese sostenute nel primo anno di
funzionamento definite secondo i criteri di cui al comma 5-bis.».
7. Al primo periodo del comma 5, dell'articolo 5, dopo le parole
«il contributo di cui al comma 1,» sono inserite le seguenti parole: «a
decorrere dall'anno successivo quello cui si riferisce la
certificazione di cui al comma 4-ter,».
8. Alla fine del comma 5 dell'articolo 5 e' aggiunto il seguente
periodo: «Il contributo e' aumentato del 5 per cento a favore delle unioni
di comuni e delle comunita' montane la cui spesa media
complessiva per abitante per la gestione dei servizi sia superiore
alla spesa media nazionale per
abitante risultante dalle certificazioni trasmesse
rispettivamente dalle unioni di comuni e dalle comunita' montane.».
9. Dopo il comma 5 dell'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:
«5-bis. Il contributo da rideterminare triennalmente nei confronti delle
unioni di comuni ai sensi del comma 5 e' calcolato in misura pari al
prodotto della spesa media per abitante certificata per il numero degli abitanti
dei singoli comuni facenti parte dell'unione, considerando comunque la
popolazione di ciascun ente sino ad un massimo di 5.000 abitanti. In sede
di rideterminazione triennale del contributo, dalle spese certificate
dalle unioni di comuni sono detratte quelle attribuibili ai comuni
con popolazione superiore a 30.000 abitanti. A tale fine la spesa da detrarre e' pari al prodotto
risultante tra la spesa media per abitante delle unioni di comuni e la popolazione dei
comuni superiori a 30.000 abitanti.
5-ter. Ove le unioni di comuni e le
comunita' montane non trasmettano la certificazione di
cui al comma 5, la quota del contributo determinata ai sensi
del presente articolo e le quote di contributo di cui agli
articoli 3 e 4 sono sospese con la possibilita'
della corresponsione delle stesse, all'atto della
presentazione della certificazione, solo ove
residuino fondi disponibili.».
10. Al comma 6 dell'articolo 5, le parole «di cui al comma 5», sono sostituite dalle
seguenti: «di cui ai commi 4-quater e 5».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° ottobre 2004
Il Ministro: Pisanu
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11 Interno, foglio n. 51
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione
competente per materia, ai sensi
dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni
sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R.
28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle
quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore
e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
-
Si riporta il testo vigente dell'art. 17, comma 3,
della
legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina
dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
«3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie
di competenza del Ministro o di
autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere.
Tali regolamenti, per
materie di
competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione
da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono
dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione».
- Si riporta
il testo dell'art. 6, comma 8, della legge
3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in
materia di autonomia
e ordinamento degli
enti locali, nonche' modifiche alla
legge 8 giugno 1990, n. 142):
«8.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il
Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto
1997, n. 281, adotta, con proprio
decreto, i criteri
per l'utilizzo delle risorse di cui
all'art. 31, comma
12, della legge 23 dicembre 1998, n.
448».
- Si
riporta il testo degli articoli 27, 28, 32 e 33
del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali):
«Art.
27 (Natura e ruolo). - 1. Le comunita' montane
sono unioni di
comuni, enti locali costituiti fra comuni
montani e
parzialmente montani, anche appartenenti a
province diverse, per la
valorizzazione delle zone montane
per l'esercizio di funzioni
proprie, di funzioni conferite
e per l'esercizio associato delle
funzioni comunali.
2. La
comunita' montana ha un organo rappresentativo e
un organo esecutivo
composti da sindaci, assessori o
consiglieri dei
comuni partecipanti. Il presidente puo'
cumulare la carica con quella di
sindaco di uno dei comuni
della
comunita'. I rappresentanti dei comuni della
comunita' montana
sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti con il sistema del voto
limitato garantendo la
rappresentanza delle minoranze.
3.
La regione individua, concordandoli nelle sedi
concertative di cui
all'art. 4, gli ambiti o le zone
omogenee per la
costituzione delle comunita' montane, in
modo da consentire
gli interventi per la valorizzazione
della montagna e
l'esercizio associato delle funzioni
comunali. La costituzione
della comunita' montana avviene
con provvedimento del presidente della
giunta regionale.
4.
La legge regionale disciplina le comunita' montane
stabilendo in particolare:
a)
le modalita' di approvazione dello statuto;
b)
le procedure di concertazione;
c)
la disciplina dei piani zonali e dei programmi
annuali;
d)
i criteri di ripartizione tra le comunita' montane
dei
finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione
europea;
e)
i rapporti con gli altri enti operanti nel
territorio.
5.
La legge regionale puo' escludere dalla comunita'
montana i
comuni parzialmente montani nei quali la
popolazione residente nel
territorio montano sia inferiore
al 15 per
cento della popolazione complessiva, restando
sempre esclusi i
capoluoghi di provincia e i comuni con
popolazione
complessiva superiore a 40.000 abitanti.
L'esclusione non priva i
rispettivi territori montani dei
benefici e degli
interventi speciali per la montagna
stabiliti dall'Unione
europea e dalle leggi statali e
regionali. La legge regionale puo'
prevedere, altresi', per
un piu' efficace
esercizio delle funzioni e dei servizi
svolti in
forma associata, l'inclusione dei comuni
confinanti,
con popolazione non superiore a 20.000
abitanti, che siano parte integrante
del sistema geografico
e socio-economico della comunita'.
6.
Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il
cui territorio coincide con quello di
una comunita' montana
sono assegnate le
funzioni e le risorse attribuite alla
stessa in base a norme
comunitarie, nazionali e regionali.
Tale disciplina si applica anche
nel caso in cui il comune
sorto dalla fusione
comprenda comuni non montani. Con la
legge regionale
istitutiva del nuovo comune si provvede
allo scioglimento della comunita'
montana.
7.
Ai fini della graduazione e differenziazione degli
interventi di
competenza delle regioni e delle comunita'
montane, le regioni, con propria
legge, possono provvedere
ad individuare
nell'ambito territoriale delle singole
comunita' montane fasce altimetriche
di territorio, tenendo
conto
dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta'
nell'utilizzazione agricola
del suolo,
della fragilita' ecologica, dei rischi
ambientali e della realta'
socio-economica.
8.
Ove in luogo di una preesistente comunita' montana
vengano costituite
piu' comunita' montane, ai nuovi enti
spettano nel complesso i
trasferimenti erariali attribuiti
all'ente originario,
ripartiti in attuazione dei criteri
stabiliti dall'art. 36 del
decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, e successive
modificazioni».
«Art.
28 (Funzioni). - 1. L'esercizio associato di
funzioni proprie dei
comuni o a questi conferite dalla
regione spetta alle
comunita' montane. Spetta, altresi',
alle comunita' montane
l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita
dai comuni, dalla provincia e dalla
regione.
2.
Spettano alle comunita' montane le funzioni
attribuite dalla
legge e gli interventi speciali per la
montagna stabiliti
dalla Unione europea o dalle leggi
statali e regionali.
3.
Le comunita' montane adottano piani pluriennali di
opere ed interventi
e individuano gli strumenti idonei a
perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socio-economico,
ivi compresi quelli
previsti dalla Unione europea, dallo
Stato e
dalla regione, che possono concorrere alla
realizzazione dei programmi annuali
operativi di esecuzione
del piano.
4.
Le comunita' montane, attraverso le indicazioni
urbanistiche del piano
pluriennale di sviluppo, concorrono
alla formazione del piano territoriale
di coordinamento.
5. Il piano
pluriennale di sviluppo socioeconomico ed i
suoi aggiornamenti sono adottati dalle
comunita' montane ed
approvati dalla
provincia secondo le procedure previste
dalla legge regionale.
6.
Gli interventi finanziari disposti dalle comunita'
montane e da
altri soggetti pubblici a favore della
montagna sono
destinati esclusivamente ai territori
classificati montani.
7. Alle
comunita' montane si applicano le disposizioni
dell'art. 32, comma 5».
«Art.
32 (Unioni di comuni) - 1. Le unioni di comuni
sono enti locali
costituiti da due o piu' comuni di norma
contermini, allo
scopo di esercitare congiuntamente una
pluralita' di funzioni di loro
competenza.
2.
L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono
approvati dai
consigli dei comuni partecipanti con le
procedure e la
maggioranza richieste per le modifiche
statutarie. Lo statuto
individua gli organi dell'unione e
le modalita' per la loro
costituzione e individua altresi'
le funzioni svolte dall'unione e le
corrispondenti risorse.
3.
Lo statuto deve comunque prevedere il presidente
dell'unione scelto tra i
sindaci dei comuni interessati e
deve prevedere che altri organi siano
formati da componenti
delle giunte
e dei consigli dei comuni associati,
garantendo la rappresentanza delle
minoranze.
4. L'unione ha
potesta' regolamentare per la disciplina
della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle
funzioni ad essa affidate e per i
rapporti anche finanziari
con i comuni.
5.
Alle unioni di comuni si applicano, in quanto
compatibili, i
principi previsti per l'ordinamento dei
comuni. Si applicano, in
particolare, le norme in materia
di composizione
degli organi dei comuni; il numero dei
componenti degli organi non puo'
comunque eccedere i limiti
previsti per i comuni di
dimensioni pari alla popolazione
complessiva dell'ente.
Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse,
dalle tariffe e dai contributi sui
servizi ad esse affidati».
«Art. 33
(Esercizio associato di funzioni e servizi da
parte dei comuni). - 1. Le
regioni, nell'emanazione delle
leggi di conferimento delle
funzioni ai comuni, attuano il
trasferimento
delle funzioni nei confronti della
generalita' dei comuni.
2.
Al fine di favorire l'esercizio associato delle
funzioni dei comuni
di minore dimensione demografica, le
regioni individuano
livelli ottimali di esercizio delle
stesse,
concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'art. 4.
Nell'ambito della previsione regionale, i
comuni
esercitano le funzioni in forma associata,
individuando autonomamente
i soggetti, le forme e le
metodologie, entro
il termine temporale indicato dalla
legislazione regionale.
Decorso inutilmente il termine di
cui sopra, la regione esercita
il potere sostitutivo nelle
forme stabilite dalla legge stessa.
3. Le regioni
predispongono, concordandolo con i comuni
nelle apposite
sedi concertative, un programma di
individuazione degli
ambiti per la gestione associata
sovracomunale di
funzioni e servizi, realizzato anche
attraverso le
unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di
circoscrizioni comunali e i criteri per la
corresponsione di
contributi e incentivi alla progressiva
unificazione. Il
programma e' aggiornato ogni tre anni,
tenendo anche conto
delle unioni di comuni regolarmente
costituite.
4. Al
fine di favorire il processo di riorganizzazione
sovracomunale
dei servizi, delle funzioni e delle
strutture, le
regioni provvedono a disciplinare, con
proprie leggi,
nell'ambito del programma territoriale di
cui al comma 3, le forme
di incentivazione dell'esercizio
associato
delle funzioni da parte dei comuni, con
l'eventuale previsione nel
proprio bilancio di un apposito
fondo. A tale fine, oltre a
quanto stabilito dal comma 3 e
dagli articoli 30 e 32, le regioni si
attengono ai seguenti
principi fondamentali:
a)
nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono il massimo grado di integrazione tra
i comuni, graduando
la corresponsione dei benefici in
relazione al livello
di unificazione, rilevato mediante
specifici indicatori con riferimento
alla tipologia ed alle
caratteristiche delle
funzioni e dei servizi associati o
trasferiti in
modo tale da erogare il massimo dei
contributi nelle ipotesi di massima
integrazione;
2) prevedono in ogni caso una maggiorazione dei
contributi nelle ipotesi
di fusione e di unione, rispetto
alle altre forme di gestione
sovracomunale;
b)
promuovono le unioni di comuni, senza alcun
vincolo alla
successiva fusione, prevedendo comunque
ulteriori
benefici da corrispondere alle unioni che
autonomamente deliberino, su conforme
proposta dei consigli
comunali interessati, di procedere
alla fusione».
- Si
riporta il testo dell'art. 1-quater, commi 7, 8 e
9, del decreto-legge 31 marzo 2003, n.
50, convertito dalla
legge 20 maggio
2003, n. 116 (Disposizioni urgenti in
materia di bilanci degli enti locali):
«7.
I contributi a favore delle unioni di comuni e
delle comunita'
montane svolgenti l'esercizio associato
delle funzioni e
dei servizi comunali previsti dalle
vigenti disposizioni
di legge, ad eccezione di quelli di
cui al comma 2, dell'art. 31, della
legge 27 dicembre 2002,
n. 289, sono
utilizzati anche per il finanziamento degli
enti risultanti dalla fusione di
comuni.
8.
Qualora comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti facciano parte delle unioni
di comuni, i parametri
di riparto previsti dal
decreto del Ministro dell'interno
adottato ai sensi
dell'art. 6, comma 8, della legge
3 agosto 1999, n.
265, sono applicati considerando tali
enti come comuni
con popolazione sino a 5.000 abitanti.
Sono comunque
esclusi ai fini dell'applicazione dei
parametri di riparto i
comuni con popolazione superiore a
30.000 abitanti.
9.
Dall'attuazione dei commi 7 e 8 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
- Il
decreto del Ministro dell'interno 1° settembre
2000, n. 318, reca:
«Regolamento concernente i criteri di
riparto dei fondi erariali destinati
al finanziamento delle
procedure di fusione tra i
comuni e l'esercizio associato
di funzioni comunali».
-
Si riporta il testo dell'art. 8 del
decreto
legislativo 28
agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente
per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento
e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la
Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8
(Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata)
- 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e'
unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune
delle regioni, delle province, dei
comuni e delle
comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal
Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali; ne
fanno parte altresi' il Ministro
del tesoro e del bilancio e della
programmazione economica,
il Ministro delle finanze, il Ministro
dei lavori pubblici,
il Ministro della sanita', il
presidente dell'Associazione
nazionale dei
comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province
d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale
comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre
quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di
provincia designati dall'UPI.
Dei
quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le
citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n.
142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del
Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o
di enti pubblici.
3.
La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi,
e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la
necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI,
dell'UPI o dell'UNCEM.
4.
La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono
presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su
sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se
tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno».
Nota all'art. 1:
- Si
riporta il testo integrale degli articoli 2, 3 e
5, del decreto del Ministro
dell'interno 1° settembre 2000,
n. 318, come modificati dal presente
decreto:
«Art. 2 (Contributi per l'esercizio associato di
funzioni
comunali). - 1. Alle unioni di comuni e'
attribuito un contributo in base:
a)
alla popolazione della unione dei comuni secondo
quanto previsto dall'art. 3;
b)
al numero di comuni facenti parte dell'unione
secondo quanto previsto dall'art. 4;
c)
ai servizi esercitati in forma associata secondo
quanto previsto dall'art. 5.
2. (Abrogato).
3.
Il contributo determinato secondo i criteri di cui
ai commi 1 e 2 e' aumentato del 5 per
cento ove l'unione di
comuni coincida
esattamente con gli ambiti territoriali
ottimali di esercizio
delle funzioni individuati ai sensi
dell'art. 3, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. A tale
fine gli enti interessati attestano
l'esistenza della predetta
condizione secondo i modelli di
certificazione da
definire con il decreto del Ministero
dell'interno di cui all'art. 5, comma
2.
4.
Alle comunita' montane svolgenti l'esercizio
associato di funzioni comunali
e' attribuito un contributo
in base ai servizi
esercitati in forma associata secondo
quanto previsto dall'art. 5.
5. Salvo
quanto previsto dall'art. 1, comma 3, in caso
di
insufficienza dei fondi erariali destinati al
finanziamento delle
unioni e delle funzioni comunali
esercitate in forma
associata dalle comunita' montane, il
contributo spettante
ai singoli enti come determinato a
norma del presente decreto e'
proporzionalmente ridotto.
6. Entro il 30
settembre dell'anno di prima istituzione
delle unioni, di ampliamento delle
stesse o di conferimento
di nuovi servizi, ed in sede di primo
conferimento in forma
associata di servizi
comunali alle comunita' montane o di
nuovi conferimenti,
le unioni di comuni e le comunita'
montane trasmettono la richiesta
di contributo, unitamente
alla certificazione
di cui all'art. 5, comma 1, per
l'attribuzione entro
il 31 ottobre dello stesso anno. Il
contributo e'
attribuito in proporzione al periodo
temporale di
istituzione. Ove l'esercizio associato di
funzioni abbia
termine l'ente interessato deve darne
immediata comunicazione
ai fini della interruzione della
corresponsione del
contributo. Agli enti che inviano la
richiesta di
contributo successivamente il termine del
30 settembre e non
oltre il 31 dicembre viene attribuito
sia per lo stesso anno che per
il successivo un contributo
nei limiti delle
disponibilita' di fondi risultanti a
seguito dei predetti riparti.
7. Alle
unioni di comuni istituite prima della entrata
in vigore della
legge 3 agosto 1999, n. 265, che gia'
percepiscono il contributo
quest'ultimo viene rideterminato
in base ai criteri del presente
decreto».
«Art.
3 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni in
base alla popolazione). - 1. A ciascuna
unione di comuni
spetta in base alla popolazione un
contributo per abitante pari ad
una percentuale del valore
nazionale medio per
abitante dei contributi erariali. Le
percentuali da applicare sono le
seguenti:
a)
5 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva sino a 3.000
abitanti;
b)
6 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva da 3.001 a
5.000 abitanti;
c)
7 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva da 5.001 a
10.000 abitanti;
d)
8 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva da 10.001 a
15.000 abitanti;
e)
9 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva da 15.001 a
20.000 abitanti;
f)
5 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva da 20.001 a
30.000 abitanti;
g)
3 per cento per le unioni di
comuni con
popolazione complessiva superiore a
30.000 abitanti;
g-bis) 3 per cento per le unioni di comuni ove siano
presenti almeno due
comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti.
2.
Il contributo di cui al comma 1 e' rideterminato
ogni dieci anni. Il contributo
e' comunque rideterminato a
seguito di
variazione del numero dei comuni che
costituiscono l'unione».
«Art.
5 (Determinazione dei contributi per le unioni
dei comuni e
le comunita' montane in base ai servizi
esercitati in forma
associata). - 1. In sede di prima
istituzione delle
unioni, di variazione del numero dei
comuni che
costituiscono le stesse unioni, di variazione
del numero dei servizi, ed in sede di
primo conferimento in
forma associata di servizi
comunali alle comunita' montane
o di
variazione del numero degli stessi, i comuni
interessati inviano
attraverso le unioni di comuni e le
comunita' montane entro il termine di
cui all'art. 2, comma
6, apposita
certificazione al fine di ottenere il
contributo erariale.
Le notizie sono riferite all'ultimo
rendiconto approvato dai singoli enti.
Per i servizi di cui
non si dispongano di dati finanziari i
comuni indicano dati
di previsione corredati da
apposita relazione esplicativa,
in modo analitico, dei dati stessi.
2.
Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi
entro il 31 maggio
di ciascun anno vengono definiti i
modelli per le certificazioni di cui
al comma 1.
3. A
ciascuna unione di comuni ed a ciascuna comunita'
montana spetta in
base ai servizi esercitati in forma
associata un contributo pari:
a)
al 15 per cento delle spese correnti ed in conto
capitale certificate ove l'ente
gestisca in forma associata
2 servizi;
b)
al 19 per cento delle spese correnti ed in conto
capitale certificate ove l'ente
gestisca in forma associata
da 3 a 5 servizi;
c)
al 26 per cento delle spese correnti ed in conto
capitale certificate ove l'ente
gestisca in forma associata
piu' di 5 servizi.
4. Le
percentuali di cui al comma 3 sono elevate del 5
per cento per
le spese certificate relative ai seguenti
servizi:
anagrafe e stato civile, ufficio tecnico,
urbanistica e gestione del
territorio e polizia locale. La
percentuale di
incremento spetta anche se l'esercizio
associato riguarda solo tali servizi.
4-bis.
Ove vengano conferite integralmente in gestione
associata una o
piu' funzioni, composte da piu' di due
servizi individuati
ai sensi dell'art. 2 del decreto del
Presidente della
Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, il
contributo determinato
ai sensi dei commi 3 e 4 ad esse
riferibile e' incrementato del 10 per
cento.
4-ter.
Per la determinazione del contributo spettante
alle unioni di comuni nelle
fattispecie di cui al comma 1,
le spese certificate
dai singoli comuni con popolazione
superiore a 5.000 abitanti
sono calcolate con riferimento
alla spesa media
nazionale per abitante sostenuta dai
comuni sino a 5.000
abitanti. Tale spesa e' moltiplicata
per il numero di 5.000 abitanti.
4-quater. Le unioni di comuni e le comunita' montane
svolgenti l'esercizio
associato di funzioni comunali che
hanno ricevuto il contributo in
relazione alle fattispecie
previste dal comma 1 sono
tenute a dimostrare l'effettivo
avvio della funzionalita' dei
servizi per i quali e' stato
attribuito il
contributo statale. A tale fine, con il
decreto di cui al comma 2,
sono stabiliti gli elementi in
base ai quali e' possibile
valutare l'effettivo avvio dei
servizi nel primo
anno di funzionamento. I predetti enti
sono tenuti comunque a
certificare le spese correnti ed in
conto capitale sostenute
nel primo anno di funzionamento.
Ove dette spese
risultino inferiori di almeno il 10 per
cento di quelle
certificate per ottenere il contributo
nelle fattispecie di
cui al comma 1, tale differenza e'
recuperata in
sede di attribuzione dei successivi
contributi
annuali. In tale caso il recupero e'
proporzionale
al rapporto esistente tra le spese
certificate per le
fattispecie di cui al comma 1 ed il
contributo spettante
ai sensi del presente articolo. Nel
caso in cui si
accerti che le unioni di comuni e le
comunita' montane, nelle fattispecie
di cui al comma 1, non
abbiano esercitato
effettivamente i servizi il contributo
di cui al presente
articolo e' revocato. Per le unioni di
comuni il raffronto
e' effettuato tra le spese prese in
considerazione ai fini
dell'attribuzione del contributo per
le fattispecie di cui al
comma 1 e le spese sostenute nel
primo anno di
funzionamento definite secondo i criteri di
cui al comma 5-bis.
5.
Mediante apposita certificazione, da trasmettere al
Ministero dell'interno, il
contributo di cui al comma 1, a
decorrere dall'anno
successivo quello cui si riferisce la
certificazione di cui al comma 4-ter,
e' rideterminato ogni
triennio sulla base dei
dati relativi alle spese correnti
ed in conto capitale impegnate
per i servizi esercitati in
forma associata
attestate dalle unioni di comuni e dalle
comunita' montane,
nonche' in relazione al miglioramento
dei servizi misurato sulla base di
parametri fissati con il
decreto di cui
al comma 2. Il contributo e' comunque
rideterminato a
seguito di variazione del numero dei
servizi esercitati
in forma associata. Il contributo e'
aumentato del 5 per cento a favore
delle unioni di comuni e
delle comunita' montane la cui
spesa media complessiva per
abitante per la
gestione dei servizi sia superiore alla
spesa media
nazionale per abitante risultante dalle
certificazioni trasmesse
rispettivamente dalle unioni di
comuni e dalle comunita' montane.
5-bis. Il
contributo da rideterminare triennalmente nei
confronti delle
unioni di comuni ai sensi del comma 5 e'
calcolato in misura pari al
prodotto della spesa media per
abitante certificata
per il numero degli abitanti dei
singoli comuni
facenti parte dell'unione, considerando
comunque la popolazione di
ciascun ente sino ad un massimo
di 5.000 abitanti.
In sede di rideterminazione triennale
del contributo,
dalle spese certificate dalle unioni di
comuni sono detratte
quelle attribuibili ai comuni con
popolazione superiore
a 30.000 abitanti. A tale fine la
spesa da detrarre
e' pari al prodotto risultante tra la
spesa media per
abitante delle unioni di comuni e la
popolazione dei comuni superiori a
30.000 abitanti.
5-ter.
Ove le unioni di comuni e le comunita' montane
non trasmettano la
certificazione di cui al comma 5, la
quota del contributo
determinata ai sensi del presente
articolo e le quote di
contributo di cui agli articoli 3 e
4 sono sospese
con la possibilita' della corresponsione
delle
stesse, all'atto della presentazione della
certificazione, solo ove residuino
fondi disponibili.
6. Con
il decreto di cui al comma 2 vengono definiti i
modelli per le certificazioni di
cui ai commi 4-quater e 5
e le modalita' relative alle
dichiarazioni finalizzate alla
rideterminazione del contributo».






