DECRETO 14 settembre 2005
Assegnazione delle quote di cui al fondo, previsto dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai comuni montani, sottodotati, con popolazione inferiore a mille abitanti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali
Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 16 marzo 2005, n. 62 con cui sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e le
modalità per l'accesso ai finanziamenti del fondo per l'insediamento nei comuni montani con
popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005);
Visto il successivo decreto ministeriale del 26 aprile 2005 con cui è stato integrato il
sopracitato decreto del 1° marzo 2005;
Preso atto delle domande presentate, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 1°
marzo 2005, dai comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti e sottodotati in base al
decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
Tenuto conto dei criteri di ripartizione del fondo secondo quanto stabilito dall'art. 2 del
citato decreto ministeriale;
Decreta:
Ai comuni beneficiari del fondo di cui ai commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ripartito secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale del 1° marzo 2005, è assegnata la quota indicata nell'allegato elenco.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 14 settembre 2005
Il Capo Dipartimento: Malinconico






