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DECRETO 14 settembre 2005

Assegnazione delle quote di cui al fondo, previsto dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ai comuni montani, sottodotati, con popolazione inferiore a mille abitanti.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO per gli affari interni e territoriali

Visto il decreto ministeriale in data 1° marzo 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005, n. 62 con cui sono stati stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità per l'accesso ai finanziamenti del fondo per l'insediamento nei comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti, ai sensi dei commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005);
Visto il successivo decreto ministeriale del 26 aprile 2005 con cui è stato integrato il sopracitato decreto del 1° marzo 2005;
Preso atto delle domande presentate, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 1° marzo 2005, dai comuni montani con popolazione inferiore a 1000 abitanti e sottodotati in base al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244;
Tenuto conto dei criteri di ripartizione del fondo secondo quanto stabilito dall'art. 2 del citato decreto ministeriale;

Decreta:

Ai comuni beneficiari del fondo di cui ai commi 54 e 55 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ripartito secondo le modalità stabilite dall'art. 2 del decreto ministeriale del 1° marzo 2005, è assegnata la quota indicata nell'allegato elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 settembre 2005

Il Capo Dipartimento: Malinconico

 

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