MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 24 giugno 2004
Determinazione dei tempi, delle modalita' e del protocollo di comunicazione per la trasmissione telematica dei dati contabili degli enti locali, ai sensi dell'art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
(Gazzetta Ufficiale 14-07-2004, n. 163, Serie Generale )
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il comma 6 dell'art. 227 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo introdotto dall'art. 28 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 1-quater della legge 20 maggio 2003, n.
116, di conversione del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, concernente il
regolamento di approvazione dei modelli di cui all'art. 160 del sopra citato testo unico;
Visto il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1982, n. 51 che ha istituito la sezione enti locali della Corte dei conti;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti
(deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;
Udito il parere della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali del 17 dicembre 2003;
Visto il parere della Corte dei conti del 12 febbraio 2004;
Decreta:
Art. 1. Oggetto della trasmissione
1. Gli enti locali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con il decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, di seguito indicato T.U., inviano alla Corte dei conti in via telematica il
rendiconto (completo di allegati), le informazioni relative al rispetto del Patto di stabilita'
interno, nonche' i certificati del conto preventivo e consuntivo, secondo principi di
razionalizzazione e concentrazione degli adempimenti, gradualita' dell'attuazione del sistema
telematico, condivisione dei dati.
2. L'avvio a regime del progetto di trasmissione telematica e' preceduto da una fase di
sperimentazione alla quale parteciperanno un numero ridotto di enti selezionati d'intesa con
l'ANCI, con l'UPI e con l'UNCEM, privilegiando il criterio della volontarieta'.
Art. 2. Modalita' di trasmissione
1. I tempi, le modalita' e le procedure tecniche di trasmissione dei dati del rendiconto sono
stabiliti nell'allegato protocollo di comunicazione, che forma parte integrante del presente
decreto.
2. La trasmissione telematica avviene secondo criteri di progressiva estensione dalle
province e dai comuni di maggiori dimensioni demografiche, alle comunita' montane ed agli enti di
minori dimensioni, nonche' di graduale estensione della richiesta dei documenti, d'intesa con
l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM.
Con successivo decreto da emanarsi sulla base delle indicazioni formulate dalla Sezione delle
autonomie della Corte dei conti, sentite l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM, verranno precisati tempi e
modalita' per la trasmissione dei certificati del conto preventivo e consuntivo e delle
informazioni relative al rispetto del Patto di stabilita', nonche' dell'eventuale integrazione
della documentazione attinente al rendiconto, indicata al punto 6 dell'allegato al presente
decreto.
Art. 3. Effetti della trasmissione telematica
1. L'invio telematico della documentazione di cui all'art. 1 assolve all'obbligo di
trasmissione del rendiconto di cui all'art. 227 del T.U.
2. A fini di semplificazione procedurale, con il decreto del Ministro dell'interno di cui
all'art. 161, comma 2, del T.U. possono essere previste apposite procedure tecniche di sicurezza
per la trasmissione telematica dei certificati ivi contemplati, per consentire lo sblocco
dell'erogazione agli enti dell'ultima rata dei contributi ordinari.
Art. 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 giugno 2004
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato A MODALITA' DI INVIO DEI RENDICONTI DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI
1. Preparazione dei dati da trasmettere.
L'ente (comuni, unioni di comuni, province, comunita' montane, citta' metropolitane),
predispone un file in formato XML, riportante, al suo interno, tutti i dati contabili e gli
indicatori economici previsti nei modelli informatizzati predisposti dalla Corte dei conti.
L'elenco dei quadri contabili e dei corrispondenti file XML da trasmettere sono riportati sul
sito della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/); la struttura e le regole
formali di compilazione di ciascun file sono riportate nel corrispondente «XML Schema» (file con
estensione XSD) disponibile sempre sul sito internet della Corte dei conti
(http://www.corteconti.it/).
L'Ente locale potra' verificare il contenuto dei modelli predisposti e la loro correttezza
formale utilizzando i «fogli di stile» (file con estensione XSL) e gli appositi «XML Schema» (file
con estensione XSD) disponibili sul sito internet della Corte dei conti.
2. Registrazione al Sistema informativo della Corte dei conti.
Il responsabile dei servizi finanziari dell'ente locale (d'ora in poi denominato Utente), al
fine di procedere alla trasmissione telematica dei rendiconti, deve effettuare una procedura di
registrazione telematica compilando correttamente ed in ogni sua parte l'apposito modulo
predisposto sul Sistema; dovranno essere indicati i codici di accesso previamente comunicati dalla
Corte dei conti e i propri dati identificativi comprensivi dell'indirizzo di posta elettronica al
quale verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti l'utilizzo del Sistema.
Al fine di garantire la ricezione delle informazioni trasmesse dagli enti locali e la
razionalizzazione dei flussi documentali verso la Corte dei conti, quest'ultima individuera' il
«Gestore del Sistema» dandone comunicazione attraverso il proprio sito internet.
Il «Gestore del Sistema» fornira' agli enti locali tutto il supporto necessario per l'invio
dei dati e garantira' il corretto funzionamento del Sistema stesso.
Le modalita' di accesso e le istruzioni relative alla procedura di registrazione sono
disponibili sul sito internet della Corte dei conti (http://www.corteconti.it/).
L'Utente richiedente garantisce l'esattezza e la veridicita' dei dati e delle
informazioni necessarie all'espletamento del servizio inseriti nella domanda di
registrazione, nonche' di tutte le informazioni ed i dati che fornira' durante tutto il periodo di
efficacia della registrazione.
Il completamento della procedura di registrazione comporta l'integrale conoscenza ed
accettazione delle regole del punto 3 del presente allegato e degli altri documenti inerenti
l'utilizzo del Sistema consultabili sul sito internet della Corte dei conti.
Contestualmente all'avvenuta registrazione dell'Utente, il Gestore del Sistema attiva
l'account (utenza) ad esso associato consentendo l'accesso al Sistema tramite l'uso della «User-ID»
(identificativo Utente) e della «Password» (parola chiave).
La password e' scelta da ciascun Utente all'atto della presentazione della domanda di
registrazione e viene attivata al momento della registrazione medesima.
Il completamento della procedura di registrazione al Sistema da parte dell'Utente si conclude
con una conferma per posta elettronica dell'avvenuta attivazione dell'account da parte del Gestore
del Sistema.
L'Utente prende atto ed accetta che gli atti ed i documenti per i quali e' richiesto di volta
in volta l'utilizzo della password non potranno considerarsi validi ed efficaci se non verranno
confermati secondo la modalita' richiesta.
3. Modalita' di conservazione e modifica dell'account.
User-ID e password sono personali. L'Utente e' tenuto a conservarli con la massima diligenza
ed a mantenerli segreti e riservati, a non divulgarli o comunque cederli a terzi e ad utilizzarli
sotto la propria esclusiva responsabilita' nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede,
in modo da non recare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a
terzi.
L'Utente si impegna a comunicare tempestivamente alla Corte dei conti, tramite apposita
procedura prevista sul sito internet, eventuali variazioni dei dati propri ed eventuali richieste
di
cancellazione dal Sistema informativo della Corte.
A tale fine l'Utente si impegna ad adottare tutte le misure tecniche ed organizzative idonee
a garantire il corretto utilizzo dell'account ed a comunicare immediatamente, con le modalita'
precisate nel sito internet della Corte dei conti, l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso
abusivo o improprio.
In caso di sospetta divulgazione o di comunicazione ad altri soggetti ovvero ancora in ogni
ipotesi di sospetta perdita della riservatezza dell'account, il titolare deve immediatamente
procedere alla modifica della password con le modalita' indicate sul sito internet fermo rimanendo
che comunque tutti gli accessi e le operazioni compiute con l'utilizzazione dei suddetti codici
saranno direttamente imputabili all'Utente titolare dell'account.
Nel caso in cui l'Utente abbia dimenticato e/o smarrito le informazioni relative all'account,
dovra' prendere contatto con il Gestore del Sistema della Corte dei conti seguendo le istruzioni
indicate sul sito internet per generare i nuovi codici.
4. Invio telematico dei dati.
L'Utente, per effettuare l'invio telematico, si collega al portale Web di acquisizione dei
dati (d'ora in avanti denominato portale), all'apposita funzione il cui indirizzo e' disponibile
sul sito internet della Corte dei conti ed effettua la procedura di autenticazione, fornendo
User-ID e password.
Il portale registra tutte le «operazioni» effettuate dagli utenti, pertanto tali operazioni
sono direttamente riferibili all'Utente e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti
dalle registrazioni di Sistema.
Una volta autenticato, l'Utente potra' effettuare il caricamento di ciascun file XML relativo
ai modelli indicati sul sito web della Corte dei conti, seguendo le istruzioni predisposte nel
portale.
Il Sistema, ad invio ultimato e dopo la verifica della correttezza sintattica e semantica dei
dati ricevuti, mette a disposizione una funzione, per il caricamento sul Sistema dell'Utente, della
ricevuta di avvenuto invio contenente un identificativo progressivo correlato alla trasmissione
compiuta.
L'Utente provvede a stampare, firmare, protocollare e inviare alla Sezione autonomie della
Corte dei conti, tramite fax (il numero e' reperibile sul portale), la suddetta ricevuta.
Nel caso in cui l'Utente sia dotato di «casella di posta certificata» e di «kit di firma
digitale», invia la ricevuta alla casella di posta certificata della Corte dei conti secondo le
modalita' indicate sul sito della Corte stessa.
L'invio della ricevuta alla Corte dei conti e' parte integrante del processo di trasmissione
dei dati pertanto la mancata ricezione della stessa autorizza la Corte dei conti a non ritenere
valido l'invio.
L'Utente potra' rieseguire la procedura di caricamento a fronte di errori riscontrati durante
l'operazione, il Sistema considerera' trasmessi i rendiconti confermati dalla ricevuta di avvenuto
invio.
La Corte dei conti segnalera' all'Utente, tramite posta elettronica, la presenza o meno di
eventuali errori o incongruenze nei rendiconti acquisiti.
5. Tempi di invio dei rendiconti.
Considerato l'elevato numero di enti coinvolti nel progetto e il grado di informatizzazione
degli uffici che gestiscono la contabilita' e il bilancio dei vari enti, l'invio dei rendiconti
viene effettuato con gradualita' nel tempo secondo i seguenti criteri:
|
Tipologia ente |
n. di abitanti |
Periodo di invio |
Esercizio
|
| Province | Tutte | dal 2005 | 2004 |
| Comuni
capoluoghi di prov. |
Tutti | dal 2005 | 2004 |
| Comuni | Oltre 60.000 | dal 2005 | 2004 |
| Comuni | Da 8.000 a 60.000 | dal 2006 | 2005 |
| Comuni | Inferiori a 8.000 | dal 2006 | 2005 |
| Comunità montane | Tutte | dal 2007 | 2006 |
6. Elenco dei modelli da trasmettere telematicamente (decreto del Presidente della Repubblica
n. 194 del 31 gennaio 1996).
Nella tabella seguente sono riportati tutti i quadri contabili oggetto dell'invio telematico;
per ogni quadro contabile e' riportato il nome del relativo file XML che deve essere inviato alla
Corte dei conti.
Nella terza colonna della tabella e' indicata la presenza di eventuali «particolarita»
relative alla compilazione del quadro contabile.
----> modelli in corso di inserimento <----
1. Rif. 1. Quadro generale riassuntivo delle entrate.
Alla fine della parte del bilancio relativa alle entrate, in ogni rendiconto e' presente il
quadro generale riassuntivo delle entrate.
Tale quadro contiene informazioni che sono ricavabili dalle informazioni analitiche dei
quadri precedenti, eccezion fatta per i dati relativi alla colonna delle previsioni iniziali (le
previsioni
definitive sono ricavabili dalla competenza).
Devono essere inviati telematicamente alla Corte dei conti solo i dati relativi alle
«previsioni iniziali»; pertanto l'«XML-schema» predisposto prevede esclusivamente la presenza della
colonna relativa alle previsioni iniziali.
2. Rif. 2. Quadro generale riassuntivo delle spese.
Dopo il quadro riassuntivo delle spese in ogni rendiconto e' presente il quadro generale
riassuntivo delle spese.
Tale quadro contiene informazioni che sono ricavabili dalle informazioni analitiche dei
quadri precedenti, eccezion fatta per i dati relativi alla colonna delle previsioni iniziali.
Devono essere inviati telematicamente alla Corte dei conti solo i dati relativi alle
«previsioni iniziali», pertanto l'«XML-schema» predisposto prevede esclusivamente la presenza della
colonna relativa alle previsioni iniziali.






