NOTE al decreto del Ministero dell'Interno in data 14 settembre 2005, n.220
Regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'Osservatorio sulla finanza e la contabilita' degli enti locali, di cui all'articolo 154, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato é stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei dcreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali é operato il rinvio. Restano invariati i valori e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riporta il testo dell'art. 154, del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
(testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali):
«Art. 154 (Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali). - 1. é istituito
presso il Ministero dell'interno l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali.
2. L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione delle risorse finanziarie,
strumentali ed umane, la salvaguardia degli equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi
contabili e la congruità degli strumenti applicativi, nonché la sperimentazione di nuovi modelli
contabili. L'Osservatorio adotta iniziative di divulgazione e di approfondimento finalizzate ad
agevolare l'applicazione ed il recepimento delle norme.
3. L'Osservatorio presenta al Ministro dell'interno almeno una relazione annuale sullo stato
di applicazione delle norme, con proposte di integrazione normativa e di principi contabili di
generale applicazione.
4. Il presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non superiore a diciotto, sono
nominati dal Ministro dell'interno con proprio decreto tra funzionari dello Stato, o di altre
pubbliche amministrazioni, professori e ricercatori universitari ed esperti. L'Upi, l'Anci e
l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante. L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
5. Il Ministro dell'interno può assegnare ulteriori funzioni nell'ambito delle finalità
generali del comma 2 ed emanare norme di funzionamento e di organizzazione.
6. L'Osservatorio si avvale delle strutture e dell'organizzazione della direzione centrale
per la finanza locale e per i servizi finanziari dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno.
7. Ai componenti dell'Osservatorio spettano il gettone di presenza ed i rimborsi spese
previsti per i componenti della commissione per la finanza e gli organici degli enti locali.
L'imputazione dei relativi oneri avviene sul medesimo capitolo di spesa relativo alla citata
commissione. I rimborsi competono anche per la partecipazione ad attività esterne di studio, di
divulgazione ed approfondimento rientranti nell'attività istituzionale dell'Osservatorio. Il
Ministro dell'interno può affidare, nell'anno 2000 ed entro la complessiva spesa di 30 milioni di
lire, all'Osservatorio, o a singoli membri, la redazione di studi e lavori monografici,
determinando il compenso in relazione alla complessità dell'incarico ed ai risultati conseguiti.».
- Si riporta il testo vigente dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza
del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle
dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che
devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di
Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale.».
Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 155 del decreto legislativo n. 267 del 2000:
«Art. 155 (Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali). - 1. La Commissione
per la finanza e gli organici degli enti locali operante presso il Ministero dell'interno, già
denominata Commissione di ricerca per la finanza locale, svolge i seguenti compiti:
a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione alla verifica della
compatibilità
finanziaria, sulle dotazioni organiche e sui provvedimenti di assunzione di personale degli
enti dissestati e degli enti strutturalmente deficitari, ai sensi dell'art. 243;
b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego del
piano di estinzione delle passività, ai sensi dell'art. 256, comma 7;
c) proposta al Ministro dell'interno di misure straordinarie per il pagamento della massa
passiva in caso di insufficienza delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 256, comma 12;
d) parere da rendere in merito all'assunzione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti da
parte dell'ente locale, ai sensi dell'art. 255, comma 5;
e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di approvazione o diniego
dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, ai sensi dell'art. 261;
f) proposta al Ministro dell'interno di adozione delle misure necessarie per il risanamento
dell'ente locale, a seguito del ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o insorgenza di
debiti fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto delle prescrizioni
poste a carico dell'ente, ai sensi dell'art. 268;
g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di sostituzione di tutto o
parte dell'organo straordinario di liquidazione, ai sensi dell'art. 254, comma 8;
h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta organica dell'ente locale
dissestato, ai sensi dell'art. 259, comma 7.
2. La composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».
Nota all'art 5:
- Il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo 1998, n. 142
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 108 del 12 maggio 1998) reca:
«Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196.».






