DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 2006
Fissazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005, 2006 e 2007 per gli enti locali, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in attuazione dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005);
Visto in particolare l'art. 1, comma 93 della citata legge 30 dicembre 2004, n. 311, che
prevede come, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi
di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente comma costituiscano principi e norme di
indirizzo per le predette amministrazioni e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che
operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da
definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al successivo comma 98 del
predetto articolo. Tale comma prevede, infatti, che con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludere in sede di
Conferenza unificata, per le amministrazioni regionali, gli enti locali di cui all'art. 2, commi 1
e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per gli enti del
Servizio sanitario nazionale, sono fissati criteri e limiti per le assunzioni nel triennio
2005-2007, previa attivazione delle procedure di mobilità e fatte salve le assunzioni del personale
infermieristico del Servizio sanitario nazionale;
Visto che le misure di cui al comma 98, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
devono garantire, per le regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie di spesa lorde
non inferiori a 213 milioni di euro per l'anno 2005, a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
milioni di euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Per gli enti
del Servizio sanitario nazionale, devono garantire, economie di spesa lorde non inferiori a 215
milioni di euro per l'anno 2005, a 579 milioni di euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per
l'anno 2007 e a 949 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008;
Ritenuto di dover procedere alla individuazione, per le province e per i comuni, dei criteri
e dei limiti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato, nonché alla definizione dell'ambito
applicativo delle disposizioni relative alla rideterminazione degli organici in attuazione
dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge n. 311 del 2004;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 28 luglio 2005, tra Governo,
regioni e autonomie locali, che, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina
delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il
Governo, le regioni, gli enti dei Servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette
fattispecie;
Visto l'accordo, sancito in sede di Conferenza unificata il 24 novembre 2005, tra Governo,
regioni e autonomie locali, che dà attuazione a quanto previsto nel precedente accordo del 28
luglio 2005;
Vista la rettifica all'accordo del 28 luglio 2005 concernente il punto 9, lettera c), del
citato accordo, approvata nella seduta della Conferenza unificata del 26 gennaio 2006;
Acquisiti i pareri dei Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della salute e
del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, con il quale il
Ministro per la funzione pubblica é stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonché l'organizzazione, il
riordino ed il funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto é emanato ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge
30 dicembre 2004, n. 311 ed in attuazione degli accordi sanciti in sede di Conferenza unificata il
28 luglio 2005, il 24 novembre 2005, tra Governo, regioni e autonomie locali ed individua, per le
amministrazioni provinciali e locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i criteri e i limiti concernenti la rideterminazione
delle dotazioni organiche e le assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2005,
2006 e 2007.
2. L'individuazione dei criteri e dei limiti per le assunzioni e la definizione dell'ambito
applicativo della rideterminazione degli organici di cui al precedente comma é effettuata
distintamente per il personale delle province e per quello degli enti di cui al citato art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000.
3. Al fine di monitorare i dati sulla stabilizzazione del precariato e dei lavoratori
socialmente utili alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni locali, le assunzioni derivanti
da leggi speciali sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale
dello Stato e al Dipartimento della funzione pubblica.
Art. 2. Rideterminazione degli organici delle province, dei comuni, delle unioni di comuni e delle comunità montane
1. Le amministrazioni provinciali, comunali, le unioni di comuni e le comunità
montane procedono alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche nel rispetto di quanto
previsto dal comma 93, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sulla base di quanto
previsto dal presente articolo.
2. Le modalità di rideterminazione devono essere finalizzate alla riduzione del divario
esistente tra dotazione organica e personale in servizio. Le amministrazioni nell'effettuare la
predetta rideterminazione, non possono, comunque operare incrementi alle dotazioni organiche
vigenti.
3. Le province, i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane, ai fini del calcolo per
la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311
del 2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento
la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre
2004. Sono, altresì, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004,
le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia già avviato alla data del 1° gennaio 2005,
nonché quelle connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche
ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza.
4. La spesa del personale determinata ai sensi del comma 3, non potrà essere aumentata, in
relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal
censimento del personale degli enti locali al 1° gennaio 2004, in misura superiore alle seguenti
percentuali:
| amministrazioni provinciali.... | 16% |
| comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti.... | 19% |
| comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti.... | 18% |
| comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti.... | 15% |
| comuni con oltre 250.000 abitanti.... | 8% |
5. Ai sensi del comma 93, dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, le dotazioni
organiche, così come rideterminate ai sensi dei precedenti commi, in nessun caso potranno
comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti
alla data del 31 dicembre 2004 ed, inoltre, ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare
una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2004.
6. Qualora nel corso del triennio 2005, 2006 e 2007 si procedesse a passaggi di personale in
attuazione del decentramento amministrativo, gli enti potranno rideterminare le rispettive
dotazioni organiche integrandole con i posti necessari. Le dotazioni organiche potranno, comunque,
essere aumentate con l'ingresso di personale derivante da processi di ristrutturazione e
privatizzazione di pubbliche amministrazioni o in situazione di eccedenza, nonché del personale
docente di cui all'art. 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
7. Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti commi del presente articolo gli enti
delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano
nonché i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le unioni di comuni e le comunità
montane.
Art. 3.
Assunzione di personale nelle province
1. Per quanto attiene alla disciplina delle assunzioni a tempo indeterminato per
il triennio 2005, 2006 e 2007, considerato che le economie di spesa sono individuate, dal comma 98,
dell'art. 1, della legge n. 311 del 2004, in modo complessivo per le autonomie regionali e locali,
l'ammontare di tali economie é suddiviso per regioni, con esclusione di quelle a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano, province e restanti enti locali di cui all'art. 2,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, secondo la seguente formula
matematica: numero complessivo dei dipendenti al 31 dicembre 2003 di ognuna delle tipologie di enti
moltiplicato per il numero complessivo delle economie di spesa lorda da realizzare per l'intero
comparto regioni ed autonomie locali; il risultato ottenuto é diviso per il numero complessivo dei
dipendenti dell'intero comparto regioni ed autonomie locali al 31 dicembre 2003.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
amministrazioni provinciali, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, devono garantire
la realizzazione di economie di spesa lorde non inferiori a 19.649.000 euro per l'anno 2005, a 53
milioni di euro per l'anno 2006, a 79 milioni di euro per l'anno 2007 ed a 87 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi sono decurtati dagli
importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia con le
modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente la
fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e per le
assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli enti e le
aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
3. Per le amministrazioni provinciali, relativamente all'anno 2005, gli obiettivi di
contenimento della spesa di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 311 del 2004, sono individuati
utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato
nella singola provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa
lorde da realizzare per il sub-comparto province (euro 19.649.000); il risultato ottenuto é diviso
per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo comparto ed i risparmi
da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna provincia sono rappresentati nella tabella 1
allegata al presente decreto.
4. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire alle province
della regione Friuli-Venezia Giulia, calcolata con i criteri di cui al precedente comma 1 del
presente articolo. Per gli anni 2006, 2007 e 2008 i relativi importi saranno decurtati degli
importi stabiliti dal patto di stabilità sottoscritto dalla regione Friuli-Venezia Giulia e dalle
province autonoma di Trento e Bolzano con le modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione
delle dotazioni organiche e per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
amministrazioni regionali e per gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in
attuazione dei commi 93 e 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Detti importi concorreranno al conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del
2004.
5. Per verificare le possibilità di assunzioni di personale a tempo indeterminato di
personale presso ogni singola amministrazione provinciale, andrà calcolato su base annua (13
mensilita) il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004)
in modo da autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13
mensilita) sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di
competenza di ciascuna provincia, come da tabella 1 allegata al presente decreto. Per la
determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente
adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria
di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione
del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la
seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di
appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP.
6. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni di cui al precedente comma, si intendono
per «cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a
tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.
7. In alternativa alla procedura descritta al comma 5, resta comunque salva la possibilità
per ciascuna provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
del 25 per cento delle cessazioni dell'anno precedente. L'opzione del 25 per cento é, comunque,
esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.
8. Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio di ciascuna provincia, a
seguito dell'opzione del 25 per cento di cui al precedente comma 7, l'eventuale eccedenza sarà
posta a carico della medesima provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al
successivo articolo.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti della regione
Friuli-Venezia Giulia.
Art. 4.
Aggiornamento della tabella e verifica del conseguimento delle economie
1. L'aggiornamento della tabella 1 allegata al presente decreto per gli anni
successivi al 2005, sarà sottoposto dall'UPI alla valutazione della Conferenza unificata, entro il
30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.
2. Il procedimento descritto all'art. 3 si applicherà per gli anni successivi in modo che le
economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli
ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.
3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna
provincia, la quota di mancato risparmio sarà conteggiata ai fini dell'aggiornamento della tabella
1 allegata al presente decreto.
Art. 5.
Assunzione di personale nei comuni, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane
1. Per le amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunità montane, ai
fini della determinazione dei risparmi di spesa da conseguire nel triennio 2005, 2006 e 2007 di cui
al comma 98, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si applica la metodologia di cui al
comma 1, dell'art. 3 del presente decreto.
2. Nel triennio 2005, 2006 e 2007, le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le
amministrazioni comunali, le unioni di comuni e le comunità montane, nel rispetto di quanto
previsto dal comma precedente, devono garantire la realizzazione di economie di spesa lorde non
inferiori a 165 milioni di euro per l'anno 2005, a 442 milioni di euro per l'anno 2006, a 658
milioni di euro per l'anno 2007 ed a 727 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
3. Dalla economia relativa all'anno 2005 va dedotta la somma da attribuire ai comuni delle
regioni Valle d'Aosta Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia di Bolzano calcolata
con gli stessi criteri di cui all'art. 3, comma 1 del presente decreto. Per gli anni 2006, 2007 e
2008 i relativi importi saranno decurtati degli importi stabiliti dai patti di stabilità
sottoscritti dalle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, provincia di Trento e provincia di
Bolzano con le modalità di cui all'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
concernente la fissazione dei criteri e limiti per la rideterminazione delle dotazioni organiche e
per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni regionali e per gli
enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, emanato in attuazione dei commi 93 e 98,
dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Detti importi concorreranno al conseguimento
degli obiettivi previsti dalla legge n. 311 del 2004.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'art. 1, comma 98, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i criteri di cui ai successivi commi 4, 5 e 6.
5. I comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, le unioni di comuni, le comunità
montane ed i consorzi possono procedere alla copertura totale del turn-over verificatosi nel corso
del triennio 2004, 2005 e 2006.
6. I comuni con popolazione compresa tra i 2.000 e i 5.000 abitanti possono assumere una
unità a fronte di una cessazione. Effettuata tale assunzione, é possibile procedere ad effettuare
la seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori sei
cessazioni. Per gli enti che alla data di entrata in vigore del presente decreto, avessero già
raggiunto, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima
assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente,
5 cessazioni. I suddetti enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto
previsto dal precedente comma 5 del presente articolo.
7. I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti possono assumere nel limite del 25 per
cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004, 2005 e 2006;
8. Per tutti gli enti le cessazioni dal servizio si considerano cumulativamente nel corso del
triennio 2004, 2005 e 2006. Ai fini del calcolo del costo delle cessazioni, si intendono per
«cessazioni» quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentisi al personale a
tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli enti delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 6.
Verifica dei risparmi di spesa conseguiti
1. Ai fini della corretta implementazione del sistema ed in relazione alla necessità di verificare gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai comuni, a decorrere dal 1° gennaio 2005, si dovrà procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad una verifica degli stessi mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l'ANCI, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'interno ed il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Conferenza unificata. Le parti si impegnano a verificare gli esiti del tavolo tecnico istituito presso la Conferenza unificata autorizzando automaticamente gli enti ad incrementare le percentuali assunzionali in considerazione degli eventuali maggiori risparmi conseguiti dagli stessi.
Art. 7.
Disposizioni concernenti la mobilità del personale
1. La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di
applicazione del presente decreto o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle
assunzioni, mentre é da considerarsi come assunzione, ai fini economico-finanziari, se riguarda
personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.
2. Per gli enti che non hanno rispettato il patto di stabilità, la mobilità può avvenire per
compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.
Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 15 febbraio 2006
p. Il Presidente: Baccini
Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n.
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