Decreto Legislativo 19 ottobre 1998, n. 380
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 3 novembre 1998, n. 257)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni correttive che si dimostrino
necessarie per realizzare pienamente i principi della medesima legge o per assicurarne la migliore
attuazione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, adottato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
luglio 1998;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
ottobre 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la solidarietà
sociale, del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 11 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"4. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative
occorrenti, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti ed il rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei
provvedimenti previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di
contrasto dell'immigrazione clandestina.
A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi
pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero per fornire l'assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente.
6. Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi. Tali servizi sono messi a disposizione,
ove possibile, all'interno della zona di transito.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19
ottobre 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri TURCO, Ministro perla
solidarietà sociale DINI, Ministro degli affari esteri NAPOLITANO, Ministro dell'interno CIAMPI,
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli:
DILIBERTO NOTE AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato
con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il testo degli articoli 76 e 87
della Costituzione della Repubblica italiana:
"Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non
con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti
definiti".
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità
nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del
Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
"referendum" popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge,
i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere .
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo
la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore
della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della
Repubblica". - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 47, della legge 6 marzo 1998, n. 40
(Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero):
"2. Il Governo è altresì delegato ad emanare, entro il termine di due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni
correttive che si dimostrino necessarie per realizzare pienamente i princìpi della presente legge o
per assicurarne la migliore attuazione. Con le medesime modalità saranno inoltre armonizzate con le
disposizioni della presente legge le altre disposizioni di legge riguardanti la condizione
giuridica dello straniero". - La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca:
"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri. - Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina della immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è
pubblicato nel supplemento ordinario n. 139/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 18
agosto 1998. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1& del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 (per l'argomento vedasi le note alle premesse), come modificato dal presente
decreto legislativo: "Art. 11 (Potenziamento e coordinamento dei controlli di frontiera).
- 1. Il Ministro dell'interno e il Ministro degli affari esteri adottano il piano generale
degli interventi per il potenziamento ed a perfezionamento, anche attraverso l'automazione delle
procedure, delle misure di controllo di rispettiva competenza, nell'ambito delle compatibilità con
i sistemi informativi di livello extranazionale previsti dagli accordi o convenzioni internazionali
in vigore e delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali
. 2. Delle parti di piano che riguardano sistemi informativi automatizzati e dei relativi
contratti è data comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.
3. Nell'ambito e in attuazione delle direttive adottate dal Ministro dell'interno, i prefetti
delle province di confine terrestre ed i prefetti dei capoluoghi delle regioni interessate alla
frontiera marittima promuovono le misure occorrenti per il coordinamento dei controlli di frontiera
e della vigilanza marittima e terrestre, d'intesa con i prefetti delle altre province interessate,
sentiti i questori e i dirigenti delle zone di polizia di frontiera, nonché le autorità marittime e
militari ed i responsabili degli organi di polizia, di livello non inferiore a quello provinciale,
eventualmente interessati, e sovrintendono all'attuazione delle direttive emanate in materia. 4. Il
Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le iniziative occorrenti,
d'intesa con i Paesi interessati, alfine di accelerare l'espletamento degli accertamenti ed il
rilascio dei documenti eventualmente necessari per migliorare l'efficacia dei provvedimenti
previsti dal presente testo unico, e per la reciproca collaborazione a fini di contrasto
dell'immigrazione clandestina.
A tale scopo, le intese di collaborazione possono prevedere la cessione a titolo gratuito
alle autorità dei Paesi interessati di beni mobili ed apparecchiature specificamente individuate,
nei limiti delle compatibilità funzionali e finanziarie definite dal Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica, e, se si tratta
di beni, apparecchiature o servizi accessori forniti da altre amministrazioni, con il Ministro
competente.
5. Per le finalità di cui al comma 4, il Ministro dell'interno predispone uno o più programmi
pluriennali di interventi straordinari per l'acquisizione degli impianti e mezzi tecnici e
logistici necessari, per acquistare o ripristinare i beni mobili e le apparecchiature in
sostituzione di quelli ceduti ai Paesi interessati, ovvero perfornire l'assistenza e altri servizi
accessori. Se si tratta di beni, apparecchiature o servizi forniti da altre amministrazioni, i
programmi sono adottati di concerto con il Ministro competente 6.
Presso i valichi di frontiera sono previsti servizi di accoglienza al fine di fornire
informazioni e assistenza agli stranieri che in tendano presentare domanda di asilo o fare ingresso
in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Tali servizi sono messi a disposizione, ove possibile, all'interno della zona di
transito".






