Decreto 23 novembre 1999
(pubblicato Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1999)
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DI CONCERTO CON I MINISTRI PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE, DELL'INTERNO E DELLA GIUSTIZIA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 2, 5 e 12 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale la prof.ssa Laura Balbo è stata nominata Ministro per le pari opportunità;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 272 del 20 novembre 1998, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro Laura Balbo in materia di pari opportunità e in particolare ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni competenti, al fine di assicurare la corretta attuazione delle normative e degli orientamenti governativi in materia di pari opportunità;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394 - regolamento di attuazione del sopracitato testo unico pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 novembre 1999, supplemento ordinario n. 190/L;
Visto il proprio decreto in data 11 novembre 1999 istitutivo della commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del predetto regolamento, per l'attuazione dell'art. 18 del già citato testo unico;
Considerato che, tra i compiti affidati alla predetta commissione, il comma 3 del precitato art.
25 del regolamento attuativo, alla lettera c) esplicitamente prevede la selezione dei: "programmi
di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla
base dei criteri e delle modalità stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di
concerto con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia e giustizia";
Ravvisata, quindi, la necessità di individuare i criteri e le modalità preordinati alla
selezione dei programmi di assistenza e di integrazione sociale disciplinati dalla predetta norma
attuativa del più volte citato art. 18 del testo unico;
Decreta:
Art. 1. Compiti della commissione
1. La commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 - testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato "testo unico", procede alla selezione
dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui al medesimo art. 18, come disciplinati
dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394, sulla base
dei criteri e delle modalità indicati nel presente decreto.
Art. 2.
Tipologie di programmi
I. Sono ammissibili al finanziamento pubblico due tipologie di programmi di assistenza ed
integrazione sociale:
a) azioni di sistema;
b) programmi di protezione sociale.
2. Per azioni di sistema si intendono progetti di rilevanza nazionale concernenti: interventi
volti all'informazione e campagne di sensibilizzazione; indagini e ricerche sulla consistenza e
l'andamento del fenomeno; interventi volti alla formazione di funzionari e operatori pubblici e
privati, che svolgono compiti attinenti alla prevenzione o alla repressione del fenomeno del
traffico di persone, nonché alle diverse forme di assistenza alle vittime; interventi volti alla
attivazione, aggiornamento e gestione di reti informative tra le istituzioni, alla interconnessione
ed al coordinamento dei progetti di contrasto del fenomeno, nonché alla generalizzazione delle
buone pratiche; promozione e sviluppo di iniziative di cooperazione con i Paesi di origine del
fenomeno o con i Paesi interessati ai flussi del traffico; sperimentazione di progetti pilota
finalizzati alla messa a punto di modelli di intervento innovativo su specifiche tipologie di
soggetti vittime del traffico; attività di monitoraggio e di verifica dell'efficacia dei programmi
di assistenza ed integrazione sociale.
3. Per programmi di protezione sociale si intendono i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e protezione, ivi compresa la possibilità di ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico, allo straniero che intenda sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone, in particolare donne e minori.
Art. 3.
Azioni di sistema
1. I progetti, anche pluriennali, relativi alla realizzazione di azioni di sistema come
definiti al precedente art. 2, commi 1 e 2, possono essere presentati esclusivamente da soggetti
pubblici al Dipartimento per le pari opportunità, per l'esame della commissione interministeriale
istituita ai sensi dell'art. 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica in data 31
agosto 1999, n. 394, citato nelle premesse.
2. In ogni caso non può essere destinata alle azioni di sistema una quota eccedente il
venticinque per cento delle risorse stanziate annualmente per la realizzazione dei programmi di cui
all'art. 18 del testo unico.
Art. 4.
Programmi di protezione sociale
1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art.
2, comma 3, possono essere presentati dai seguenti soggetti: regioni, province, comuni, comunità
montane e loro consorzi; soggetti privati convenzionati iscritti nell'apposita sezione del registro
delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati di cui all'art. 52,
comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto 1999, n. 394.
2. Ai sensi dell'art. 61 del citato decreto del Presidente della Repubblica in data 31 agosto
1999, n. 394, per l'esercizio finanziario in corso, può prescindersi, per i soggetti privati
forniti dei requisiti per ottenere l'iscrizione al predetto registro, dalla effettiva iscrizione.
3. La presentazione del progetto deve essere corredata da: - a) una relazione esplicativa
concernente la tipologia e la natura del programma di protezione sociale che rechi indicazioni
circa: gli obiettivi da raggiungere in relazione alle esigenze del target e del territorio; i tempi
di realizzazione e le fasi in cui si articola il progetto; la localizzazione dell'intervento; le
metodologie utilizzate; la tipologia delle azioni previste (lavoro di strada, accoglienza,
inserimento sociale-lavorativo, formazione, azioni integrate, buone pratiche con i Paesi di
origine, ecc.); i destinatari dell'intervento (numero, tipologia, provenienza);
la rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto; le modalità di collegamento
tra i diversi attori dell'intervento; le risorse umane coinvolte (figura professionale, qualifica,
competenze richieste, ore di lavoro previste); strutture, immobili ed attrezzature occorrenti;
costi previsti (voci analitiche per tipologia di costo: personale - attrezzature - strutture -
materiale di consumo - utenze - spese amministrative - misure di sostegno - misure di
accompagnamento);
partecipazione al finanziamento da parte dell'Ente proponente, in misura pari al 30 per
cento; eventuali altre fonti di cofinanziamento del progetto;
b) una analisi costi-benefici relativa alle finalizzazioni da perseguire incentrata sugli
indicatori di seguito riportati: numero persone assistibili o destinatarie; effetto moltiplicatore;
trasferibilità dei risultati; promozione delle buone pratiche;
c) una scheda contenente tutti gli elementi relativi a: natura e caratteristiche del soggetto
proponente, nonché del soggetto attuatore se diverso dal proponente; esperienze maturate dal
soggetto proponente, nonché dal soggetto attuatore.
4. La commissione provvede alla valutazione dei progetti mediante apposite griglie tecniche
di attribuzione di punteggio sulla base delle priorità eventualmente, indicate negli avvisi di cui
al successivo art. 5, nonché dei seguenti indicatori e criteri: esperienza e capacità organizzativa
del proponente; articolazione e consistenza delle strutture logistiche di accoglienza;
previsione di forme di partneriato o di collaborazione istituzionale con altri soggetti che
operano nella materia; capacità di collegamento in rete, anche con altri programmi di protezione
sociale; cantierabilità dell'intervento; localizzazione del progetto in zone a più alta diffusione
del fenomeno; assenza o carenza sul territorio di strutture pubbliche o private in grado di fornire
analoghe prestazioni assistenziali; carattere innovativo dell'intervento; qualità dei percorsi
formativi, ove previsti, e loro coerenza con le opportunità di inserimento sociale/lavorativo;
caratteristiche delle azioni integrate; competenze specialistiche per particolari segmenti di
utenza; ottimale rapporto costi/benefici secondo quanto indicato al comma 2, lettera b).
5. La commissione provvede alla valutazione dei progetti entro novanta giorni dalla scadenza
del termine per la presentazione dei progetti.
Art. 5. Termini e modalità per la presentazione dei progetti
1. I progetti relativi ai programmi di protezione sociale, come definiti dal precedente art. 2,
comma 3, sono presentati per la valutazione al Dipartimento per le pari opportunità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei termini e con le modalità indicate in appositi avvisi,
contenenti gli schemi delle domande e i formulari da allegare alle medesime. Il presente decreto
sarà trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per la pubblicazione.
Roma, 23 novembre 1999
Il Ministro per le pari opportunità BALBO
Il Ministro per la solidarietà sociale TURCO
Il Ministro dell'interno Russo JERVOLINO
Il Ministro della giustizia DILIBERTO







