Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 1999, n. 535
Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 19 ottobre 1998, n. 380, e dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 113;
Visto, in particolare, l'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del citato decreto legislativo n. 286
del 1998, concernente l'istituzione e i compiti del Comitato per i minori stranieri; Vista la
risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 26 giugno 1997, sui minori non accompagnati,
cittadini di Paesi terzi;
Vista la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, e, in particolare, gli articoli 2,
20, 22; Vista la legge 30 giugno 1975, n. 396, recante ratifica ed esecuzione della convenzione
europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata all'Aja il 28 maggio 1970;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del
Garante per la protezione dei dati personali; Sentita la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la nota 20 ottobre 1999, n. 133, della Corte dei
conti - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta
del Ministro per la solidarietà sociale,
Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della giustizia;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 5 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello
Stato, disciplina i compiti del Comitato per i minori stranieri e le materie indicate al predetto
articolo 33, comma 2, lettere a) e b).
2. Per "minore straniero non accompagnato presente nel territorio dello Stato", di seguito
denominato "minore presente non accompagnato", s'intende il minorenne non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova
per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei
genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti
nell'ordinamento italiano.
3. Per "minore straniero non accompagnato accolto temporaneamente nel territorio dello
Stato", di seguito denominato "minore accolto", s'intende il minore non avente cittadinanza
italiana o di altri Stati dell'Unione europea, di età superiore a sei anni, entrato in Italia
nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o
famiglie, ancorchè il minore stesso o il gruppo di cui fa parte sia seguito da uno o più adulti con
funzioni generiche di sostegno, di guida e di accompagnamento.
4. Per "rimpatrio assistito" si intende l'insieme delle misure adottate allo scopo di
garantire al minore interessato l'assistenza necessaria fino al ricongiungimento coi propri
familiari o al riaffidamento alle autorità responsabili del Paese d'origine, in conformità alle
convenzioni internazionali, alla legge, alle disposizioni dell'autorita giudiziaria ed al presente
regolamento. Il rimpatrio assistito deve essere finalizzato a garantire il diritto all'unità
familiare del minore e ad adottare le conseguenti misure di protezione.
5. Per "testo unico" si intende il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero, come modificato dal decreto legislativo n. 380 del 1998 e dal decreto legislativo
n. 113 del 1999.
6. Per "Comitato" si intende il Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del
testo unico.
Art. 2.
Compiti del Comitato
1. Il Comitato opera al fine prioritario di tutelare i diritti dei minori presenti
non accompagnati e dei minori accolti, in conformità alle previsioni della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27
maggio 1991, n. 176.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato:
a) vigila sulle modalità di soggiorno dei minori;
b) coopera e si raccorda con le amministrazioni interessate;
c) delibera, ai sensi dell'articolo 8, previa adeguata valutazione, secondo criteri
predeterminati, in ordine alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie italiane, per
l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea,
nonchè per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
d) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito delle
iniziative di cui alla lettera c);
e) accerta lo status del minore non accompagnato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sulla
base delle informazioni di cui all'articolo 5;
f) svolge compiti di impulso e di ricerca al fine di promuovere l'individuazione dei
familiari dei minori presenti non accompagnati, anche nei loro Paesi di origine o in Paesi terzi,
avvalendosi a tal fine della collaborazione delle competenti amministrazioni pubbliche e di idonei
organismi nazionali ed internazionali, e può proporre al Dipartimento per gli affari sociali di
stipulare apposite convenzioni con gli organismi predetti;
g) in base alle informazioni ottenute, può adottare, ai fini di protezione e di garanzia del
diritto all'unità familiare di cui all'articolo 1, comma 4, il provvedimento di cui all'articolo 7,
di rimpatrio assistito dei minori presenti non accompagnati;
h) definisce criteri predeterminati di valutazione delle richieste per l'ingresso di minori
accolti di cui al comma 2, lettera c);
i) provvede al censimento dei minori presenti non accompagnati, secondo le modalità previste
dall'articolo 5.
3. Il Comitato può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1
dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad esso pervengono o che sono acquisiti
ai sensi del presente regolamento, in particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica
del minore, della famiglia di origine e degli adulti legalmente responsabili o con funzioni di
sostegno, di guida e di accompagnamento, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere, allo stato di salute. Dei dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle
competenze istituzionali del Comitato, di cui all'articolo 33 del testo unico e al presente
regolamento, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e
distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di
studio, di informazione e ricerca.
Art. 3.
Costituzione ed organizzazione del Comitato
1. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed
è composto da nove rappresentanti: - uno del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza
del Consiglio dei Ministri; - uno del Ministero degli affari esteri; - uno del Ministero
dell'interno; - uno del Ministero della giustizia; - due dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI); - uno dell'Unione province italiane (UPI); - due delle organizzazioni maggiormente
rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia e dei minori non accompagnati.
2. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente. I membri rappresentanti delle pubbliche
amministrazioni di cui al comma 1 devono rivestire una qualifica dirigenziale o equiparata, ove
prescelti tra i dipendenti delle medesime amministrazioni.
3. Il Comitato è presieduto dal rappresentante designato dal Dipartimento per gli affari
sociali e si riunisce, su convocazione del presidente, che redige l'ordine del giorno della
riunione, in relazione a singole necessità e almeno una volta ogni trimestre.
4. I compiti di segreteria e di supporto al Comitato sono svolti da personale in servizio
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
5. In caso di urgenza, per situazioni in relazione alle quali sia improcrastinabile
l'intervento a tutela della salute psicofisica del minore, i poteri del Comitato sono esercitabili
dal presidente o da un componente da lui delegato, salva la ratifica da parte del Comitato nella
prima riunione successiva all'esercizio dei poteri medesimi. I provvedimenti non ratificati perdono
efficacia dal momento in cui sono stati adottati.
6. In caso di necessità, il Comitato comunica la situazione del minore al giudice tutelare
competente, per l'eventuale nomina di un tutore provvisorio.
Art. 4.
Strumenti operativi
1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri può finanziare programmi finalizzati all'accoglienza ed al rimpatrio assistito dei minori
presenti non accompagnati, proposti dal Comitato, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 45 del testo unico e dell'articolo 60 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.
2. È autorizzata, nel rispetto delle leggi sulla tutela della riservatezza, e nei limiti
delle risorse di cui al comma 1, l'istituzione e la gestione di una banca dati, contenente gli
elementi necessari per l'attuazione e la garanzia dei diritti inerenti alla popolazione di minori
stranieri ed ogni altra notizia o informazione utili per il raggiungimento degli scopi
istituzionali del Comitato.
3. Nella banca dati possono essere contenuti dati comuni e, secondo quanto stabilito
dall'articolo 2, comma 3, dati sensibili. L'accesso ai dati è consentito, per l'esercizio delle
competenze istituzionali del Comitato, a ciascuno dei suoi componenti e, su autorizzazione del
presidente, al personale di segreteria e di supporto di cui all'articolo 3, comma 4. Il Capo del
Dipartimento per gli affari sociali, sentito il presidente del Comitato, può autorizzare l'accesso
ai dati agli organismi e agli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri e ad altri enti ed
organismi pubblici, per finalità statistiche, di studio, di informazione e di ricerca, nonchè ad
organismi pubblici o privati operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori immigrati,
quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore per il quale
sono in corso, da parte dei medesimi enti ed organismi, iniziative di protezione, di assistenza o
di rimpatrio assistito. L'accesso ai dati è altresì consentito all'autorità giudiziaria e agli
organi di polizia.
4. I soggetti esterni che, ai sensi del comma 3, acquisiscono i dati sono tenuti a
conservarli in strutture di sicurezza; quando sono acquisiti in formato elettronico, il
trasferimento e l'accesso devono essere adeguatamente protetti.
Art. 5.
Censimento
1. I pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in
particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza
dell'ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non
accompagnato, sono tenuti a darne immediata notizia al Comitato, con mezzi idonei a garantirne la
riservatezza. La notizia deve essere corredata di tutte le informazioni disponibili relative, in
particolare, alle generalità, alla nazionalità, alle condizioni fisiche, ai mezzi attuali di
sostentamento ed al luogo di provvisoria dimora del minore, con indicazione delle misure
eventualmente adottate per far fronte alle sue esigenze.
2. La segnalazione di cui al comma 1 non esime dall'analogo obbligo nei confronti di altri
uffici o enti, eventualmente disposto dalla legge ad altri fini. Il Comitato è tuttavia tenuto ad
effettuare la segnalazione ad altri uffici o enti, quando non risulti in modo certo che essa sia
stata già effettuata.
3. L'identità del minore è accertata dalle autorità di pubblica sicurezza, ove necessario
attraverso la collaborazione delle rappresentanze diplomatico-consolari del Paese di origine del
minore.
Art. 6.
Accoglienza
1. Al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno
temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla
legislazione vigente.
2. Al fine di garantire l'adeguata accoglienza del minore il Comitato può proporre al
Dipartimento per gli affari sociali di stipulare convenzioni con amministrazioni pubbliche e
organismi nazionali e internazionali che svolgono attività inerenti i minori non accompagnati in
conformità ai principi e agli obiettivi che garantiscono il superiore interesse del minore, la
protezione contro ogni forma di discriminazione, il diritto del minore di essere ascoltato.
Art. 7.
Rimpatrio assistito
1. Il rimpatrio deve svolgersi in condizioni tali da assicurare costantemente il
rispetto dei diritti garantiti al minore dalle convenzioni internazionali, dalla legge e dai
provvedimenti dell'autorità giudiziaria, e tali da assicurare il rispetto e l'integrità delle
condizioni psicologiche del minore, fino al riaffidamento alla famiglia o alle autorità
responsabili. Dell'avvenuto riaffidamento è rilasciata apposita attestazione da trasmettere al
Comitato.
2. Salva l'applicazione delle misure previste dall'articolo 6, il Comitato dispone il
rimpatrio assistito del minore presente non accompagnato, assicurando che questi sia stato
previamente sentito, anche dagli enti interessati all'accoglienza, nel corso della procedura.
3. Le amministrazioni locali competenti e i soggetti presso i quali il minore soggiorna
cooperano con le amministrazioni statali cui è affidato il rimpatrio assistito.
Art. 8.
Ingresso
1. I proponenti pubblici e privati, che intendono ottenere il nulla-osta del
Comitato per la realizzazione di iniziative di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), presentano
domanda al Comitato medesimo. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal
Comitato, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura
giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori
con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti ed i documenti richiesti.
2. Il Comitato valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità
dell'iniziativa nell'interesse dei minori. Della deliberazione è data tempestiva comunicazione al
proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori
e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso nel territorio
nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La valutazione favorevole dell'iniziativa è subordinata alle informazioni sulla
affidabilità del proponente. Il Comitato può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il
proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera c), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente
estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatico-consolare competente.
4. Il Comitato può considerare come valide le informazioni assunte in occasione di iniziative
precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti. In tal senso può
confermare la valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Comitato delibera entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda di cui al
comma 1, previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione. Il termine è
di quindici giorni per le provenienze da Paesi non soggetti a visto.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Comitato, entro cinque giorni, l'avvenuto
ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli
accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione dovrà
essere effettuata successivamente all'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello
Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di
controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Art. 9.
Soggiorno
1. La durata totale del soggiorno di ciascun minore non può superare i novanta
giorni, continuativi o frutto della somma di più periodi, riferiti alle permanenze effettive
nell'anno solare. Il Comitato può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della
durata del soggiorno fino ad un massimo di centocinquanta giorni, con riferimento a progetti che
comprendano periodi di attività scolastica o in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale
estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini
dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i
minori ultraquattordicenni. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 9 dicembre 1999
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro per la solidarietà sociale
Turco
Visto, il Guardasigilli: Diliberto






