Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2000
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 settembre 2000, n. 218)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 5 e 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999, concernente
"Misure di protezione temporanea, a fini umanitari, da assicurarsi nel territorio dello Stato a
favore delle persone provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, recante
"Proroga delle misure di protezione temporanea da assicurare agli stranieri presenti sul
territorio nazionale con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 e predisposizione di programmi coordinati di rimpatrio";
Considerato che con il decreto sopracitato i permessi di soggiorno rilasciati a norma dell'art. 2
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1999 venivano prorogati sino al 30
giugno 2000 e che veniva promosso, a decorrere dal 1° luglio 2000, un programma di rimpatrio dei
profughi presenti sul territorio nazionale;
Considerata la necessità di definire le modalità di cessazione delle misure di protezione
temporanea stabilite dai sopraindicati decreti anche in relazione a quanto segnalato sia dal
Ministero degli affari esteri sia dall'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati,
circa l'opportunità di valutare le singole situazioni personali dei profughi per salvaguardare
l'incolumità di quelli per i quali l'eventuale ritorno ai luoghi di origine potrebbe essere ancora
rischioso;
Visto il decreto-legge 19 giugno 2000, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2000, n. 228;
Sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la solidarietà sociale;
Decreta:
Art. 1.
Modalità per la cessazione delle misure di protezione temporanea
1. Il presente decreto disciplina le modalità per la cessazione delle misure di protezione
temporanea in favore dei cittadini stranieri provenienti dall'area balcanica in possesso del
permesso di soggiorno di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 maggio
1999 e 30 dicembre 1999.
2. I cittadini stranieri di cui al comma 1 sono tenuti a lasciare il territorio nazionale
secondo le disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 2.
Programma di rimpatrio 1.
1 cittadini stranieri di cui all'art. 1 possono aderire, sino al 30 settembre 2000, al
programma di rimpatrio assistito promosso dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento
per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il Ministero degli affari
esteri e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (ACNUR) e realizzato
avvalendosi dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
Il programma prevede interventi, anche finanziari, che favoriscano il primo reinserimento dei
profughi nei territori di provenienza.
2. La validità del permesso di soggiorno di cui all'art. 1 si intende estesa, senza necessità
di apposito rinnovo, sino all'effettivo rimpatrio dei soggetti interessati purché iscritti nelle
apposite liste di prenotazione predisposte dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni. 3.
I cittadini stranieri di cui all'art. 1 che non hanno aderito entro il 30 settembre al programma di
rimpatrio assistito di cui al comma 1 sono allontanati dal territorio nazionale adottando, nei loro
confronti, i provvedimenti previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
Esclusione dai rimpatri
1. Sono esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1 che siano in possesso
dei requisiti per poter ottenere, ai sensi della legislazione vigente e delle convenzioni
internazionali cui l'Italia aderisce, un permesso di soggiorno ad altro titolo.
2. Sono, altresì, esclusi dal rimpatrio i titolari del permesso di protezione temporanea di
cui all'art. 1 che possano dimostrare gravi motivi che ne impediscano il rientro nelle zone di
provenienza. Gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre 2000, alla questura
competente per territorio, motivata istanza di concessione di un permesso di soggiorno a carattere
umanitario previsto dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3. L'istanza di cui al comma 2 è trasmessa alla Commissione centrale per il riconoscimento
dello status di rifugiato che provvede alla valutazione, anche tenendo conto degli elementi di
valutazione forniti dal Ministero degli affari esteri e dall'Alto commissariato per i rifugiati
delle Nazioni unite. In caso di esito positivo la questura competente provvede al rilascio del
permesso di soggiorno a carattere umanitario.
4. Alfine di continuare a favorire l'afflusso di rimesse economiche nei territori colpiti
dalla crisi del 1999, sono, infine, esclusi dal rimpatrio i cittadini stranieri di cui all'art. 1
che siano in grado di dimostrare un adeguato grado d'integrazione attraverso un effettivo e stabile
inserimento nel mercato del lavoro nonché la disponibilità di un alloggio. La relativa motivata
istanza è presentata, entro il 30 settembre 2000, alla prefettura competente per territorio
corredata della documentazione giustificativa.
5. La prefettura provvede ad inoltrare alla questura gli elenchi dei cittadini stranieri per
i quali è stata verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente ai fini del
rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, salvo che non sussistano motivi ostativi
di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali.
6. La validità del permesso di soggiorno per protezione temporanea in possesso dei cittadini
stranieri di cui all'art. 1 s'intende estesa, senza necessità di apposito rinnovo, fino alla
definizione delle istanze presentate ai sensi dei commi 2 e 4. Resta in ogni caso salva la facoltà
di aderire, entro il 30 settembre 2000, al programma di rimpatrio assistito di cui all'art. 2.
Art. 4.
Proroga temporanea delle misure di accoglienza e assistenza
1. In attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1999, il
Ministero dell'interno dispone, ove necessario e sino al 30 settembre 2000, misure di accoglienza e
assistenza nei confronti dei cittadini stranieri titolari del permesso di protezione temporanea di
cui all'art. 1, che si trovino in condizioni di bisogno. Dopo tale data, le attività di assistenza
sono limitate esclusivamente agli stranieri che, registrati nelle liste di prenotazione di cui
all'art. 2 siano in attesa del rimpatrio o a coloro nei confronti dei quali sia ancora in corso
l'istruttoria sulle istanze presentate ai sensi dell'art. 3, comma 2.
Art. 5.
Disposizione finanziaria
1. Agli interventi per l'anno 2000 conseguenti all'attuazione del presente decreto, si
provvede a carico dell'unità previsionale di base 5.1.2.5. "Immigrati, profughi e rifugiati",
capitolo 2356, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 2000,
nei limiti delle disponibilità preordinate al finanziamento degli interventi di cui all'art. 20 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nell'ambito del Fondo nazionale per le politiche
migratorie di cui all'art. 45 del medesimo decreto legislativo.
Roma, 1° settembre 2000
Il Presidente del Consiglio dei Ministri AMATO
Il Ministro degli affari esteri DINI
Il Ministro dell'interno BIANCO
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica VISCO
Il Ministro per la solidarietà sociale TURCO







