Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modifiche, ed in particolare l'art. 3, comma 4, il quale prevede che " in caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è
disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente";
Rilevato che la procedura relativa all'emanazione del decreto di programmazione dei flussi
per il 2001 è stata avviata con l'approvazione della proposta di decreto da parte del Comitato dei
Ministri, previsto dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 2 agosto 2000,
nella seduta dal 15 dicembre 2000, e non è ancora completata;
Considerato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2000, di programmazione dei flussi per il 2000, ha
autorizzato l'ingresso di 63.000 cittadini stranieri non comunitari, ed in particolare ha all'art.
2 comma 1, lettera a), autorizzato: "28.000 lavoratori per lavoro subordinato a tempo
indeterminato, determinato e a carattere stagionale, chiamati ed autorizzati nominativamente e
provenienti da qualsiasi Paese non comunitario.";
Ritenuto che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha segnalato al comitato
tecnico previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 agosto 2000
l'esigenza di autorizzare con urgenza l'ingresso di cittadini stranieri non comunitari per lo
svolgimento di attività lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del settore
turistico-alberghiero e agricolo, al fine di non compromettere la stagione turistica invernale ed
alcune tipologie di raccolti, e che il comitato in parola si è espresso favorevolmente;
Ritenuto di dover provvedere con urgenza ad autorizzare l'ingresso dei lavoratori stagionali
non comunitari, in coerenza con quanto autorizzato nell'anno 2000, nonché la proposta di decreto di
programmazione dei flussi per l'anno 2001, in corso di definizione;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 2 febbraio 2001;
EMANA
la seguente direttiva:
Art. 1.
1. È stabilita, come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non
comunitari per l'anno 2001, una quota massima di 13.000 lavoratori subordinati stagionali non
comunitari.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad impegnare la quota di
lavoratori subordinati stagionali nei limiti di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni competenti curano l'applicazione della presente direttiva che sarà
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 febbraio 2001
Il Presidente: AMATO







