Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 febbraio 2002
DECRETO MINISTERIALE
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17.5.2001, di programmazione dei flussi per il 2001, che ha
autorizzato l'ingresso di n. 83.000 cittadini stranieri non comunitari e, in particolare, ha
disposto, all'articolo 1, comma 2, di ammettere in Italia, "per motivi di lavoro subordinato
stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, chiamati e autorizzati
nominativamente, entro una quota massima di n. 33.000 persone";
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286,
e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 3, comma 4, il quale prevede che "in caso di
mancata pubblicazione dei decreti di programmazione annuali, la determinazione delle quote è
disciplinata in conformità con gli ultimi decreti pubblicati ai sensi del presente testo unico
nell'anno precedente";
Considerato che vi è la necessità di autorizzare l'ingresso di cittadini stranieri
non comunitari per lo svolgimento di attività lavorative stagionali per soddisfare le esigenze del
settore turistico alberghiero e agricolo;
Ritenuto pertanto di stabilire, in conformità alla quota massima prevista per i
lavoratori stagionali dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 aprile
2001, una quota di ingresso di 33.000 lavoratori stagionali per l'anno 2002, in attesa
dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 3,
comma 4 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286.
decreta
Art. 1.
1. E' stabilita per l'anno 2002, una quota massima di n. 33.000 lavoratori subordinati
stagionali non comunitari, ripartita tra le Regioni e Province autonome di cui al prospetto
allegato, che fa parte integrante del presente decreto, con le quote massime ivi assegnate.
2. La quota di cui al comma 1, riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di
Paesi candidati all'adesione all'Unione Europea (Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia,
Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Romania e Bulgaria) e di Paesi per i quali sono in vigore
con l'Italia accordi bilaterali sul lavoro stagionale.
Roma, 4 febbraio 2002
Firmato
IL MINISTRO Roberto Maroni
ALLEGATO
|
REGIONE |
|
| PIEMONTE |
1.300
|
| LOMBARDIA |
1.000
|
| TRENTO |
7.000
|
| BOLZANO |
13.000
|
| VENETO |
5.000
|
| FRIULI VENEZIA GIULIA |
1.000
|
| LIGURIA |
100
|
| EMILIA ROMAGNA |
3.000
|
| TOSCANA |
1.000
|
| MARCHE |
300
|
| LAZIO |
300
|
| TOTALE |
33.000
|





