Decreto Legge 9 settembre 2002, n. 195
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di dare attuazione
all'impegno assunto dal Governo dinanzi al Parlamento di provvedere,
contestualmente all'entrata in vigore della
nuova normativa sull'immigrazione, a legalizzare i lavoratori
extracomunitari in posizione irregolare alle medesime
condizioni stabilite dalla predetta normativa per altre categorie di lavoratori
extracomunitari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri, del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il
seguente decreto-legge:
Art. 1.
Legalizzazione di lavoro irregolare
1. Chiunque, nell'esercizio di un'attivita' di impresa sia in forma
individuale che societaria, ha occupato, nei tre mesi antecedenti la data di
entrata in vigore del presente decreto, alle proprie
dipendenze lavoratori extracomunitari in posizione irregolare, puo' denunciare,
entro trenta giorni dalla medesima data, la sussistenza del rapporto di
lavoro alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente per
territorio, mediante la presentazione, a proprie spese, di
apposita dichiarazione attraverso gli uffici postali. Qualora
si tratti di societa' operanti in Italia, la denuncia
e' sottoscritta e presentata del legale rappresentante. A tutti gli
effetti, la data di presentazione e' quella recata dal timbro dell'ufficio
postale accettante. La dichiarazione di emersione e' presentata dal richiedente, a proprie spese,
agli uffici postali.
2. La dichiarazione contiene, a pena di inammissibilita':
a) i dati identificativi dell'imprenditore o della societa' e del suo
legale rappresentante;
b) l'indicazione delle generalita' e
della nazionalita' del lavoratore straniero occupato al quale si riferisce la dichiarazione;
c) l'indicazione della tipologia e delle modalita' di impiego;
d) l'indicazione della retribuzione
convenuta, in misura non inferiore a quella prevista
dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento.
3. Ai fini della ricevibilita', alla dichiarazione sono allegati:
a) copia sottoscritta della dichiarazione di impegno a stipulare,
nei termini di cui al comma 5, il contratto di soggiorno per lavoro subordinato
a tempo indeterminato nelle forme di cui all'articolo 5-bis del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero, di seguito denominato:
"testo unico", approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
introdotto dall'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n. 189, ovvero di un contratto
di lavoro di durata non inferiore ad un anno;
b) attestato di pagamento di un contributo forfettario pari a 700 euro per
ciascun lavoratore.
4. Nei sessanta giorni
successivi alla ricezione della dichiarazione di cui al comma 1, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, che assicura la tenuta di un registro
informatizzato di coloro che hanno presentato la
predetta dichiarazione e dei lavoratori extracomunitari
ai quali e' riferita la medesima dichiarazione,
verifica l'ammissibilita' e la ricevibilita' della dichiarazione e
la comunica al centro regionale per l'impiego competente
per territorio. La questura accerta se sussistono motivi ostativi
all'eventuale rilascio del permesso di soggiorno di
validita' pari ad un anno.
5. Nei dieci giorni successivi alla comunicazione della mancanza di motivi
ostativi al rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 4, la Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo invita le parti a presentarsi per stipulare il
contratto di soggiorno per lavoro subordinato e per il contestuale rilascio
del permesso di soggiorno, permanendo le condizioni soggettive di cui al
comma 4. La mancata presentazione delle parti
comporta l'improcedibilita' e l'archiviazione del
relativo procedimento. Il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato
previo accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro a
tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno,
nonche' della regolarita' della posizione contributiva della manodopera occupata.
6. I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione
del lavoro irregolare ai sensi dei commi da l a 3, non sono punibili per le
violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro e di
carattere finanziario, compiute antecedentemente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, in relazione
all'occupazione dei lavoratori extracomunitari
indicati nella dichiarazione di emersione presentata. Le
predette cause di non punibilita' non si applicano a coloro che
abbiano presentato una dichiarazione di emersione contenente dati non rispondenti al
vero, al fine di procurare il permesso di soggiorno a stranieri.
7. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali determina, con
proprio decreto, le modalita' per l'imputazione del
contributo forfettario di cui al comma 3, lettera b), sia
per fare fronte all'organizzazione e allo svolgimento dei compiti di cui al presente
articolo, sia in relazione alla posizione contributiva del lavoratore interessato, al
fine di garantire l'equilibrio finanziario delle relative gestioni
previdenziali. Il Ministro, con proprio decreto, determina altresi' le modalita' di
corresponsione delle somme e degli interessi dovuti per i contributi previdenziali concernenti i
periodi denunciati antecedenti ai tre mesi di cui al comma 1.
8. Le disposizioni del presente articolo
non si applicano ai rapporti di lavoro riguardanti lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento
di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno ovvero un provvedimento restrittivo
della liberta' personale;
b) che risultino segnalati,
anche in base ad accordi o convenzioni internazionali
in vigore in Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato o
dell'Unione europea;
c) che risultino denunciati per uno dei
reati indicati negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, salvo che il procedimento penale si sia concluso con un provvedimento che
abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risultino
destinatari dell'applicazione di una misura di prevenzione o di sicurezza, salvi, in ogni caso, gli
effetti della riabilitazione.
9. Chiunque presenta una falsa dichiarazione di emersione ai sensi
del comma 1, al fine di eludere le disposizioni in
materia di immigrazione del presente decreto, e' punito con la reclusione da due a nove mesi, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
Art. 2.
Disposizioni transitorie e finali
1. Fino alla data di
conclusione della procedura di cui all'articolo 1,
non possono essere adottati provvedimenti di
allontanamento dal territorio nazionale nei confronti dei lavoratori compresi
nella dichiarazione di cui allo stesso articolo, salvo che risultino pericolosi per la
sicurezza dello Stato.
2. Il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 1,
comma 5, comporta la contestuale revoca degli eventuali provvedimenti di espulsione
gia' adottati nei confronti dello straniero che ha stipulato il contratto di
soggiorno.
3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma
2-bis, del testo unico approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 2002, n.
189, i lavoratori estracomunitari che stipulano il contratto di
soggiorno per lavoro subordinato ai
sensi dell'articolo 1, comma 5, ovvero altro contratto di lavoro,
sono sottoposti a rilievi fotodattiloscopici entro un anno dalla data di rilascio
del permesso di soggiorno e, comunque, in sede di rinnovo dello stesso.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3,
nonche' le modalita' di presentazione della dichiarazione
di legalizzazione di cui all'articolo 1, comma 1,
ultimo periodo, si osservano anche per la presentazione delle dichiarazioni di
emersione di lavoro irregolare previste dall'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis e 4-bis
dell'articolo 5 del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come
modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30 luglio
2002, n. 189, non si applicano allo straniero che richiede il permesso
di soggiorno di cui al comma 3, lettere a) ed e), del
medesimo articolo, di durata non superiore a tre mesi, ovvero per cure mediche, o che
ne richiede il rinnovo.
6. Per il trattamento dei rilievi fotodattiloscopici di
cui agli articoli 5, commi 2-bis e 4-bis, e 6, comma 4, del
testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificati, rispettivamente, dagli articoli
5 e 7 della legge 30 luglio 2002, n. 189, si applica la disciplina in materia di
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali, prevista per i dati di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera a), della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
7. All'atto della consegna della carta d'identita' elettronica, di
cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, i cittadini italiani sono sottoposti a
rilievi dattiloscopici, ai sensi dell'articolo 5,
commi 2-bis e 4-bis, del testo unico, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e g), della legge 30
luglio 2002, n. 189.
8. Al comma 4, primo
periodo, dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, per soggetto destinatario dei servizi di
accoglienza di cui al comma 1 del medesimo articolo si intende lo
straniero con permesso umanitario di cui all'articolo 5, comma 6, del testo unico,
approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
9. I datori di lavoro che, in esecuzione della garanzia
prevista nel contratto di soggiorno per
lavoro subordinato di cui all'articolo 6 della legge 30 luglio 2002, n.
189, abbiano sostenuto le spese per fornire un alloggio rispondente ai requisiti di
legge, possono, a titolo di rivalsa e per la durata della
prestazione, trattenere mensilmente dalla retribuzione del dipendente una somma
massima pari ad un terzo dell'importo complessivo mensile.
Art. 3.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2,
comma 3, valutato in euro 1.420.160 per l'anno 2002 ed in euro 5.955.640 per
l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. All'onere derivante dall'attuazione
dell'articolo 1, commi 4 e 5, valutato in euro 1.267.443 per l'anno 2002 ed in euro 1.861.548
per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze
e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 9 settembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle
politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli





