Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 2002
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 2002,
con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio
nazionale per fronteggiare un eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti
irregolarmente in Italia;
Considerato che occorre con ogni urgenza ovviare a difficolta' di natura
prettamente operativa della Commissione centrale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
Ravvisata la necessita', quindi, di porre in atto misure idonee per affrontare la
situazione di emergenza conseguente alla costante affluenza di cittadini
stranieri irregolari in Italia, rispetto a cui appare strumentale anche la definizione di apposite
procedure volte a conseguire il risultato dell'emersione del lavoro irregolare;
Acquisita l'intesa del Ministero dell'interno;
Acquisita l'intesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali;
Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del
Ministero dell'interno, avvalendosi degli uffici dipartimentali, promuove e coordina le
attivita' dei prefetti e degli altri soggetti pubblici e privati volte a
fronteggiare la situazione di emergenza conseguente al continuo e massiccio afflusso di
cittadini stranieri giunti irregolarmente sul territorio nazionale.
2. Per le finalita' di cui al precedente
comma, il predetto Dipartimento si avvale dalle competenti strutture delle Prefetture -
Uffici territoriali del Governo.
Art. 2.
1. Al fine di accelerare le procedure connesse alla
valutazione delle istanze di asilo degli stranieri giunti
irregolarmente in Italia, la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di
rifugiato prevista dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, puo' effettuare le audizioni anche in ambito locale.
2. La Commissione centrale puo' operare,
per il periodo di emergenza con la maggioranza dei componenti.
Art. 3.
1. Per far fronte ad una piu'
efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di
emersione del lavoro irregolare, il Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e' autorizzato ad utilizzare, tramite una
impresa di fornitura di lavoro temporaneo, nel limite massimo di
trecento unita', prestatori di lavoro temporaneo per l'espletamento
delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura.
2. Al fine di accelerare il procedimento per la selezione
della societa' di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
autorizzato a ricorrere a trattativa privata ai sensi dell'art. 7 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, cosi' come modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000,
n. 65.
3. Al fine dell'assunzione delle iniziative contrattuali di cui al presente
articolo e' autorizzata la deroga all'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione all'art. 3 della presente ordinanza, nel limite massimo di Euro 1.948.317,00, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione, di cui all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, capitolo di bilancio n. 7141 della U.P.B. 2.2.3.3. dello stato di revisone del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'anno finanziario 2002.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 settembre 2002
Il Presidente: Berlusconi






