Legge 9 ottobre 2002, n. 222
LEGGE 9 ottobre 2002, n.222
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante
disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di
extracomunitari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, recante disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge
9 settembre 2002, n. 195
All'articolo 1: al comma 1, primo periodo, le parole: "entro trenta giorni dalla medesima data"
sono sostituite dalle seguenti: "entro la data dell'11 novembre 2002";
al comma 3, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti:
"ovvero per un contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno";
le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono soppresse le
parole da: "ovvero" fino alla fine della lettera;
al comma 4, primo periodo, e' soppressa la parola: "regionale";
al comma 5, terzo periodo, le parole: "della posizione contributiva della manodopera
occupata" sono sostituite dalle seguenti: "della posizione contributiva previdenziale ed
assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato";
al comma 6, il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che
inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono
punibili per le violazioni delle norme relative al soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario,
fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per gli altri reati e le violazioni amministrative
comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori extracomunitari indicati nella dichiarazione di
emersione, compiute antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino alla
data del rilascio del permesso di soggiorno ovvero fino alla data della comunicazione della
sussistenza di motivi ostativi al rilascio del permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22,
comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni";
al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "posizione contributiva" sono inserite le
seguenti: "previdenziale ed assistenziale";
al comma 8: la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato
emesso un provvedimento di espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di
soggiorno, salvo che sussistano le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di
circostanze obiettive riguardanti l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di
esclusione di cui alle lettere b) e c), non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui
il lavoratore extracomunitario sia o sia stato sottoposto a procedimento penale per delitto non
colposo che non si sia concluso con un provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste
o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un
provvedimento di espulsione mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica,
ovvero abbia lasciato il territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13,
comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive
modificazioni. Le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro
subordinato di cui all'articolo 3, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera";
alla lettera b), sono soppresse le parole: "o dell'Unione europea";
alla lettera c), dopo le parole: "non lo ha commesso" sono inserite le seguenti: "ovvero nei
casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "9-bis. Per i soggetti diversi dal datore di lavoro,
l'obbligo relativo alla comunicazione dell'alloggio di cui all'articolo 7 del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, in relazione ai lavoratori
extracomunitari denunciati, puo' essere adempiuto fino alla data dell'11 novembre 2002. La medesima
disposizione si applica anche relativamente alla procedura di emersione di cui all'articolo 33
della legge 30 luglio 2002, n. 189". All'articolo 2: al comma 3, le parole: "approvato con" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui al";
la parola: "modificato" e' sostituita dalla seguente: "introdotto" e dopo le parole:
"articolo 1, comma 5," sono inserite le seguenti: "del presente decreto";
al comma 5, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
al comma 6, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e le
parole: "per i dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a)" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 4, comma 2";
al comma 7, dopo le parole: "di cui all'articolo 36 del" sono inserite le seguenti: "testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,
di cui al";
le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al" e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", secondo modalita' stabilite, anche per quanto riguarda l'utilizzazione
e la conservazione dei dati e l'accesso alle informazioni raccolte, con il decreto di cui al comma
1 del medesimo articolo 36 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000";
al comma 8, le parole: "approvato con" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al";
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "9-bis. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo
33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole: "della manodopera occupata" sono sostituite dalle
seguenti: "previdenziale ed assistenziale del lavoratore extracomunitario interessato". 9-ter. Il
primo periodo del comma 6 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, e' sostituito dai
seguenti: "I soggetti di cui al comma 1, che inoltrano la dichiarazione di emersione del lavoro
irregolare ai sensi dei commi da 1 a 3, non sono punibili per le violazioni delle norme relative al
soggiorno, al lavoro, di carattere finanziario, fiscale, previdenziale e assistenziale nonche' per
gli altri reati e le violazioni amministrative comunque afferenti all'occupazione dei lavoratori
extracomunitari indicati nella dichiarazione di emersione, compiute antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. Fino alla data del rilascio del permesso di soggiorno
ovvero fino alla data della comunicazione della sussistenza di motivi ostativi al rilascio del
permesso di soggiorno non si applica l'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni". 9-quater. Al comma 6, secondo
periodo, dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dopo le parole: "sia in relazione
alla posizione contributiva" sono inserite le seguenti: "previdenziale e assistenziale".
9-quinquies. Al comma 7 dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, la lettera a) e'
sostituita dalla seguente: "a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di
espulsione per motivi diversi dal mancato rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che sussistano
le condizioni per la revoca del provvedimento in presenza di circostanze obiettive riguardanti
l'inserimento sociale. La revoca, fermi restando i casi di esclusione di cui alle lettere b) e c),
non puo' essere in ogni caso disposta nell'ipotesi in cui il lavoratore extracomunitario sia stato
sottoposto a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con un
provvedimento che abbia dichiarato che il fatto non sussiste o non costituisce reato o che
l'interessato non lo ha commesso, ovvero risulti destinatario di un provvedimento di espulsione
mediante accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica, ovvero abbia lasciato il
territorio nazionale e si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 13, comma 13, del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, e successive modificazioni. Le quote massime di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato di cui all'articolo 3,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 3, comma 2,
della presente legge, sono decurtate dello stesso numero di permessi di soggiorno per lavoro,
rilasciati a seguito di revoca di provvedimenti di espulsione ai sensi della presente lettera".
9-sexies. Al comma 7, lettera c), dell'articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole
da: "che esclude" fino a: "interessato" sono sostituite dalle seguenti: "che abbia dichiarato che
il fatto non sussiste o non costituisce reato o che l'interessato non lo ha commesso ovvero nei
casi di archiviazione previsti dall'articolo 411 del codice di procedura penale". 9-septies.
All'articolo 34, comma 1, della legge 30 luglio 2002, n. 189, le parole da: "di cui agli articoli
18, 23 e 28," alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "gia' esercitate in materia di
immigrazione dalle direzioni provinciali del lavoro alla data di entrata in vigore della presente
legge continuano ad essere svolte dalle direzioni medesime"". All'articolo 3, dopo il comma 2 e'
inserito il seguente: "2-bis. Per l'erogazione del compenso per lavoro straordinario a favore del
personale dell'Amministrazione civile dell'interno impiegato per fronteggiare l'ulteriore attivita'
richiesta per la definizione delle procedure di regolarizzazione di cui all'articolo 1, e'
autorizzata la spesa nella misura massima di 459.658,20 euro per l'anno 2002 e di 1.103.179,69 euro
a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero".






