Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto la legge 9 ottobre 2002, n. 222;
Visti i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 26 agosto 2002 e del 28
ottobre 2002;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il
quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza sul territorio nazionale
per proseguire le attività di contrasto all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri
extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre
2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 213 dell'11 settembre 2002 e
n. 3244 del 1 ottobre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 238
del 10 ottobre 2002;
Ravvisata la necessità, di continuare a porre in essere idonee misure per affrontare la
situazione di emergenza, per contrastare in maniera sempre più adeguata il fenomeno degli sbarchi
di immigrati clandestini e per rendere maggiormente efficaci le misure adottate volte
all'allontanamento dal territorio nazionale degli stranieri giunti irregolarmente;
Considerato che appare urgente e indifferibile, nell'ambito di una complessiva gestione del
fenomeno, portare a conclusione le procedure relative all'emersione di cittadini stranieri che
svolgono irregolarmente attività lavorative in Italia anche attraverso l'accelerazione delle
connesse procedure amministrative di regolarizzazione delle singole posizioni lavorative;
Acquisita la proposta del Ministero dell'interno nonchè l'intesa del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali;
Su proposta del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. L'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ottobre 2002, n.
3244, è soppresso.
2. Le disposizioni contenute nell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002, e nell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3244 del 1 ottobre 2002, restano in vigore sino all'approvazione del
regolamento di attuazione previsto dall'art. 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, relativamente
alla istituzione della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni
territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato.
Art. 2.
1. L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6
settembre 2002 è così sostituito:
"1. Per far fronte ad una più efficace gestione dei compiti connessi alla procedura di
regolarizzazione, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
sono autorizzati ad utilizzare, tramite una o più imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
nel limite massimo rispettivamente di 900 e 350 unità, prestatori di lavoro temporaneo per la
conclusione delle operazioni direttamente connesse alla predetta procedura".
2. Al fine di completare, con urgenza, le procedure di regolarizzazione dei
lavoratori extracomunitari connesse alla titolarità del rapporto di lavoro e dei
correlati diritti derivanti dallo status giuridico, nonchè per accelerare il procedimento per la
selezione delle società di cui al comma 1, il Ministero dell'interno e il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali possono altresì ricorrere alla trattativa privata ai sensi
dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, così come modificato dal
decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65.
3. Il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono
autorizzati ad attivare, con il ricorso alla trattativa privata, gli interventi relativi ad
una migliore organizzazione delle attività connesse alla procedura di regolarizzazione, ivi
compresi l'allestimento di appositi locali, l'attivazione e l'ottimizzazione di collegamenti
informatici e ogni altra attività connessa al funzionamento o utile alla gestione.
4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente
articolo, nonchè di quelle recate dagli articoli 1 e 3 dell'ordinanza n. 3244/2002 è
autorizzata la deroga all'art. 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Art. 3.
1. Per le medesime finalità previste dall'art. 2, il Ministero dell'interno e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali possono altresì autorizzare il personale in
servizio direttamente coinvolto nelle attività di cui alla presente ordinanza allo svolgimento di
prestazioni di lavoro straordinario.
Con provvedimenti da adottarsi da parte del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, è individuato il personale da impegnare nelle attività connesse alle
procedure di regolarizzazione, nel limite massimo, rispettivamente, di 1070 unità per il Ministero
dell'interno, e di 350 unità per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Detto personale
potrà effettuare prestazioni di lavoro straordinario oltre il limite previsto dalle norme vigenti e
comunque per un massimo di 40 ore mensili.
2. La corresponsione della retribuzione accessoria di cui al comma 1 avviene in deroga
alle disposizioni normative anche di carattere contrattuale e sino alla conclusione
delle procedure di regolarizzazione.
Art. 4.
1. Alle spese relative all'attuazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi
previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242 del 6 settembre 2002 e
n. 3244 del 1 ottobre 2002 si provvede, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, a
carico dei competenti capitoli dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'interno
per l'anno finanziario 2003, così come integrati con le risorse finanziarie previste e con le
modalità stabilite dall'art. 80, comma 8 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 3 della presente ordinanza si provvede, nel
limite massimo di Euro 18.742.402,00, a carico delle risorse finanziarie introitate dall'INPS
derivanti dall'applicazione dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, dall'art. 1 della
legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dei decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del
26 agosto 2002 e del 28 ottobre 2002. Tali somme già versate dallo stesso Ente in conto entrate
sono riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze agli appositi
capitoli del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 31 gennaio 2003
Il Presidente: Berlusconi






