Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.100
testo in vigore dal: 7-5-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone
l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento delle
attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante
ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento
recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero
dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio
2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002,
n. 222;
b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal
testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo
2-bis del testo unico;
d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio
dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attività del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del
medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.
Art. 2.
Attività del gruppo tecnico
1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le
libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresì alla struttura le
risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.
Art. 3.
Attività della struttura
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la
struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresì i compiti e le
modalità di funzionamento.
2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle
indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la
predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo
unico.
3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato,
che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione
del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via
transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le
procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di
ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo
32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonchè dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del
decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002,
n. 222.
Art. 4.
Ulteriori modalità di coordinamento
1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.
Art. 5.
Disposizione finale
1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362





