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Legislazione
 
Immigrazione e Asilo

Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2004, n.100

testo in vigore dal: 7-5-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 2 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per la definizione delle modalità di coordinamento delle attività del gruppo tecnico con le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 4 settembre 2002;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 15 dicembre 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie;

E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dal decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 2002, n. 106; dalla legge 30 luglio 2002, n. 189; dal decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222;
b) «Comitato»: il Comitato per il coordinamento ed il monitoraggio di quanto previsto dal testo unico, istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis del medesimo testo unico;
c) «gruppo tecnico»: il gruppo tecnico di lavoro istituito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2-bis del testo unico;
d) «struttura»: l'insieme delle risorse umane e strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che supportano, nell'esercizio delle competenze di cui al testo unico, le attività del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Comitato di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del medesimo testo unico, individuate nelle forme di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 2.
Attività del gruppo tecnico

1. Il gruppo tecnico svolge l'istruttoria degli affari di competenza del Comitato.
2. Le funzioni di segreteria del gruppo tecnico sono espletate dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, che trasmette altresì alla struttura le risultanze delle istruttorie svolte dal gruppo tecnico.

Art. 3.
Attività della struttura

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con proprio decreto, la struttura di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), determinandone altresì i compiti e le modalità di funzionamento.
2. Sulla base degli indirizzi espressi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e delle indicazioni fornite ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 21 del testo unico, la struttura cura la predisposizione del documento di programmazione triennale, di cui al medesimo articolo 3 del testo unico.
3. Sulla base degli indirizzi e delle indicazioni di cui al comma 2 e di quelle del Comitato, che si avvale delle elaborazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura la predisposizione del decreto annuale sui flussi di ingresso e degli eventuali decreti da adottare in via transitoria, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
4. Sulla base delle indicazioni fornite dal gruppo tecnico, la struttura cura, secondo le procedure di cui al comma 3, la predisposizione dei decreti di decurtazione delle quote annuali di ingresso fissate a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo unico, in applicazione dell'articolo 32, comma 1-quater, del medesimo testo unico, nonchè dell'articolo 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222.

Art. 4.
Ulteriori modalità di coordinamento

1. La struttura assicura il coordinamento tra le attività del gruppo tecnico e quelle proprie anche mediante riunioni periodiche tra rappresentanti dei due organismi.

Art. 5.
Disposizione finale

1. Dall'applicazione del presente regolamento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro degli affari esteri
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 3, foglio n. 362






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