Presidenza del Consiglio dei Ministri - Circolare 28 aprile 2004
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Il 1° maggio 2004 dieci nuovi Paesi entrano a far parte dell'Unione europea. Per i
cittadini della Repubblica di Cipro e della Repubblica di Malta si applicano con effetto immediato
tutte le norme comunitarie. I cittadini provenienti dai restanti otto Paesi - Repubblica Ceca,
Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia,
Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria - non godono di immediato
libero accesso al mercato del lavoro comunitario.
La presente circolare, emanata in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 aprile 2004, indica per i cittadini degli otto Stati di nuova adesione summenzionati,
le procedure da seguire per l'ingresso per lavoro subordinato e l'accesso al mercato del lavoro
italiano, durante il periodo transitorio.
Con la legge 24 dicembre 2003, n. 380, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22
gennaio 2004, supplemento ordinario n. 10, è stata autorizzata la «Ratifica ed esecuzione al
Trattato di adesione all'Unione europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica
ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di
Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, con atto di adesione, allegati, protocolli,
dichiarazioni, scambio di lettere e atto finale, fatto ad Atene il 16 aprile 2003».
Dal 1° maggio 2004, nei confronti dei cittadini della Repubblica ceca, della Repubblica di
Estonia, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria,
della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, troveranno
automatica applicazione tutte le vigenti disposizioni di diritto comunitario, ad eccezione degli
articoli da 1 a 6 del regolamento 1612/68, la cui applicazione rimane sospesa per i primi due anni
dalla data di adesione.
In deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento (CEE) n. 1612/68, e fino alla fine del
periodo di due anni dopo la data dell'adesione, gli Stati membri attuali potranno applicare le
proprie misure nazionali, o le misure contemplate da accordi bilaterali, per disciplinare l'accesso
dei cittadini degli Stati di nuova adesione al proprio mercato del lavoro. Gli Stati membri attuali
potranno inoltre continuare ad applicare tali misure sino alla fine del periodo di cinque anni dopo
la data dell'adesione.
In conformità a quanto previsto dal Trattato di adesione ed ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo n. 286/1998, testo unico delle disposizioni concernenti, la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, nonchè del decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, con
la presente circolare si impartiscono le istruzioni alle quali gli Uffici interessati dovranno
attenersi, nel periodo transitorio di due anni dalla data dell'adesione, per il rilascio delle
autorizzazioni al lavoro subordinato e dei titoli di soggiorno ai lavoratori cechi, estoni,
lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi.
Procedure per l'accesso al mercato del lavoro. 1. I cittadini cechi, estoni,
lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi già occupati legalmente in Italia alla
data del 1° maggio 2004 e ammessi al mercato del lavoro italiano per un periodo ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi, godono di libera circolazione ai fini dell'accesso al mercato del
lavoro. Per essi si applicano le procedure di accesso all'impiego subordinato in Italia previste
per i cittadini dell'Unione europea.
Per dimostrare l'esistenza di questa condizione, il lavoratore dovrà dotarsi della
certificazione rilasciata dalla direzione provinciale, del lavoro, previa esibizione della
documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro
subordinato relativi al periodo corrispondente.
2. I cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi in
possesso dei requisiti necessari ad esercitare una attività di lavoro autonomo, godono di libera
circolazione ai fini dell'accesso al mercato del lavoro. Per essi si applicano le procedure di
accesso all'impiego autonomo in Italia previste per i cittadini comunitari.
3. Ai cittadini cechi, estoni, lettoni, lituani, ungheresi, polacchi, sloveni e slovacchi che
dal 1° maggio 2004 intendono accedere al mercato del lavoro italiano per lavoro subordinato, si
applicherà la procedura di seguito indicata.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004 fissa il limite entro
cui è ammesso l'accesso al mercato del lavoro italiano da parte dei cittadini degli otto Paesi
summenzionatiper l'anno 2004, prevedendo una quota ulteriore di 20.000 rapporti di lavoro
subordinato, anche a carattere stagionale, instaurabili da parte di datori di lavoro operanti in
Italia.
Tale quota è aggiuntiva per l'anno 2004 rispetto a quelle già programmate, con riferimento
alle medesime nazionalità, dai due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 dicembre 2003.
Il datore di lavoro che intende procedere all'assunzione di un lavoratore, cittadino di uno
degli otto Stati di nuova adesione, è tenuto a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione
al lavoro con le seguenti modalità semplificate.
La domanda, redatta in bollo sul modello appositamente predisposto (reperibile sul sito web
ministeriale
www.welfare.gov.it o presso le DPL - Direzioni provinciali
del lavoro), deve essere indirizzata alla direzione provinciale del lavoro competente per la
località ove è resa la prestazione lavorativa e deve contenere, a pena di inammissibilità,
oltre alla ragione sociale (se trattasi di azienda), i seguenti elementi:
le complete generalità del richiedente (accompagnate dalla fotocopia di valido documento di
identità ovvero di passaporto se non si tratta di cittadino italiano e, nel caso di cittadino
extracomunitario regolarmente residente in Italia, anche la fotocopia del permesso di
soggiorno in corso di validita);
le complete generalità del lavoratore richiesto (accompagnate dalla fotocopia di passaporto
in corso di validita);
le condizioni lavorative offerte (CCNL applicato, qualifica e livello di inquadramento
contrattuale, retribuzione lorda mensile, orario di lavoro che non deve essere inferiore a 20 ore
settimanali nel caso di tempo parziale, località d'impiego, tipologia contrattuale: a tempo
indeterminato, a tempo determinato, stagionale).
Alla domanda deve essere allegato il contratto di lavoro - redatto sul modello appositamente
predisposto (reperibile sul sito web ministeriale
www.welfare.gov.it o presso le DPL) - stipulato con il
cittadino proveniente dallo Stato di nuova adesione, la cui efficacia è sottoposta alla
condizione dell'effettivo rilascio dell'autorizzazione al lavoro da parte della direzione
provinciale del lavoro e dell'effettiva presentazione della domanda della relativa carta di
soggiorno alla Questura.
A pena di irricevibilità, la domanda e l'allegato contratto di lavoro, devono essere
trasmessi mediante raccomandata spedita dagli Uffici postali dotati di affrancatrice dalla quale
risulti oltre alla data anche l'ora dell'invio. Più richieste potranno essere cumulativamente
inviate con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso datore di lavoro mittente.
L'inoltro della raccomandata sarà possibile a decorrere dal giorno di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004. Dalla
stessa data tutte le richieste riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione cui si
applica il regime transitorio dovranno essere obbligatoriamente presentate secondo le
modalità stabilite dalla presente circolare.
a) Le richieste spedite in data anteriore al giorno di pubblicazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, potranno essere prese in considerazione
esclusivamente nell'ambito delle quote di cui ai due decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 dicembre 2003.
b) le istanze riferite ai cittadini di Stati di nuova adesione, non rientranti nelle quote
assegnate a ciascuna DPL nell'ambito dei due precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 19 dicembre 2003, andranno riformulate.
c) le richieste presentate in data anteriore all'entrata in vigore del decreto relativo ai
cittadini di Stati di nuova adesione, se rientranti nelle quote dei due decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, la cui istruttoria si esaurisca
in epoca successiva alla data di pubblicazione dello stesso, seguiranno il rilascio delle relative
autorizzazioni le modalità semplificate introdotte dalla presente circolare.
Ai fini dell'evasione delle richieste inoltrate ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004, le direzioni provinciali del lavoro dovranno provvedere
al relativo esame secondo l'ordine della data di spedizione della raccomandata.
In caso di parità di data sarà accordata priorità alla domanda il cui orario di
spedizione, rilevabile dal timbro postale, risulti antecedente.
Il mero ricevimento da parte delle DPL della raccomandata contenente la richiesta di
autorizzazione non vincola l'amministrazione all'accoglimento della domanda stessa, che rimane
condizionato alla verifica della disponibilità della quota.
Le direzioni provinciali, una volta completata la fase istruttoria con esito positivo,
rilasciano l'autorizzazione al lavoro redatta su modello appositamente predisposto.
L'autorizzazione è rilasciata mediante l'utilizzo della quota corrispondente localmente
assegnata sulla base dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 dicembre 2003, se
ancora disponibile. Se tale quota è esaurita, l'Ufficio procedente rilascia l'autorizzazione a
valere sulla quota nazionale aggiuntiva fissata in 20.000 unità dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2004. Quest'ultima quota non sarà ripartita a livello
regionale e, pertanto, le DPL, ai fini del rilascio delle autorizzazioni, dovranno utilizzare la
procedura applicativa, messa a disposizione sulla rete internet del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, che provvederà a definire le modalità di accesso e di utilizzo di tali
procedure.
L'autorizzazione al lavoro rilasciata deve essere trasmessa, a cura delle direzioni
provinciali del lavoro, al datore di lavoro richiedente ed alla Questura territorialmente
competente, presso la quale dovrà recarsi il lavoratore ai fini del rilascio della carta di
soggiorno per lavoro subordinato di durata pari a quella dell'autorizzazione stessa.
Si fa presente che il datore di lavoro è tenuto a comunicare, entro i termini previsti,
all'INPS e all'INAIL l'instaurazione del rapporto di lavoro, ed entro cinque giorni, al centro per
l'impiego, l'assunzione, le eventuali variazioni e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato
a seguito dell'atto autorizzativo in parola.
Tutti i lavoratori di Stati di nuova adesione autorizzati al lavoro con le procedure di cui
sopra avranno libero accesso al mercato del lavoro dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o
superiore a 12 mesi. Per dimostrare l'esistenza di questa condizione il lavoratore dovrà
dotarsi della certificazione rilasciata dalla DPL, previa esibizione della documentazione
comprovante il regolare versamento dei contributi previdenziali per lavoro subordinato relativi al
periodo corrispondente.
I datori di lavoro che intendono assumere cittadini dei Paesi di nuova adesione, in possesso
di permesso di soggiorno per motivi di studio, sono tenuti anch'essi a presentare la relativa
richiesta di autorizzazione al lavoro secondo la procedura indicata nella presente circolare.
Nei casi di ingressi fuori quota, previsti dall'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n.
286/1998, il rilascio della relativa autorizzazione al lavoro a favore dei cittadini degli Stati di
nuova adesione implica, comunque, la verifica delle condizioni previste dallo stesso art. 27 del
medesimo decreto legislativo e dalle relative norme di attuazione.
Titoli di ingresso e di soggiorno per lavoratori subordinati.
I cittadini degli Stati di nuova adesione sono esonerati dal visto d'ingresso, ivi incluso
quello per motivi di lavoro, per effetto dell'acquisizione della cittadinanza europea e in
applicazione dell'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea, il quale
stabilisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri.
La carta di soggiorno viene concessa ai cittadini dei nuovi Stati aderenti che intendano
svolgere attività di lavoro subordinato, previa esibizione dell'autorizzazione al lavoro rilasciata
dalla direzione provinciale del lavoro. Tale carta ha durata pari a quella dell'autorizzazione al
lavoro. Dopo un periodo di lavoro ininterrotto pari o superiore a 12 mesi può essere concessa la
carta di soggiorno di validità quinquennale.
I cittadini dei Paesi di nuova adesione in argomento che intendono svolgere attività di
lavoro stagionale nel territorio dello Stato, sono esentati dalla richiesta della carta di
soggiorno, purchè siano in possesso di un contratto di lavoro vistato dalla Rappresentanza
diplomatica o consolare e dell'autorizzazione al lavoro rilasciata dalla direzione provinciale del
lavoro, in base all'art. 3, comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 18
gennaio 2002, n. 54.
I cittadini degli Stati di nuova adesione, già presenti sul territorio dello Stato ed in
possesso di permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo e di durata superiore a tre mesi,
possono richiedere la carta di soggiorno dal 1° maggio p.v. Gli stessi devono essere in possesso
dei requisiti indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54.
Dal 1° maggio p.v. non deve essere più apposto il nulla osta in calce all'autorizzazione al
lavoro, previsto dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999;
pertanto, le autorizzazioni giacenti presso le Questure devono essere restituite ai datori di
lavoro, costituendo titolo idoneo per la richiesta della carta di soggiorno da parte del cittadino
di cui trattasi.
Roma, 28 aprile 2004
p. Il Presidentedel Consiglio dei Ministri
Letta
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2004 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 261





