Decreto Legge 14 settembre 2004, n. 241
testo in vigore dal: 15-9-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale n. 222 del 15 luglio 2004, di modificare l'attuale disciplina in materia di
espulsioni di immigrati clandestini, per assicurare piena efficacia alle garanzie previste
dall'articolo 13 della Costituzione anche agli stranieri per i quali sia stato disposto
l'accompagnamento alla frontiera e, contestualmente, prevedere adeguate misure per assicurare la
massima celerità dei provvedimenti di convalida e di esecuzione delle espulsioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre
2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Vicepresidente del Consiglio
dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni», il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:
«5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque,
entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il
provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del
questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida.
L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un
difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore
successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente
articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di
convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di
accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo.
Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il
provvedimento del questore perde ogni effetto.
Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso
non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.
5-ter. Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti
di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei
limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo.».
2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: «tribunale in composizione monocratica»
sono sostituite dalle seguenti: «giudice di pace».
3. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, le parole: «il tribunale in composizione monocratica» sono sostituite
dalle seguenti: «il giudice di pace».
4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, le parole: «al tribunale in composizione monocratica» sono sostituite dalle
seguenti: «al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida.».
5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione
necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro
le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei
requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della
vicinanza del centro di trattenimento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il
provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La
convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento
alla frontiera, nonchè in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione.».
6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito
direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i
provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-quater è obbligatorio l'arresto
dell'autore del fatto.».
7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel numero delle 110 udienze non si
computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-quater, per ciascuna delle quali è dovuta
una indennità di euro 20.»;
b) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:
«3-quater. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-bis e 8, e 14, comma 4, del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità
di euro 10.»;
c) al comma 4, dopo le parole: «di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter» sono inserite le
seguenti: «, nonchè 3-quater,».
Art. 2.
Norma di copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel
limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si
provvede:
a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005,
mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli






