Decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2004
IL MINISTRO DELL'INTERNO
di concerto con
IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE
Visti gli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante
il «testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione giuridica dello straniero in Italia», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti gli articoli 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante il regolamento di attuazione del predetto testo unico;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto il regolamento CE n. 1030/2002 del 13 giugno 2002 che istituisce un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi;
Visto il proprio decreto ministeriale 3 aprile 1986, con il quale è stato approvato il
vigente modello del permesso di soggiorno;
Rilevata l'esigenza di provvedere alla modifica del vigente modello del permesso di soggiorno
conformemente alle previsioni introdotte dal regolamento CE n. 1030/2002 e dai citati articoli 5,
comma 9, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e 11 e 16 del decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Adotta
il seguente decreto:
Regole tecniche e di sicurezza relative al permesso ed alla carta di soggiorno
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
1. Ai sensi del presente decreto si intende:
a) per «documento di soggiorno»: il permesso di soggiorno o la carta di soggiorno di cui
all'art. 5, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituito dall'insieme del
supporto fisico e del supporto informatico;
b) per «SSCE-PSE»: il sistema di sicurezza del circuito di emissione dei permessi di
soggiorno;
c) per «Istituto»: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
d) per «Enti»: le amministrazioni competenti per l'attivazione informatica e la consegna dei
documenti di soggiorno;
e) per «dati»: i dati identificativi dello straniero e di eventuali figli minorenni;
f) per «codice cifrato»: la coppia di codici alfanumerici contenuti nel microprocessore che
identificano univocamente il documento di soggiorno;
g) per «chiavi di sicurezza»: la coppia di chiavi asimmetriche che consentono
l'autenticazione del mittente e la cifratura delle informazioni durante una sessione di
lavoro;
h) per «chiave biometrica»: la trasformazione in sequenza numerica dell'immagine
dell'impronta digitale o altro dato biometrico;
i) per «copia elettronica»: la trasposizione in formato digitale del documento di soggiorno;
l) per «PIN»: il numero identificativo personale necessario all'utilizzo telematico del
documento di soggiorno;
m) per «CIE»: la carta d'identità elettronica o il documento d'identità elettronico di cui
all'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
n) per «testo unico»: testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni, apportate con la legge 7 giugno 2002, n.
106, con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e con la legge 30
luglio 2002, n. 189.
Art. 2.
Documento di soggiorno
1. Il documento di soggiorno per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti
nel territorio dello Stato, che si trovano nelle condizioni previste degliarticoli 5 e 9 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificati dalla legge del 30 luglio 2002, n.
189, è rilasciato su modelli conformi a quelli individuati nell'allegato A, che fa parte integrante
del presente decreto.
2. Il documento di soggiorno è prodotto con le caratteristiche individuate nell'allegato B
che ne stabilisce le modalità di compilazione e che fa parte integrante del presente
decreto.
3. Il documento di soggiorno contiene i dati richiesti dall'Azione Comune del 97/11/GAI
del Consiglio dell'Unione europea del 16 dicembre 1996 nonchè, in formato digitale, per
l'accesso da parte dei soli organi pubblici autorizzati, quelli acquisiti in attuazione dell'art.
5, commi 2-bis e 4-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189. Lo stesso può altresì contenere, in formato digitale, i dati
occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.
Art. 3.
Trattamento dei dati personali
1. Ai fini della produzione, del rilascio, dell'aggiornamento e del rinnovo dei
documenti di soggiorno, il trattamento dei dati personali è effettuato nel rispetto dell'art. 31
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 nonchè delle ulteriori prescrizioni tecniche
descritte nell'allegato B.
2. Il documento di soggiorno può contenere dati, anche biometrici, in conformità al
regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio del 13 giugno 2002, e successive modificazioni, e, in
formato digitale, i dati occorrenti per le funzionalità di cui all'art. 4.
Art. 4.
Interoperabilità con CIE
1. La compatibilità e l'interoperabilità del documento di soggiorno con la CIE, ai fini dell'autenticazione e dell'utilizzo in rete, è assicurata con una coerente struttura fisica e logica del microprocessore e con la condivisione delle infrastrutture di verifica telematica dei codici cifrati relativi ai dati comuni.
Capo II
REGOLE TECNICHE DI BASE E NORME PROCEDURALI
Art. 5.
Supporto fisico ed informatico
1. Il supporto fisico del documento di soggiorno è costituito da una carta
plastica conforme alle norme ISO/IEC 7816-1, 7816-2 e ISO/ID-001 ed è integrato da un
supporto informatico.
2. Il supporto fisico è stampato con le tecniche tipiche della produzione di carte valori ed
è dotato degli elementi fisici di sicurezza atti a consentire il controllo dell'autenticità del
documento di soggiorno visivamente e mediante strumenti portatili e di laboratorio.
3. Il supporto fisico è dotato di una banda ottica per la memorizzazione, con modalità
informatiche di sicurezza, dei dati riportati graficamente sul documento, nonchè di un
microprocessore per la memorizzazione delle informazioni necessarie alle operazioni connesse
alle procedure di autenticazione in rete del documento di soggiorno ed alla verifica della presenza
del titolare durante il suo utilizzo telematico. Gli standard internazionali, le caratteristiche
tecniche e l'architettura logica del supporto informatico sono conformi alle specifiche indicate
nell'allegato B.
Art. 6.
Produzione, inizializzazione e formazione del documento
1. La produzione del documento di soggiorno è riservata all'Istituto che vi
provvede ottemperando alle norme che disciplinano la produzione delle carte valori e dei documenti
di sicurezza della Repubblica italiana e agli standard internazionali di sicurezza previsti per
l'emissione delle carte di pagamento.
2. Nella fase di produzione dei documenti di soggiorno di cui al presente decreto,
l'Istituto, nell'ambito del proprio stabilimento, costituisce uno speciale settore con accesso
limitato ai dipendenti addetti alle specifiche lavorazioni e sorvegliato dalle Forze di polizia,
dotato altresì delle sicurezze fisiche antieffrazione e dei sistemi di sorveglianza elettronici
definiti d'intesa con il Ministero dell'interno ed il Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Nella fase di inizializzazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto provvede a
strutturare il supporto fisico e quello informatico secondo le procedure di sicurezza descritte
nell'allegato B.
4. Nella fase di formazione dei documenti di soggiorno, l'Istituto, ricevuta la necessaria
abilitazione ad emettere i documenti di soggiorno da parte di SSCE-PSE, utilizzando le chiavi di
sicurezza di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), memorizza, secondo le modalità indicate
nell'allegato B, i dati identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni nella
banda ottica e nel microprocessore, in quest'ultimo memorizza anche la chiave
biometrica. L'Istituto, garantendo l'allineamento con i dati memorizzati nel
microprocessore, effettua la personalizzazione grafica del documento di soggiorno riportando i dati
identificativi della persona e quelli relativi ai figli minorenni.
5. L'Istituto, utilizzando le chiavi di sicurezza, comunica al SSCE-PSE il completamento
delle attività di cui ai precedenti commi.
L'Istituto non conserva traccia dei dati utilizzati per la formazione e personalizzazione del
documento di soggiorno.
Art. 7.
SSCE-PSE e software di sicurezza
1. Per l'attuazione degli articoli 2 e 4 del presente decreto, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, con l'utilizzo dell'infrastruttura
informatica già operante per il sistema di sicurezza del circuito di emissione della carta
d'identità elettronica:
a) assicura la realizzazione, la gestione e la manutenzione del SSCE-PSE;
b) fornisce alle questure il software di sicurezza finalizzato a garantire l'integrità e la
riservatezza di dati durante la trasmissione delle informazioni necessarie alla formazione dei
documenti di soggiorno;
c) fornisce all'Istituto le chiavi di sicurezza finalizzate a garantire l'integrità e la
riservatezza dei dati durante la trasmissione delle copie elettroniche dei documenti di soggiorno e
durante le fasi di formazione;
d) fornisce agli enti il software di sicurezza per l'attivazione ed il rilascio del documento
di soggiorno.
2. Le questure, nei casi di furto, smarrimento o revoca, procedono all'interdizione
dell'operatività del documento di soggiorno secondo le modalità descritte nell'allegato B.
Art. 8.
Trasmissione e custodia del documento
1. La trasmissione agli Enti dei documenti di soggiorno è effettuata dall'Istituto
in condizioni di sicurezza, mediante affidamento dei plichi a vettori specializzati nel trasporto
dei valori.
2. L'Istituto assicura livelli di servizio che consentano la disponibilità presso gli Enti
dei documenti formati entro i quindici giorni successivi alla ricezione della abilitazione di cui
al comma 4 dell'art. 6.
3. L'Istituto, in attesa della trasmissione agli Enti, e gli Enti, in attesa della consegna
ai titolari, adottano ogni idonea misura per la custodia dei documenti di soggiorno in condizioni
di sicurezza.
Art. 9.
Procedure di sicurezza per la consegna e l'attivazione del documento
1. L'attivazione informatica e la consegna del documento di soggiorno avvengono
nel rispetto della seguente procedura di sicurezza:
a) l'Ente, utilizzando le funzionalità del software di sicurezza di cui all'art. 7, comma 1,
lettera d), identificato il titolare, secondo le modalità indicate nell'allegato B, e ricevuta la
necessaria abilitazione da parte del SSCE-PSE, attiva il documento di soggiorno;
b) l'Ente genera il PIN, lo stampa su carta chimica retinata in grado di garantire la
riservatezza dell'informazione e lo consegna, insieme al documento di soggiorno, al titolare.
Capo III
MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE
Art. 10.
Avvio della fase di rilascio
1. Ai fini del rilascio del documento di soggiorno, le modalità per la
sostituzione del permesso di cui al decreto ministeriale 3 aprile 1986 saranno stabilite con
decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
Roma, 3 agosto 2004
Il Ministro dell'interno
Pisanu
Il Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Stanca
Registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 9 Interno, foglio n. 215






