Decreto del Presidente della repubblica 16 settembre 2004 n.303
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 2004, n.303
Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
(GU n. 299 del 22-12-2004)
testo in vigore dal: 6-1-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, che
dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della
medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1- quinquies, comma 3;
Acquisito il parere della
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del
10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile
2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e delle politiche
sociali;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni;
b) «decreto»: il decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1990, n. 39, e successive modificazioni;
c) «richiedente asilo»:
lo straniero richiedente il riconoscimento
dello status di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa esecutiva in
Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal
Protocollo di New York del 3l gennaio 1967;
d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato ai sensi della citata Convenzione di Ginevra;
e) «centri»: i centri di identificazione
istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del predetto decreto-legge;
f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il
riconoscimento dello status di rifugiato;
g) «Commissione nazionale»: la Commissione
nazionale per il diritto di asilo;
h) «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo
1-ter del citato decreto-legge;
i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati;
l) «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o
di cittadinanza di Stati estranei all'Unione europea, che si trova per
qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza legale.
Art. 2. Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato 1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda
d'asilo prende nota delle generalita' fornite dal richiedente
asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non
sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura
competente per
territorio, alla quale trasmette, anche in via
informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove l'ufficio di polizia
di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul
territorio nazionale, si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente
competente. Alle operazioni prende parte, ove
possibile, un interprete della lingua del richiedente.
Nei casi in cui il richiedente e' una donna,
alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che
non ritenga irricevibile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige
un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su appositi modelli predisposti
dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la
documentazione eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale
sottoscritto e della documentazione allegata e' rilasciata copia al richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la
questura avvia le procedure sulla determinazione dello Stato
competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno
degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis
del decreto, dispone l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero,
unicamente quando ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del
decreto, nel centro di permanenza temporanea e assistenza. Negli
altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi,
rinnovabile fino alla definizione della procedura di
riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale.
5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non
accompagnato, l'autorita' che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione
della richiesta al Tribunale per i minorenni territorialmente competente ai fini
dell'adozione dei provvedimenti
di cui agli articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di
quelli relativi all'accoglienza del minore e informa il Comitato per i minori
stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il tutore,
cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato
contatto con la competente questura per la riattivazione
del procedimento. In attesa della nomina del tutore, l'assistenza e accoglienza
del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si
trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso
essere trattenuti presso i centri di identificazione o di
permanenza temporanea.
6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto
dalla Commissione nazionale secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di
rifugiato;
b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua
permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il
richiedente asilo e le modalita' per richiederle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico
dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di tutela dei rifugiati e dei
richiedenti asilo;
e) le modalita' di
iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo,
l'accesso ai servizi finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo,
sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati dall'ente locale,
le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione
professionale, la cui durata non puo' essere superiore alla
durata della validita' del permesso di soggiorno.
Art. 3. Trattenimento del richiedente asilo
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone
l'invio del richiedente asilo nei centri di identificazione e'
sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui all'articolo
4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, il provvedimento stabilisce il periodo massimo di
permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni caso non superiore a
venti giorni.
2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura
della questura, un attestato nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente
lo status di rifugiato presente nel centro di
identificazione ovvero nel centro di permanenza
temporanea e assistenza.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi'
informato:
a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase
della procedura;
b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e
di permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai
sensi dell'articolo 1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo
scadere del termine previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza
che ha imposto il trattenimento previsto dall'articolo 1-bis,
comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e'
rilasciato all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre
mesi, rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di
rifugiato presso la competente Commissione territoriale.
Art. 4. Comunicazioni
1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Art. 5. Istituzione dei centri di identificazione
1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle
province individuate con decreto del Ministro
dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
regioni e le province autonome interessate, che si esprimono entro trenta
giorni.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, puo' disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di
quelli esistenti, nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre
1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1 mediante
decreto del Ministro dell'interno.
Art. 6. Apprestamento dei centri di identificazione
1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero
dell'interno puo' disporre, previa acquisizione
di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:
a) acquisizioni in proprieta',
anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree o edifici;
b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e
manutenzioni di edifici o aree;
c) posizionamento di padiglioni anche mobili
ed ogni altro intervento necessario alla realizzazione di idonea struttura.
2. Nell'ambito del centro sono
previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione
territoriale di cui all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti
asilo, per lo svolgimento di attivita' ricreative o di studio e per il culto.
Art. 7. Convenzione per la gestione del centro
1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro
puo' affidarne la gestione, attraverso apposite convenzioni, ad
enti locali, ad enti pubblici o privati che
operino nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli
immigrati, ovvero nel settore dell'assistenza sociale.
2. In particolare, nella convenzione e' previsto:
a) l'individuazione del direttore del centro, da
scegliere tra personale in possesso di diploma di assistente sociale, rilasciato
dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma universitario di
assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione,
con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza
agli immigrati o nell'assistenza sociale;
laurea in servizio sociale, unitamente
all'abilitazione per l'esercizio della professione; laurea specialistica in
scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per
l'esercizio della professione e con esperienza lavorativa per almeno un
biennio nel settore dell'assistenza agli
immigrati o nell'assistenza sociale;
b) il numero delle persone necessarie, in via
ordinaria, alla gestione del centro, forniti
di capacita' adeguate alle caratteristiche e alle
esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne;
c) le modalita' di svolgimento del servizio
di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare nel centro e di
registrazione delle presenze;
d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante
l'orario notturno e festivo del personale ritenuto necessario per il funzionamento del
centro;
e) un servizio di interpretariato, per
almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze
connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di
rifugiato ed in relazione ai bisogni fondamentali degli ospiti del centro;
f) un servizio di
informazione legale in materia di riconoscimento
dello status di rifugiato;
g) modalita' per la comunicazione delle presenze
giornaliere e degli eventuali allontanamenti non autorizzati alla
prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e alla
Commissione territoriale;
h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le
informazioni riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano
lasciato il centro;
i) le attivita' ed i servizi per garantire
il rispetto della dignita' ed il diritto alla riservatezza
dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.
3. La prefettura - Ufficio territoriale del
Governo dispone i necessari controlli su amministrazione e
gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla
provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di
marzo di ciascun anno, una relazione sull'attivita' effettuata nel
centro l'anno precedente.
Art. 8. Funzionamento
1. Nel rispetto delle direttive impartite
dalla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, il
direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone
servizi al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei
richiedenti asilo, tenendo conto delle necessita'
dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il primo grado, e delle
persone portatrici di particolari esigenze, quali minori,
disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, persone che sono
state soggette nel paese di origine a discriminazioni,
abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il
ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle
attivita' per assicurare l'ordinata convivenza e
la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita'
e agli orari delle visite ai richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni
all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato giornalmente
su quattro ore, nel rispetto di una ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocati dei
richiedenti asilo;
c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei
rifugiati autorizzati dal Ministero
dell'interno ai sensi dell'articolo 11;
d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e'
una richiesta da parte del richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura -
Ufficio territoriale del Governo.
Art. 9. Modalita' di permanenza nel centro
1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione
fra uomini e donne durante le ore notturne.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto,
e' consentita, purche' compatibile con l'ordinario
svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione al
direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore
venti, nei confronti dei richiedenti asilo che non versino nelle
ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera
a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare
al richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui
all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del decreto,
permessi temporanei di allontanamento per un periodo di tempo diverso
o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai
sensi dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi
personali, di salute o di famiglia o per comprovati motivi attinenti all'esame
della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere
compatibile con i tempi della procedura semplificata. Il diniego e'
motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo un
opuscolo informativo, redatto secondo
le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono
sinteticamente indicate le regole di convivenza e le
disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente
all'indicazione dei tempi della procedura semplificata di cui all'articolo
1-ter del decreto e alle conseguenze che l'articolo
1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di
allontanamento non autorizzato dal centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti
presenti nel centro.
Art.
10.
Assistenza medica
1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure
ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative
per malattia o infortunio, erogate dal Servizio sanitario
ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a convenzioni stipulate, ove possibile,
dal Ministero dell'interno.
2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore
giornaliere, sono attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
Art.
11.
Associazioni ed enti di tutela
1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela
dei rifugiati, purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in
Italia per almeno tre anni nel settore, possono essere autorizzati
dal prefetto della provincia in cui e'
istituito il centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri
di identificazione, durante l'orario stabilito. Il prefetto concede
l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere conto della tutela della
riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed
il servizio centrale di cui all'articolo
1-sexies, comma 4, del decreto possono attivare nei centri,
previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per motivate ragioni,
servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza legale, di
sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi
di rimpatrio volontario, nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi
dell'articolo 1-sexies del decreto.
Art. 12.
Individuazione delle Commissioni territoriali
1. Ai sensi dell'art. 1-quater
del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso
le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo:
Gorizia con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige;
Milano con competenza a conoscere delle domande presentate nelle
Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
Roma con competenza a conoscere delle domande presentate
nelle Regioni: Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria;
Foggia con competenza a conoscere delle domande presentate nella
Regione Puglia;
Siracusa con competenza a conoscere delle
domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
Crotone con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni
Calabria, Basilicata;
Trapani con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province
di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti asilo
presenti nei centri di identificazione o nei centri
di permanenza temporanea e assistenza e' la Commissione territoriale
nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il centro. Negli altri
casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la domanda.
3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un
apposito corso di preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale
per il diritto di asilo.
4. Nella provincia in cui
sono istituiti il centro di identificazione e la
Commissione territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno
anche per la migliore razionalizzazione delle risorse, puo' destinare
idonei locali del centro a sede degli uffici
della Commissione territoriale.
Art.
13.
Convocazione
1. La convocazione per
l'audizione presso la Commissione territoriale e'
comunicata all'interessato tramite la questura
territorialmente competente. Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se
non e' stato possibile
eseguire la notifica della convocazione nonostante nuove ricerche
dell'interessato, particolarmente nel luogo del domicilio eletto e
dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato
che il permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e'
scaduto e l'interessato non ne ha richiesto il rinnovo, decide in ordine alla
domanda di asilo anche in assenza dell'audizione individuale,
sulla base della documentazione disponibile.
2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del
richiedente asilo, adeguatamente certificate, non la rendano ossibile
ovvero qualora l'interessato richieda ed ottenga il rinvio per gravi e fondati
motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale non impedisce la decisione della
Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.
Art.
14.
Audizione
1. La Commissione territoriale in
seduta non pubblica procede all'audizione del richiedente asilo.
Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero unitamente a copia
della documentazione da lui prodotta.
2. Il richiedente puo' esprimersi nella propria lingua o in
una lingua a lui nota. Se necessario la Commissione nomina un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta le
idonee misure per garantire la riservatezza dei dati che riguardano
l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di
rifugiato, nonche' le condizioni dei soggetti di
cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolta' di farsi
assistere da un avvocato.
4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene
disposta dalla commissione territoriale alla presenza della persona che
esercita la potesta' sul minore. In ogni caso l'audizione del minore
avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere
esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver
acquisito sufficienti elementi per una decisione positiva.
5. Il richiedente asilo puo' inviare alla competente Commissione
territoriale ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e
documentazione in ogni fase del procedimento.
Art. 15. Decisione
1. La Commissione territoriale e' validamente
costituita con la presenza di tutti i componenti previsti dall'articolo 1-quater
del decreto e delibera a maggioranza.
2. La Commissione territoriale, entro i
tre giorni feriali successivi alla data dell'audizione,
adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in
possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei
requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso
dei requisiti previsti dalla Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze
di un rimpatrio alla luce degli obblighi derivanti dalle Convenzioni internazionali
delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare, dell'articolo 3
della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della
legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al
questore l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
3. La decisione e' comunicata al richiedente
unitamente alle informazioni sulle modalita' di impugnazione nonche', per le ipotesi di
cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla possibilita' di chiedere il riesame e
l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo
status di rifugiato la Commissione territoriale rilascia apposito certificato sulla
base del modello stabilito dalla Commissione nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di
rifugiato e' tenuto a lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia
stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede,
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti
dello straniero gia' trattenuto nel
centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e
assistenza e, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello
straniero cui era stato rilasciato il permesso di soggiorno per
richiesta di asilo.
Art. 16. R i e s a m e
1. Il richiedente
trattenuto presso uno dei centri di
identificazione, di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto,
puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6,
del decreto,
richiesta di riesame al Presidente della Commissione territoriale. In attesa
della decisione sul riesame l'interessato permane nel centro di identificazione.
2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi
sopravvenuti ovvero preesistenti, non adeguatamente valutati in prima istanza, che siano
determinanti al fine del riconoscimento dello status di
rifugiato.
3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di
riesame, il Presidente della Commissione territoriale chiede al
Presidente della Commissione nazionale di provvedere all'integrazione della Commissione
territoriale con un componente della Commissione nazionale.
4. La Commissione territoriale integrata puo' procedere
ad una nuova audizione dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal
componente della Commissione nazionale. La Commissione decide con
provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore
successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi
alla comunicazione, al tribunale territorialmente
competente, che decide in composizione monocratica.
Art. 17. Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in
pendenza di
ricorso giurisdizionale
1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo'
chiedere al prefetto, competente ad adottare il provvedimento di
espulsione, di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 1-ter,
comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di
decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e'
trattenuto nel centro di permanenza temporanea ed assistenza, secondo le disposizioni di cui
all'articolo 14 del testo unico.
2. La richiesta dell'autorizzazione a
permanere deve essere presentata per iscritto ed
adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che
comportino gravi e comprovati rischi per l'incolumita' o la
liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione
territoriale ed a gravi motivi personali o di salute che
richiedono la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato.
L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse
a permanere sul territorio dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo
che il periodo d'attesa della decisione del ricorso possa essere utilizzato
dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento di
allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla
presentazione in forma scritta e motivata
ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui
all'articolo 4. In caso di accoglimento, il prefetto definisce con il
provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio, anche disponendo il trattenimento dello
straniero in un centro di identificazione o di
accoglienza ed assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere sul
territorio dello Stato, il questore rilascia un permesso di soggiorno di durata
non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il prefetto
ritenga che persistono le condizioni
che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale.
Art. 18. Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale opera presso il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei
Ministri dell'interno e degli affari esteri, provvede, entro
trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, alla nomina della
Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu' Sezioni.
Art. 19. Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del
decreto, la Commissione nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge
provvede:
a) alla realizzazione di un centro di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica
dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base
delle informazioni raccolte e del suo continuo aggiornamento;
b) all'individuazione di linee guida per la
valutazione delle domande di asilo, anche
in relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del
testo unico;
c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il
Ministero degli affari esteri, ed
in particolare con le Rappresentanze permanenti
d'Italia presso le organizzazioni internazionali di
rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
d) alla collaborazione con gli analoghi
organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per
i componenti delle Commissioni territoriali;
f) alla costituzione e all'aggiornamento di
una banca dati informatica contenente le informazioni utili al
monitoraggio delle richieste d'asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di
proporre, ove sia ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni
territoriali o di Commissioni territoriali straordinarie;
h) a fornire, ove necessario, informazioni
al Presidente del Consiglio dei Ministri per l'eventuale adozione del provvedimento di cui
all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art. 20. Cessazioni e revoche dello status di rifugiato
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di
cessazione o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione
di Ginevra, debitamente istruiti dalle questure competenti per
territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.
2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve
essere notificata all'interessato tramite la questura competente per territorio.
L'interessato puo', per motivi di salute o per altri motivi
debitamente certificati o documentati, chiedere di essere
convocato in altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio.
La Commissione decide entro trenta giorni dall'audizione.
3. La Commissione decide sulla base della documentazione in
suo possesso nel caso in cui l'interessato non si presenti all'audizione senza avere
presentato richiesta di rinvio.
Art. 21. Norma transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello
status di rifugiato pendenti presso la Commissione
centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
decise, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme
del
regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione
della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente
regolamento hanno effetto a decorrere dal centoventesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
si provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai
sensi dell'articolo 12, e della Commissione nazionale, ai
sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei
trenta giorni successivi alla
nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera
e), il primo corso di formazione per i componenti delle Commissioni
territoriali e provvede, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle
linee guida di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la
devoluzione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche
sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004 Ministeri istituzionali,
registro n. 11, foglio n. 342






