Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004
Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato
con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni;
Visto, in particolare, l'art. 3, comma 4,
del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, relativo alla definizione annuale
delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato,
come modificato dall'art. 3, comma 2, della legge 30 luglio 2002, n. 189, il quale
prevede che, «in caso di mancata pubblicazione del decreto di programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere in via transitoria, con proprio
decreto, nel limite delle quote stabilite per l'anno precedente»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2001, e
considerato che il documento programmatico relativo alla politica
dell'immigrazione nel territorio dello Stato 2004/2006 e' in corso di emanazione;
Visto che il decreto di progranmazione
annuale dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2005 non e' stato ancora emanato;
Visti i decreti di programmazione transitoria
dei flussi di ingresso di lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2004 del 19 dicembre 2003
che hanno autorizzato complessivamente 79.500 ingressi;
Tenuto conto del fabbisogno di manodopera
extracomunitaria per l'anno 2005 cosi' come rilevato sulla
base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle
indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dai propri
uffici periferici e dalle associazioni datoriali appositamente interpellate;
Tenuto conto che alcuni settori produttivi nazionali
richiedono lavoratori stranieri in posizione
dirigenziale o altamente qualificati;
Tenuto conto che vi sono fabbisogni di
lavoratori autonomi, provenienti dall'estero, in particolari
settori imprenditoriali, professionali e della ricerca;
Considerato che l'art. 17, comma 1, lettera
b), della legge 30 luglio 2002, n. 189, prevede di istituire quote riservate a favore
di «lavoratori di origine italiana per parte di almeno
uno dei genitori fino al terzo grado in linea
diretta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedono di essere
inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi»;
Ritenuto che il proseguimento di una politica di incentivazione di un
elevato grado di collaborazione da parte dei Paesi vicini di
origine o di transito di importanti flussi migratori, richiede il
mantenimento di quote privilegiate a favore di Paesi specificamente individuati;
Tenuto conto del
fabbisogno di manodopera stagionale
extracomunitaria per l'anno 2004, in particolore
nei settori turistico-alberghiero, agricolo e dei servizi, cosi' come
rilevato sulla base delle segnalazioni pervenute dagli enti locali e delle
indicazioni acquisite ad opera del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali dai propri uffici periferici e dalle associazioni datoriali
appositamente interpellati;
Tenuto conto che una parte importante della domanda di lavoratori
stranieri viene soddisfatta da cittadini di Paesi diventati membri
dell'Unione europea il primo maggio 2004 e il cui ingresso non e' piu'
regolamentato dal presente decreto;
Decreta:
Art. 1.
1. Come anticipazione delle quote massime di ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2005 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, non stagionale e di lavoro autonomo i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di n. 79.500 unita' da ripartire, per quanto riguarda il lavoro subordinato stagionale e non stagionale, tra le regioni e province autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 2.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero, entro una quota massima di 30.000 unita', di cui 15.000 unita' sono riservate agli ingressi per motivi di lavoro domestico o di assistenza alla persona.
Art. 3.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 e' consentito
l'ingresso di 2.500 cittadini stranieri non comunitari residenti
all'estero, per motivi di lavoro autonomo,
appartenenti alle categorie di seguito elencate: ricercatori; imprenditori che svolgono
attivita' di interesse per
l'economia nazionale; liberi professionisti; soci e
amministratori di societa' non cooperative;
artisti di chiara fama internazionale e di alta
qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati.
2. All'interno di tale quota, sono ammesse, sino ad un massimo di
1.250 unita' unicamente le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di
studio e formazione professionale in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.
Art. 4.
1. Per l'anno 2005 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay e Venezuela, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay e Venezuela, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, entro una quota massima di 200 unita'.
Art. 5.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono
ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale 21.800
cittadini extracomunitari residenti all'estero, di cui 1000 dirigenti o personale
altamente qualificato e 20.800 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto
o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, come di
seguito ripartiti:
3000 cittadini albanesi;
3000 cittadini tunisini;
2500 cittadini marocchini;
2000 cittadini egiziani;
2000 cittadini nigeriani;
2000 cittadini moldavi;
1500 cittadini dello Sri Lanka;
1500 cittadini del Bangladesh;
1500 cittadini filippini;
1000 cittadini pakistani;
100 cittadini somali;
700 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea
che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle
procedure di riammissione.
Art. 6.
1. Nell'ambito della quota massima di cui all'art. 1 sono ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, i cittadini stranieri
non comunitari residenti all'estero, entro una quota
massima di 25.000 unita', da ripartire tra le regioni e province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La quota di cui al comma 1 riguarda i lavoratori subordinati
stagionali di Serbia-Montenegro, Croazia, Bosnia e Herzegovina, Ex
Repubblica Yugoslava di Macedonia, Bulgaria e Romania, nonche' di
Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di
cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania,
Marocco, Moldavia ed Egitto e altresi' i cittadini stranieri non comunitari
titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale nell'anno 2003 o
2004.
Art. 7.
1. Qualora, trascorsi almeno centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, vengano rilevate delle quote
significative non utilizzate, e ferma restando la quota massima di cui
all'art. 1, si potranno ripartire le diverse quote stabilite nel presente decreto
sulla base delle necessita' reali riscontrate sul mercato del lavoro.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 233





