Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004
Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Trattato di adesione all'Unione
europea tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Repubblica Ceca, la
Repubblica di Cipro, la Repubblica di Estonia, la
Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la
Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica
Slovacca, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene
il 16 aprile 2003;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto
Trattato;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, emanato con
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
Considerato che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non
sono, in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE
n. 1612/68 ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano
dei cittadini dei seguenti Stati membri di nuova adesione: Repubblica
Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica
di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di
Ungheria;
Considerato altresi' che, secondo le previsioni del Trattato, in
deroga agli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE
n. 1612/68, ciascuno Stato membro puo' continuare ad
applicare le misure nazionali per la disciplina
dell'accesso al proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli
Stati membri di nuova adesione sopra indicati;
Tenuto conto che le misure nazionali
devono assicurare un trattamento preferenziale ai lavoratori cittadini degli
Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
Tenuto conto che le misure nazionali non possono determinare per i
cittadini degli Stati membri di nuova adesione
sopra indicati condizioni di accesso al mercato del
lavoro piu' restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
Tenuto conto che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni,
contestualmente al presente decreto viene emanato un decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, con il quale, in sede di
programmazione transitoria, sono determinate le quote massime di
lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2005;
Tenuto conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di lavoratori non
comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20
aprile 2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni del «Trattato
di adesione», di non applicare per il primo biennio dalla data del 1°
maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato
del lavoro italiano dei cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione
Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia,
Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di
Slovenia e Repubblica di Ungheria;
Considerato che, in applicazione del principio di
«preferenza comunitaria» sancito dal predetto «Trattato di adesione», le misure
nazionali devono assicurare un trattamento
preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri
rispetto ai lavoratori
cittadini di Stati terzi;
Rilevato che per far fronte alle esigenze del mercato del lavoro
subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso, per il
2005, di una quota di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non
stagionale;
Decreta:
Art. 1.
Per l'anno 2005 e' ammessa in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale, una quota di 79.500 lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.
Art. 2.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art. 1 ed attua tutte le misure necessarie affinche' per i cittadini dei Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.
Roma, 17 dicembre 2004
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio
dei Ministri,
registro n. 1, foglio n. 232






