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Immigrazione e Asilo

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2004

Programmazione  dei  flussi  di ingresso dei lavoratori cittadini dei nuovi  Stati  membri della Unione europea nel territorio dello Stato, per l'anno 2005

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto  il  Trattato  di  adesione  all'Unione europea tra gli Stati membri  dell'Unione  europea  e  la Repubblica Ceca, la Repubblica di Cipro,  la  Repubblica  di  Estonia,  la  Repubblica  di Lettonia, la Repubblica  di  Lituania,  la  Repubblica  di Malta, la Repubblica di Polonia,  la  Repubblica  Slovacca,  la  Repubblica  di Slovenia e la Repubblica di Ungheria, fatto ad Atene il 16 aprile 2003;
  Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 380, di ratifica ed esecuzione del suddetto Trattato;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e  norme sulla condizione dello straniero, emanato con   decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, comma 4;
  Considerato  che per il primo biennio dalla data del 1° maggio 2004 non  sono,  in via transitoria, applicabili gli articoli da 1 a 6 del regolamento  CEE  n.  1612/68  ai  fini dell'ingresso nel mercato del lavoro  italiano  dei  cittadini  dei  seguenti Stati membri di nuova adesione:  Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica di Lettonia,  Repubblica  di Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  altresi'  che,  secondo le previsioni del Trattato, in deroga  agli  articoli da  1  a  6  del  regolamento  CEE n. 1612/68, ciascuno   Stato  membro  puo'  continuare  ad  applicare  le  misure nazionali  per  la  disciplina  dell'accesso  al  proprio mercato del lavoro da parte dei cittadini appartenenti agli Stati membri di nuova adesione sopra indicati;
  Tenuto   conto   che  le  misure  nazionali  devono  assicurare  un trattamento  preferenziale ai lavoratori cittadini degli Stati membri rispetto ai lavoratori cittadini di Stati terzi;
  Tenuto  conto che le misure nazionali non possono determinare per i cittadini  degli  Stati  membri  di  nuova  adesione  sopra  indicati condizioni  di  accesso  al  mercato  del  lavoro piu' restrittive di
quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione;
  Tenuto  conto  che, in attuazione dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo  25 luglio  1998,  n.  286,  e  successive modificazioni, contestualmente  al  presente  decreto  viene  emanato un decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  il quale, in sede di programmazione  transitoria,  sono  determinate  le  quote massime di lavoratori extracomunitari da ammettere in Italia per l'anno 2005;
  Tenuto  conto, in particolare, che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri autorizza complessivamente 79.500 ingressi di  lavoratori  non  comunitari, di cui 25.000 ingressi per motivi di lavoro subordinato stagionale;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile  2004 con il quale e' stato disposto, secondo le previsioni del  «Trattato  di  adesione»,  di non applicare per il primo biennio dalla  data  del 1° maggio 2004 gli articoli da 1 a 6 del regolamento CEE n. 1612/68, ai fini dell'ingresso nel mercato del lavoro italiano dei  cittadini lavoratori dei seguenti Stati membri di nuova adesione Repubblica  Ceca,  Repubblica  di  Estonia,  Repubblica  di Lettonia, Repubblica  di  Lituania, Repubblica di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria;
  Considerato  che,  in  applicazione  del  principio  di «preferenza comunitaria»  sancito  dal predetto «Trattato di adesione», le misure nazionali   devono   assicurare   un   trattamento  preferenziale  ai lavoratori  cittadini  degli  Stati  membri  rispetto  ai  lavoratori
cittadini di Stati terzi;
  Rilevato  che  per  far fronte alle esigenze del mercato del lavoro subordinato in Italia e' necessario ed urgente consentire l'ingresso, per  il  2005,  di  una  quota  di lavoratori subordinati a carattere stagionale e non stagionale;

Decreta:

Art. 1.

  Per  l'anno  2005  e'  ammessa  in  Italia  per  motivi  di  lavoro subordinato   stagionale  e  non  stagionale,  una  quota  di  79.500 lavoratori  cittadini  dei  nuovi Stati membri dell'Unione europea di seguito  indicati: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia, Repubblica di   Lettonia,   Repubblica   di  Lituania,  Repubblica  di  Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia e Repubblica di Ungheria.

     

Art. 2.

  Il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche sociali provvede al monitoraggio  degli  ingressi ai fini del rispetto della quota di cui all'art.  1  ed  attua  tutte  le  misure  necessarie affinche' per i cittadini  dei  Paesi di nuova adesione non si determinino condizioni di accesso al mercato del lavoro piu' restrittive di quelle esistenti alla data della firma del Trattato di adesione.

    Roma, 17 dicembre 2004

                                              p. Il Presidente: Letta

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2005

Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 1,   foglio n. 232






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