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Decreto Legislativo 10 Gennaio 2005 n. 12

DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n.12 
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. (GU n. 38 del 16-2-2005) 
 

testo in vigore dal: 3-3-2005

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa    al    riconoscimento   reciproco   delle   decisioni   di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
  Vista  la  legge  31 ottobre  2003,  n.  306,  ed,  in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
  Visto  il  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 dicembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri  degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
                             E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art.1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto non si applica ai familiari dei cittadini dell'Unione  europea  che  hanno  esercitato  il proprio diritto alla libera circolazione.
  2.  Per  familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge, i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai  21 anni o a carico, gli ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.

                                 Art. 2.
         Decisioni di allontanamento e misure di esecuzione
  1.  Fermo  restando  quanto  previsto  dagli articoli 23 e 96 della Convenzione  di  applicazione  dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985,  ratificata  con  legge  30 settembre 1993, n. 388, ai fini del presente  decreto,  le  decisioni  di  allontanamento, adottate dalle  ompetenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno  e  dal  Prefetto,  ai  sensi degli articoli 10 e 13 del testo    unico   delle   disposizioni   concernenti   la   disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto   legislativo   25 luglio   1998,   n.   286,   e  successive modificazioni,  di  seguito denominato:  «testo  unico»,  nonche'  i corrispondenti   provvedimenti   di   allontanamento  adottati  dalle
competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
  2.  L'autorita'  nazionale  competente  ad  adottare  una misura di esecuzione  per  l'attuazione  di  una  decisione  di  allontanamento adottata  da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto che  provvede,  secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del  testo  unico,  previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare  l'attualita' della medesima decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
  3.  All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
  4.  L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in possesso  di  un  titolo  di  soggiorno, puo' essere disposta, previa revoca  del  provvedimento  autorizzativo,  ai sensi dell'articolo 5, commi  5  e  6,  del  testo  unico, da parte dell'autorita' che lo ha rilasciato.
                                                            Art. 3.
                         Procedura di consultazione fra gli Stati membri
  1.   L'accertamento  della  situazione  concernente  gli  stranieri destinatari  della  decisione  di allontanamento viene effettuata dal dipartimento  della  pubblica  sicurezza  del Ministero dell'interno, avvalendosi  del  Servizio  per  la  cooperazione  internazionale  di polizia  che  utilizzera'  i  canali  di  consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
  2.  Il  Ministero  dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
                                                               Art. 4.
                                                Trattamento di dati personali
  1.  Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del  presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni del codice in materia   di  protezione  dei  dati  personali,  di  cui  al  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
                                                               Art. 5.
                                                               Ricorsi
  1.  Avverso  il  provvedimento  di  esecuzione  delle  decisioni di allontanamento  di  cui  all'articolo  2, comma 2, l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8, del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
                                                               Art. 6.
                                                     Casi di esclusione
  1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le  disposizioni  internazionali  e  comunitarie sulla individuazione dello  Stato competente per l'esame della domanda di asilo presentata in  uno  degli  Stati  membri  dell'Unione  europea  e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e gli Stati membri.
  2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di   allontanamento   adottate   in   contrasto  con  le  Convenzioni internazionali  in  vigore  in  materia  di diritti dell'uomo e delle liberta'  fondamentali,  nonche'  in  contrasto con l'articolo 19 del testo unico.
                                                                 Art. 7.
                                                                 Costi
  1.  Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese  dello  straniero  interessato  lo  Stato  autore  e  lo  Stato esecutore  compensano  tra  loro gli squilibri finanziari che possono risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e
le  modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005






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