Decreto Legislativo 10 Gennaio 2005 n. 12
DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n.12
Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni
di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. (GU n. 38 del 16-2-2005)
testo in vigore dal: 3-3-2005
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001,
relativa al riconoscimento reciproco
delle decisioni di allontanamento di cittadini di Paesi terzi;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,
ed, in particolare, l'articolo 1 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 dicembre 2004;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.1.
Finalita'
1. Il presente decreto non si applica ai familiari dei cittadini
dell'Unione europea che hanno esercitato il proprio diritto alla
libera circolazione.
2. Per familiari di cittadini dell'Unione europea si intendono il coniuge,
i discendenti diretti o quelli del coniuge di eta' inferiore ai 21 anni o a carico, gli
ascendenti diretti a carico del cittadino o del coniuge.
Art. 2.
Decisioni di allontanamento e misure di
esecuzione
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 23 e 96
della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno
1985, ratificata con legge 30 settembre 1993, n. 388, ai fini del
presente decreto, le decisioni di allontanamento, adottate
dalle ompetenti autorita' nazionali, sono i provvedimenti di respingimento e di espulsione
disposti, rispettivamente, dal Questore, dal Ministro dell'interno e dal
Prefetto, ai sensi degli articoli 10 e 13 del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, di seguito denominato: «testo
unico», nonche' i corrispondenti provvedimenti di
allontanamento adottati dalle
competenti autorita' di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. L'autorita' nazionale competente ad adottare
una misura di esecuzione per l'attuazione di una decisione
di allontanamento adottata da un altro Stato membro dell'Unione europea e' il Prefetto
che provvede, secondo la procedura di cui all'articolo 13, comma 3, del
testo unico, previa eventuale acquisizione, dallo Stato membro autore della decisione
di allontanamento, dei documenti necessari per comprovare l'attualita' della medesima
decisione, anche attraverso i canali di consultazione di cui all'articolo 3 del presente decreto.
3. All'esecuzione dell'espulsione provvede il Questore, secondo le modalita' di
cui all'articolo 13 e all'articolo 14 del testo unico.
4. L'esecuzione dell'espulsione, nei confronti di uno straniero in
possesso di un titolo di soggiorno, puo' essere disposta, previa
revoca del provvedimento autorizzativo, ai sensi dell'articolo 5,
commi 5 e 6, del testo unico, da parte dell'autorita' che lo ha
rilasciato.
Art. 3.
Procedura di consultazione fra gli Stati membri
1. L'accertamento della situazione concernente
gli stranieri destinatari della decisione di allontanamento viene
effettuata dal dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, avvalendosi del Servizio per la cooperazione
internazionale di polizia che utilizzera' i canali di
consultazione utili ai fini dell'accertamento richiesto.
2. Il Ministero dell'interno provvedera' a comunicare allo Stato
membro autore della decisione di allontanamento l'avvenuta esecuzione della medesima.
Art.
4.
Trattamento di dati personali
1. Per il trattamento dei dati personali derivanti dall'attuazione del
presente decreto si applicano le disposizioni del codice in
materia di protezione dei dati personali, di
cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 5.
Ricorsi
1. Avverso il provvedimento di esecuzione
delle decisioni di allontanamento di cui all'articolo 2, comma 2,
l'interessato puo' proporre ricorso all'autorita' giudiziaria prevista dall'articolo 13, comma 8,
del testo unico, del luogo in cui ha sede l'autorita' che ha emesso il provvedimento impugnato.
Art. 6.
Casi di esclusione
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le
disposizioni internazionali e comunitarie sulla individuazione dello Stato
competente per l'esame della domanda di asilo presentata in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e gli accordi di riammissione vigenti tra l'Italia e
gli Stati membri.
2. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le decisioni di
allontanamento adottate in contrasto con le
Convenzioni internazionali in vigore in materia di diritti dell'uomo
e delle liberta' fondamentali, nonche' in contrasto con l'articolo 19 del
testo unico.
Art. 7.
Costi
1. Se le decisioni di allontanamento non possono essere eseguite a spese
dello straniero interessato lo Stato autore e lo
Stato esecutore compensano tra loro gli squilibri finanziari che possono
risultare dall'applicazione del presente decreto, secondo i criteri e
le modalita' previste dalla decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 febbraio 2004.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005






