Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 1-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio1990, n. 39, introdotto dall'articolo 32 della legge 30
luglio 2002, n. 189, che dispone l'emanazione di apposito regolamento per l'attuazione della
medesima norma e dei successivi articoli 1-quater, comma 1, e 1-quinquies, comma 3;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 10 dicembre 2003;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nelle adunanze del 26 gennaio 2004 e del 19 aprile 2004;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
giugno 2003;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del
Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del lavoro e delle politiche sociali;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e successive modificazioni;
b) «decreto»: il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modificazioni;
c) «richiedente asilo»: lo straniero richiedente il riconoscimento dello status di rifugiato,
ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, resa
esecutiva in Italia con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York del
3l gennaio 1967;
d) «domanda di asilo»: la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della
citata Convenzione di Ginevra;
e) «centri»: i centri di identificazione istituiti ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 3, del
predetto decreto-legge;
f) «Commissione territoriale»: la Commissione territoriale per il riconoscimento dello status
di rifugiato;
g) «Commissione nazionale»: la Commissione nazionale per il diritto di asilo;
h) «Procedura semplificata»: la procedura prevista dall'articolo 1-ter del citato
decreto-legge;
i) «ACNUR»: l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati;
l) «minore non accompagnato»: il minore degli anni 18, apolide o di cittadinanza di Stati
estranei all'Unione europea, che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di
assistenza e rappresentanza legale.
Art. 2.
Istruttoria della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato
1. L'ufficio di polizia di frontiera che riceve la domanda d'asilo prende nota delle
generalita' fornite dal richiedente asilo, lo invita ad eleggere domicilio e, purche' non
sussistano motivi ostativi, lo autorizza a recarsi presso la questura competente per territorio,
alla quale trasmette, anche in via informatica, la domanda redatta su moduli prestampati. Ove
l'ufficio di polizia di frontiera non sia presente nel luogo di ingresso sul territorio nazionale,
si intende per tale l'ufficio di questura territorialmente competente. Alle operazioni prende
parte, ove possibile, un interprete della lingua del richiedente. Nei casi in cui il richiedente e'
una donna, alle operazioni partecipa personale femminile.
2. La questura, ricevuta la domanda di asilo, che non ritenga irricevibile ai sensi
dell'articolo 1, comma 4, del decreto, redige un verbale delle dichiarazioni del richiedente, su
appositi modelli predisposti dalla Commissione nazionale, a cui e' allegata la documentazione
eventualmente presentata o acquisita d'ufficio. Del verbale sottoscritto e della documentazione
allegata e' rilasciata copia al richiedente.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 5, del decreto, la questura avvia le
procedure sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo
presentata in uno degli Stati membri dell'Unione europea.
4. Il questore, quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 1-bis del decreto, dispone
l'invio del richiedente asilo nel centro di identificazione ovvero, unicamente quando ricorre
l'ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera b), del decreto, nel centro di permanenza
temporanea e assistenza. Negli altri casi rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi,
rinnovabile fino alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato
presso la competente Commissione territoriale.
5. Qualora la richiesta di asilo sia presentata da un minore non accompagnato, l'autorita'
che la riceve sospende il procedimento, da' immediata comunicazione della richiesta al Tribunale
per i minorenni territorialmente competente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli
articoli 346 e seguenti del codice civile, nonche' di quelli relativi all'accoglienza del minore e
informa il Comitato per i minori stranieri presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali. Il tutore, cosi' nominato, conferma la domanda di asilo e prende immediato contatto con la
competente questura per la riattivazione del procedimento. In attesa della nomina del tutore,
l'assistenza e accoglienza del minore sono assicurate dalla pubblica autorita' del Comune ove si
trova. I minori non accompagnati non possono in alcun caso essere trattenuti presso i centri di
identificazione o di permanenza temporanea.
6. La questura consegna al richiedente asilo un opuscolo redatto dalla Commissione nazionale
secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono spiegati:
a) le fasi della procedura per il riconoscimento dello status di rifugiato;
b) i principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in Italia;
c) le prestazioni sanitarie e di accoglienza per il richiedente asilo e le modalita' per
richiederle;
d) l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'ACNUR e delle principali organizzazioni di
tutela dei rifugiati e dei richiedenti asilo;
e) le modalita' di iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo, l'accesso ai servizi
finalizzati all'accoglienza del richiedente asilo, sprovvisto di mezzi di sostentamento, erogati
dall'ente locale, le modalita' di acceso ai corsi di formazione e riqualificazione professionale,
la cui durata non puo' essere superiore alla durata della validita' del permesso di soggiorno.
Art. 3.
Trattenimento del richiedente asilo
1. Il provvedimento con il quale il questore dispone l'invio del richiedente asilo nei centri
di identificazione e' sinteticamente comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo
4. Nelle ipotesi di trattenimento, previste dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, il
provvedimento stabilisce il periodo massimo di permanenza nel centro del richiedente asilo, in ogni
caso non superiore a venti giorni.
2. Al richiedente asilo inviato nel centro e' rilasciato, a cura della questura, un attestato
nominativo che certifica la sua qualita' di richiedente lo status di rifugiato presente nel centro
di identificazione ovvero nel centro di permanenza temporanea e assistenza.
3. Con la comunicazione di cui al comma 1, il richiedente asilo e' altresi' informato:
a) della possibilita' di contattare l'ACNUR in ogni fase della procedura;
b) della normativa del presente regolamento in materia di visite e di permanenza nel centro.
4. Allo scadere del periodo previsto per la procedura semplificata ai sensi dell'articolo
1-ter del decreto e qualora la stessa non sia ancora conclusa, ovvero allo scadere del termine
previsto al comma 1, o, comunque, cessata l'esigenza che ha imposto il trattenimento previsto
dall'articolo 1-bis, comma 1, del decreto, al momento dell'uscita dal centro e' rilasciato
all'interessato un permesso di soggiorno valido per tre mesi, rinnovabile fino alla definizione
della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato presso la competente Commissione
territoriale.
Art. 4.
Comunicazioni
1. Le comunicazioni al richiedente asilo concernenti il procedimento per il riconoscimento
dello status di rifugiato sono rese in lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile, in
lingua inglese, francese, spagnola o araba, secondo la preferenza indicata dall'interessato.
Art. 5.
Istituzione dei centri di identificazione
1. Sono istituiti sette centri di identificazione nelle province individuate con
decreto del Ministro dell'interno, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e le regioni e le province autonome interessate, che si esprimono
entro trenta giorni.
2. Qualora ne ravvisi la necessita', il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo'
disporre, anche temporaneamente, l'istituzione di nuovi centri o la chiusura di quelli esistenti,
nel rispetto delle procedure di cui al comma 1.
3. Le strutture allestite ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito
dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, possono essere destinate alle finalita' di cui al comma 1
mediante decreto del Ministro dell'interno.
Art. 6.
Apprestamento dei centri di identificazione
1. Per l'apprestamento dei centri di identificazione, il Ministero dell'interno
puo' disporre, previa acquisizione di studi di fattibilita' e progettazione tecnica:
a) acquisizioni in proprieta', anche tramite locazione finanziaria, nonche' locazione di aree
o edifici;
b) costruzione, allestimenti, riadattamenti e manutenzioni di edifici o aree;
c) posizionamento di padiglioni anche mobili ed ogni altro intervento necessario alla
realizzazione di idonea struttura.
2. Nell'ambito del centro sono previsti idonei locali per l'attivita' della Commissione
territoriale di cui all'articolo 12, nonche' per le visite ai richiedenti asilo, per lo svolgimento
di
attivita' ricreative o di studio e per il culto.
Art. 7.
Convenzione per la gestione del centro
1. Il prefetto della provincia in cui e' istituito il centro puo' affidarne la
gestione, attraverso apposite convenzioni, ad enti locali, ad enti pubblici o privati che operino
nel settore dell'assistenza ai richiedenti asilo o agli immigrati, ovvero nel settore
dell'assistenza sociale.
2. In particolare, nella convenzione e' previsto:
a) l'individuazione del direttore del centro, da scegliere tra personale in possesso di
diploma di assistente sociale, rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali, o diploma
universitario di assistente sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione,
con esperienza lavorativa di almeno un quinquennio nel settore dell'assistenza agli immigrati o
nell'assistenza sociale;
laurea in servizio sociale, unitamente all'abilitazione per l'esercizio della professione;
laurea specialistica in scienze del servizio sociale unitamente all'abilitazione per l'esercizio
della professione; laurea in psicologia unitamente all'abilitazione per l'esercizio della
professione e con esperienza lavorativa per almeno un biennio nel settore dell'assistenza agli
immigrati o nell'assistenza sociale;
b) il numero delle persone necessarie, in via ordinaria, alla gestione del centro, forniti di
capacita' adeguate alle caratteristiche e alle esigenze dei richiedenti asilo, nonche' alle
necessita' specifiche dei minori e delle donne;
c) le modalita' di svolgimento del servizio di ricezione dei richiedenti asilo da ospitare
nel centro e di registrazione delle presenze;
d) un costante servizio di vigilanza e la presenza anche durante l'orario notturno e festivo
del personale ritenuto necessario per il funzionamento del centro;
e) un servizio di interpretariato, per almeno quattro ore giornaliere, per le esigenze
connesse al procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato ed in relazione ai bisogni
fondamentali degli ospiti del centro;
f) un servizio di informazione legale in materia di riconoscimento dello status di rifugiato;
g) modalita' per la comunicazione delle presenze giornaliere e degli eventuali allontanamenti
non autorizzati alla prefettura - Ufficio territoriale del Governo, al Ministero dell'interno e
alla
Commissione territoriale;
h) l'obbligo di riservatezza per il personale del centro sui dati e le informazioni
riguardanti i richiedenti asilo presenti nel centro anche dopo che gli stessi abbiano lasciato il
centro;
i) le attivita' ed i servizi per garantire il rispetto della dignita' ed il diritto alla
riservatezza dei richiedenti asilo nell'ambito del centro.
3. La prefettura - Ufficio territoriale del Governo dispone i necessari controlli su
amministrazione e gestione del centro e trasmette al Ministero dell'interno, alla regione, alla
provincia ed al comune, rispettivamente competenti, entro il mese di marzo di ciascun anno, una
relazione sull'attivita' effettuata nel centro l'anno precedente.
Art. 8.
Funzionamento
1. Nel rispetto delle direttive impartite dalla prefettura - Ufficio territoriale
del Governo, il direttore del centro di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a) predispone servizi
al fine di assicurare una qualita' di vita che garantisca dignita' e salute dei richiedenti asilo,
tenendo conto delle necessita' dei nuclei familiari, composti dai coniugi e dai parenti entro il
primo grado, e delle persone portatrici di particolari esigenze, quali minori, disabili, anziani,
donne in stato di gravidanza, persone che sono state soggette nel paese di origine a
discriminazioni, abusi e sfruttamento sessuale. Ove possibile, dispone, sentito il questore, il
ricovero in apposite strutture esterne dei disabili e delle donne in stato di gravidanza.
2. Il direttore del centro provvede a regolare lo svolgimento delle attivita' per assicurare
l'ordinata convivenza e la migliore fruizione dei servizi da parte dei richiedenti asilo.
3. Il prefetto adotta le disposizioni relative alle modalita' e agli orari delle visite ai
richiedenti asilo e quelle relative alle autorizzazioni all'allontanamento dal centro, prevedendo:
a) un orario per le visite articolato giornalmente su quattro ore, nel rispetto di una
ordinata convivenza;
b) visite da parte dei rappresentanti dell'ACNUR e degli avvocatidei richiedenti asilo;
c) visite di rappresentanti di organismi e di enti di tutela dei rifugiati autorizzati dal
Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 11;
d) visite di familiari o di cittadini italiani per i quali vi e' una richiesta da parte del
richiedente asilo, previa autorizzazione della prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
Art. 9.
Modalita' di permanenza nel centro
1. E' garantita, salvo il caso di nuclei familiari, la separazione fra uomini e donne durante
le ore notturne.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, e' consentita,
purche' compatibile con l'ordinario svolgimento della procedura semplificata e previa comunicazione
al direttore del centro, l'uscita dal centro dalle ore otto alle ore venti, nei confronti dei
richiedenti asilo che non versino nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e
comma 2, lettera a), del decreto. Il competente funzionario prefettizio puo' rilasciare al
richiedente asilo, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), e comma 2,
lettera a), del decreto, permessi temporanei di allontanamento per un periodo di
tempo diverso o superiore a quello indicato, secondo le disposizioni stabilite ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, per rilevanti e comprovati motivi personali, di salute o di famiglia o
per comprovati motivi attinenti all'esame della domanda di riconoscimento dello status di
rifugiato. L'allontanamento deve, comunque, essere compatibile con i tempi della procedura
semplificata. Il diniego e' motivato e comunicato all'interessato secondo le modalita' di cui
all'articolo 4.
3. All'ingresso nel centro e' consegnato al richiedente asilo un opuscolo informativo,
redatto secondo le modalita' di cui all'articolo 4, in cui sono sinteticamente indicate le regole
di convivenza e le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, unitamente all'indicazione dei
tempi della procedura semplificata di cui all'articolo 1-ter del decreto e alle conseguenze che
l'articolo 1-ter, comma 4, del decreto stesso prevede in caso di allontanamento non autorizzato dal
centro.
4. Le informazioni di cui al comma 3 possono essere richieste anche agli interpreti presenti
nel centro.
Art. 10.
Assistenza medica
1. Il richiedente asilo, presente nel centro, ha diritto alle cure ambulatoriali
ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorche' continuative per malattia o infortunio,
erogate dal Servizio sanitario ai sensi dell'articolo 35, comma 3, del testo unico in base a
convenzioni stipulate, ove possibile, dal Ministero dell'interno.
2. Servizi di prima assistenza medico generica, per almeno quattro ore giornaliere, sono
attivati nei centri in cui siano presenti oltre 100 richiedenti asilo.
Art. 11.
Associazioni ed enti di tutela
1. I rappresentanti delle associazioni e degli enti di tutela dei rifugiati,
purche' forniti di esperienza, dimostrata e maturata in Italia per almeno tre anni nel settore,
possono essere autorizzati dal prefetto della provincia in cui e' istituito il
centro all'ingresso nei locali adibiti alle visite, realizzati nei centri di identificazione,
durante l'orario stabilito. Il prefetto concede l'autorizzazione che contiene l'invito a tenere
conto della tutela della riservatezza e della sicurezza dei richiedenti asilo.
2. Gli enti locali ed il servizio centrale di cui all'articolo 1-sexies, comma 4, del decreto
possono attivare nei centri, previa comunicazione al prefetto, che puo' negare l'accesso per
motivate ragioni, servizi di insegnamento della lingua italiana, di informazione ed assistenza
legale, di sostegno socio-psicologico nonche' di informazione su programmi di rimpatrio volontario,
nell'ambito delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto.
Art. 12.
Individuazione delle Commissioni territoriali
1. Ai sensi dell'art. 1-quater del decreto, le Commissioni territoriali sono istituite presso
le seguenti prefetture - Uffici territoriali del Governo: Gorizia con competenza a conoscere delle
domande presentate nelle Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige; Milano con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni: Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte,
Liguria, Emilia Romagna; Roma con competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni:
Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sardegna, Toscana, Marche, Umbria; Foggia con competenza a
conoscere delle domande presentate nella Regione Puglia; Siracusa con competenza a conoscere
delle domande presentate nelle Province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania; Crotone con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Regioni Calabria, Basilicata; Trapani con
competenza a conoscere delle domande presentate nelle Province di Agrigento, Trapani, Palermo,
Messina, Enna.
2. Competente a conoscere delle domande presentate dai richiedenti
asilo presenti nei centri di identificazione o nei centri di permanenza temporanea e
assistenza e' la Commissione territoriale nella cui circoscrizione territoriale e' collocato il
centro. Negli altri casi e' competente la Commissione nella cui circoscrizione e' presentata la
domanda.
3. I membri della Commissione territoriale sono ammessi a seguire un apposito corso di
preparazione all'attivita', organizzato dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
4. Nella provincia in cui sono istituiti il centro di identificazione e la Commissione
territoriale, il prefetto, ove ritenuto opportuno anche per la migliore razionalizzazione delle
risorse, puo' destinare idonei locali del centro a sede degli uffici della Commissione
territoriale.
Art. 13.
Convocazione
1. La convocazione per l'audizione presso la Commissione territoriale e'
comunicata all'interessato tramite la questura territorialmente competente. Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto, se non e' stato possibile eseguire la notifica
della convocazione nonostante nuove ricerche dell'interessato, particolarmente nel luogo del
domicilio eletto e dell'ultima dimora, la Commissione, dopo aver accertato che il permesso di
soggiorno rilasciato allo straniero per richiesta asilo e' scaduto e l'interessato non ne ha
richiesto il rinnovo, decide in ordine alla domanda di asilo anche in assenza dell'audizione
individuale, sulla base della documentazione disponibile.
2. L'audizione puo' essere rinviata qualora le condizioni di salute del richiedente asilo,
adeguatamente certificate, non la rendano possibile ovvero qualora l'interessato richieda ed
ottenga il rinvio per gravi e fondati motivi. La mancata presentazione all'audizione individuale
non impedisce la decisione della Commissione territoriale sulla domanda d'asilo.
Art. 14.
Audizione
1. La Commissione territoriale in seduta non pubblica procede all'audizione del
richiedente asilo. Dell'audizione viene redatto verbale e ne viene consegnata copia allo straniero
unitamente a copia della documentazione da lui prodotta.
2. Il richiedente puo' esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Se
necessario la Commissione nomina un interprete.
3. La Commissione territoriale adotta le idonee misure per garantire la riservatezza dei dati
che riguardano l'identita' e le dichiarazioni dei richiedenti lo status di rifugiato, nonche' le
condizioni dei soggetti di cui all'articolo 8, comma 1. Il richiedente asilo ha facolta' di farsi
assistere da un avvocato.
4. L'audizione dei minori richiedenti asilo non accompagnati viene disposta dalla Commissione
territoriale alla presenza della persona che esercita la potesta' sul minore. In ogni caso
l'audizione del minore avviene alla presenza del genitore o del tutore e puo' essere
esclusa nei casi in cui la Commissione ritenga di aver acquisito sufficienti elementi per una
decisione positiva. 5. Il richiedente asilo puo' inviare alla competente Commissione territoriale
ed alla Commissione nazionale per il diritto di asilo memorie e documentazione in ogni fase del
procedimento.
Art. 15.
Decisione
1. La Commissione territoriale e' validamente costituita con la presenza di tutti i
componenti previsti dall'articolo 1-quater del decreto e delibera a maggioranza.
2. La Commissione territoriale, entro i tre giorni feriali successivi alla data
dell'audizione, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:
a) riconosce lo status di rifugiato al richiedente in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra;
c) rigetta la domanda qualora il richiedente non sia in possesso dei requisiti previsti dalla
Convenzione di Ginevra ma, valutate le conseguenze di un rimpatrio alla luce degli obblighi
derivanti dalle Convenzioni internazionali delle quali l'Italia e' firmataria e, in particolare,
dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, chiede al questore
l'applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico.
3. La decisione e' comunicata al richiedente unitamente alle informazioni sulle modalita' di
impugnazione nonche', per le ipotesi di cui all'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, sulla
possibilita' di chiedere il riesame e l'autorizzazione al prefetto a permanere sul territorio
nazionale.
4. Allo straniero al quale sia stato riconosciuto lo status di rifugiato la Commissione
territoriale rilascia apposito certificato sulla base del modello stabilito dalla Commissione
nazionale.
5. Lo straniero al quale non sia stato riconosciuto lo status di rifugiato e' tenuto a
lasciare il territorio dello Stato, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad
altro titolo.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, il questore provvede, ai sensi
dell'articolo 13, comma 4, del testo unico, nei confronti dello straniero gia' trattenuto nel
centro di identificazione ovvero di permanenza temporanea e assistenza e, ai sensi dell'articolo
13, comma 5, del testo unico, nei confronti dello straniero cui era stato rilasciato il permesso di
soggiorno per richiesta di asilo.
Art. 16.
R i e s a m e
1. Il richiedente trattenuto presso uno dei centri di identificazione, di cui all'articolo
1-bis, comma 3, del decreto, puo' presentare, entro cinque giorni dalla decisione che rigetta la
domanda, ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, richiesta di riesame al Presidente
della Commissione territoriale. In attesa della decisione sul riesame l'interessato permane
nel centro di identificazione.
2. La richiesta di riesame ha ad oggetto elementi sopravvenuti ovvero preesistenti, non
adeguatamente valutati in prima istanza, che siano determinanti al fine del riconoscimento dello
status di rifugiato.
3. Entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta di riesame, il Presidente
della Commissione territoriale chiede al Presidente della Commissione nazionale di provvedere
all'integrazione della Commissione territoriale con un componente della Commissione nazionale.
4. La Commissione territoriale integrata puo' procedere ad una nuova audizione
dell'interessato, ove richiesto dallo stesso o dal componente della Commissione nazionale. La
Commissione decide con provvedimento motivato, comunicato all'interessato nelle quarantotto ore
successive e contro cui e' ammesso ricorso, nei quindici giorni successivi alla comunicazione, al
tribunale territorialmente competente, che decide in composizione monocratica.
Art. 17.
Autorizzazione a permanere sul territorio nazionale in pendenza di ricorso
giurisdizionale
1. Il richiedente asilo che ha presentato ricorso al tribunale puo' chiedere al prefetto,
competente ad adottare il provvedimento di espulsione, di essere autorizzato, ai sensi
dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto, a permanere sul territorio nazionale fino alla data di
decisione del ricorso. In tal caso il richiedente e' trattenuto nel centro di permanenza temporanea
ed assistenza, secondo le disposizioni di cui all'articolo 14 del testo unico.
2. La richiesta dell'autorizzazione a permanere deve essere presentata per iscritto ed
adeguatamente motivata in relazione a fatti sopravvenuti, che comportino gravi e comprovati rischi
per l'incolumita' o la liberta' personale, successivi alla decisione della Commissione territoriale
ed a gravi motivi personali o di salute che richiedono la permanenza dello straniero sul territorio
dello Stato. L'autorizzazione e' concessa qualora sussista l'interesse a permanere sul territorio
dello Stato ed il prefetto non rilevi il concreto pericolo che il periodo d'attesa della decisione
del ricorso possa essere utilizzato dallo straniero per sottrarsi all'esecuzione del provvedimento
di allontanamento dal territorio nazionale.
3. La decisione del prefetto e' adottata entro cinque giorni dalla presentazione in forma
scritta e motivata ed e' comunicata all'interessato nelle forme di cui all'articolo 4. In caso di
accoglimento, il prefetto definisce con il provvedimento le modalita' di permanenza sul territorio,
anche disponendo il trattenimento dello straniero in un centro di identificazione o di accoglienza
ed assistenza.
4. In caso di autorizzazione a permanere sul territorio dello Stato, il questore rilascia un
permesso di soggiorno di durata non superiore a sessanta giorni, rinnovabile nel caso che il
prefetto ritenga che persistono le condizioni che hanno consentito l'autorizzazione a permanere sul
territorio nazionale.
Art. 18.
Commissione nazionale per il diritto di asilo
1. La Commissione nazionale opera presso il Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta congiunta dei Ministri dell'interno
e degli affari esteri, provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, alla nomina della Commissione nazionale ed alla sua eventuale articolazione in piu'
Sezioni.
Art. 19.
Funzioni della Commissione nazionale per il diritto d'asilo
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, la Commissione
nazionale, nell'ambito delle funzioni attribuitele dalla legge provvede:
a) alla realizzazione di un centro di documentazione sulla situazione
socio-politico-economica dei paesi di origine dei richiedenti asilo, sulla base delle informazioni
raccolte e del suo continuo aggiornamento;
b) all'individuazione di linee guida per la valutazione delle domande di asilo, anche in
relazione alla applicazione dell'articolo 5, comma 6, del testo unico;
c) alla collaborazione nelle materie di propria competenza con il Ministero degli affari
esteri, ed in particolare con le Rappresentanze permanenti d'Italia presso le organizzazioni
internazionali di rilievo nel settore dell'asilo e della protezione dei diritti umani;
d) alla collaborazione con gli analoghi organismi dei Paesi membri dell'Unione europea;
e) alla organizzazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i componenti delle
Commissioni territoriali;
f) alla costituzione e all'aggiornamento di una banca dati informatica contenente le
informazioni utili al monitoraggio delle richieste d'asilo;
g) al monitoraggio dei flussi di richiedenti asilo, anche al fine di proporre, ove sia
ritenuto necessario, l'istituzione di nuove Commissioni territoriali o di Commissioni territoriali
straordinarie;
h) a fornire, ove necessario, informazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri per
l'eventuale adozione del provvedimento di cui all'articolo 20, comma 1, del testo unico.
Art. 20.
Cessazioni e revoche dello status di rifugiato
1. Ai sensi dell'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto, i casi di cessazione
o revoca dello status di rifugiato, di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, debitamente
istruiti dalle questure competenti per territorio, sono esaminati dalla Commissione nazionale.
2. La convocazione per l'audizione, ove ritenuta necessaria, deve essere notificata
all'interessato tramite la questura competente per territorio. L'interessato puo', per motivi di
salute o per altri motivi debitamente certificati o documentati, chiedere di essere convocato in
altra data; non puo' essere chiesto piu' di un rinvio. La Commissione decide entro trenta giorni
dall'audizione.
3. La Commissione decide sulla base della documentazione in suo possesso nel caso in cui
l'interessato non si presenti all'audizione senza avere presentato richiesta di rinvio.
Art. 21.
Norma transitoria
1. Le richieste di riconoscimento dello status di rifugiato pendenti presso la
Commissione centrale alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono decise, ai sensi
dell'articolo 34, comma 3, della legge 30 luglio 2002, n. 189, secondo le norme del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, da una speciale sezione
della Commissione nazionale, da istituire ai sensi dell'articolo 18, comma 2.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni del presente regolamento hanno effetto
a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede
alla nomina dei componenti delle Commissioni territoriali, ai sensi dell'articolo 12, e della
Commissione nazionale, ai sensi dell'articolo 18. La Commissione nazionale, nei trenta giorni
successivi alla nomina, organizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera e), il primo corso
di formazione per i componenti delle Commissioni territoriali e provvede, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, all'adozione delle linee guida di cui
all'articolo 19, comma 1, lettera b).
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 16 settembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Fini, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Calderoli, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione
Frattini, Ministro degli affari esteri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 11, foglio n. 342






