Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2005
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la
gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3425).
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23
dicembre 2004, con il quale e' stato
prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza sul territorio
nazionale per proseguire le attivita' di contrasto all'eccezionale
afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
n. 3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio
2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n.
3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005;
Considerato che il rilevante e continuo afflusso di stranieri in
Italia ha comportato un notevole incremento delle istanze di asilo, con
la conseguente esigenza di adottare le misure necessarie
all'attivazione delle Commissioni previste dalla citata legge n.
39/1990 e dal citato decreto del Presidente della Repubblica n.
303/2004;
Considerato, altresi', che il recente sensibile
aumento degli sbarchi di clandestini sulle coste italiane determina la necessita' di
realizzare nuovi centri di accoglienza degli immigrati, nonche' di porre in
essere ulteriori e piu' incisive misure di contrasto
all'immigrazione clandestina e di rafforzamento del controllo delle frontiere;
Ravvisata, quindi, la necessita' di apportare alcune modifiche ed
integrazioni alle summenzionate ordinanze, al fine di consentire il superamento della
situazione emergenziale in rassegna;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in relazione
all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti pubblici
di lavori, di servizi e di forniture
di rilievo comunitario»;
Su proposta del Ministro dell'interno;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Al fine di consentire un rapido espletamento degli adempimenti di spettanza della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato, di cui all'art. 32, comma 1, della legge n. 189/2002 ed all'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3242/2002 e nell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002 citate in premessa.
Art. 2.
1. Al fine di consentire la costituzione, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 286/1998,
di un Centro di permanenza temporanea ed assistenza nel territorio
del comune di Lampedusa, il capo del Dipartimento per le
liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a
stipulare con il Ministero della difesa - Direzione generale del lavoro e del
demanio un contratto concernente la permuta dell'area demaniale sita nel comune di Lampedusa
ed attualmente adibita a Centro di permanenza temporanea ed assistenza per
immigrati, con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo comune e sede della
caserma «L. Adorno», provvedendo all'esecuzione dei lavori
occorrenti per l'adeguamento dell'immobile ceduto in
permuta alle esigenze del Ministero della difesa, con oneri a carico
del capitolo 7352 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno. Le risorse finanziarie previste dalla
legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinate,
altresi', nell'ambito dei rapporti convenzionali
instaurati con il Ministero della difesa, alla realizzazione di
interventi ed opere sugli immobili di titolarita' del medesimo
Dicastero della difesa, anche in deroga alle
previsioni del pertinente citato capitolo del bilancio.
2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio militare,
oggetto di permuta con il Ministero della difesa, il
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero
dell'interno e' autorizzato ad avvalersi del concorso, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 464/1997, delle
strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla progettazione,
all'affidamento, all'esecuzione ed al collaudo delle opere da realizzare.
Art. 3.
1. In ragione del protrarsi della situazione di emergenza
di cui alla presente ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
procedere al rinnovo, alle medesime condizioni contrattuali, dei
contratti di fornitura lavoro temporaneo di
cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n.
3242/2002, e successive modifiche ed integrazioni, nel limite
massimo complessivo di 650 unita', da ripartire nell'ambito del complesso
delle esigenze del Ministero dell'interno, con riferimento al quadro esigenziale delle
Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.
2. Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare unita' di
personale in servizio, direttamente coinvolto nelle
attivita' connesse al superamento dell'emergenza,
allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, oltre il limite previsto
dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite.
Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unita', di cui 550 per le
esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e 1070 per le
esigenze delle Questure, e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
3. Nell'ambito delle iniziative da porre
in essere per il superamento dell'emergenza in rassegna,
il capo del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero
dell'interno, per esigenze connesse all'attuazione degli accordi e delle intese di
cooperazione con i paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina,
e' autorizzato a stipulare contratti professionali con esperti
estranei all'amministrazione, nel limite massimo di sei unita' e con un compenso
individuale non superiore ai ventimila euro su base annua,
per la programmazione, organizzazione e gestione della
formazione presso le strutture di polizia libiche,
nonche' di progettazione, realizzazione e verifica
tecnico-amministrativa e tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di
controllo delle frontiere.
4. Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui
ai commi 1, 2 e 3, nonche' a quelli
previsti dall'art. 9 dell'ordinanza n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede
a carico dei capitoli 1247 e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e capitoli 2765, 7464, 2584,
2630 e 2612 del Dipartimento della pubblica sicurezza dello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005,
cosi' come integrati con le risorse finanziarie previste
dall'art. 38 della legge n.189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e
dall'art. 1, comma 544, della legge n. 311/2004, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art. 4.
1. Alle deroghe previste all'art. 2, comma 1,
dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002, e
successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunte le
seguenti: «articoli 1-quater ed 1-quinquies del decreto-legge 30
dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2004, n. 303.».
2. Per gli interventi previsti all'art. 3
dell'ordinanza di protezione civile n. 3326/2003, e'
autorizzata la deroga alle procedure previste dall'art. 1-sexies
della legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 aprile 2005
Il Presidente: Berlusconi






