Vai al contenuto della pagina | Vai al menù di secondo livello
Home  |  Servizi al Cittadino  |  Legislazione  |  Immigrazione e Asilo  |  Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005
Legislazione
 
Immigrazione e Asilo

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2005

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2005
Ulteriori  interventi  straordinari  ed urgenti per il contrasto e la gestione  del  fenomeno  dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3425).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
  Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
  Visto  il  decreto-legge  30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre   2004,   con  il  quale  e'  stato  prorogato,  fino  al 31 dicembre  2005, lo stato di emergenza sul territorio nazionale per proseguire  le  attivita'  di  contrasto  all'eccezionale afflusso di  cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente in Italia;
  Viste  le  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3242  del  6 settembre 2002, n. 3244 del 1° ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio  2003,  n.  3287  del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003,  n.  3326  del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004 e n. 3417 del 24 marzo 2005;
  Considerato  che  il  rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia  ha  comportato un notevole incremento delle istanze di asilo, con   la  conseguente  esigenza  di  adottare  le  misure  necessarie all'attivazione  delle  Commissioni  previste  dalla  citata legge n. 39/1990  e  dal  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 303/2004;
  Considerato,  altresi',  che  il  recente  sensibile  aumento degli sbarchi  di  clandestini sulle coste italiane determina la necessita' di realizzare nuovi centri di accoglienza degli immigrati, nonche' di  porre  in  essere  ulteriori  e  piu'  incisive  misure  di contrasto all'immigrazione  clandestina  e di rafforzamento del controllo delle frontiere;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di apportare alcune modifiche ed integrazioni  alle  summenzionate ordinanze, al fine di consentire il superamento della situazione emergenziale in rassegna;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre  2004, recante: «Indirizzi in materia di protezione civile in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo comunitario»;
  Su proposta del Ministro dell'interno;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

  1.  Al  fine di consentire un rapido espletamento degli adempimenti di  spettanza  della  Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle  Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato,  di  cui  all'art. 32, comma 1, della legge n. 189/2002 ed all'art. 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 303/2004,  si  applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2,  dell'ordinanza  di  protezione  civile n. 3242/2002 e nell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3244/2002 citate in premessa.

Art. 2.

  1.  Al  fine  di consentire la costituzione, ai sensi dell'art. 14, comma  1,  del  decreto legislativo  n.  286/1998,  di  un Centro di permanenza  temporanea  ed  assistenza  nel territorio del comune di Lampedusa,  il  capo  del  Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e l'immigrazione  del Ministero dell'interno e' autorizzato a stipulare con  il  Ministero della difesa - Direzione generale del lavoro e del demanio  un contratto concernente la permuta dell'area demaniale sita nel comune di Lampedusa ed attualmente adibita a Centro di permanenza temporanea  ed  assistenza  per  immigrati, con altra area demaniale, ubicata nel territorio del medesimo comune e sede della caserma «L. Adorno»,   provvedendo all'esecuzione  dei  lavori  occorrenti  per l'adeguamento  dell'immobile  ceduto  in permuta alle  esigenze del Ministero  della  difesa,  con oneri a carico del capitolo 7352 dello stato   di   previsione   del   Ministero  dell'interno.  Le  risorse finanziarie  previste  dalla legge  30 luglio  2002,  n.  189,  sono destinate,   altresi',   nell'ambito   dei   rapporti convenzionali instaurati  con  il  Ministero  della  difesa,  alla realizzazione di interventi  ed opere  sugli  immobili  di  titolarita'  del medesimo Dicastero   della   difesa,  anche  in deroga  alle  previsioni  del pertinente citato capitolo del bilancio.
  2. Per gli interventi da attuare sui sedimi appartenenti al demanio militare,  oggetto di permuta  con  il  Ministero  della difesa, il Dipartimento  per  le  liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno  e'  autorizzato  ad  avvalersi  del  concorso, ai sensi dell'art.  5,  comma  1,  del  decreto legislativo n. 464/1997, delle strutture tecniche del Ministero della difesa per quanto attiene alla progettazione,  all'affidamento,  all'esecuzione ed al collaudo delle opere da realizzare.

Art. 3.

  1.  In  ragione  del protrarsi della situazione di emergenza di cui alla  presente  ordinanza, il Ministero dell'interno e' autorizzato a procedere  al  rinnovo,  alle  medesime  condizioni contrattuali, dei contratti   di   fornitura   lavoro  temporaneo  di  cui  all'art. 3 dell'ordinanza di  protezione  civile  n.  3242/2002,  e  successive modifiche  ed  integrazioni,  nel  limite massimo complessivo di 650 unita',  da  ripartire  nell'ambito  del complesso delle esigenze del Ministero  dell'interno,  con riferimento al quadro esigenziale delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo e delle Questure.
  2.  Il Ministero dell'interno puo', altresi', autorizzare unita' di personale   in   servizio, direttamente  coinvolto  nelle  attivita' connesse   al   superamento   dell'emergenza,   allo svolgimento  di prestazioni  di  lavoro straordinario, oltre il limite previsto dalla normativa vigente e nel limite massimo di 40 ore mensili pro-capite.
Il predetto personale, nel limite complessivo massimo di 1620 unita', di cui 550 per le esigenze delle Prefetture - Uffici territoriali del Governo  e  1070  per  le esigenze delle Questure, e' individuato con successivo provvedimento del Ministro dell'interno.
  3.   Nell'ambito  delle  iniziative  da  porre  in  essere  per  il superamento  dell'emergenza in  rassegna,  il  capo del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero dell'interno, per esigenze connesse  all'attuazione degli accordi e delle intese di cooperazione con  i  paesi di transito o di origine dell'immigrazione clandestina, e'  autorizzato  a  stipulare  contratti professionali  con  esperti estranei  all'amministrazione, nel limite massimo di sei unita' e con un  compenso  individuale  non  superiore  ai  ventimila euro su base annua,   per  la programmazione,  organizzazione  e  gestione  della formazione  presso  le  strutture  di polizia  libiche,  nonche'  di progettazione,  realizzazione  e  verifica  tecnico-amministrativa  e tecnologica dei programmi antimmigrazione, anticrimine e di controllo delle frontiere.
  4.  Agli oneri conseguenti all'espletamento delle iniziative di cui ai   commi   1,  2  e  3, nonche'  a  quelli  previsti  dall'art.  9 dell'ordinanza  n. 3361/2004 citata in premessa, si provvede a carico dei  capitoli  1247  e 1182 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali   e   capitoli   2765,  7464,  2584,  2630  e  2612  del Dipartimento  della pubblica sicurezza dello stato di previsione del Ministero  dell'interno  per  l'anno  finanziario 2005,  cosi'  come integrati  con  le  risorse  finanziarie  previste dall'art. 38 della legge n.189/2002, dall'art. 80, comma 8, della legge n. 289/2002, e dall'art.  1,  comma  544, della legge  n.  311/2004,  e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 4.

  1.  Alle  deroghe  previste  all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza di protezione   civile   n. 3244/2002,   e   successive  modifiche  ed integrazioni,  sono  aggiunte  le  seguenti:  «articoli  1-quater  ed 1-quinquies  del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con  modificazioni,  dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39; art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 2004, n. 303.».
  2.  Per  gli  interventi  previsti  all'art.  3  dell'ordinanza  di protezione  civile  n. 3326/2003,  e'  autorizzata  la  deroga  alle procedure  previste  dall'art. 1-sexies della legge 30 dicembre 1989, n. 416, e successive modifiche ed integrazioni.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

    Roma, 20 aprile 2005
                                            Il Presidente: Berlusconi






Icona Invia | Invia Icona Stampa | Stampa
Ministero dell'Interno