Ministero dell'Interno - Allegato A al decreto 28 novembre 2005
Allegato A
LINEE-GUIDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER IL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE E I SERVIZI DELL'ASILO
1. I servizi finanziati. I servizi ammessi al contributo sono:
a) di accoglienza;
b) di integrazione;
c) di tutela.
1.1 Servizi di accoglienza. Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati
all'accoglienza attraverso l'attivazione di strutture dedicate collettive o di appartamenti,
reperiti sul mercato privato o nella disponibilità dell'ente locale. Ai beneficiari sono garantiti:
il vitto, l'alloggio, l'accesso ai servizi erogati sul territorio;
l'orientamento e l'assistenza sociale;
l'assistenza medico-sanitaria;
l'accesso a corsi di alfabetizzazione e lingua italiana;
mediazione culturale - interpretariato.
1.2 Servizi di integrazione. Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati
all'integrazione attraverso interventi volti a garantire:
l'accesso a corsi di lingua italiana e di approfondimento linguistico;
possibilità per la formazione e la riqualificazione professionale;
l'accesso al mercato del lavoro;
l'individuazione di possibilità alloggiative autonome;
supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare.
1.3 Servizi di tutela. Sono compresi nella categoria i servizi finalizzati a:
garantire l'orientamento e l'informazione legale sulla normativa italiana ed europea in
materia d'asilo;
offrire supporto psico-socio-sanitario.
2. Servizi per categorie di beneficiari.
2.1 Servizi per i richiedenti asilo e loro familiari. Il limitato periodo di
soggiorno sul territorio nazionale nella qualità di richiedente asilo caratterizza la finalità
della iniziativa territoriale finanziata dal Fondo indirizzata prioritariamente all'accoglienza.
Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di accoglienza (vitto, alloggio,
vestiario, «pocket money» ecc.). Sono compresi nell'intervento anche corsi di alfabetizzazione e
insegnamento della lingua italiana e orientamento alle possibilità di formazione professionale,
servizi di informazione legale e di assistenza burocratica nelle procedure di asilo. L'inserimento
dei minori nelle scuole é obiettivo obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana
in materia di istruzione. Le relative iniziative sono attuate tenendo conto della brevità del
periodo di soggiorno.
Nell'ambito di questa categoria sono compresi anche servizi informativi sui programmi di
rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi
nazionali o internazionali a carattere umanitario.
In armonia con il decreto legislativo, il periodo di accoglienza ha termine al momento della
notifica della decisione sull'istanza di richiesta di asilo (art. 5, comma 6). L'art. 5, comma 7,
del medesimo decreto legislativo, peraltro, dispone che l'accoglienza perdura nel caso di
presentazione di ricorso giurisdizionale ed eventuale autorizzazione a permanere sul territorio
nazionale. Nel rispetto delle citate disposizioni, l'accoglienza, quindi, si protrae per il periodo
necessario alla presentazione del ricorso giurisdizionale e fino alla comunicazione della eventuale
decisione negativa all'autorizzazione a permanere sul territorio nazionale. Per questi casi,
l'accoglienza ha comunque termine con il decorrere del termine previsto per l'accesso al lavoro ai
sensi dell'art. 11 del decreto legislativo e cioé al momento in cui decorrono i sei mesi dalla
presentazione della domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, salvo nel caso in cui le
condizioni fisiche dell'interessato non gli consentono il lavoro (art. 5, comma 7, del decreto
legislativo). L'accoglienza ha termine anche nelle ipotesi di revoca previste dall'art. 12 del
decreto legislativo.
Possono essere inseriti nei servizi di accoglienza i beneficiari del provvedimento di
autorizzazione a permanere sul territorio nazionale adottato ai sensi dell'art. 17 del regolamento,
salvo che il Prefetto non disponga altrimenti e purché ricorrano le condizioni stabilite dal
decreto legislativo per l'accesso all'accoglienza (es. requisito economico - art. 6 del decreto
legislativo).
In caso al richiedente asilo presente nel servizio sia concesso lo status di rifugiato ovvero
la protezione umanitaria, l'interessato e i suoi familiari sono ammessi al servizio di cui al
seguente paragrafo 2.2, nel medesimo servizio o in altro cui lo straniero interessato é assegnato
sulla base delle opportunità offerte dalle realtà territoriali locali del Sistema di protezione per
richiedenti asilo e rifugiati.
Nella categoria dei servizi per richiedenti asilo sono compresi anche quelli da attivarsi da
parte dell'ente locale, previa comunicazione al prefetto, nel Centro di identificazione presente ed
operativo sul territorio di competenza. I servizi previsti sono indicati nell'art. 11, comma 2, del
regolamento e devono rappresentare interventi coordinati nell'ambito di un progetto di accoglienza
attivato nel medesimo territorio. Nella categoria possono comprendersi anche servizi di supporto
tecnico, operativo ed informativo al rappresentante dell'ente locale in seno alla commissione
territoriale per il riconoscimento dello status di rifugiato.
2.2 Servizi per i rifugiati e titolari di permesso di soggiorno per motivi
umanitari. Le misure del servizio sono finalizzate a prevedere un percorso di inserimento
del rifugiato nel territorio, attraverso il lavoro e l'alloggio, in modo da garantire
l'autosufficienza economica. Nel periodo dell'intervento sono garantite le necessarie misure di
accoglienza (vitto, alloggio, vestiario, «pocket money» ecc.).
Rappresentano obiettivi fondamentali del progetto d'integrazione l'insegnamento della lingua
italiana, l'informazione sui diritti e doveri del rifugiato e la formazione/riqualificazione
professionale adeguata all'esperienza dell'interessato e alle esigenze del locale mercato del
lavoro.
Il progetto d'integrazione é elaborato tenendo conto dei servizi pubblici presenti sul
territorio cui possono avere accesso i rifugiati e i beneficiari di protezione umanitaria.
Iniziative specifiche e coordinate sono definite per i nuclei familiari. L'inserimento dei
minori nelle scuole é obbligatorio secondo quanto previsto dalla normativa italiana in materia di
istruzione.
Il progetto può prevedere misure di supporto e di sostegno, anche economico, per
l'autosufficienza alloggiativa e per il ricongiungimento familiare.
Nell'ambito di queste iniziative possono attivarsi servizi informativi sui programmi di
rimpatrio avviati dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) o da altri organismi
nazionali o internazionali a carattere umanitario.
Il progetto deve articolarsi in un periodo di permanenza assistita non superiore a sei mesi
prorogabili per circostanze eccezionali debitamente motivate fino a un massimo di dodici mesi,
previa autorizzazione del Servizio centrale.
Per le categorie più vulnerabili di rifugiati e umanitari, i tempi di accoglienza possono
essere prorogati in accordo col Servizio centrale e previa sua autorizzazione.
3. Gli standard. Per tutti i servizi descritti deve essere previsto l'impiego di
personale qualificato e in numero adeguato agli utenti destinatari dell'intervento. Tutto il
personale é tenuto all'obbligo di riservatezza in ordine ai dati e le notizie relativi ai
beneficiari dei servizi. La predisposizione e l'erogazione dei servizi deve essere modulata in modo
adeguato rispetto alle diverse categorie di beneficiari accolti.
3.1 Gli standard di accoglienza. Le strutture adibite all'accoglienza devono
essere ubicate sul territorio dell'ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente
ad esso associato o consorziato.
Nelle strutture adibite all'accoglienza deve essere rispettata la normativa vigente in
materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica.
Sul punto, si rinvia al «Manuale operativo per l'attivazione e la gestione di servizi di
accoglienza e integrazione per richiedenti asilo, rifugiati e beneficiari di protezione umanitaria»
curato dal Servizio centrale (disponibile sul sito web
http://www.serviziocentrale.it). L'accoglienza, così
come previsto dal decreto legislativo, é effettuata tenendo conto delle esigenze dei richiedenti
asilo e dei loro familiari, in particolare sono curati i profili di tutela dell'unità familiare e
delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza o delle
persone vittime di violenza fisica, sessuale o psicologica. Servizi specifici di accoglienza
andranno attivati tenendo conto delle misure assistenziali da garantire alle persone accolte in
relazione alle loro esigenze, in particolare, per le donne sole, famiglie monoparentali e le
famiglie con minori.
Per la struttura di accoglienza é predisposto un regolamento interno al centro. Il
regolamento é tradotto, ove possibile, nelle lingue che sono presumibilmente comprese dagli ospiti
e contiene le regole di permanenza nel centro e quelle previste per la revoca dell'accoglienza ai
sensi dell'art. 12 del decreto legislativo per i richiedenti asilo. é anche predisposto un
contratto di accoglienza sottoscritto dal beneficiario del servizio che prevede la durata di
permanenza nel centro ed il programma delle attività e dei servizi erogati.
Attraverso l'attivazione, ove necessario, di opportune azioni di accompagnamento e di
mediazione, deve essere garantito il pieno accesso ai servizi pubblici erogati sul territorio quali
l'accesso al Servizio sanitario nazionale e al servizio scolastico per i minori (con sostegno ai
genitori nei rapporti scuola/famiglia).
L'insegnamento della lingua italiana per gli adulti va prioritariamente attivato presso i
Centri territoriali permanenti, operativi in ambito comunale, la formazione attraverso corsi
attivati dagli istituti di formazione professionale organizzati in ambito regionale. Nel caso di
persone appartenenti a categorie vulnerabili o portatori di particolari specificità, i corsi di
prima alfabetizzazione e di lingua italiana potranno essere attivati anche attraverso convenzioni
con associazioni o con altri enti ed istituti del territorio.
L'orientamento, l'informazione e l'assistenza sociale, hanno l'obiettivo di fornire
informazioni di base sulle caratteristiche della società italiana, sui diritti e doveri della
convivenza sociale, sulla legislazione vigente in materia di immigrazione e asilo, sulle norme e le
modalità che regolano l'accesso al mercato del lavoro. Gli interventi sono realizzati anche in
sinergia con strutture pubbliche e private operanti sul territorio (es. Centri per l'impiego,
Centri di iniziativa locale per l'occupazione - CILO, Centri territoriali permanenti - CTP etc.).
3.2 Gli standard di integrazione. Nell'ambito dei servizi finalizzati
all'integrazione, devono essere garantite le attività propedeutiche a:
individuare possibilità per la formazione e la riqualificazione professionale, attraverso un
adeguato orientamento ai corsi di formazioni fruibili sul territorio (corsi attivati dagli enti
locali, dalle regioni, e/o da enti di formazione privati) o attraverso l'attivazione di tirocini
formativi, di orientamento, di borse lavoro;
favorire l'accesso al mercato del lavoro. A tale fine vanno previste attività volte a
costituire sistemi d'intervento con associazioni di categoria, agenzie interinali, cooperative
sociali e aziende al fine di consentire l'incontro della domanda e dell'offerta di lavoro. Sono
fornite, inoltre, informazioni sulle modalità di avvio e di gestione di attività di lavoro autonomo
o sulla creazione di impresa con indicazioni sui modi per l'accesso al credito agevolato o ai
«prestiti d'onore», anche attraverso l'orientamento ai servizi del territorio a ciò preposti;
individuare possibilità alloggiative autonome. Gli interventi possono realizzarsi attraverso
la promozione di eventuali iniziative di intermediazione che favoriscano la conoscenza e l'accesso
al mercato privato degli alloggi, ovvero attraverso la corresponsione di aiuti economici di primo
sostegno (i c.d. «contributi alloggio»: copertura delle spese di caparra, prime mensilità di
affitto, una tantum per l'acquisto di suppellettili). Altri interventi possono riguardare la
costituzione di un fondo di garanzia a favore dei proprietari locatori. Possono essere realizzati
servizi di informazione sulle modalità di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica
(ERP), o sulle modalità per l'ottenimento di crediti agevolati per l'acquisto, il recupero edilizio
della prima casa;
fornire supporto e assistenza per il ricongiungimento familiare. Gli interventi sono diretti
a fornire informazioni e sostegno nelle relative procedure burocratiche, nei casi consentiti dalla
normativa in materia, anche attraverso un eventuale contributo per le spese di trasferimento in
Italia del familiare ricongiunto.
Il coordinato intervento delle attività comprese nel presente paragrafo presuppone
l'assunzione da parte dell'ente locale delle necessarie iniziative per promuovere la sottoscrizione
di protocolli di intesa, patti territoriali, accordi e convenzioni con altri soggetti istituzionali
e del privato sociale, al fine del raggiungimento della più ampia sinergia degli interventi
attivati sul territorio. Per tali finalità anche i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui
all'art. 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, costituiscono opportune sedi di
valutazione e promozione dei necessari interventi.
3.3 Gli standard dei servizi di tutela. Sono compresi nella categoria i servizi
forniti ai richiedenti asilo, di informazione sulla normativa d'interesse e di assistenza ed
orientamento nel disbrigo delle pratiche, comprese quelle relative al gratuito patrocinio. é
prevista una attività di informazione sulle fasi della procedura per il riconoscimento dello status
di rifugiato, sui principali diritti e doveri del richiedente asilo durante la sua permanenza in
Italia, sulle principali organizzazioni di tutela dei richiedenti asilo e dei rifugiati (ACNUR,
Organizzazioni non governative). Nell'ambito dei servizi a favore dei richiedenti asilo previsti
all'art. 11, comma 2, del regolamento é ammessa anche l'eventuale attività di assistenza legale.
Per i rifugiati ed i titolari di protezione umanitaria é curata l'informazione e il sostegno
nell'ambito del percorso individuale di integrazione, singolo e familiare, per l'inserimento
all'interno della realtà locale. Deve essere inoltre garantito un supporto socio-psico-sanitario a
tutti i beneficiari con particolare attenzione a persone appartenenti a categorie vulnerabili.
4. Attività di rete. Ogni progetto deve garantire una percentuale di posti in
accoglienza a favore delle esigenze nazionali del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati, coordinato dal Servizio centrale. I posti disponibili per l'accoglienza dei richiedenti
asilo sono tutti riservati alle esigenze del Sistema di protezione per richiedenti asilo e
rifugiati da utilizzare prioritariamente per i richiedenti asilo presenti sul territorio dell'ente
locale erogatore del servizio.
L'ente locale titolare del servizio s'impegna, nell'osservanza del decreto legislativo del 30
giugno 2003, n. 196, ad aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico ed a designare un
responsabile tenuto a garantire l'attendibilità dei dati inseriti e il loro tempestivo
aggiornamento. L'ente locale si impegna a garantire la presentazione di relazioni, annuali,
intermedie e finali, sulle attività svolte dal progetto adeguandosi ai modelli e ai termini
stabiliti dal Ministero dell'interno, tramite il Servizio centrale.
5. Determinazione del numero dei posti di ricettività complessiva e della ricettività per
l'accoglienza delle categorie più vulnerabili come individuate nell'art. 6, comma 1, per l'anno
2006. In fase di prima applicazione del decreto e in osservanza dell'art. 6, commi 1 e 3,
la capacità ricettiva massima é fissata per l'anno 2006 in posti duemilatrecentocinquanta di cui
trecentocinquanta per le categorie più vulnerabili (art. 6, comma 1). In presenza di risorse
disponibili sul Fondo e rispettato nella ripartizione il limite massimo dell'ottanta per cento di
contributo del costo complessivo dei servizi di cui all'art. 1-sexies, comma 2, del decreto-legge,
la capacità ricettiva massima fissata può essere superata fino ad esaurimento delle risorse.






