Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 dicembre 2005
Ulteriori interventi straordinari ed urgenti per il contrasto e la gestione del fenomeno dell'immigrazione clandestina. (Ordinanza n. 3476). (GU n. 288 del 12-12-2005)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29
dicembre 1995, n. 563;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.
334;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 ottobre 2005, con
il quale e' stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza sul
territorio nazionale per proseguire le attivita' di contrasto
all'eccezionale afflusso di cittadini stranieri extracomunitari giunti irregolarmente
in Italia;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
3242 del 6 settembre 2002, n. 3244 del 10 ottobre 2002, n. 3262 del 31 gennaio
2003, n. 3287 del 23 maggio 2003, n. 3298 del 3 luglio 2003, n.
3326 del 7 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005 e n.
3425 del 27 aprile 2005;
Considerato che risulta ancora particolarmente
consistente il flusso dei clandestini che raggiunge la Sicilia,
determinando una situazione di particolare criticita', in particolare nell'isola
di Lampedusa a causa dei continui sbarchi;
Considerato che costituisce tutela di interessi essenziali dello
Stato fronteggiare in maniera efficace ed immediata il fenomeno
dell'immigrazione;
Rilevata la somma urgenza di destinare risorse
finanziarie al potenziamento delle strutture e dei servizi di
accoglienza gia' esistenti, nonche' alla realizzazione in tempi
brevi di nuove strutture per immigrati;
Ravvisata altresi' l'esigenza, per il perseguimento delle predette finalita',
di provvedere alla nomina di un Commissario delegato per lo svolgimento
nell'isola di Lampedusa di attivita' di impulso, di coordinamento e di
raccordo tra le Amministrazioni interessate, nonche', se
necessario, di carattere sostitutivo nei confronti dei soggetti pubblici ordinariamente
competenti;
Considerato, inoltre, il rilevante e continuo afflusso di stranieri in Italia che comporta un
notevole incremento delle istanze di asilo, con la conseguente esigenza di assicurare
accoglienza ed assistenza ai rifugiati, ai richiedenti asilo ed ai titolari
del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
Ravvisata, quindi, la necessita' di apportare alcune integrazioni alle
sopra citate ordinanze, al fine di consentire il superamento della situazione
emergenziale in rassegna;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22
ottobre 2004, recante «Indirizzi in materia di protezione civile in
relazione all'attivita' contrattuale riguardante gli appalti
pubblici di lavori, di servizi e
di forniture di rilievo comunitario»;
Vista la nota del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30
novembre 2005; Su proposta del Ministro dell'interno; Acquisita l'intesa
della regione Siciliana; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
Art. 1.
1. Il dott. Dionisio Spoliti, Prefetto in quiescenza, e' nominato
Commissario delegato per il compimento, nell'isola di Lampedusa, in termini
di somma urgenza, di tutte le occorrenti iniziative volte all'acquisizione
di forniture e servizi, nonche' alla realizzazione ed all'acquisizione
della disponibilita' di adeguate strutture di accoglienza per gli immigrati
clandestini, con funzioni di impulso, coordinamento e raccordo delle
Amministrazioni interessate, e con funzioni sostitutive in ipotesi di accertata inerzia
da parte delle Amministrazioni competenti in via ordinaria.
2. Nell'espletamento delle attivita' di cui al
comma 1, il Commissario delegato puo' avvalersi di due soggetti
attuatori, cui affidare specifici settori di intervento, sulla base
di puntuali direttive commissariali di volta in volta impartite.
3. Al Commissario delegato ed ai soggetti attuatori, in relazione alla
consistenza dell'impegno richiesto, e' corrisposta un'indennita' mensile
onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di
missione, di entita' pari al 50% del trattamento
economico in godimento.
4. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede a
valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.1.2.5 «Immigrati, profughi e rifugiati»
- Cap. 2356 dello stato di previsione del Ministero dell'interno
- Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - esercizio
finanziario 2005.
Art. 2.
1. Ferme le funzioni sostitutive di cui al precedente art. 1, il
Prefetto di Agrigento adotta, ove necessario,
provvedimenti di occupazione temporanea e
requisizione in uso strumentali all'acquisizione
della disponibilita' delle aree necessarie
all'incremento della ricettivita' del Centro per gli immigrati di
Lampedusa e, ove si debba procedere ad iniziative espropriative,
provvede, mediante l'utilizzo delle procedure previste dall'art.
22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
all'individuazione delle aree, alla comunicazione di pubblica utilita'
ai soggetti espropriandi, all'immediata occupazione
d'urgenza, nonche' alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di
immissione nel possesso dei suoli, con la sola presenza di due testimoni.
2. Il decreto di esproprio, emanato ed eseguito senza particolari
indagini e formalita', contiene la
determinazione urgente dell'indennita', congruita' in deroga alle procedure di
cui all'art. 2, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 494, e quantificata in
misura non inferiore al valore agricolo, nonche'
l'invito al proprietario espropriato a
comunicare, entro 20 giorni dall'immissione
in possesso, la condivisione sulla indennita'
determinata.
3. Il Commissario delegato, ricevuta
la comunicazione di condivisione, nonche' la documentazione comprovante la piena e
libera disponibilita' del bene, dispone il pagamento dell'indennita'
di espropriazione nel termine di giorni 60.
4. Qualora il proprietario non condivida la determinazione della
misura dell'indennita' di espropriazione, entro il termine di cui al precedente
comma 2, puo' chiedere la nomina di tecnici per la stima del cespite e, se
non condivide la relazione finale, puo' proporre l'opposizione alla stima, senza che cio'
possa pregiudicare comunque gli effetti del provvedimento di occupazione dell'area, ne'
l'avvio delle opere. In tale ultima ipotesi, il proprietario non puo' fruire della
quantificazione minima rapportata al valore agricolo del
terreno di cui al precedente comma 2.
5. Agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede
a valere sulle risorse di cui all'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere varie»
- Cap. 7352 dello stato di previsione del
Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - esercizio
finanziario 2005.
Art. 3.
1. lI Ministro dell'interno, nelle more dell'adozione del decreto
di cui all'art. 1-sexies, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
39, e' autorizzato, in deroga alle procedure dallo stesso comma previste,
ad adottare apposito provvedimento di temporanea attuazione delle
lettere a) e c) del comma citato, avente efficacia limitata alla durata
dello stato di emergenza, ed il Capo del Dipartimento per
le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato ad
assegnare, con le risorse disponibili sul Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo - anno 2005 - del capitolo 2361, un contributo straordinario a
favore dei servizi di accoglienza dei rifugiati, dei richiedenti asilo e
dei titolari del soggiorno per motivi umanitari, ubicati nei seguenti
comuni, e per gli importi di seguito specificati: Roma Euro
1.200.000,00; Milano Euro 1.000.000,00; Firenze
Euro 150.000,00; Agrigento Euro 200.000,00; Catania
Euro 150.000,00; Caltanissetta Euro 150.000,00;
Ragusa Euro 150.000,00; Siracusa Euro 150.000,00;
Acireale Euro 80.000,00; Comiso Euro 80.000,00.
2. Per la rendicontazione delle spese si applicano
le regole stabilite nel decreto del Ministro dell'interno di ripartizione per
l'anno 2005 del Fondo nazionale per le politiche
e i servizi dell'asilo adottato in data 23 luglio 2005. Agli oneri previsti dal
comma 1, si provvede a carico del capitolo 2361 dello
stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione - esercizio finanziario 2005.
Art. 4.
1. In relazione alla situazione di emergenza determinata dal rilevante e continuo afflusso di stranieri nella regione Siciliana, ed al fine di provvedere urgentemente alla realizzazione dei necessari interventi strutturali di carattere straordinario, il Capo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e' autorizzato a trasferire alla regione Siciliana ed al comune di Lampedusa le risorse finanziarie disponibili nell'U.P.B. 4.2.3.1 «Opere Varie» - Cap. 7352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione - esercizio finanziario 2005, nella misura di Euro 2.000.000,00, ripartito rispettivamente in Euro 1.000.000,00 ciascuno.
Art. 5.
1. In ragione della natura delle attivita' da porre in essere dal
Ministero dell'interno per il superamento dell'emergenza di cui alla presente
ordinanza, finalizzate alla tutela di interessi essenziali dello Stato, ed
attesa la somma urgenza della realizzazione degli interventi previsti, il Capo del
Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione e' autorizzato ad
avvalersi di un Avvocato dello Stato in qualita' di consulente giuridico, al quale e'
corrisposta, in relazione alla consistenza dell'impegno richiesto, un'indennita'
mensile onnicomprenslva, ad eccezione del solo
trattamento di missione, di entita' pari al 50% del
trattamento economico in godimento, a valere sulle risorse di cui all'art.
1, comma 4 della presente ordinanza.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Roma, 2 dicembre 2005
Il Presidente: Berlusconi






