Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 ottobre 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed
integrazioni, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero ed in particolare l'art. 3, comma 4;
Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri
nel territorio dello Stato per il triennio 2004-2006, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 13 maggio 2005 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005,
supplemento ordinario;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, concernente la
programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per
l'anno 2006, che ha fissato una quota complessiva massima di 170.000 ingressi, di cui 120.000 per
motivi di lavoro non stagionale;
Rilevato che alla data del 31 maggio 2006 é stato presentato, da parte dei datori di lavoro,
un numero di domande di concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per
cittadini extracomunitari, notevolmente superiore alla corrispondente quota di ingressi prevista
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006;
Considerato il fabbisogno espresso dal mercato del lavoro interno, di lavoratori subordinati
extracomunitari non stagionali, in particolare per le esigenze di specifici settori produttivi,
nonché del lavoro domestico e della cura ed assistenza alla persona;
Rilevato che l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 1998 sopra citato, nel
disporre la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello
Stato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede altresì la possibilità di
emanare, qualora se ne ravvisi l'opportunità, ulteriori decreti flussi nel corso dell'anno;
Ritenuto che, al fine di corrispondere alle esigenze del mercato del lavoro interno sopra
evidenziate e di non penalizzare il sistema produttivo nazionale, nonché il settore del lavoro
domestico e della cura ed assistenza alla persona, é opportuno dare riscontro alle domande di
concessione di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale per cittadini extracomunitari, che
risultino, a seguito della verifica del rispetto dei requisiti prescritti, esser state regolarmente
presentate dai datori di lavoro;
Ravvisata, peraltro, l'esigenza di salvaguardare le quote riservate ai «lavoratori di origine
italiana per parte di almeno, uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza,
residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito elenco, costituito
presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche professionali dei
lavoratori stessi», nonché l'esigenza di assicurare il proseguimento di una politica di
incentivazione della collaborazione da parte di Paesi di origine o di transito di importanti flussi
migratori, salvaguardando il riconoscimento di quote privilegiate a favore di quei Paesi che hanno
sottoscritto o sottoscrivano accordi di cooperazione in materia migratoria;
Sentito il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio delle disposizioni del testo unico
sull'immigrazione, costituito ai sensi dell'art. 2-bis dello stesso testo unico, riunitosi il
giorno 21 luglio 2006, che ha tenuto conto della relazione conseguente al supplemento di
istruttoria sui flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari per l'anno 2006, svolta del Gruppo
tecnico di lavoro istituito presso il Ministero dell'interno, ai sensi del citato art. 2-bis, comma
3, del testo unico sull'immigrazione, il quale ha ritenuto ipotizzabile un secondo decreto flussi
per l'anno 2006 che preveda una quota massima di 350.000 ingressi aggiuntivi per lavoratori
subordinati extracomunitari non stagionali;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni, città ed autonomie locali del 3
agosto 2006;
Acquisito il parere della prima Commissione permanente della Camera dei deputati in data 3
ottobre 2006 ed il parere della prima Commissione permanente del Senato della Repubblica in data 12
ottobre 2006;
Decreta:
Art. 1.
1. In aggiunta rispetto alla quota complessiva di ingresso in Italia per motivi di
lavoro subordinato non stagionale di cittadini extracomunitari residenti all'estero, determinata
per l'anno 2006 con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006, é
ammessa per l'anno 2006 un'ulteriore quota massima di 350.000 ingressi, concedibili sulla base
delle domande di nulla osta al lavoro che, a seguito di verifica delle condizioni di ammissibilità,
risultino regolarmente presentate dai datori di lavoro entro la data del 21 luglio 2006.
2. La quota aggiuntiva di ingressi indicata al comma 1 sarà ripartita tra le regioni e le
province autonome a cura del Ministero della solidarietà sociale.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle domande di cui all'art. 1, comma 1, sono, comunque, ammessi
in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, in via preferenziale ed in aggiunta
rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2006,
i lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea
retta di ascendenza, residenti in Paesi non comunitari, che chiedano di essere inseriti in apposito
elenco, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari, contenente le qualifiche
professionali dei lavoratori stessi, nonché i lavoratori cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto
o sottoscrivano specifici accordi di cooperazione in materia migratoria con la Repubblica italiana.
Roma, 25 ottobre 2006
p. Il Presidente: Letta
Registrato alla Corte dei conti il 21 novembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 156






