Legge 28 agosto 1997, n. 302
Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 15 settembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 184
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1º febbraio 1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione é data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della Convenzione stessa.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 11 milioni di lire a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali ( Strasburgo del 1° febbraio 1995)
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione-quadro, considerato che lo scopo del Consiglio d'Europa è quello di raggiungere una più stretta collaborazione tra i suoi membri al fine di salvaguardare e realizzare gli ideali e i principi che sono patrimonio comune; considerato che uno dei metodi per perseguire tale scopo è rappresentato dal mantenimento e dal continuo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
desiderando dare seguito alla Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo degli Stati membri del Consiglio d'Europa adottata a Vienna il 9 ottobre 1993;
avendo deciso di proteggere entro i propri territori l'esistenza delle minoranze nazionali;
considerato che gli sconvolgimenti della storia europea hanno dimostrato che la protezione delle minoranze nazionali è di fondamentale importanza per la stabilità, la sicurezza democratica e il mantenimento della pace in questo continente;
considerato che una società pluralista e sinceramente democratica dovrebbe non solo rispettare l'identità etnica, culturale, linguistica e religiosa di ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale, ma anche creare le condizioni adatte che gli permettano di esprimere, preservare e sviluppare tale identità;
considerato che è necessario creare un clima di tolleranza e di dialogo per far sì che le differenze culturali siano una fonte e un fattore non di divisione, ma di arricchimento per ciascuna società;
considerato che la realizzazione di un'Europa tollerante e prospera non dipende solamente dalla cooperazione tra gli Stati, ma richiede anche una cooperazione transnazionale tra autorità locali e regionali che non arrechi danno alla costituzione e all'integrità territoriale di ciascuno Stato;
tenuto conto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e dei relativi Protocolli;
tenuto conto degli obblighi riguardanti la protezione di minoranze nazionali nelle convenzioni e dichiarazioni delle Nazioni Unite e nei documenti della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, in particolare il Documento di Copenaghen del 29 giugno 1990;
avendo deciso di definire i principi da rispettare e gli obblighi da questi derivanti, al fine di assicurare, negli Stati membri e in tutti gli Stati che in futuro diventino Parti del presente strumento, l'effettiva protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà degli individui appartenenti a tali minoranze, nell'ambito della legge, rispettando l'integrità territoriale e la sovranità nazionale degli Stati;
avendo deciso di mettere in atto i principi definiti in questa Convenzione-quadro attraverso la legislazione nazionale e le politiche di governo appropriate,
hanno stabilito quanto segue:
SEZIONE I
Articolo 1
La protezione delle minoranze nazionali, nonché dei diritti e delle libertà degli individui appartenenti a tali minoranze, forma parte integrante della protezione internazionale dei diritti umani e, come tale, rientra nell'ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 2
I provvedimenti previsti dalla presente Convenzione-quadro verranno applicati in buona fede, in uno spirito di comprensione e tolleranza e in conformità con i principi di buon vicinato, relazioni amichevoli e cooperazione tra gli Stati.
Articolo 3
1. Ogni individuo appartenente a una minoranza nazionale ha il diritto di scegliere liberamente se essere o non essere trattato come tale e nessuno svantaggio gli deriverà da tale scelta o dall'esercizio dei diritti da essa derivanti.
2. Gli individui appartenenti a una minoranza nazionale possono esercitare i diritti e godere delle libertà derivanti dai principi contenuti nella presente Convenzione-quadro sia individualmente che in comunità con altri.
SEZIONE II
Articolo 4
1. Le Parti si impegnano a garantire agli individui appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di uguaglianza di fronte alla legge e di uguale protezione della legge. A questo riguardo, verrà proibita ogni forma di discriminazione basata sull'appartenenza a una minoranza nazionale.
2. Dove ciò si renda necessario, le Parti di impegnano adottare misure adeguate al fine di promuovere in tutti i settori della vita economica, sociale, politica e culturale, una piena ed effettiva uguaglianza tra i membri di una minoranza nazionale e quelli della maggioranza. A questo riguardo, essi terranno dovuto conto delle condizioni specifiche degli individui appartenenti a una minoranza nazionale.
3. Le misure adottate in base al paragrafo 2 non verranno considerate un atto di discriminazione.
Articolo 5
1. Le Parti si impegnano a promuovere le condizioni necessarie affinchè gli individui appartenenti a una minoranza nazionale possano mantenere e sviluppare la loro cultura, nonché preservare gli elementi essenziali della loro identità, e cioè la loro religione, lingua, tradizioni e patrimonio culturale.
2. Senza arrecare danno alle misure prese in conformità con la loro politica generale d'integrazione, le Parti eviteranno di attuare politiche e pratiche miranti ad assimilare contro la loro volontà gli individui appartenenti a una minoranza nazionale e proteggeranno tali individui da qualsiasi azione mirante a tale assimilazione.
Articolo 6
1. Le Parti incoraggeranno uno spirito di tolleranza e di dialogo interculturale, nonché prenderanno misure efficaci per la promozione del rispetto, della comprensione reciproca e della cooperazione tra tutti gli abitanti del proprio territorio, indipendentemente dall'identità etnica, culturale, linguistica o religiosa di tali persone, in particolare nei settori dell'istruzione, della cultura e dei mezzi di comunicazione.
2. Le Parti si impegnano a prendere misure appropriate per la protezione degli individui che potrebbero essere oggetto di minacce o atti discriminatori, ostilità o violenza a motivo della loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa.
Articolo 7
Le Parti assicureranno il rispetto del diritto di ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale alla libertà di riunione pacifica, libertà di associazione, libertà di espressione e libertà di pensiero, coscienza e credo religioso.
Articolo 8
Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale il diritto di manifestare la propria religione o il proprio credo e di stabilire istituzioni, organizzazioni e associazioni di tipo religioso.
Articolo 9
1. Le Parti si impegnano a riconoscere che il diritto alla libertà di espressione di ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale include anche la libertà di esprimere opinioni, nonché di ottenere e dare informazioni nella lingua della minoranza, senza alcuna intromissione da parte delle autorità pubbliche e indipendentemente dalle frontiere. Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti assicureranno agli individui appartenenti a una minoranza nazionale il pieno accesso ai mezzi di comunicazione, senza discriminazione alcuna.
2. Il Paragrafo 1 non impedirà alle Parti di richiedere la licenza, senza discriminazioni e sulla base di criteri oggettivi, per trasmissioni audio radio-televisive o per la realizzazione di imprese cinematografiche.
3. Le Parti non ostacoleranno la creazione e l'uso della stampa da parte degli individui appartenenti a una minoranza nazionale. Nell'ambito legislativo riguardante trasmissioni audio radio-televisive, esse assicureranno, per quanto possibile e tenendo conto di quanto esposto nel Paragrafo 1, che gli individui appartenenti a minoranze nazionali abbiano la possibilità di creare e utilizzare i loro mezzi di comunicazione.
4. Nel quadro del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno misure adeguate al fine di facilitare l'accesso ai mezzi di comunicazione agli individui appartenenti a minoranze nazionali, nonché promuovere la tolleranza e permettere il pluralismo culturale.
Articolo 10
1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale il diritto di utilizzare liberamente e senza interferenze la propria lingua di minoranza, in privato e in pubblico, in forma orale e scritta.
2. Nelle zone abitate per tradizione o in numero consistente da individui appartenenti a una minoranza nazionale, se tali individui lo richiedono e dove tale richiesta corrisponda a un bisogno reale, le Parti faranno ogni sforzo per assicurare le condizioni che rendano possibile l'uso della lingua di minoranza nelle relazioni tra tali individui e le autorità amministrative.
3. Le Parti si impegnano a garantire il diritto di ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale di essere informato prontamente, nella lingua che comprende, dei motivi che hanno portato al suo arresto, nonché della natura e motivo delle accuse nei suoi confronti, e di difendersi in tale lingua, eventualmente con l'assistenza gratuita di un interprete.
Articolo 11
1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ogni individuo appartenente a una minoranza nazionale il diritto di usare il proprio cognome e nome nella lingua della minoranza, nonché il diritto al loro riconoscimento ufficiale, secondo le modalità previste del sistema legislativo.
2. Le Parti si impegnano a riconoscere a ogni individuo appartenente a una minoranza nazionale il diritto di rendere visibili al pubblico segnali, iscrizioni e altre informazioni di natura privata nella sua lingua di minoranza.
3. Nelle zone tradizionalmente abitate da un numero consistente di individui appartenenti a una minoranza nazionale, nel quadro del loro sistema legislativo, inclusi, dove ciò sia appropriato, accordi con altri Stati, e tenendo conto delle loro condizioni specifiche, le Parti faranno tutto il possibile indicare per i nomi locali tradizionali, i nomi delle strade e altre indicazioni topografiche d'uso pubblico anche nella lingua della minoranza, quando vi sia una richiesta sufficiente.
Articolo 12
1. Le Parti prenderanno misure appropriate nel settore dell'istruzione e della ricerca per favorire la conoscenza della cultura, storia, lingua e religione delle loro minoranze nazionali, così come della maggioranza.
2. In questo contesto le Parti provvederanno inter alia adeguate opportunità per l'addestramento di insegnanti e l'accesso a libri di testo e faciliteranno i contatti tra studenti e insegnanti di comunità differenti.
3. Le Parti si impegnano a promuovere uguali opportunità per l'accesso di individui appartenenti a una minoranza nazionale a tutti i livelli di istruzione.
Articolo 13
1. Nell'ambito del loro sistema d'istruzione, le Parti riconoscono agli individui appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di stabilire e dirigere proprie istituzioni private didattiche e formative.
2. L'esercizio di tale diritto non implica obblighi finanziari per le Parti.
Articolo 14
1. Le Parti si impegnano a riconoscere a ciascun individuo appartenente a una minoranza nazionale il diritto di imparare la propria lingua di minoranza.
2. Nelle zone abitate per tradizione o in numero consistente da individui appartenenti a una minoranza nazionale, se vi è sufficiente richiesta, le Parti faranno tutto il possibile, nell'ambito del loro sistema d'istruzione, per assicurare che i membri di tale minoranza nazionale abbiano opportunità adeguate d'imparare la lingua di minoranza o ricevere l'istruzione in tale lingua.
3. Il Paragrafo 2 del presente articolo verrà applicato senza arrecare danno all'apprendimento della lingua ufficiale o all'insegnamento nella stessa.
Articolo 15
Le Parti provvederanno a creare le condizioni necessarie perché gli individui appartenenti a una minoranza nazionale partecipino pienamente alla vita culturale, sociale ed economica del Paese, nonché agli affari pubblici, in particolare quelli riguardanti loro.
Articolo 16 Le Parti eviteranno di prendere misure che alterano le proporzioni della popolazione nelle zone abitate da individui appartenenti a una minoranza nazionale, miranti a limitare i diritti e le libertà derivanti dai principi contenuti nella presente Convenzione-quadro.
Articolo 17
1. Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto degli individui appartenenti a una minoranza nazionale di stabilire e mantenere liberi e pacifici contatti con persone abitanti legalmente in altri Stati, in particolare quelle che hanno una comune identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un comune patrimonio culturale.
2. Le Parti si impegnano a non ostacolare il diritto degli individui appartenenti a una minoranza nazionale di prendere parte ad attività di organizzazioni non governative, sia a livello nazionale che internazionale.
Articolo 18
1. Le Parti faranno di tutto per concludere, dove ciò si riveli necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, in particolare Stati confinanti, al fine di assicurare la protezione di individui appartenenti alle minoranze nazionali interessate.
2. Dove ciò sia appropriato, le Parti prenderanno misure adeguate per incoraggiare la cooperazione transfrontaliera.
Articolo 19
Le Parti si impegnano a rispettare e a mettere in atto i principi contenuti nella presente Convenzione-quadro, ponendo, dove ciò si renda necessario, solo quei limiti, restrizioni o deroghe previsti da strumenti legislativi internazionali, in particolare la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, nella misura in cui essi siano attinenti ai diritti e alle libertà derivanti da detti principi.
SEZIONE III
Articolo 20
Nell'esercizio dei diritti e delle libertà derivanti dai principi contenuti nella presente Convenzione-quadro, ogni individuo appartenente a una minoranza nazionale rispetterà la legislazione nazionale e i diritti degli altri, in particolare degli appartenenti alla maggioranza o ad altre minoranze nazionali.
Articolo 21
Nessuna parte della presente Convenzione-quadro verrà interpretata come implicante il diritto di impegnarsi in attività o realizzare atti contrari ai principi fondamentali del diritto internazionale e in particolare di pari sovranità, integrità territoriale e indipendenza politica degli Stati.
Articolo 22
Nessuna parte della presente Convenzione-quadro verrà considerata come limitante o sminuente alcuno dei diritti umani e delle libertà fondamentali assicurati dal diritto di ciascuna delle Parti contraenti o da qualsiasi altro accordo di cui esse sono Parti.
Articolo 23
I diritti e le libertà derivanti dai principi contenuti nella presente Convenzione-quadro, nella misura in cui sono oggetto di un corrispondente provvedimento della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e relativi Protocolli, si intenderanno come conformi a detti provvedimenti.
SEZIONE IV
Articolo 24
1. Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa verificherà l'applicazione della presente Convenzione-quadro da parte delle Parti contraenti.
2. Le Parti che non membri del Consiglio d'Europa parteciperanno al meccanismo di appplicazione secondo modalità da stabilirsi.
Articolo 25
1. Entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro nei riguardi di una Parte contraente, tale Parte trasmetterà al Segretario Generale del Consiglio d'Europa informazioni dettagliate sulle misure legislative e di altra natura prese per attuare i principi stabiliti dalla presente Convenzione-quadro.
2. In seguito, periodicamente e ogniqualvolta lo richieda il Comitato dei Ministri, ciascuna Parte trasmetterà al Segretario Generale ulteriori informazioni di rilievo sull'applicazione della presente Convenzione-quadro.
3. Il Segretario Generale inoltrerà al Comitato dei Ministri le informazioni ricevute in base ai termini di questo articolo.
Articolo 26
1. Al fine di valutare l'adeguatezza delle misure prese dalle Parti per attuare i principi stabiliti dalla presente Convenzione-quadro, il Comitato dei Ministri si avvarrà dell'assistenza di una commissione i cui membri possiederanno rinomata esperienza nel campo della protezione delle minoranze nazionali.
2. La composizione di tale commissione consultiva e la relativa procedura saranno stabilite dal Comitato dei Ministri entro un anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro.
SEZIONE V
Articolo 27
La presente Convenzione-quadro è aperta per la firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Fino alla data di entrata in vigore, la Convenzione sarà aperta anche per la firma di ogni altro Stato invitato dal Comitato dei Ministri. Essa è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione verranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 28
1. La presente Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di tre mesi dalla data alla quale dodici Stati membri del Consiglio d'Europa hanno acconsentito ad essere vincolati dalla Convenzione in base a quanto previsto dall'articolo 27.
2. Per quanto riguarda ogni altro Stato membro che successivamente acconsenta ad essere vincolato ad essa, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
Articolo 29
1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione-quadro e previa consultazione con gli Stati contraenti, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa può invitare ad aderire alla Convenzione, con una decisione presa dalla maggioranza prevista dall'articolo 20 dello Statuto del Consiglio d'Europa, qualsiasi Stato non membro del Consiglio d'Europa che, invitato a firmare in base ai provvedimenti dell'articolo 27, non l'abbia ancora fatto, e qualsiasi altro Stato non membro.
2. Nel caso di uno Stato aderente, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 30
1. Al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualsiasi Stato può specificare il territorio o i territori delle cui relazioni internazionali è responsabile, ai quali si applica la presente Convenzione-quadro.
2. In qualsiasi momento successivo, mediante una Dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, uno Stato può estendere l'applicazione della presente Convenzione-quadro a qualsiasi altro territorio specificato nella Dichiarazione. Rispetto a tale territorio, la Convenzione-quadro entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale Dichiarazione da parte del Segretario Generale.
3. Ogni Dichiarazione fatta sulla base dei due precedenti paragrafi può, rispetto a ogni territorio specificato in tale Dichiarazione, essere ritirata mediante una notifica inviata al Segretario Generale. Il ritiro diventerà effettivo il primo giorno del mese successivo al periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 31
1. In qualsiasi momento le Parti possono disdire la presente Convenzione-quadro mediante una notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale disdetta diventerà effettiva il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.
Articolo 32
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, agli altri Stati firmatari e a tutti gli Stati aderenti alla presente Convenzione-quadro:
a. qualsiasi firma;
b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione-quadro in base agli articoli 28, 29 e 30;
d. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione concernenti la presente Convenzione-quadro.






