Disegno legge di modifica alla Legge 4 maggio 1983, n. 184
Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile
(Disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati)
TITOLO I
DIRITTO DEL MINORE
ALLA PROPRIA FAMIGLIA
Art. 1.
1. Il titolo della legge 4 maggio 1983, n. 184, di seguito denominata "legge n. 184", è
sostituito dal seguente: "Diritto del minore ad una famiglia".
2. La rubrica del Titolo I della legge n. 184 è sostituita dalla seguente: "Princìpi
generali".
3. L'articolo 1 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria
famiglia.
2. Le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potestà genitoriale
non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. A tal
fine a favore della famiglia sono disposti interventi di sostegno e di aiuto.
3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, sostengono,
con idonei interventi, nel rispetto della loro autonomia e nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, i nuclei familiari a rischio, al fine di prevenire l'abbandono e di consentire al
minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia. Essi promuovono altresì iniziative di
formazione dell'opinione pubblica sull'affidamento e l'adozione e di sostegno all'attività delle
comunità di tipo familiare, organizzano corsi di preparazione ed aggiornamento professionale degli
operatori sociali nonché incontri di formazione e preparazione per le famiglie e le persone che
intendono avere in affidamento o in adozione minori. I medesimi enti possono stipulare convenzioni
con enti o associazioni senza fini di lucro che operano nel campo della tutela dei minori e delle
famiglie per la realizzazione delle attività di cui al presente comma.
4. Quando la famiglia non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore,
si applicano gli istituti di cui alla presente legge.
5. Il diritto del minore a vivere, crescere ed essere educato nell'ambito di una famiglia è
assicurato senza distinzione di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto
della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i princìpi fondamentali
dell'ordinamento".
TITOLO II
AFFIDAMENTO DEL MINORE
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge n. 184 sono premesse le seguenti parole: "Titolo I-bis.
Dell'affidamento del minore".
2. L'articolo 2 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 2. - 1. Il minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo, nonostante gli
interventi di sostegno e aiuto disposti ai sensi dell'articolo 1, è affidato ad una famiglia,
preferibilmente con figli minori, o ad una persona singola, in grado di assicurargli il
mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui egli ha bisogno.
2. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui al comma 1, è consentito
l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare o, in mancanza, in un istituto di
assistenza pubblico o privato, che abbia sede preferibilmente nel luogo più vicino a quello in cui
stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a sei anni
l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.
3. In caso di necessità e urgenza l'affidamento può essere disposto anche senza porre in
essere gli interventi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3.
4. Il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006 mediante
affidamento ad una famiglia e, ove ciò non sia possibile, mediante inserimento in comunità di tipo
familiare caratterizzate da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una
famiglia.
5. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e sulla base di criteri stabiliti dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza che devono essere forniti
dalle comunità di tipo familiare e dagli istituti e verificano periodicamente il rispetto dei
medesimi".
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. I legali rappresentanti delle comunità di tipo familiare e degli istituti di
assistenza pubblici o privati esercitano i poteri tutelari sul minore affidato, secondo le norme
del capo I del titolo X del libro primo del codice civile, fino a quando non si provveda alla
nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio della potestà dei genitori o della tutela
sia impedito.
2. Nei casi previsti dal comma 1, entro trenta giorni dall'accoglienza del minore, i legali
rappresentanti devono proporre istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e coloro che prestano
anche gratuitamente la propria attività a favore delle comunità di tipo familiare e degli istituti
di assistenza pubblici o privati non possono essere chiamati a tale incarico.
3. Nel caso in cui i genitori riprendano l'esercizio della potestà, le comunità di tipo
familiare e gli istituti di assistenza pubblici o privati chiedono al giudice tutelare di fissare
eventuali limiti o condizioni a tale esercizio".
Art. 4.
1. L'articolo 4 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. L'affidamento familiare è disposto dal servizio sociale locale, previo consenso
manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, sentito il minore
che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua
capacità di discernimento. Il giudice tutelare del luogo ove si trova il minore rende esecutivo il
provvedimento con decreto.
2. Ove manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore, provvede il tribunale
per i minorenni. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile.
3. Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicate specificatamente le
motivazioni di esso, nonché i tempi e i modi dell'esercizio dei poteri riconosciuti
all'affidatario, e le modalità attraverso le quali i genitori e gli altri componenti il nucleo
familiare possono mantenere i rapporti con il minore. Deve altresì essere indicato il servizio
sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza, nonché la vigilanza
durante l'affidamento con l'obbligo di tenere costantemente informati il giudice tutelare o il
tribunale per i minorenni, a seconda che si tratti di provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o
2. Il servizio sociale locale cui è attribuita la responsabilità del programma di assistenza,
nonché la vigilanza durante l'affidamento, deve riferire senza indugio al giudice tutelare o al
tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova, a seconda che si tratti di
provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 o 2, ogni evento di particolare rilevanza ed è tenuto a
presentare una relazione semestrale sull'andamento del programma di assistenza, sulla sua
presumibile ulteriore durata e sull'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare
di provenienza.
4. Nel provvedimento di cui al comma 3, deve inoltre essere indicato il periodo di
presumibile durata dell'affidamento che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti
al recupero della famiglia d'origine. Tale periodo non può superare la durata di ventiquattro mesi
ed è prorogabile, dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi
pregiudizio al minore.
5. L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto,
valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea
della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso
rechi pregiudizio al minore.
6. Il giudice tutelare, trascorso il periodo di durata previsto, ovvero intervenute le
circostanze di cui al comma 5, sentiti il servizio sociale locale interessato ed il minore che ha
compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità
di discernimento, richiede, se necessario, al competente tribunale per i minorenni l'adozione di
ulteriori provvedimenti nell'interesse del minore.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso
di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o
privato".
Art. 5.
1. L'articolo 5 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. L'affidatario deve accogliere presso di sé il minore e provvedere al suo
mantenimento e alla sua educazione e istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori per i
quali non vi sia stata pronuncia ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile, o del tutore,
ed osservando le prescrizioni stabilite dall'autorità affidante. Si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni dell'articolo 316 del codice civile. In ogni caso l'affidatario
esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con la
istituzione scolastica e con le autorità sanitarie. L'affidatario deve essere sentito nei
procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore
affidato.
2. Il servizio sociale, nell'ambito delle proprie competenze, su disposizione del giudice
ovvero secondo le necessità del caso, svolge opera di sostegno educativo e psicologico, agevola i
rapporti con la famiglia di provenienza ed il rientro nella stessa del minore secondo le modalità
più idonee, avvalendosi anche delle competenze professionali delle altre strutture del territorio e
dell'opera delle associazioni familiari eventualmente indicate dagli affidatari.
3. Le norme di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, nel caso di minori
ospitati presso una comunità di tipo familiare o che si trovino presso un istituto di assistenza
pubblico o privato".
4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti
delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di
aiuto economico in favore della famiglia affidataria".
TITOLO III
DELL'ADOZIONE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6.
1. L'articolo 6 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i
coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione
personale neppure di fatto.
2. I coniugi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i
minori che intendano adottare.
3. L'età degli adottanti deve superare di almeno diciotto e di non più di quarantacinque anni
l'età dell'adottando.
4. Il requisito della stabilità del rapporto di cui al comma 1 può ritenersi realizzato anche
quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un
periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la
stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
5. I limiti di cui al comma 3 possono essere derogati, qualora il tribunale per i minorenni
accerti che dalla mancata adozione derivi un danno grave e non altrimenti evitabile per il minore.
6. Non è preclusa l'adozione quando il limite massimo di età degli adottanti sia superato da
uno solo di essi in misura non superiore a dieci anni, ovvero quando essi siano genitori di figli
naturali o adottivi dei quali almeno uno sia in età minore, ovvero quando l'adozione riguardi un
fratello o una sorella del minore già dagli stessi adottato.
7. Ai medesimi coniugi sono consentite più adozioni anche con atti successivi e costituisce
criterio preferenziale ai fini dell'adozione l'avere già adottato un fratello dell'adottando o il
fare richiesta di adottare più fratelli, ovvero la disponibilità dichiarata all'adozione di minori
che si trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
8. Nel caso di adozione dei minori di età superiore a dodici anni o con handicap accertato ai
sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, lo Stato, le regioni e gli enti locali
possono intervenire, nell'ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità
finanziarie dei rispettivi bilanci, con specifiche misure di carattere economico, eventualmente
anche mediante misure di sostegno alla formazione e all'inserimento sociale, fino all'età di
diciotto anni degli adottati".
Art. 7.
1. L'articolo 7 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - 1. L'adozione è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità
ai sensi degli articoli seguenti.
2. Il minore, il quale ha compiuto gli anni quattordici, non può essere adottato se non
presta personalmente il proprio consenso, che deve essere manifestato anche quando il minore compia
l'età predetta nel corso del procedimento. Il consenso dato può comunque essere revocato sino alla
pronuncia definitiva dell'adozione.
3. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha un'età
inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento".
Capo II
DELLA DICHIARAZIONE
DI ADOTTABILITÀ
Art. 8.
1. L'articolo 8 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Sono dichiarati in stato di adottabilità dal tribunale per i minorenni del
distretto nel quale si trovano, i minori di cui sia accertata la situazione di abbandono perché
privi di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi,
purchè la mancanza di assistenza non sia dovuta a causa di forza maggiore di carattere transitorio.
2. La situazione di abbandono sussiste, sempre che ricorrano le condizioni di cui al comma 1,
anche quando i minori si trovino presso istituti di assistenza pubblici o privati o comunità di
tipo familiare ovvero siano in affidamento familiare.
3. Non sussiste causa di forza maggiore quando i soggetti di cui al comma 1 rifiutano le
misure di sostegno offerte dai servizi sociali locali e tale rifiuto viene ritenuto ingiustificato
dal giudice.
4. Il procedimento di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del
minore e dei genitori o degli altri parenti, di cui al comma 2 dell'articolo 10".
Art. 9.
1. L'articolo 9 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 9. - 1. Chiunque ha facoltà di segnalare all'autorità pubblica situazioni di abbandono
di minori di età. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un
servizio di pubblica necessità debbono riferire al più presto al procuratore della Repubblica
presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui il minore si trova sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
2. Gli istituti di assistenza pubblici o privati e le comunità di tipo familiare devono
trasmettere semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del
luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione
specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la
famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso
il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso,
di dichiarare l'adottabilità di quelli tra i minori segnalati o collocati presso le comunità di
tipo familiare o gli istituti di assistenza pubblici o privati o presso una famiglia affidataria,
che risultano in situazioni di abbandono, specificandone i motivi.
3. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli
atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni
negli istituti di assistenza pubblici o privati ai fini di cui al comma 2. Può procedere a
ispezioni straordinarie in ogni tempo.
4. Chiunque, non essendo parente entro il quarto grado, accoglie stabilmente nella propria
abitazione un minore, qualora l'accoglienza si protragga per un periodo superiore a sei mesi, deve,
trascorso tale periodo, darne segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per
i minorenni. L'omissione della segnalazione può comportare l'inidoneità ad ottenere affidamenti
familiari o adottivi e l'incapacità all'ufficio tutelare.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4, uguale segnalazione deve essere effettuata dal
genitore che affidi stabilmente a chi non sia parente entro il quarto grado il figlio minore per un
periodo non inferiore a sei mesi. L'omissione della segnalazione può comportare la decadenza dalla
potestà sul figlio a norma dell'articolo 330 del codice civile e l'apertura della procedura di
adottabilità".
Art. 10.
1. L'articolo 10 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 10. - 1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato,
ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un
procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza,
tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti
sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini
di verificare se sussiste lo stato di abbandono.
2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i
parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto
il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della
nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti
dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono
presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel
fascicolo previa autorizzazione del giudice.
3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni
opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento
temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della potestà dei
genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un
tutore provvisorio.
4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati
dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.
5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti
urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento
del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione.
Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età
inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono
essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli
330 e seguenti del codice civile".
Art. 11.
1. All'articolo 11, primo comma, della legge n. 184, dopo le parole: "parenti entro il quarto
grado" sono inserite le seguenti: "che abbiano rapporti significativi con il minore".
Art. 12.
1. All'articolo 12, quinto comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi del secondo comma
dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del comma 3 dell'articolo 10".
Art. 13.
1. L'articolo 14 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 14. - 1. Il tribunale per i minorenni può disporre, prima della dichiarazione di
adottabilità, la sospensione del procedimento, quando da particolari circostanze emerse dalle
indagini effettuate risulta che la sospensione può riuscire utile nell'interesse del minore. In tal
caso la sospensione è disposta con ordinanza motivata per un periodo non superiore a un anno.
2. La sospensione è comunicata ai servizi sociali locali competenti perché adottino le
iniziative opportune".
Art. 14.
1. L'articolo 15 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 15. - 1. A conclusione delle indagini e degli accertamenti previsti dagli articoli
precedenti, ove risulti la situazione di abbandono di cui all'articolo 8, lo stato di adottabilità
del minore è dichiarato dal tribunale per i minorenni quando:
a) i genitori ed i parenti convocati ai sensi degli articoli 12 e 13 non si sono presentati
senza giustificato motivo;
b) l'audizione dei soggetti di cui alla lettera a) ha dimostrato il persistere della mancanza
di assistenza morale e materiale e la non disponibilità ad ovviarvi;
c) le prescrizioni impartite ai sensi dell'articolo 12 sono rimaste inadempiute per
responsabilità dei genitori.
2. La dichiarazione dello stato di adottabilità del minore è disposta dal tribunale per i
minorenni in camera di consiglio con sentenza, sentito il pubblico ministero, nonché il
rappresentante dell'istituto di assistenza pubblico o privato o della comunità di tipo familiare
presso cui il minore è collocato o la persona cui egli è affidato. Devono essere, parimenti,
sentiti il tutore, ove esista, ed il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il minore di
età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell'articolo 12, al tutore, nonché al curatore speciale ove esistano, con
contestuale avviso agli stessi del loro diritto di proporre impugnazione nelle forme e nei termini
di cui all'articolo 17".
Art. 15.
1. L'articolo 16 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il tribunale per i minorenni, esaurita la procedura prevista nei precedenti
articoli e qualora ritenga che non sussistano i presupposti per la pronuncia per lo stato di
adottabilità dichiara che non vi è luogo a provvedere.
2. La sentenza è notificata per esteso al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti
indicati nel primo comma dell'articolo 12, nonché al tutore e al curatore speciale ove esistano. Il
tribunale per i minorenni adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.
3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 16.
1. L'articolo 17 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 17. - 1. Avverso la sentenza il pubblico ministero e le altre parti possono proporre
impugnazione avanti la Corte d'appello, sezione per i minorenni, entro trenta giorni dalla
notificazione. La Corte, sentite le parti e il pubblico ministero ed effettuato ogni altro
opportuno accertamento, pronuncia sentenza in camera di consiglio e provvede al deposito della
stessa in cancelleria, entro quindici giorni dalla pronuncia. La sentenza è notificata d'ufficio al
pubblico ministero e alle altre parti.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, entro trenta
giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4 e 5 del primo comma dell'articolo
360 del codice di procedura civile. Si applica altresì il secondo comma dello stesso articolo.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso deve essere fissata entro sessanta
giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi".
Art. 17.
1. L'articolo 18 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 18. - 1. La sentenza definitiva che dichiara lo stato di adottabilità è trascritta, a
cura del cancelliere del tribunale per i minorenni, su apposito registro conservato presso la
cancelleria del tribunale stesso. La trascrizione deve essere effettuata entro il decimo giorno
successivo a quello della comunicazione che la sentenza di adottabilità è divenuta definitiva. A
questo effetto, il cancelliere del giudice dell'impugnazione deve inviare immediatamente apposita
comunicazione al cancelliere del tribunale per i minorenni".
Art. 18.
1. L'articolo 21 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - 1. Lo stato di adottabilità cessa altresì per revoca, nell'interesse del minore,
in quanto siano venute meno le condizioni di cui all'articolo 8, comma 1, successivamente alla
sentenza di cui al comma 2 dell'articolo 15.
2. La revoca è pronunciata dal tribunale per i minorenni d'ufficio o su istanza del pubblico ministero, dei genitori, del tutore.
3. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
4. Nel caso in cui sia in atto l'affidamento preadottivo, lo stato di adottabilità non può
essere revocato".
Capo III
DELL'AFFIDAMENTO PREADOTTIVO
Art. 19.
1. L'articolo 22 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 22. - 1. Coloro che intendono adottare devono presentare domanda al tribunale per i
minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si
trovino nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. È
ammissibile la presentazione di più domande anche successive a più tribunali per i minorenni,
purché in ogni caso se ne dia comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. I tribunali
cui la domanda è presentata possono richiedere copia degli atti di parte ed istruttori, relativi ai
medesimi coniugi, agli altri tribunali; gli atti possono altresì essere comunicati d'ufficio. La
domanda decade dopo tre anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. In ogni momento a coloro che intendono adottare devono essere fornite, se richieste,
notizie sullo stato del procedimento.
3. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6,
dispone l'esecuzione delle adeguate indagini di cui al comma 4, ricorrendo ai servizi
socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti
professionalità delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, dando precedenza nella istruttoria
alle domande dirette all'adozione di minori di età superiore a cinque anni o con handicap accertato
ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Le indagini, che devono essere tempestivamente avviate e concludersi entro centoventi
giorni, riguardano in particolare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed
economica, la salute, l'ambiente familiare dei richiedenti, i motivi per i quali questi ultimi
desiderano adottare il minore. Con provvedimento motivato, il termine entro il quale devono
concludersi le indagini può essere prorogato una sola volta e per non più di centoventi giorni.
5. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che
hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore.
6. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero, gli
ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, omessa ogni altra
formalità di procedura, dispone, senza indugio, l'affidamento preadottivo, determinandone le
modalità con ordinanza. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare espresso
consenso all'affidamento alla coppia prescelta.
7. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i richiedenti sui fatti
rilevanti, relativi al minore, emersi dalle indagini. Non può essere disposto l'affidamento di uno
solo di più fratelli, tutti in stato di adottabilità, salvo che non sussistano gravi ragioni.
L'ordinanza è comunicata al pubblico ministero, ai richiedenti ed al tutore. Il provvedimento di
affidamento preadottivo è immediatamente, e comunque non oltre dieci giorni, annotato a cura del
cancelliere a margine della trascrizione di cui all'articolo 18.
8. Il tribunale per i minorenni vigila sul buon andamento dell'affidamento preadottivo
avvalendosi anche del giudice tutelare e dei servizi locali sociali e consultoriali. In caso di
accertate difficoltà, convoca, anche separatamente, gli affidatari e il minore, alla presenza, se
del caso, di uno psicologo, al fine di valutare le cause all'origine delle difficoltà. Ove
necessario, dispone interventi di sostegno psicologico e sociale".
Art. 20.
1. L'articolo 23 della legge n.184 è sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. L'affidamento preadottivo è revocato dal tribunale per i minorenni d'ufficio o
su istanza del pubblico ministero o del tutore o di coloro che esercitano la vigilanza di cui
all'articolo 22, comma 8, quando vengano accertate difficoltà di idonea convivenza ritenute non
superabili. Il provvedimento relativo alla revoca è adottato dal tribunale per i minorenni, in
camera di consiglio, con decreto motivato. Debbono essere sentiti, oltre al pubblico ministero ed
al presentatore dell'istanza di revoca, il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche il
minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, gli affidatari, il
tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno.
2. Il decreto è comunicato al pubblico ministero, al presentatore dell'istanza di revoca,
agli affidatari ed al tutore. Il decreto che dispone la revoca dell'affidamento preadottivo è
annotato a cura del cancelliere entro dieci giorni a margine della trascrizione di cui all'articolo
18.
3. In caso di revoca, il tribunale per i minorenni adotta gli opportuni provvedimenti
temporanei in favore del minore ai sensi dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e
seguenti del codice civile".
Capo IV
DELLA DICHIARAZIONE DI ADOZIONE
Art. 21.
1. L'articolo 25 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 25. - 1. Il tribunale per i minorenni che ha dichiarato lo stato di adottabilità,
decorso un anno dall'affidamento, sentiti i coniugi adottanti, il minore che abbia compiuto gli
anni dodici e il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, il
pubblico ministero, il tutore e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno,
verifica che ricorrano tutte le condizioni previste dal presente capo e, senza altra formalità di
procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di
non fare luogo all'adozione. Il minore che abbia compiuto gli anni quattordici deve manifestare
espresso consenso all'adozione nei confronti della coppia prescelta.
2. Qualora la domanda di adozione venga proposta da coniugi che hanno discendenti legittimi o
legittimati, questi, se maggiori degli anni quattordici, debbono essere sentiti.
3. Nell'interesse del minore il termine di cui al comma 1 può essere prorogato di un anno,
d'ufficio o su domanda dei coniugi affidatari, con ordinanza motivata.
4. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione,
nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei
confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
5. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari,
l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse
del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
6. La sentenza che decide sull'adozione è comunicata al pubblico ministero, ai coniugi
adottanti ed al tutore.
7. Nel caso di provvedimento negativo viene meno l'affidamento preadottivo ed il tribunale
per i minorenni assume gli opportuni provvedimenti temporanei in favore del minore ai sensi
dell'articolo 10, comma 3. Si applicano gli articoli 330 e seguenti del codice civile".
Art. 22.
1. L'articolo 26 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 26. - 1. Avverso la sentenza che dichiara se fare luogo o non fare luogo all'adozione,
entro trenta giorni dalla notifica, può essere proposta impugnazione davanti alla sezione per i
minorenni della Corte d'appello da parte del pubblico ministero, dagli adottanti e dal tutore del
minore. La Corte d'appello, sentite le parti ed esperito ogni accertamento ritenuto opportuno,
pronuncia sentenza. La sentenza è notificata d'ufficio alle parti per esteso.
2. Avverso la sentenza della Corte d'appello è ammesso ricorso per Cassazione, che deve
essere proposto entro trenta giorni dalla notifica della stessa, solo per i motivi di cui al primo
comma, numero 3, dell'articolo 360 del codice di procedura civile.
3. L'udienza di discussione dell'appello e del ricorso per Cassazione deve essere fissata
entro sessanta giorni dal deposito dei rispettivi atti introduttivi.
4. La sentenza che pronuncia l'adozione, divenuta definitiva, è immediatamente trascritta nel
registro di cui all'articolo 18 e comunicata all'ufficiale dello stato civile che la annota a
margine dell'atto di nascita dell'adottato. A questo effetto, il cancelliere del giudice
dell'impugnazione deve immediatamente dare comunicazione della definitività della sentenza al
cancelliere del tribunale per i minorenni.
5. Gli effetti dell'adozione si producono dal momento della definitività della sentenza".
Art. 23.
1. All'articolo 27, secondo comma, della legge n. 184, le parole "ai sensi dell'articolo 25,
quinto comma" sono sostituite dalle seguenti "ai sensi dell'articolo 25, comma 5".
Art. 24.
1. L'articolo 28 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 28. - 1. Il minore adottato è informato di tale sua condizione ed i genitori adottivi
vi provvedono nei modi e termini che essi ritengono più opportuni.
2. Qualunque attestazione di stato civile riferita all'adottato deve essere rilasciata con la
sola indicazione del nuovo cognome e con l'esclusione di qualsiasi riferimento alla paternità e
alla maternità del minore e dell'annotazione di cui all'articolo 26, comma 4.
3. L'ufficiale di stato civile, l'ufficiale di anagrafe e qualsiasi altro ente pubblico o
privato, autorità o pubblico ufficio debbono rifiutarsi di fornire notizie, informazioni,
certificazioni, estratti o copie dai quali possa comunque risultare il rapporto di adozione, salvo
autorizzazione espressa dell'autorità giudiziaria. Non è necessaria l'autorizzazione qualora la
richiesta provenga dall'ufficiale di stato civile, per verificare se sussistano impedimenti
matrimoniali.
4. Le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici possono essere fornite ai
genitori adottivi, quali esercenti la potestà dei genitori, su autorizzazione del tribunale per i
minorenni, solo se sussistono gravi e comprovati motivi. Il tribunale accerta che l'informazione
sia preceduta e accompagnata da adeguata preparazione e assistenza del minore. Le informazioni
possono essere fornite anche al responsabile di una struttura ospedaliera o di un presidio
sanitario, ove ricorrano i presupposti della necessità e della urgenza e vi sia grave pericolo per
la salute del minore.
5. L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni, può accedere a informazioni che
riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici. Può farlo anche raggiunta la
maggiore età, se sussistono gravi e comprovati motivi attinenti alla sua salute psico-fisica.
L'istanza deve essere presentata al tribunale per i minorenni del luogo di residenza.
6. Il tribunale per i minorenni procede all'audizione delle persone di cui ritenga opportuno
l'ascolto; assume tutte le informazioni di carattere sociale e psicologico, al fine di valutare che
l'accesso alle notizie di cui al comma 5 non comporti grave turbamento all'equilibrio psico-fisico
del richiedente. Definita l'istruttoria, il tribunale per i minorenni autorizza con decreto
l'accesso alle notizie richieste.
7. L'accesso alle informazioni non è consentito se l'adottato non sia stato riconosciuto alla
nascita dalla madre naturale e qualora anche uno solo dei genitori biologici abbia dichiarato di
non voler essere nominato, o abbia manifestato il consenso all'adozione a condizione di rimanere
anonimo.
8. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, l'autorizzazione non è richiesta per
l'adottato maggiore di età quando i genitori adottivi sono deceduti o divenuti irreperibili".
TITOLO IV
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI
Capo I
DELL'ADOZIONE IN CASI
PARTICOLARI E DEI SUOI EFFETTI
Art. 25.
1. L'articolo 44 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 44. - 1. I minori possono essere adottati anche quando non ricorrono le condizioni di
cui al comma 1 dell'articolo 7:
a) da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente
rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre, o anche quando sia
figlio di genitori in gravi e irreversibili condizioni di salute;
b) dal coniuge nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge;
c) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate dall'articolo 3, comma 1, della legge
5 febbraio 1992, n. 104, e sia orfano di padre e di madre;
e) quando vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo.
2. L'adozione, nei casi indicati nel comma 1, è consentita anche in presenza di figli
legittimi.
3. Nei casi di cui alle lettere a), c), e d) del comma 1 l'adozione è consentita, oltre che
ai coniugi, anche a chi non è coniugato. Se l'adottante è persona coniugata e non separata,
l'adozione può essere tuttavia disposta solo a seguito di richiesta da parte di entrambi i coniugi.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e d) del comma 1 l'età dell'adottante deve superare di
almeno diciotto anni quella di coloro che egli intende adottare".
Art. 26.
1. L'articolo 45 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 45. - 1. Nel procedimento di adozione nei casi previsti dall'articolo 44 si richiede il
consenso dell'adottante e dell'adottando che abbia compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. Se l'adottando ha compiuto gli anni dodici deve essere personalmente sentito; se ha una
età inferiore, deve essere sentito, in considerazione della sua capacità di discernimento.
3. In ogni caso, se l'adottando non ha compiuto gli anni quattordici, l'adozione deve essere
disposta dopo che sia stato sentito il suo legale rappresentante.
4. Quando l'adozione deve essere disposta nel caso previsto dall'articolo 44, comma 1,
lettera c), deve essere sentito il legale rappresentante dell'adottando in luogo di questi, se lo
stesso non può esserlo o non può prestare il proprio consenso ai sensi del presente articolo a
causa delle sue condizioni di minorazione".
Art. 27.
1. L'articolo 47 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 47. - 1. L'adozione produce i suoi effetti dalla data della sentenza che la pronuncia.
Finché la sentenza non è emanata, tanto l'adottante quanto l'adottando possono revocare il loro
consenso.
2. Se uno dei coniugi muore dopo la prestazione del consenso e prima della emanazione della
sentenza, si può procedere, su istanza dell'altro coniuge, al compimento degli atti necessari per
l'adozione.
3. Se l'adozione è ammessa, essa produce i suoi effetti dal momento della morte
dell'adottante".
Art. 28.
1. L'articolo 49 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 49. - 1. L'adottante deve fare l'inventario dei beni dell'adottato e trasmetterlo al
giudice tutelare entro trenta giorni dalla data della comunicazione della sentenza di adozione. Si
osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella sezione III del capo I del titolo
X del libro primo del codice civile.
2. L'adottante che omette di fare l'inventario nel termine stabilito o fa un inventario
infedele può essere privato dell'amministrazione dei beni dal giudice tutelare, salvo l'obbligo del
risarcimento dei danni".
Capo II
DELLE FORME DELL'ADOZIONE
IN CASI PARTICOLARI
Art. 29.
1. La lettera a) del terzo comma dell'articolo 57 della legge n. 184 è sostituita dalla
seguente:
"a) l'idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione
personale ed economica, la salute, l'ambiente familiare degli adottanti;".
TITOLO V
MODIFICHE AL TITOLO VIII DEL
LIBRO PRIMO DEL CODICE CIVILE
Art. 30.
1. L'articolo 313 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 313. - (Provvedimento del tribunale) - Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il
pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di
far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione,
possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito
il pubblico ministero".
Art. 31.
1. L'articolo 314 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 314. - (Pubblicità) - La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a
cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della
relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del
cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato
civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza
di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia
l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni".
TITOLO VI
NORME FINALI, PENALI
E TRANSITORIE
Art. 32.
1. All'articolo 35, comma 4, della legge n. 184, le parole: "può essere sentito ove sia
opportuno e" sono sostituite dalle seguenti: "deve essere sentito".
2. All'articolo 52, secondo comma, della legge n. 184, le parole: "e, se opportuno, anche di
età inferiore" sono sostituite dalle seguenti: "e anche di età inferiore, in considerazione della
sua capacità di discernimento".
3. All'articolo 79, terzo comma, della legge n. 184, le parole: ", se opportuno," sono
sostituite dalle seguenti: ", in considerazione della loro capacità di discernimento,".
Art. 33.
1. All'articolo 43, primo comma, della legge n. 184, le parole: "di cui al sesto, settimo e
ottavo comma dell'articolo 9" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo
9".
Art. 34.
1. L'articolo 70 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. I pubblici ufficiali o gli incaricati di un pubblico servizio che omettono di
riferire alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni
minore in situazione di abbandono di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio, sono
puniti ai sensi dell'articolo 328 del codice penale. Gli esercenti un servizio di pubblica
necessità sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno o con la multa da lire 500.000 a
lire 2.500.000.
2. I rappresentanti degli istituti di assistenza pubblici o privati che omettono di
trasmettere semestralmente alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni
l'elenco di tutti i minori ricoverati o assistiti, ovvero forniscono informazioni inesatte circa i
rapporti familiari concernenti i medesimi, sono puniti con la pena della reclusione fino ad un anno
o con la multa da lire 500.000 a lire 5.000.000".
Art. 35.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque, in violazione delle norme di legge in materia di adozione, affida a terzi con
carattere definitivo un minore, ovvero lo avvia all'estero perché sia definitivamente affidato, è
punito con la reclusione da uno a tre anni".
2. Il sesto comma dell'articolo 71 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque svolga opera di mediazione al fine di realizzare l'affidamento di cui al primo
comma è punito con la reclusione fino ad un anno o con multa da lire 500.000 a lire 5.000.000."
Art. 36.
1. Il primo comma dell'articolo 73 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Chiunque essendone a conoscenza in ragione del proprio ufficio fornisce qualsiasi notizia
atta a rintracciare un minore nei cui confronti sia stata pronunciata adozione o rivela in
qualsiasi modo notizie circa lo stato di figlio legittimo per adozione è punito con la reclusione
fino a sei mesi o con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000".
Art. 37.
1. All'articolo 330, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
2. All'articolo 333, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore".
3. All'articolo 336 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i genitori e il minore sono assistiti da un
difensore, anche a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge".
Art. 38.
1. L'articolo 80 della legge n. 184 è sostituito dal seguente:
"Art. 80. - 1. Il giudice, se del caso ed anche in relazione alla durata dell'affidamento,
può disporre che gli assegni familiari e le prestazioni previdenziali relative al minore siano
erogati temporaneamente in favore dell'affidatario.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, all'articolo 6 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, e alla legge 8 marzo 2000, n.
53, si applicano anche agli affidatari di cui al comma 1.
3. Alle persone affidatarie si estendono tutti i benefici in tema di astensione obbligatoria
e facoltativa dal lavoro, di permessi per malattia, di riposi giornalieri, previsti per i genitori
biologici.
4. Le regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e
comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa
fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni
economiche".
Art. 39.
1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e
successivamente con cadenza triennale, il Ministro della giustizia e il Ministro per la solidarietà
sociale, di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalità in
relazione alle finalità perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per
quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 5, della legge
4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
Art. 40.
1. Per le finalità perseguite dalla presente legge è istituita, entro e non oltre centottanta
giorni dalla data della sua entrata in vigore, anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole
regioni, presso il Ministero della giustizia, una banca dati relativa ai minori dichiarati
adottabili, nonché ai coniugi aspiranti all'adozione nazionale e internazionale, con indicazione di
ogni informazione atta a garantire il miglior esito del procedimento. I dati riguardano anche le
persone singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui all'articolo 44 della legge 4
maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
2. La banca dati è resa disponibile, attraverso una rete di collegamento, a tutti i tribunali
per i minorenni e deve essere periodicamente aggiornata con cadenza trimestrale.
3. Con regolamento del Ministro della giustizia sono disciplinate le modalità di attuazione e
di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari
per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. Dall'attuazione del presente articolo non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per il
bilancio dello Stato.
Art. 41.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.







