Decreto 3 agosto 1998
Istituzione del riconoscimento "Città sostenibile delle bambine e dei bambini da assegnarsi a comuni italiani.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'Ambiente;
Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344: "Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale" e in particolare l'art. 2 che prevede azioni per le città amiche dell'infanzia tra gli interventi innovativi in materia di sostenibilità ambientale;
Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale su ambiente e sviluppo, tenutasi a Rio da Janeiro nel 1992 relativi all'attuazione dell'agenda 21, con l'impegno a promuovere entro il 1996 l'avvio di agende 21 locali;
Visti gli impegni sottoscritti dall'Italia alla Conferenza mondiale sugli insediamenti umani - Habitat II, tenutasi a Istanbul nel 1996 relativi alla promozione di politiche di riqualificazione ambientale e sociale delle aree urbane;
Vista la Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176; Visto il decreto 6 giugno 1996 con il quale viene attribuita, tra le altre, delega al Sottosegretario di Stato per l'attuazione del progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini";
Vista l'intesa di programma stipulata tra il Ministero dell'Ambiente, il comitato italiano per l'UNICEF e il comune di Roma dell'11 febbraio 1997;
Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'Ambiente e il comitato italiano per l'UNICEF dell'8 luglio 1998; Visto il piano d'azione del Governo per l'infanzia e l'adolescenza;
Visti i pareri delle commissioni ambiente della Camera dei deputati nella seduta del 29 luglio 1998 e del Senato della Repubblica nella seduta del 30 luglio 1998 e le relative osservazioni, espresse in conformità con l'art. 2 della legge n. 344 dell'8 ottobre 1997; Considerato che tra le azioni previste dal progetto "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" promosso dal Ministero dell'Ambiente è prevista la istituzione del riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini"; Considerati gli esiti degli incontri seminariali promossi dal Ministero dellíAmbiente e svoltisi a Firenze il 22 e 23 giugno 1998 e a Sirolo l'11 e il 12 luglio 1998, nel corso dei quali i partecipanti hanno sottolineato l'importanza della promozione di azioni di sostegno e di incentivazione agli enti locali per attuare interventi volti a migliorare la qualità della vita urbana delle bambine e dei bambini; Considerata l'opportunità di avviare in fase sperimentale per l'anno 1998 l'attribuzione del riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini"; Considerata la necessità che le città italiane siano sostenute e stimolate a partecipare alla Campagna europea delle città sostenibili, grazie alla quale le agende 21 locali sono occasioni per lanciare programmi per migliorare la qualità ambientale in particolare a favore dell'infanzia; Ravvisata l'opportunità di attivare un maggiore e capillare coinvolgimento dei comuni, promovendo iniziative di supporto alle azioni da questi messe in atto, a favore delle iniziative relative a specifici interventi mirati al miglioramento della qualità della vita dei bambini e delle bambine;
Decreta:
Art.. 1
Per le finalità indicate in premessa, viene istituito il riconoscimento "Città sostenibili delle bambine e dei bambini" da assegnarsi a comuni italiani;
Art. 2
Considerato il carattere sperimentale dell'iniziativa, per l'anno 1998 all'attribuzione del riconoscimento possono partecipare i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;
Art. 3
Per l'anno 1998 in prima applicazione e nella fase sperimentale la selezione dei comuni per
l'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base dei seguenti criteri:
1. aver realizzato (o avere in corso di realizzazione avanzata) specifiche iniziative
relative all'area ambientale specificata nell'allegato al presente decreto (punteggio relativo al
comma 2 dell'allegato). E' l'aspetto che rappresenta l'oggetto principale dell'attribuzione del
riconoscimento. Gli indicatori selezionati prevedono l'attuazione di alcune azioni in campo
ambientale di sicuro interesse per l'intera città, ma individuando azioni rispondenti in maniera
più diretta alle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana
dell'infanzia;
2. aver coinvolto i minori nelle attività e nelle iniziative proposte così come previsto
dall'art. 12 della Convenzione internazionale O.N.U. sui diritti dell'infanzia (punteggio relativo
al punto 4 dell'allegato);
3. essere attivamente impegnati a migliorare il livello di attuazione di interventi,
relativamente alle due aree tematiche: culturale e istituzionale, specificate in allegato, in
maniera coordinata all'avvio o alla realizzazione di azioni di competenza locale volte al
miglioramento delle esigenze di tutela e riqualificazione delle condizioni di vita urbana
dell'infanzia (punteggio relativo ai commi 5 e 6 dell'allegato).
Si considera come criterio preminente l'attuazione (effettiva o in corso d'opera) di azioni
relative alle due aree tematiche suindicate, nei termini descritti di seguito. Il criterio ha lo
scopo di valutare l'effettiva esistenza di una strategia globale e integrata in cui la
realizzazione, indicata al punto 1, sia inserita in modo coerente.
Per quanto riguarda l'area sociale, per l'elaborazione di indicatori significativi e
funzionali all'attribuzione del riconoscimento, sono previste specifiche azioni di coordinamento
con altre amministrazioni competenti, così come previsto dal piano d'azione del Governo per
l'infanzia e l'adolescenza, azioni non contemplate nel presente decreto. I comuni dovranno
documentare gli elementi sopra citati: 1. specificando la fonte del dato; 2. facendo riferimento
all'anno in corso o all'ultimo, ma fornendo anche dati di serie storica utili a dimostrare
l'eventuale miglioramento in atto (ultimi 5 anni, max 10 anni); 3. fornendo documenti ufficiali che
certifichino l'informazione (dichiarazione del sindaco o dell'assessore, copia di delibere o
altro). Le iniziative verranno valutate e selezionate se sapranno dimostrare:
1. il coinvolgimento diretto delle bambine e dei bambini nella valutazione delle iniziative
attuate o in corso di attuazione;
2. il carattere innovativo dei progetti (per es. approccio integrato ai problemi ambientali
urbani, uso di nuove tecnologie o sistemi di gestione, ecc.);
3. il carattere dimostrativo, pilota (un'iniziativa tesa a sperimentare soluzioni avanzate,
non di routine);
4. le potenzialità di disseminazione (un'iniziativa locale, ma che possa rappresentare un
esempio attuabile anche in altre città);
5. la capacità di dialogo con la città, il carattere di compartecipazione (che coinvolga in
modo attivo diversi soggetti locali: imprese associazioni, ecc.);
6. gli effetti positivi sulla riqualificazione professionale e occupazionale (da documentare
quantitativamente);
7. l'impegno finanziario e l'effettiva volontà "politica" dell'amministrazione a proseguire
con l'iniziativa. L'insieme della documentazione inviata dai comuni costituisce il "progetto" che
sarà valutato dalla commissione giudicatrice per l'attribuzione del riconoscimento di cui all'art.
4. L'attribuzione del riconoscimento avverrà sulla base della verifica dell'esistenza delle
condizioni qualitative, che i comuni dovranno dimostrare, valutare attraverso indicatori e
l'assegnazione di un punteggio da parte della commissione giudicatrice. Gli indicatori relativi
all'area ambientale sono descritti nell'allegato tecnico che costituisce parte integrante del
presente decreto, e sono rilevati utilizzando l'apposita scheda di rilevazione. Le operazioni di
compilazione delle schede, a cura della commissione, sono descritte nell'allegato tecnico.
Art. 4
Il riconoscimento di "Città sostenibile delle bambine e dei bambini" sarà assegnato dal Ministero dell'Ambiente entro il 31 dicembre 1998, sulla base delle conclusioni della commissione giudicatrice. Il riconoscimento sarà assegnato ai comuni che avranno raggiunto una soglia minima di punti 18 (diciotto). Il riconoscimento consiste in una targa riproducente il logo prescelto dal Ministero dell'Ambiente. I comuni potranno utilizzare il riconoscimento per tutte le funzioni e attività istituzionali di propria competenza. Un premio, che non potrà superare l'importo di lire 200 milioni, potrà essere attribuito ad un comune o suddiviso tra due comuni, nel caso in cui i progetti avranno ottenuto il maggior punteggio e saranno maggiormente rispondenti alle linee guida del presente decreto.
Art. 5
La commissione è composta da undici membri così individuati: un ragazzo nominato dal Coordinamento nazionale dei consigli dei ragazzi; due ragazzi designati tra i ragazzi indicati dalle associazioni che hanno partecipato all'incontro di Sirolo citato in premessa; tre rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, di cui uno con funzioni di presidente; un rappresentante del Ministero degli Affari Sociali; due rappresentanti della conferenza Stato-Città; un rappresentante del comitato italiano per l'UNICEF; un rappresentante dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente.
Art. 6
Il "progetto" di cui allíart. 3 deve essere inviato entro il 31 ottobre 1998 al seguente indirizzo: Segretariato permanente del Forum internazionale "Verso città amiche delle bambine e dei bambini", c/o Comitato italiano per l'UNICEF, via Vittorio Emanuele Orlando n. 83 - 00185 Roma. La commissione giudicatrice terminerà i propri lavori entro il 15 dicembre 1998.
Art. 7
Gli oneri connessi all'attuazione del presente provvedimento,
determinati nella complessiva somma di lire 200 milioni, graveranno sul capitolo n. 8505 (di nuova
istituzione) dello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente per l'esercizio finanziario
1998.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per le registrazioni di legge.
Roma, 3 agosto 1998
p. Il Ministro: CALZOLAIO
Le iniziative selezionate sulla base dei criteri indicati all'art. 3 saranno valutate secondo
gli indicatori di seguito individuati per l'area tematica ambientale:
Area ambientale indicatori
Riduzione inquinamento atmosferico - realizzazione di barriere verdi a tutela degli edifici
scolastici
Riduzione inquinamento acustico e elettromagnetico - realizzazione di barriere verdi a tutela
dei campi di gioco - potenziamento dei mezzi pubblici o collettivi a servizio delle scuole -
inserimento dei complessi scolastici nelle aree verdi
Eco-gestione dei rifiuti solidi urbani - contenimento dei rifiuti prodotti nelle attività di
studio e tempo libero Fruibilità/praticabilità degli spazi - recupero e manutenzione spazi esterni
condominiali per la realizzazione di cortili verdi - recupero e manutenzione spazi interni
condominiali per la realizzazione di locali ad uso comune - recupero e manutenzione edifici
scolastici secondo criteri di eco-compatibilità - accessibilità agli spazi scolastici extra orario
di lezione - accessibilità agli spazi fluviali e marini No alle barriere architettoniche - negli
edifici pubblici di interesse collettivo - nei marciapiedi - nei mezzi di trasporto pubblico
Potenziamento aree verdi : mq /abitante, distinti in - verde attrezzato pubblico - verde sportivo
pubblico - parchi naturali Modifica interazione uomo/ambiente: - numero iniziative/contenuti
programmi per l'educazione ambientale Mobilità - realizzazione di percorsi sicuri", piste ciclabili
- creazione oasi pedonali - segnaletica stradale indirizzata all'infanzia 1. Saranno valutati i
comuni che abbiano attivato (o abbiano in corso di avanzata attivazione) iniziative corrispondenti
almeno a n. 8 indicatori tra quelli selezionati di cui ognuno riferito ad una sub-area diversa. 2.
Ogni indicatore sarà valutato con l'assegnazione di un punteggio compreso tra 1 e 3 in relazione ai
criteri di valutazione di cui all'art. 3 del presente decreto, utilizzando la seguente scheda di
valutazione:
AREA DI INDAGINE
Indicatore Dati di rilevazione (V) 3. Il punteggio massimo ottenibile sulla base degli otto
indicatori e della relativa valutazione è pari a punti 24. 4. Rispetto al punteggio massimo
ottenuto per la valutazione degli otto indicatori, una quota ulteriore fino ad un massimo del 10%
del punteggio stesso verrà assegnato in relazione allíeffettivo e diretto coinvolgimento delle
bambine e dei bambini come indicato allíart. 3. 5. Un punteggio ulteriore pari a 1 per ogni singolo
indicatore, sarà attribuito ai comuni che dimostreranno di aver avviato azioni rientranti anche
nelle seguenti aree: Area culturale Indicatori Promozione dellíincontro: manifestazioni, fiere,
feste, distinte in: (numero) - "per" le bambine ed i bambini - "con" le bambine ed i bambini
Valorizzazione/storicizzazione - numero programmi specifici (p.e. "adozione" di spazi o edifici
significativi da parte delle bambine e dei bambini) Area istituzionale Indicatori Impegno sui temi
della convenzione sui diritti dellíinfanzia - inserimento nello statuto comunale Spesa pubblica a
favore dellíinfanzia - % dei fondi comunali destinati per anno Partecipazione - sindaco amico
dell'infanzia - numero campagne sensibilizzazione per opinione pubblica Servizi socio-sanitari a
misura dellíinfanzia - numero dei servizi per tipologia Politica dei tempi: iniziative riferite a -
tempi brevi (la giornata) - tempi medi (fine settimana) - - tempi lunghi (vacanze scolastiche)
Monitoraggio/verifica - istituzione di un ufficio comunale per la verifica dei risultati attesi 1.
Il punteggio finale per ciascun comune sarà quello risultante dalla somma: del punteggio ottenuto
per la valutazione degli otto indicatori minimi previsti dal presente decreto; della quota
ulteriore, fino ad un massimo del 10% del punteggio di cui al punto precedente, in relazione
all'effettivo diretto coinvolgimento delle bambine e dei bambini; dell'ulteriore punteggio ottenuto
in relazione a quanto previsto al precedente punto 5.







