Decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n.492
Regolamento recante norme per la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali, a norma dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.476.
(pubblicata sulla G.U. n.302 del 27.12.1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 31 dicembre 1998, n. 476, di autorizzazione
alla ratifica e di esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e di modifica della legge 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
Visto, in particolare, l'articolo 7, commi 1 e 2, della citata legge n. 476 del 1998; Sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 26 luglio 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 4 agosto 1999;
Vista la nota di osservazioni della Corte dei conti, sezione di controllo Atti di Governo, n.
20/99 del 20 ottobre 1999; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 19 novembre 1999; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per la solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
della giustizia e della sanità;
E m a n a
il seguente regolamento:
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2,
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento della
Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificata dalla citata legge n. 476 del 1998, nonche' i criteri e le procedure per le
autorizzazioni degli enti di cui all'articolo 39-ter della medesima legge n. 184 del 1983.
2. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) a) per "legge sull'adozione", la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge
31 dicembre 1998, n. 476; b) per "Convenzione" la Convenzione per tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993;
b) b) per "adozione internazionale" l'adozione di minori stranieri conformemente ai principi
e secondo le direttive della Convenzione e della legge sull'adozione;
c) c) per "Commissione", la Commissione per le adozioni internazionali costituita
dall'articolo 38 della legge sull'adozione, quale Autorita' centrale per l'Italia;
d) d) per "autorita' centrali" le autorita' dei vari Paesi che curano l'adozione
internazionale;
e) e) per "enti autorizzati", gli enti di cui all'articolo 39-ter della legge sull'adozione e
i servizi per l'adozione internazionale istituiti dall'articolo 39-bis, comma 2, della stessa legge
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
f) f) per "servizi", i servizi di cui alla legge 31 dicembre 1998, n. 476.
Capo II
Costituzione e organizzazione della Commissione per le adozioni internazionali
Art. 2 Funzioni e compiti della Commissione
1. La Commissione e' l'Autorita' centrale italiana ai sensi dell'articolo 6 della
Convenzione. La Commissione, costituita ai sensi dell'articolo 38 della legge sull'adozione, ha
sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali.
2. La Commissione svolge le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla legge sull'adozione
e dal presente regolamento.
3. La Commissione raccoglie, in forma anonima, per esigenze statistiche o di studio, di
informazione e di ricerca, i dati dei minori adottati o affidati a scopo di adozione di cui
autorizza l'ingresso ed ogni altro dato utile per la conoscenza del fenomeno delle adozioni
internazionali. Raccoglie, altresi', ogni anno dai tribunali per i minorenni, dalle regioni e dagli
enti autorizzati i dati in forma anonima, le informazioni e le valutazioni sull'adozione
internazionale.
4. La Commissione, per la pubblicazione in forma anonima di dati statistici relativi alle
adozioni internazionali e di informazioni sulla propria attivita', si avvale del Centro nazionale
di documentazione e analisi per l'infanzia costituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 23
dicembre 1997, n. 451.
5. Gli atti e i documenti relativi alle procedure di adozione internazionale acquisiti ai
sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera e), della legge sull'adozione sono conservati nella
segreteria di sicurezza istituita presso la segreteria tecnica di cui all'articolo 6 del presente
regolamento.
6. L'accesso agli atti e ai documenti e' regolato dalla disciplina generale prevista dalla
legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni.
7. La Commissione può effettuare il trattamento dei dati sensibili, di cui al comma 1
dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che ad essa pervengono ai sensi delle
disposizioni del capo I, titolo III, della legge sull'adozione e del presente regolamento, in
particolare per quanto attiene all'origine razziale ed etnica del minore, della famiglia di origine
e dei genitori adottivi, alle loro convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, allo stato
di salute. Salve le limitazioni espressamente previste dalle disposizioni del citato capo I, dei
dati sensibili possono essere effettuate, in relazione alle competenze istituzionali della
Commissione, le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione
e distruzione; la diffusione può essere effettuata in forma anonima e per finalità statistiche, di
studio, di informazione e ricerca.
8. Le operazioni di cui al comma 8 possono essere effettuate, altresì, per il trattamento dei
dati sensibili acquisiti dalla Commissione ai fini dello svolgimento dei compiti ispettivi, di
vigilanza e di controllo di cui al capo I del titolo III della legge sull'adozione e al capo III
del presente regolamento.
Art. 3 Composizione della Commissione
1. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su designazione dei Ministri, per i rappresentanti dei Ministeri di cui
all'articolo 38 della legge sull'adozione, e della Conferenza unificata. 2. La durata in carica del
presidente e dei componenti decorre dalla data del decreto di nomina.
3. I componenti cessano dalla carica:
a) per dimissioni, che hanno effetto dalla data di comunicazione al Presidente del Consiglio
dei Ministri;
b) per impossibilità a svolgere la propria attività causa di un impedimento di natura
permanente o comunque superiore a sei mesi; l'impossibilita' e' accertata e dichiarata dal
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Art. 4 Modalita' di funzionamento
1. La Commissione adotta a maggioranza assoluta dei componenti il regolamento di
cui all'articolo 38, comma 4, della legge sull'adozione.
2. La Commissione e' convocata dal Presidente a norma dell'articolo 5, o su richiesta di un
componente che ne indica le ragioni e richiede l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno.
3. Per la validita' delle deliberazioni della Commissione e' necessaria la presenza del
presidente o del vice presidente e di un numero complessivo di componenti non inferiore a sei. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei votanti e il voto e' sempre palese; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente.
4. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della segreteria tecnica di cui
all'articolo 6, designato dal presidente.
5. La Commissione per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2 puo' disporre
audizioni dei soggetti operanti nel campo dell'adozione internazionale e della protezione dei
minori.
Art. 5
Il presidente della Commissione
1. Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, lettera a), della legge sull'adozione ed e' posto in
posizione di fuori ruolo per tutto il periodo del mandato. 2. Il presidente:
a) rappresenta la Commissione;
b) convoca le riunioni della Commissione, ne stabilisce l'ordine del giorno, designa i
relatori e dirige i lavori;
c) nomina un vicepresidente che assume le funzioni di presidente in caso di sua assenza o
impedimento;
d) sovrintende all'attivita' della segreteria tecnica di cui all'articolo 6;
e) delega temporaneamente singole funzioni al vicepresidente o ad uno dei componenti;
f) e nei casi di urgenza, che non permettono la convocazione in tempo utile della
Commissione, puo' adottare i provvedimenti di competenza della Commissione. Tali provvedimenti
cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dalla
Commissione nella prima riunione utile successiva;
g) svolge gli altri compiti previsti dal presente regolamento.
Art. 6
Segreteria tecnica e attivita' di supporto alla Commissione
1. La Commissione, per lo svolgimento delle attivita' assegnate dalla legge, si
avvale di una propria segreteria tecnica.
2. La segreteria tecnica cura, in particolare:
a) la predisposizione della documentazione per le riunioni della Commissione;
b) l'istruttoria degli atti della Commissione;
c) la predisposizione del servizio di traduzione dei documenti provenienti dall'estero;
d) la conservazione degli atti e delle informazioni relative alle procedure di adozione;
e) l'assistenza alla Commissione per le attivita' di promozione, cooperazione, informazione e
formazione di cui all'articolo 39, comma 1, lettere f), g) e l), della legge sull'adozione;
f) i rapporti con gli uffici delle amministrazioni interessate e con gli enti autorizzati;
g) gli adempimenti relativi alla tenuta dell'albo e alla vigilanza sugli enti autorizzati;
h) i rapporti con gli uffici delle altre autorita' centrali per le adozioni internazionali,
nonche' con le rappresentanze diplomatiche e consolari per le missioni della Commissione presso
tali rappresentanze;
i) l'elaborazione di studi e analisi per le proposte relative agli accordi bilaterali.
3. La dotazione organica della segreteria tecnica, composta da personale appartenente ai
ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri e di altre amministrazioni pubbliche, collocati
in posizione di comando o di fuori ruolo presso la predetta Presidenza nelle forme previste dai
rispettivi ordinamenti, e' quantificata come segue:
a) 4 dirigenti;
b) 14 unita' di area
C (9 unita' con posizione economica C1; 3 unita' con posizione economica C2; 2 unita' con
posizione economica C3); c) 5 unita' di area B (3 unita' con posizione economica B2; 2 unita' con
posizione economica B3).
4. La Commissione puo' avvalersi di esperti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con incarico di durata massima
annuale rinnovabile.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, provvede
agli adempimenti amministrativi e contabili riguardanti la gestione delle spese e all'acquisizione
di beni e servizi per il funzionamento della Commissione; in tale ambito, provvede agli adempimenti
per il conferimento, con contratto individuale nel quale sono determinati l'oggetto, la durata, il
luogo e il compenso per le consulenze di cui al comma 4. Al fine di consentire la programmazione
delle attivita' amministrative e contabili del Dipartimento, la Commissione presenta annualmente un
programma nel quale sono indicate le principali attivita' che intende realizzare.
Art. 7
Missioni presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero
1. L'invio dei componenti della Commissione o di personale della segreteria
tecnica all'estero, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge n. 476 del 1998, e' autorizzato
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, su richiesta
della Commissione.
2. La Commissione richiede lo svolgimento delle missioni all'estero per l'espletamento dei
compiti d'istituto, e in particolare per la partecipazione di suoi componenti, ed eventualmente di
personale di supporto, ad incontri internazionali con le autorita' centrali degli altri Stati o in
vista della proposizione di accordi bilaterali.
3. Al presidente e agli altri componenti della Commissione spetta l'indennita' di missione
prevista per la qualifica di appartenenza, e comunque non inferiore a quella corrisposta ai
dirigenti in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Capo III
Autorizzazione agli enti
Art. 8
Istanza di autorizzazione
1. Gli enti che intendono richiedere l'autorizzazione di cui all'articolo 39-ter
della legge sull'adozione presentano istanza alla Commissione, sottoscritta dal legale
rappresentante, secondo uno schema predisposto dalla Commissione medesima, contenente, tra l'altro,
le seguenti indicazioni:
a) il possesso dei requisiti previsti dall'art. 39-ter della legge sull'adozione;
b) l'elenco e le generalita' delle persone che dirigono e operano nei servizi dell'ente,
nonche' le relative qualifiche professionali, la formazione ricevuta, le specifiche competenze ed
esperienze acquisite nel settore, le qualita' morali possedute. Le qualita' morali possedute sono
dichiarate dall'interessato, ai sensi delle vigenti disposizioni, con riferimento alla
insussistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di una misura di prevenzione,
nonche' al fatto di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o condannati, ancorche' con
sentenza non definitiva, per uno dei delitti indicati agli articoli 380 e 381 del codice di
procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi con un provvedimento che
esclude il reato o la responsabilita' dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della
riabilitazione; c) l'elenco e le generalita' dei professionisti in ambito sociale, giuridico e
psicologico di cui l'ente si avvale, con l'indicazione per ciascuno dell'iscrizione all'albo
professionale e delle specifiche competenze nel campo dell'assistenza agli adottanti;
d) i dati forniti sull'articolazione dell'ente sul territorio nazionale, la sede principale e
le eventuali sedi periferiche, nonche' i giorni e gli orari di apertura;
e) i Paesi stranieri o le aree geografiche nei quali l'ente intende agire e l'indicazione
delle strutture dell'ente in ciascuno di essi;
f) l'area geografica del territorio italiano nella quale l'ente intende operare per i
cittadini italiani ivi residenti;
g) le modalita' operative e di supporto ai coniugi che intendono adottare, per dare
continuita' all'attivita' di sostegno e di accompagnamento al percorso adottivo, comprese quelle
concordate coni servizi;
h) il costo, per ciascun Paese di operativita' dell'ente, richiesto alle coppie che intendono
adottare un bambino.
2. All'istanza di autorizzazione gli enti devono altresi' allegare:
a) la dichiarazione che l'ente non ha, e si impegna a non avere, pregiudiziali di tipo
ideologico, religioso, razziale o di qualsiasi altro genere nei confronti degli aspiranti alla
adozione;
b) una dichiarazione contenente l'impegno a presentare annualmente alla Commissione una
relazione sull'attivita' svolta, il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno
schema predisposto dalla Commissione;
c) una copia dell'atto costitutivo, dal quale risulti la sede legale nel territorio nazionale
e l'assenza di finalita' di lucro.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in luogo dei documenti di cui ai
commi 1 e 2, indicano gli atti legislativi e allegano i provvedimenti amministrativi relativi alla
istituzione e disciplina dei servizi per le adozioni internazionali di cui all'articolo 39-bis
della legge sull'adozione.
Art. 9
Accertamento dei requisiti
1. Entro centoventi giorni dal ricevimento dell'istanza di cui all'articolo 8, la
Commissione delibera in ordine alla corrispondenza dei requisiti dell'ente a quelli previsti
dall'articolo 39-ter della legge sull'adozione. Ove ricorrano particolari necessita' istruttorie, i
termini per la deliberazione dell'autorizzazione sono prorogati per ulteriori trenta giorni con
apposito provvedimento comunicato all'ente istante per l'acquisizione di ulteriori elementi o per
sanare eventuali irregolarita'. 2. Con il provvedimento di autorizzazione la Commissione:
a) indica i Paesi o le aree geografiche in cui l'ente e' autorizzato ad operare;
b) puo' limitare l'autorizzazione all'ente ad operare per le persone residenti in una o piu'
regioni d'Italia.
Art. 10 Albo degli enti autorizzati
1. Gli enti autorizzati sono iscritti all'albo di cui all'articolo 39, comma 1,
lettera c), della legge sull'adozione. L'albo contiene:
a) la denominazione, la sede legale e le sedi operative dell'ente;
b) gli estremi dell'atto costitutivo;
c) il nominativo del legale rappresentante dell'ente;
d) la data e gli estremi del provvedimento di autorizzazione.
2. La Commissione dispone, altresi', la registrazione nell'albo delle modifiche, della
sospensione e della cancellazione per revoca dell'autorizzazione. L'albo, le relative modifiche e i
provvedimenti di sospensione e revoca dell'autorizzazione sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Art. 11
Modalita' operative dell'ente autorizzato
1. L'ente autorizzato, oltre a svolgere gli adempimenti disposti dalla legge
sull'adozione:
a) conserva un registro cronologico delle domande di adozione internazionale pervenutegli;
b) conserva la documentazione relativa agli aspiranti alla adozione;
c) trasmette alla Commissione e al tribunale per i minorenni competente la documentazione
della famiglia aspirante alla adozione e del bambino proposto per l'adozione e fornisce le notizie
relative alla sua condizione di abbandono;
d) comunica tempestivamente alla Commissione ogni variazione o modifica riguardante i propri
dati, l'attivita' ed i rappresentanti all'estero;
e) trasmette entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione una relazione sulla propria
attivita', il bilancio consuntivo, nonche' ulteriori dati forniti secondo uno schema predisposto
dalla Commissione;
f) segnala alla Commissione eventuali difficolta' incontrate nello svolgimento dei
procedimenti amministrativi e giudiziari relativi alle adozioni all'estero;
g) partecipa alle audizioni richieste dalla Commissione;
h) segnala al tribunale per i minorenni e alla Commissione eventuali situazioni familiari che
potrebbero comportare pregiudizio per il minore, anche successive all'adozione.
2. L'ente autorizzato e' tenuto al rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei
dati personali.
3. L'ente autorizzato rende disponibili periodicamente, anche mediante proprie pubblicazioni,
i dati quantitativi relativi all'attivita' svolta, alle modalita' operative, ai costi
dell'attivita' e alle spese per l'adozione.
Art. 12
Verifiche sull'attivita' degli enti
1. Ai fini dell'accertamento della permanenza dei requisiti di idoneita' che hanno
determinato il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' in Italia e negli altri
Paesi e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge sull'adozione e dal presente
regolamento, la Commissione dispone verifiche con cadenza almeno biennale. A tal fine puo' disporre
l'invio in missione all'estero di componenti o di personale della segreteria tecnica, per
verificare l'attivita' dell'ente autorizzato presso la sede operativa.
2. A seguito degli accertamenti di cui al comma 1, la Commissione, salvo che non debba
procedere alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione, puo' disporre la modifica della
estensione territoriale della operativita' dell'ente autorizzato e chiedere l'adeguamento delle
modalita' operative ai prescritti requisiti.
3. La Commissione, anche attraverso incontri con i rappresentanti degli enti, favorisce
l'adozione di metodologie e modalita' di intervento omogenee, nonche' la definizione di uniformi
parametri di congruita' dei costi delle procedure di adozione.
Art. 13
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. Qualora venga accertato il venire meno di requisiti che hanno determinato il
rilascio dell'autorizzazione, o qualora l'attivita' svolta dall'ente non sia rispondente ai
principi e alle disposizioni della Convenzione, della legge sull'adozione e del regolamento, la
Commissione dispone la revoca dell'autorizzazione, sentito l'ente interessato.
2. Nei casi meno gravi, la Commissione puo' sospendere l'autorizzazione per un periodo
determinato, assegnando all'ente un termine entro il quale eliminare le irregolarita', trascorso
detto termine senza che l'ente abbia provveduto, la Commissione procede alla revoca
dell'autorizzazione.
3. I provvedimenti di revoca e di sospensione sono adottati nel rispetto delle norme sul
procedimento amministrativo e previa contestazione dei fatti e delle ragioni per cui si intende
procedere all'adozione di tali provvedimenti.
Art. 14 Richieste di riesame
1. Gli enti interessati possono presentare, a firma del legale rappresentante,
entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, richiesta di riesame alla Commissione
contro:
a) i provvedimenti di diniego di rilascio dell'autorizzazione a svolgere pratiche inerenti
all'adozione di minori stranieri;
b) i provvedimenti di revoca o di sospensione dell'autorizzazione.
2. I soggetti interessati possono presentare richiesta di riesame contro le deliberazioni
della Commissione relative alla autorizzazione al visto di ingresso e alle certificazioni di
conformita'.
3. La Commissione delibera entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di
riesame.
Art. 15
Rappresentanza e difesa
1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Commissione spettano all'Avvocatura dello Stato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1933, n. 1611, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.
Capo IV Norme transitorie, finanziarie e finali
Art. 16
Pubblicazione dell'albo degli enti autorizzati
1. Entro un mese dalla nomina della Commissione gli enti che intendono svolgere
per conto di terzi pratiche inerenti all'adozione di minori stranieri devono richiedere
l'autorizzazione.
2. La Commissione delibera con le procedure di cui al capo III del presente regolamento sulle
richieste di autorizzazione pervenute dagli enti entro il termine di cui al comma 1 e provvede alla
formazione e alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'albo degli enti autorizzati.
3. L'albo degli enti autorizzati entra in vigore quindici giorni dopo la data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 17 Norma finanziaria
1. In attuazione dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, gli oneri derivanti dal presente regolamento per il funzionamento della Commissione, esclusi quelli per il personale della segreteria tecnica, sono posti a carico dell'unita' previsionale di base 12.1.3.1 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 18
Minori stranieri accolti o presenti nello Stato ai sensi dell'articolo 33 del decreto
legislativo n. 286 del 1998
1. Sono fatte salve le competenze del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, e del relativo decreto di attuazione, concernenti l'ingresso, il soggiorno, l'accoglienza e l'affidamento temporanei e il rimpatrio assistito dei minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici, ovvero presenti per qualsiasi causa nel territorio dello Stato e privi di assistenza e di rappresentanza. La Commissione provvede a comunicare al Comitato per i minori stranieri i nominativi dei minori la cui presenza e' segnalata sul territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 33, comma 5, della legge sull'adozione.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Le disposizioni acquistano efficacia dal giorno successivo
alla data di entrata in vigore della Convenzione. Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 1° dicembre 1999
CIAMPI
D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Turco, Ministro per la solidarieta' sociale
Dini, Ministro degli affari esteri
Russo Jervolino, Ministro dell'interno
Diliberto, Ministro della giustizia
Bindi, Ministro della sanita'
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1999 Atti di Governo, registro n. 118, foglio
n. 9
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per
materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - Il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998,
n. 476 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in
materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, e' il seguente:
"1. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia e della sanita', e' data attuazione alle norme della presente
legge riguardanti la costituzione e l'organizzazione della Commissione per le adozioni
internazionali, anche per quanto concerne il contingente di personale e le relative qualifiche. Con
il medesimo regolamento sono disciplinate le procedure per ottenere l'autorizzazione, i suoi
contenuti, la modifica o la revoca della medesima, la tenuta dell'albo ed ogni altra modalita'
operativa relativa agli enti autorizzati di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina altresi' l'invio da parte della Commissione
per le adozioni internazionali di proprio personale in missione presso le rappresentanze
diplomatiche e consolari all'estero". Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della
Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 23 agosto 1988, n. 400, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 1988, n. 214 - serie generale
- supplemento ordinario. Il testo dell'articolo 17, comma 1, e' il seguente:
"1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di
principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge,
sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e) (abrogata)".
- La legge 31 dicembre 1998, n. 476, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aia il 29 maggio 1993.
Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 gennaio 1999, n. 8, serie generale. -
Per il testo dell'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota al
titolo. - Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica del 30 agosto 1997, n. 202, serie generale.
Il testo dell'art. 8 e' il seguente: "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). -
1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
Conferenza Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio
dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali;
ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente
dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia
- UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -UNCEM. Ne fanno
parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati
dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate
dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri
membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e
comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il
presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4.La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei
Ministri. Lesedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal
Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno".
Note all'art. 1: - Per l'art. 7, commi 1 e 2, della legge 31 dicembre 1998, n.
476, si veda in nota al titolo. Il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori), come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre
1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 38.
- 1. Al fini indicati dall'articolo 6 della Convenzione e costituita presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali.
2. La Commissione e' composta da:
a) un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella persona di un
magistrato avente esperienza nel settore minorile ovvero un dirigente dello Stato avente analoga
specifica esperienza;
b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli
affari sociali;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri;
d) un rappresentante del Ministero dell'interno;
e) due rappresentanti del Ministero di grazia e giustizia;
f) un rappresentante del Ministero della sanita';
g) tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Il presidente dura in carica due anni e l'incarico puo' essere rinnovato una sola volta.
4. I componenti della Commissione rimangono in carica quattro anni. Con regolamento adottato
dalla Commissione e' assicurato l'avvicendamento graduale dei componenti della Commissione stessa
allo scadere del termine di permanenza in carica. A tal fine il regolamento puo' prorogare la
durata in carica dei componenti della Commissione per periodi non superiori ad un anno.
5. La Commissione si avvale di personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e di altre amministrazioni pubbliche". - Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 39-ter.
- 1. Al fine di ottenere l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera c), e
per conservarla, gli enti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere diretti e composti da persone con adeguata formazione e competenza nel campo
dell'adozione internazionale, e con idonee qualita' morali;
b) avvalersi dell'apporto di professionisti in campo sociale, giuridico e psicologico,
iscritti al relativo albo professionale, che abbiano la capacita' di sostenere i coniugi prima,
durante e dopo l'adozione;
c) disporre di un'adeguata struttura organizzativa in almeno una regione o in una provincia
autonoma in Italia e delle necessarie strutture personali per operare nei Paesi stranieri in cui
intendono agire;
d) non avere fini di lucro, assicurare una gestione contabile assolutamente trasparente,
anche sui costi necessari per l'espletamento della procedura, ed una metodologia operativa corretta
e verificabile;
e) non avere e non operare pregiudiziali discriminazioni nei confronti delle persone che
aspirano all'adozione, ivi comprese le discriminazioni di tipo ideologico e religioso;
f) impegnarsi a partecipare ad attivita' di promozione dei diritti dell'infanzia,
preferibilmente attraverso azioni di cooperazione allo sviluppo, anche in collaborazione con le
organizzazioni non governative, e di attuazione del principio di sussidiarieta' dell'adozione
internazionale nei Paesi di provenienza dei minori;
g) avere sede legale nel territorio nazionale". - Il titolo della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente: "Disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori". - Il testo dell'art. 39-bis, comma 2, della legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente: "
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per
l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per
le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3".
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 6 della Convenzione per la tutela dei minori
e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, e' il
seguente:
"Articolo 6.
- 1. Ogni Stato contraente designa un'Autorita' Centrale incaricata di svolgere i compiti che
le sono imposti dalla Convenzione.
2. Gli Stati federali, gli Stati in cui sono in vigore diversi ordinamenti giuridici e gli
Stati comprendenti unita' territoriali autonome sono liberi di designare piu' di una Autorita'
centrale, specificando l'estensione territoriale o soggettiva delle rispettive funzioni.
Lo Stato che ha, nominato piu' di un'Autorita' centrale designera' l'Autorita' centrale cui
potra' essere indirizzata ogni comunicazione, per la successiva remissione all'Autorita' centrale
competente nell'ambito dello Stato medesimo". - Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio
1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota
all'art. 1.- La legge 23 dicembre 1997, n. 451, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 30 dicembre 1997, serie generale, n. 302. Il testo dell'art. 3 e' il seguente:
"Art. 3 (Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia). -
1. L'Osservatorio di cui all'articolo 2 si avvale di un Centro nazionale di documentazione e
di analisi per l'infanzia. Per lo svolgimento delle funzioni del Centro, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali puo' stipulare convenzioni, anche di
durata pluriennale, con enti di ricerca pubblici o privati che abbiano particolare qualificazione
nel campo dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Il Centro ha i seguenti compiti:
a) raccogliere e rendere pubblici normative statali, regionali, dell'Unione europea ed
internazionali; progetti di legge statali e regionali; dati statistici, disaggregati per genere e
per eta', anche in raccordo con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); pubblicazioni
scientifiche, anche periodiche;
b) realizzare, sulla base delle indicazioni che pervengono dalle regioni, la mappa
annualmente aggiornata dei servizi pubblici, privati e del privato sociale, compresi quelli
assistenziali e sanitari, e delle risorse destinate all'infanzia a livello nazionale, regionale e
locale;
c) analizzare le condizioni dell'infanzia, ivi comprese quelle relative ai soggetti in eta'
evolutiva provenienti, permanentemente o per periodi determinati, da altri Paesi, anche attraverso
l'integrazione dei dati e la valutazione dell'attuazione dell'effettivita' e dell'impatto della
legislazione, anche non direttamente destinata ai minori;
d) predisporre, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione
biennale e del rapporto di cui, rispettivamente, all'articolo 2, commi 5 e 6, evidenziando gli
indicatori sociali e le diverse variabili che incidono sul benessere dell'infanzia in Italia;
e) formulare proposte, anche su richiesta delle istituzioni locali, per la elaborazione di
progetti pilota intesi a migliorare le condizioni di vita dei soggetti in eta' evolutiva nonche' di
interventi per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale;
f) promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche, collaborando
anche con gli organismi titolari di competenze in materia di infanzia, in particolare con istituti
e associazioni operanti per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in eta' evolutiva;
g) raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le
pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
3. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge il Centro puo' intrattenere
rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi europei ed internazionali ed in
particolare con il Centro di studi e ricerche per l'assistenza all'infanzia previsto dall'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana e il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia, firmato a
New York il 23 settembre 1986, reso esecutivo con legge 19 luglio 1988, n. 312". - Il testo
dell'art. 39, comma 1, lettera e), della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3
della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali: a)-d) (omissis); e) conserva tutti gli
atti e le informazioni relativi alle procedure di adozione internazionale". - La legge 31 dicembre
1996, n. 675, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dell'8 gennaio 1997, serie
generale, n. 5. Il testo dell'art. 22, comma 1, e' il seguente:
"1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati,
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonche' i
dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di
trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante".
Nota all'art. 3: - Per il testo dell'art. 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 38, comma 4, della legge 4 maggio 1983,
n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art.
1.
Nota all'art. 5: - Per il testo dell'art. 38, comma 2, lettera a), della legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in
nota all'art. 1.
Note all'art. 6: - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera f), g) e l), della
legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e'
il seguente: 1. La Commissione per le adozioni internazionali:a)-e) (omissis); f) promuove la
cooperazione fra i soggetti che operano nel campo dell'adozione internazionale e della protezione
dei minori; g) promuove iniziative di formazione per quanti operino o intendano operare nel campo
dell'adozione; h)-i) (omissis); l) per le attivita' di informazione e formazione, collabora anche
con enti diversi da quelli di cui all'articolo 39-ter". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6
febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.
Il testo dell'art. 7, comma 6, e' il seguente: "6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali ad
esperti di provata competenza, determinando preventivamente durata, luogo, oggetto e compenso della
collaborazione".
Nota all'art. 7: - Per l'art. 7, comma 2, della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si
veda in nota al titolo.
Note all'art. 8: - Per il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n.
184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
- I testi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale sono i seguenti:
"Art. 380 (Arresto obbligatorio in flagranza).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e'
colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce
la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a
venti anni.
2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria procedono all'arresto di chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non
colposi, consumati o tentati:
a) delitti contro la personalita' dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice
penale per i quali stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;
c) delitti contro l'incolumita' pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice
penale per i quali e' stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel
massimo a dieci anni;
d) delitto di riduzione in schiavitu' previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione
minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto
dall'articolo 600-ter commi primo e secondo, e delitto di iniziative turistiche volte allo
sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;
e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della
legge 8 agosto 1977, n. 533 o taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 625, comma
1, numeri 1, 2 prima ipotesi e 4 seconda ipotesi del codice penale;
f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto
dall'articolo 629 del codice penale;
g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione,
detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti
di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonche' di piu' armi comuni da sparo escluse quelle
previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;
h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che
ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;
i) delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per
i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel
massimo a dieci anni;
l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete
previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delleassociazioni di carattere
militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei
movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle
organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della legge 13 ottobre
1975, n. 654; l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della
associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;
m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per
delinquere prevista dall'articolo 416, commi 1 e 3, del codice penale, se l'associazione e' diretta
alla commissione di piu' delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c) d), f),
g), i) del presente comma. 3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in
flagranza e' eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente
all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara
di rimettere la querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'".
"Art. 381 (Arresto facoltativo in flagranza).
- 1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facolta' di arrestare chiunque
e' colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo
per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresi' facolta' di arrestare
chiunque e' colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
a) peculato mediante profitto dell'errore altrui previsto dall'articolo 316 del codice
penale;
b) corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio prevista dagli articoli 319, comma 4
e 321 del codice penale;
c) violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336, comma 2, del
codice penale;
d) commercio e somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive previsti
dagli articoli 443 e 444 del codice penale;
e) corruzione di minorenni prevista dall'articolo 530 del codice penale;
f) lesione personale prevista dall'articolo 582 del codice penale;
g) furto previsto dall'articolo 624 del codice penale;
h) danneggiamento aggravato a norma dell'articolo 635, comma 2 del codice penale;
i) truffa prevista dall'articolo 640 del codice penale;
l) appropriazione indebita prevista dall'articolo 646 del codice penale;
m) alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti previste dagli articoli
3 e 24, comma 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110.
3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza puo' essere
eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o
all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la
querela, l'arrestato e' posto immediatamente in liberta'.
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all'arresto in flagranza soltanto
se la misura e' giustificata dalla gravita' del fatto ovvero dalla pericolosita' del soggetto
desunta dalla sua personalita' o dalle circostanze del fatto. 4-bis. Non e' consentito l'arresto
della persona richiesta di fornire informazioni dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero
per reati concernenti il contenuto delle informazioni o il rifiuto di fornirle". - Il testo
dell'articolo 39-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'articolo 3 della legge
31 dicembre 1998, n. 476, e' il seguente:
"Art. 39-bis.
- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito delle loro
competenze:
a) concorrono a sviluppare una rete di servizi in grado di svolgere i compiti previsti dalla
presente legge;
b) vigilano sul funzionamento delle strutture e dei servizi che operano nel territorio per
l'adozione internazionale, al fine di garantire livelli adeguati di intervento;
c) promuovono la definizione di protocolli operativi e convenzioni fra enti autorizzati e
servizi, nonche' forme stabili di collegamento fra gli stessi e gli organi giudiziari minorili. 2.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un servizio per
l'adozione internazionale che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 39-ter e svolga per
le coppie che lo richiedano al momento della presentazione della domanda di adozione internazionale
le attivita' di cui all'articolo 31, comma 3.
3. I servizi per l'adozione internazionale di cui al comma 2 sono istituiti e disciplinati
con legge regionale o provinciale in attuazione dei principi di cui alla presente legge. Alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono delegate le funzioni amministrative
relative ai servizi per l'adozione internazionale".
Nota all'art. 9: - Il testo dell'art. 39-ter della legge 4 maggio 1983, n. 184,
come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, si veda in nota all'art. 1.
Nota all'art. 10: - Il testo dell'art. 39, comma 1, lettera c), della legge 4
maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente:
"1. La Commissione per le adozioni internazionali: a)-b) (omissis); c) autorizza l'attivita'
degli enti di cui all'articolo 39-ter, cura la tenuta del relativo albo, vigila sul loro operato,
lo verifica almeno ogni tre anni, revoca l'autorizzazione concessa nei casi di gravi inadempienze,
insufficienze o violazione delle norme della presente legge. Le medesime funzioni sono svolte dalla
Commissione con riferimento all'attivita' svolta dai servizi per l'adozione internazionale, di cui
all'articolo 39-bis".
Nota all'art. 15: - Il R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, recante :
"Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale Repubblica del 12 dicembre 1933, n. 286.
Nota all'art. 17: - Il testo dell'art. 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e'
il seguente:
"Art. 9.
- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 13.200
milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, per 11.200 milioni di
lire, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per 2.000 milioni di lire,
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Le somme di cui al comma 1 confluiscono nel Fondo per le politiche sociali istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con esclusione della quota di minori entrate pari
a 3.000 milioni di lire recate dall'articolo 39-quater della legge 4 maggio 1983, n. 184,
introdotto dall'articolo 3 della presente legge, nonche' dall'articolo 4 della presente legge. 3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
Note all'art. 18: - Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, come modificato dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 27 aprile 1999, n. 97 - serie generale - e' il seguente:
"Art. 33 (Comitato per i minori stranieri). (Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 31).
- 1. Al fine di vigilare sulle modalita' di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente
ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attivita' delle amministrazioni interessate
e' istituito, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, un Comitato presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri composto da rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri,
dell'interno e di grazia e giustizia, del Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, nonche' da due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI), da un rappresentante dell'Unione province d'Italia (UPI) e da due rappresentanti
di organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore dei problemi della famiglia.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato,
sentiti i Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia, sono definiti i
compiti del Comitato di cui al comma 1, concernenti la tutela dei diritti dei minori stranieri in
conformita' alle previsioni della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989,
ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176. In particolare sono
stabilite:
a) le regole e le modalita' per l'ingresso ed il soggiorno nel territorio dello Stato dei
minori stranieri in eta' superiore a sei anni, che entrano in Italia nell'ambito di programmi
solidaristici di accoglienza temporanea promossi da enti, associazioni o famiglie italiane, nonche'
per l'affidamento temporaneo e per il rimpatrio dei medesimi;
b) le modalita' di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio
dello Stato, nell'ambito delle attivita' dei servizi sociali degli enti locali e i compiti di
impulso e di raccordo del Comitato di cui al comma 1 con le amministrazioni interessate ai
finidell'accoglienza, del rimpatrio assistito e del ricongiungimento del minore con la sua famiglia
nel Paese d'origine o in un Paese terzo. 2-bis.
Il provvedimento di rimpatrio del minore straniero non accompagnato per le finalita' di cui
al comma 2, e' adottato dal Comitato di cui al comma 1. Nel casorisulti instaurato nei confronti
dello stesso minore un procedimento giurisdizionale, l'autorita' giudiziaria rilascia il nulla
osta, salvo che sussistano inderogabili esigenze processuali.
3. Il Comitato si avvale, per l'espletamento delle attivita' di competenza, del personale e
dei mezzi in dotazione al Dipartimento degli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed ha sede presso il Dipartimento medesimo". - Il testo dell'art. 33, comma 5, della legge
4 maggio 1983, n. 184, come modificato dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, e' il
seguente:
"5. Qualora sia comunque avvenuto l'ingresso di un minore nel territorio dello Stato al di
fuori delle situazioni consentite, il pubblico ufficiale o l'ente autorizzato che ne ha notizia lo
segnala al tribunale per i minorenni competente in relazione al luogo in cui il minore si trova.
Il tribunale, adottato ogni opportuno provvedimento temporaneo nell'interesse del minore,
provvede ai sensi dell'articolo 37-bis qualora ne sussistano i presupposti, ovvero segnala la
situazione alla Commissione affinche' prenda contatto con il Paese di origine del minore e si
proceda ai sensi dell'articolo 34".







