Ordinanza del Ministro dell'Interno 7 febbraio 2002
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 21 settembre 2001, che
delega al Ministro dell'interno le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla
legge n. 225 del 1992;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 5 novembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 263 del 9 novembre 1999, con il
quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi d'approvvigionamento
idro-potabile nei territori delle province di Agrigento, Enna, Caltanissetta, Palermo,
Trapani fino al 31 dicembre 2000;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2000,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2000, con il
quale lo stato di emergenza per la crisi d'approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogato fino al 31 dicembre
2001;
Vista le ordinanze con le quali il gen. Roberto Jucci è stato nominato commissario delegato
per l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di
Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani e per assicurare il rifornimento idrico potabile
delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il
quale lo stato di emergenza per la crisi di approvvigionamento idro-potabile nel territorio delle
province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Palermo e Trapani è stato prorogata fino al 31 dicembre
2002, con contestuale nomina del presidente della regione Siciliana - Commissario delegato;
Considerato altresi che il Ministero della difesa ha riassunto il servizio di rifornimento
idrico potabile delle popolazioni delle isole minori della Sicilia;
Ravvisata la necessità di definire le attività amministrative e contabili connesse
all'espletamento degli incarichi svolti dal gen. Jucci, anche al fine di consentire, limitatamente
all'emergenza idrico potabile nella Sicilia continentale, il subentro del
presidente della regione siciliana - Commissario delegato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 2002, con il quale
è stato prorogato lo stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali connesse al sistema
delle risorse idriche in Sardegna;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale
è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che
ha colpito la regione Basilicata;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 1 del 2 gennaio 2002, con il quale
è stato prorogato lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico che ha
colpito la regione Puglia;
Ritenuta pertanto la necessità di istituire presso il Dipartimento della protezione civile
una apposita struttura di missione a carattere temporaneo per acquisire urgentemente una compiuta
conoscenza dei sistemi di approvvigionamento primario e di distribuzione delle risorse idriche
anche ad uso pubblico e, più in generale, sulle situazioni di crisi idrica, su tutto il territorio
nazionale, nonchè per assicurare un costante monitaraggio riguardo alle situazioni emergenziali
sopra richiamate;
Vista l'ordinanza 8 ottobre 1998, n. 2863, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1998;
Vista l'ordinanza 16 gennaio 2002, n. 3174, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 23 del 28 gennaio 2002;
Considerato che nelle more della definizione degli accordi per il passaggio degli uffici
compartimentali del servizio idrografico e mareografico del Dipartimento dei servizi tecnici
nazionali alle regioni in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive
disposizioni e della realizzazione dei centri funzionali di cui alla legge n. 267/1998 risulta
necessario, ai fini di protezione civile, assicurare la continuità del servizio di sorveglianza
idropluviometrica svolta dallo stesso servizio idrografico e mareografico;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il gen. Roberto Jucci, già Commissario delegato per l'emergenza idrica ai sensi dell'art.
1 dell'ordinanza 3108/01, provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente
ordinanza, al compimento di tutte le attività amministrative e contabili connesse all'espletamento
degli incarichi svolti nella predetta qualità, anche con riferimento al personale ed alla struttura
utilizzati, provvedendo altresi' agli ulteriori conseguenti incombenti per consentire il subentro
del presidente della regione siciliana - Commissario delegato per l'attuazione degli interventi
necessari per fronteggiare l'emergenza idrica nelle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna,
Palermo e Trapani, alle iniziative in atto; di tale attività il gen. Jucci trasmette al
Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva.
Art. 2.
1. è istituita presso il Dipartimento della protezione civile un'apposita struttura di
missione temporanea, da affidare alla direzione del gen. Roberto Jucci, con i seguenti compiti:
- monitoraggio degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione per fronteggiare le
situazioni di emergenza in atto su tutto il territorio nazionale;
- monitoraggio, su tutto il territorio nazionale, dello stato attuale della gestione delle
crisi idriche;
- conoscenza e monitoraggio, su tutto il territorio nazionale, dei piani per la gestione
dell'evoluzione delle crisi idriche;
- identificazione dei punti di crisi;
- definizione dei criteri per la valutazione delle richieste di emergenza avanzate;
- definizione dei criteri di valutazione dell'adeguatezza degli strumenti d'intervento
emergenziale a disposizione dei vari livelli di protezione civile;
- formulazione di proposte per lo sviluppo dei piani di emergenza;
- formulazione di proposte per lo sviluppo ed il potenziamento degli strumenti di intervento
emergenziale.
2. La struttura opera in raccordo con i competenti uffici e servizi del Dipartimento della
protezione civile, avvalendosi delle informazioni acquisite dal Dipartimento medesimo dai soggetti
istituzionalmente preposti alla prevenzione dei rischi di deficienza idrica.
3. Con separata determinazione del capo del Dipartimento della protezione civile, si provvede
alle modalità organizzative ed al funzionamento della predetta struttura temporanea, con oneri a
carico del Fondo di protezione civile.
Art. 3.
1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività di sorveglianza idropluviometrica del
territorio esercitata dalla Sala sorveglianza nazionale e dagli uffici compartimentali del servizio
idrografico e mareogratico del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, fino al passaggio dei
predetti uffici compartimentali alle regioni in attuazione dell'art. 92 del decreto legislativo n.
112/1998, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, e con esclusione dell'ufficio compartimentale
di Napoli per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n.
3174/2001, sono assicurati i compensi per una quota di reperibilità per la Sala sorveglianza
nazionale e per ogni ufficio compartimentale e la corresponsione del compenso per lavoro
straordinario effettivamente reso ed attestato. Allo stesso fine è autorizzata la proroga dei
contratti di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 2863/1998, limitatamente a due unità in
servizio presso la Sala sorveglianza nazionale del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali.
2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza il Dipartimento della
protezione civile ed il Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio idrografico e
mareografico concorderanno le modalità di svolgimento della predetta attività.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico del Fondo
della protezione civile.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 febbraio 2002
Il Ministro: Scajola







