Decreto 19 febbraio 1997
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 8-3-1997)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio decreto 12 aprile 1996 di "Approvazione della regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da
combustibili gassosi";
Visto il parere espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi
di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Ritenuto necessario modificare la lettera d) del punto 4.4.3., titolo IV, dell'allegato al
citato decreto;
Decreta:
Articolo unico La lettera d) del punto 4.4.3, titolo IV, dell'allegato al decreto indicato in
premessa e' sostituita dalla seguente:
" d) il sistema di evacuazione deve consentire l'aspirazione di un volume almeno uguale a 1
m3/h di fumi per ogni Kw di potenza assorbita dagli apparecchi ad esso asserviti;".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 19 febbraio 1997
Il Ministro: NAPOLITANO







