Decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10-3-1998)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni; Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982; Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5
agosto 1997;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre
1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno;
Emana il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di
sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,alla competenza dei
comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli
accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attivita' soggette a controllo, all'approvazione
delle deroghe alla normativa di conformita'.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il
settore delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della
notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modificazioni ed integrazioni.
3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco e'
denominato "comando".
4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette
alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.
5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche' la trasparenza e la speditezza
dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei
procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa
documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il
Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo
svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.
Art. 2.
Parere di conformita'
1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono
tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche
di quelli esistenti.* * Testo così modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella G.U.
05/05/1998 n. 102.
2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa
antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione.
Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione
all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al
novantesimo giorno.
In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga
assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione
presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di
ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini
prescritti, il progetto si intende respinto.
Art. 3.
Rilascio del certificato di prevenzione incendi
1. Completate le opere di cui al progetto approvato, gli enti e privati sono
tenuti a presentare al comando domanda di sopralluogo in conformita' a quanto previsto nel decreto
di cui all'articolo 1, comma 5.* *Testo così modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella
G.U. 05/05/1998 n. 102.
2. Entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda il comando effettua il
sopralluogo per accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione
degli incendi nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio richiesti. Tale termine
puo' essere prorogato, per una sola volta, di quarantacinque giorni, dandone motivata comunicazione
all'interessato.
3. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione del sopralluogo viene rilasciato
all'interessato, in caso di esito positivo, il certificato di prevenzione incendi che costituisce,
ai soli fini antincendio, il nulla osta all'esercizio dell'attivita'.
4. Qualora venga riscontrata la mancanza dei requisiti di sicurezza richiesti, il comando ne
da' immediata comunicazione all'interessato ed alle autorita' competenti ai fini dell'adozione dei
relativi provvedimenti.
5. Fatto salvo quanto disposto dal comma 1, l'interessato, in attesa del sopralluogo, puo'
presentare al comando una dichiarazione, corredata da certificazioni di conformita' dei lavori
eseguiti al progetto approvato, con la quale attesta che sono state rispettate le prescrizioni
vigenti in materia di sicurezza antincendio e si impegna al rispetto degli obblighi di cui
all'articolo 5. Il comando rilascia all'interessato contestuale ricevuta dell'avvenuta
presentazione della dichiarazione che costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione
provvisoria all'esercizio dell'attivita'.
6. Al fine di evitare duplicazioni, nel rispetto del criterio di economicita', qualora il
sopralluogo richiesto dall'interessato debba essere effettuato dal comando nel corso di un
procedimento di autorizzazione che preveda un atto deliberativo propedeutico emesso da organi
collegiali dei quali e' chiamato a far parte il comando stesso, il termine di cui al comma 2 non si
applica dovendosi far riferimento ai termini procedimentali ivi stabiliti.
Art. 4.
Rinnovo del certificato di prevenzione incendi
1. Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, gli interessati presentano al
comando, in tempo utile e comunque prima della scadenza del certificato, apposita domanda conforme
alle previsioni contenute nel decreto di cui all'articolo 1, comma 5, corredata da una
dichiarazione del responsabile dell'attivita', attestante che non e' mutata la situazione
riscontrata alla data del rilascio del certificato stesso, e da una perizia giurata, comprovante
l'efficienza dei dispositivi, nonche' dei sistemi e degli impianti antincendio.
Il comando, sulla base della documentazione prodotta, provvede entro quindici giorni dalla
data di presentazione della domanda.* * Testo così modificato dall'avviso di rettifica pubblicato
nella G.U. 05/05/1998 n. 102.
Art. 5.
Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'
1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' soggette ai controlli di prevenzione
incendi hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficenza i sistemi, i dispositivi, le
attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di
controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal comando
nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della dichiarazione
di cui all'articolo 3, comma 5. Essi provvedono, in particolare, ad assicurare una adeguata
informazione e formazione del personale dipendente sui rischi di incendio connessi con la specifica
attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per
evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.
2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione
del personale, che vengono effettuati, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei
responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai
fini dei controlli di competenza del comando.
3. Ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio
dell'attivita', che comportano una alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste dagli articoli 2 e 3
del presente regolamento.
Art. 6.
Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione incendi e le
attivita' in essi svolte presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza
della normativa vigente, gli interessati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui
all'articolo 1, comma 5, possono presentare al comando domanda motivata per la deroga al rispetto
delle condizioni prescritte.* * Testo così modificato dall'avviso di rettifica pubblicato nella
G.U. 05/05/1998 n. 102.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta
giorni dal ricevimento, all'ispettorato regionale dei vigili del fuoco. L'ispettore regionale,
sentito il comitato tecnico regionale di prevenzione incendi, di cui all'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni dalla
ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente. L'ispettore regionale
dei vigili del fuoco trasmette ai competenti organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco i dati inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati, da
utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l'uniformita' applicativa nei procedimenti di
deroga.
Art. 7.
Nulla osta provvisorio
1. I soggetti che hanno ottenuto il nulla osta provvisorio per le attivita' sottoposte ai
controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 dicembre 1984, n. 818, sono
tenuti all'osservanza delle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi indicate nel
decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, nonche' all'osservanza degli obblighi di cui
all'articolo 5 del presente regolamento presente regolamento.
Il nulla osta provvisorio consente l'esercizio dell'attivita' ai soli fini antincendio, salvo
l'adempimento agli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione incendi, ivi
compresi gli obblighi conseguenti alle modifiche degli impianti e costruzioni esistenti nonche'
quelli previsti nei casi richiamati all'articolo 4, comma secondo, della legge 26 luglio 1965, n.
966, nei termini stabiliti dalle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno per
singole attivita' o gruppi di attivita' di cui all'allegato al decreto del Ministro dell'interno 16
febbraio 1982. Tali direttive, ove non gia' emanate, devono essere adottate entro tre anni
dall'emanazione del presente regolamento.* * Testo così modificato dall'avviso di rettifica
pubblicato nella G.U. 05/05/1998 n. 102.
Art. 8.
Norme transitorie
1. Alle domande presentate ai comandi prima della data di entrata in vigore del presente
regolamento, ai fini della acquisizione di pareri su progetti, di certificazioni di prevenzione
incendi, di autorizzazioni in deroga e per le quali alla stessa data non si sia ancora provveduto,
si applica la disciplina del presente regolamento. In tali casi si intende per data di
presentazione della domanda quella dell'entrata in vigore dello stesso regolamento o quella di
trasmissione di documentazione aggiuntiva, ove necessaria, richiesta dal comando.
Art. 9.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme:
a) articoli 10, comma quinto; 11, comma primo, lettera d); 15, comma primo, numero 5); 21 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; b) articoli 2, commi quinto, sesto,
settimo, ottavo; e 4 della legge 7 dicembre 1984, n. 818.
Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 12 gennaio 1998 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1998 Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 19 NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note al preambolo: - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica e' il Capo dello Stato e rappresenta
l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne
fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa
del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il
referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i
funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa,
quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Puo' concedere grazia e commutare
le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 20 della
legge n. 59/1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti
locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa)
nonche' del n. 14 dell'allegato 1 alla stessa legge:
Art. 20.
- 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge
per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti
amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potesta'
regolamentare nonche' i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera
a) del comma 5. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.
2. Con lo stesso disegno di legge cui al comma 1, il Governo individua i procedimenti
relativi a funzioni e servizi che, per le loro caratteristiche e per la loro pertinenza alle
comunita' territoriali, sono attribuiti alla potesta' normativa delle regioni e degli enti locali,
e indica i principi che restano regolati con legge della Repubblica ai sensi degli articoli 117,
primo e secondo comma, e 128 della Costituzione.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione
del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro
competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di
parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della loro
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data
sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano
strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle
amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni
per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri
interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di
conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse
amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove cio'
corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni provenienti da
fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di
porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante
adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche
decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio in forma
collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei
relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle procedure di verifica e controllo;
h) previsione, per i casi di mancato rispetto del termine del procedimento, di mancata o
ritardata adozione del provvedimento, di ritardato o incompleto assolvimento degli obblighi e delle
prestazioni da parte della pubblica amministrazione, di forme di indennizzo automatico e
forfettario a favore dei soggetti richiedenti il provvedimento;
contestuale individuazione delle modalita' di pagamento e degli uffici che assolvono
all'obbligo di corrispondere l'indennizzo, assicurando la massima pubblicazione e conoscenza da
parte del pubblico delle misure adottate e la massima celerita' nella corresponsione
dell'indennizzo stesso.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme
contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e
possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il
miglioramento dell'azione amministrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel
rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico.
Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non
avranno legiferato in materia. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad adeguare i
rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima. 8. In sede di prima
attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al presente
articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti
di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n.
245, e successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24
dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario prevedendo altresi' l'istituzione di un Consiglio nazionale
degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari.
Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci
e meritevoli privi di mezzi a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali
massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al
finanziamento ordinario dello Stato per le universita', graduando la contribuzione stessa, secondo
criteri di equita', solidarieta' e progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare; nonche' a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle
effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono
soggette a revisione biennale sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca di cui all'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione
degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre
1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle universita' di eredita', donazioni e legati,
prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), e sono emanati previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n.
390, e' emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento
le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici
legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione
della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui all'articolo 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4,
comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le
necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli
articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
"Allegato 1 (previsto dall'articolo 20, comma 8) (Omissis). 14. Procedimento di prevenzione
degli incendi: legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni; regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni; legge 7
dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni. (Omissis)". - Si riporta il testo dell'art. 17,
comma 2, della legge n. 400/1988
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri): "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le
leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari". - La legge n. 966/1965, e
successive modificazioni, reca: "Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei
compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento". - Il
decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, e successive modificazioni, reca:
"Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- La legge n. 818/1984, e successive modificazioni, reca:
"Nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi,
modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco". - Il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982
reca: "Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione
delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi".
- Il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985 reca: "Direttive sulle misure piu'
urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui
alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
Note all'art. 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/1988 reca: "Attuazione
della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate
attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Per il titolo del decreto
del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, vedi note al preambolo. Nota all'art. 6: - Si riporta
il testo dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 577/1982, citato nelle note al
preambolo:
"Art. 20 (Comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi). - Presso
l'ufficio dell'ispettore regionale o interregionale e' istituito, con decreto del Ministro
dell'interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per la prevenzione incendi, con il
compito di esprimere pareri sui progetti delle installazioni o impianti concernenti le attivita' di
cui all'art. 19 e designare gli esperti della commissione incaricata di effettuare gli accertamenti
sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata di cui all'art. 14.
Il comitato e' composto dei seguenti membri: un ispettore regionale o interregionale
competente per territorio con funzione di presidente; tre funzionari tecnici del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco della regione, di cui almeno due con funzioni di un ispettore del lavoro
designato dall'ispettorato regionale del lavoro; un rappresentante dell'ordine degli ingegneri
della provincia in cui ha sede l'ispettorato regionale o interregionale. Per l'esame delle
questioni connesse a competenze delle regioni, puo' essere chiamato a far parte del comitato un
esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta a ciascun componente titolare del comitato e'
nominato anche un membro supplente.
Il comitato puo' avvalersi a titolo consultivo, per particolari problemi, di tecnici aventi
specifiche competenze. Funge da segretario un dipendente dell'ispettorato regionale designato
dall'ispettore". Note all'art. 7: - Si riporta il testo dell'articolo 2 della legge n. 818/1984
citata nelle note al preambolo:
"Art. 2. - I comandi provinciali dei vigili del fuoco, in deroga a quanto previsto al terzo
comma dell'art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966, a richiesta dei titolari, rilasciano un
nullaosta provvisorio che consenta l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo precedente,
previo accertamento della rispondenza alle prescrizioni e condizioni imposte dai comandi stessi
sulla base di direttive sulle misure piu' urgenti ed essenziali di prevenzione incendi da emanarsi
con decreto del Ministro dell'interno entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Per le attivita' alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, il nullaosta provvisorio sara' rilasciato dai comandi provinciali dei vigili del
fuoco previo accertamento della rispondenza delle attivita' stesse alle prescrizioni tecniche
contenute nell'allegato A annesso alla legge 18 luglio 1980, n. 406.
I comandi effettuano l'accertamento mediante l'esame della documentazione e della
certificazione prodotte dai titolari delle attivita' conformemente alle prescrizioni degli articoli
15 e 18 del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577. Se tali certificazioni non sono ritenute esaurienti dai
comandi stessi, esse devono essere effettuate in forma di perizia giurata, redatta da
professionista iscritto negli elenchi di cui all'art. 1, che attesti la rispondenza delle
caratteristiche delle attivita' e dello stato dei luoghi alle prescrizioni e condizioni di cui ai
precedenti commi.
I comandi provinciali dei vigili del fuoco, prima del rilascio del nullaosta provvisorio,
possono effettuare, a campione, visite sopralluogo per il controllo dell'osservanza delle
prescrizioni e delle condizioni suindicate. Il nullaosta provvisorio deve essere rilasciato entro
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza e produce, durante il periodo della sua
validita', gli stessi effetti del certificato di prevenzione incendi. Nelle more del rilascio del
nullaosta provvisorio e' consentita la prosecuzione dell'attivita soggetta al controllo di
prevenzione incendi. I nulla osta provvisori rilasciati anteriormente al 30 giugno 1988, compresi
quelli relativi alle attivita' alberghiere, rilasciati ai sensi della legge 18 luglio 1980, n. 406,
sono validi fino al 30 giugno 1991.
Entro tale termine i comandi provinciali dei vigili del fuoco devono effettuare le visite
sopralluogo per il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Qualsiasi variante
all'organizzazione strutturale o produttiva dell'attivita' soggetta a controllo che, durante il
periodo di validita' del nullaosta provvisorio, pregiudichi le condizioni di sicurezza, ne
determina la decadenza: in tale caso si applicano le procedure ordinarie di richiesta e di
concessione del certificato di prevenzione incendi previste per i progetti di nuovi impianti o di
nuove costruzioni".
- Per il titolo del decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, vedi note al preambolo. -
Si riporta il testo dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 966/1965 citata nelle note al
preambolo: "Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al
precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono
modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni
qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e
ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate". Note
all'art. 9: - Si riporta il testo degli articoli 10, 11, 15 e 21 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 577/1982 citato nelle note al preambolo:
"Art. 10 (Comitato centrale tecnicoscientifico per la protezione incendi). - E' istituito,
con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione
incendi, avente i compiti indicati nel successivo art. 11 e composto: dall'ispettore generale capo
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede; da un dirigente degli organi tecnici
centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
dal direttore del centro studi ed esperienze antincendi; da tre dirigenti scelti fra gli
ispettori regionali e aeroportuali; da un funzionario dirigente amministrativo della Direzione
generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno; da un esperto
designato dal Consiglio nazionale delle ricerche; da un funzionario designato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato; da un rappresentante dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro; da un funzionario designato dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale; da un tecnico designato dal Ministero dei lavori pubblici; da un
ingegnere designato dal Consiglio nazionale dell'ordine degli ingegneri; da un architetto designato
dal Consiglio nazionale dell'ordine degli architetti; da quattro esperti, designati rispettivamente
dalle confederazioni dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e dell'artigianato,
maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un esperto designato dall'Associazione
nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA); da tre esperti, designati dalle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale; da un rappresentante della ''piccola
industria'' ed uno della ''proprieta' edilizia''. Per ogni componente titolare del comitato e'
nominato un membro supplente.
Il comitato dura in carica tre anni e i componenti possono essere riconfermati. Il componente
che, senza giustificato motivo, non interviene per tre sedute consecutive, viene dichiarato
decaduto e ne viene richiesta la tempestiva sostituzione. Il comitato adotta i pareri di cui alla
lettera d) dell'art. 11 a maggioranza dei presenti e ogni componente ha facolta' di far
verbalizzare il proprio dissenso. Funge da segretario un funzionario del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco".
"Art. 11
(Competenze del comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi).
- Il comitato centrale tecnicoscientifico per la prevenzione incendi provvede:
a) all'elaborazione e all'aggiornamento delle norme tecniche e procedurali in materia di
prevenzione incendi in armonia con quanto stabilito nel decreto di cui all'art. 4, secondo comma;
b) a fornire il necessario apporto tecnico-scientifico per la elaborazione delle norme di
prevenzione incendi interessanti le macchine, gli impianti e le attrezzature soggetti ad
omologazione di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale;
c) ad esprimere pareri su questioni e problemi inerenti la prevenzione incendi;
d) ad esprimere parere in ordine alle richieste di deroga di cui all'art. 21 in attesa del
riordinamento delle norme di prevenzione incendi;
e) a richiedere agli organi del Corpo l'effettuazione di studi, ricerche e progetti nella
specifica materia. Nell'espletamento delle proprie attribuzioni il comitato potra' articolarsi in
gruppi di lavoro. Per determinati settori di competenza e per un tempo limitato alle esigenze di
elaborazione e di aggiornamento di particolari norme tecniche, il comitato puo' avvalersi
dell'opera di esperti o di rappresentanti di enti e organismi diversi da quelli indicati nel
precedente art. 10. All'emanazione delle norme e delle specifiche tecniche, elaborate e aggiornate
dal comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi si provvede mediante decreti
del Ministero dell'interno con l'eventuale concerto di altri Ministeri interessati.
Il comitato, all'inizio di ogni anno, formula il programma generale della propria attivita'
concernente i compiti al medesimo attribuiti, nonche' una relazione sull'attivita' svolta nell'anno
precedente".
"Art. 15
(Adempimenti di enti privati).
- Gli enti e i privati sono tenuti a richiedere ai comandi provinciali dei vigili
del fuoco:
1) l'esame dei progetti di nuovi insediamenti industriali e civili soggetti al controllo di
prevenzione incendi o dei progetti di modifiche o ampliamenti di quelli esistenti;
2) le visite per il controllo dell'esecuzione delle prescrizioni impartite;
3) le visite periodiche secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui agli articoli 2 e 4
della legge 26 luglio 1965, n. 966;
4) le visite di collaudo ad impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle
lavorazioni per le attivita' indicate nelle tabelle A e B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 maggio 1959, n. 689, ai sensi dell'art. 37, decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547;
5) le visite di controllo al fine del rilascio del certificato di prevenzione incendi per
manifestazioni di qualsiasi genere da svolgersi in locali o luoghi aperti al pubblico, sprovvisti
di tale certificato. Il certificato di prevenzione incendi non puo' essere rilasciato prima di aver
fatto verificare, nel termine per l'adozione dei provvedimenti conseguenti all'obbligo del
preavviso alle autorita', dalla commissione di cui all'art. 141 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le
condizioni generali di sicurezza dei locali o dei luoghi indicati per lo svolgimento delle
manifestazioni. La validita' del certificato di prevenzione incendi, appositamente rilasciato per
l'occasione, e' limitata alla durata della manifestazione. Le richieste di approvazione dei
progetti e quelle delle visite di controllo di cui sopra debbono essere inoltrate al comando
provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio e debbono essere corredate dalla idonea
documentazione tecnico-illustrativa necessaria.
In particolare, per insediamenti industriali e impianti di tipo complesso e a tecnologia
avanzata, le richieste di cui al presente comma debbono essere corredate anche di studi analitici
di sicurezza e di affidabilita' degli impianti di processo e dei sistemi di protezione. Dopo il
rilascio del certificato di prevenzione incendi, di cui al successivo art. 17, il responsabile
dell'attivita' e' tenuto ad osservare e a far osservare esercizio indicate nel certificato stesso.
Il responsabile dell'attivita' per la quale e' stato rilasciato il certificato di prevenzione
incendi e' altresi' tenuto a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dei dispositivi e
delle attrezzature espressamente finanalizzati alla prevenzione incendi. Le determinazioni dei
comandanti provinciali dei vigili del fuoco sono atti definitivi".
"Art. 21
(Deroghe).
- Nei casi in cui, per un'attivita' soggetta al controllo di prevenzione incendi, per
situazione particolare degli insediamenti, degli impianti, delle caratteristiche dei cicli di
lavorazione, non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore, l'interessato potra'
avanzare motivata richiesta di deroga all'osservanza della norma medesima al comando provinciale
dei vigili del fuoco che, accertata la consistenza dei motivi della richiesta, ne curera'
l'inoltro, con il proprio parere, all'ispettore regionale o interregionale.
L'ispettore regionale o interregionale, con proprio motivato parere, trasmettera' l'istanza
ai competenti organi centrali tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le deroghe potranno
essere concesse, sentito il parere espresso dal comitato centrale tecnico-scientifico di cui
all'art. 10, sempreche' venga accertata la possibilita' di realizzare, mediante misure alternative,
un grado di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Rimane immutato quanto disposto
dal decreto ministeriale 31 luglio 1934 sugli olii minerali e carburanti".
- Per il testo dell'art. 2, commi 5, 6, 7 e 8, della legge n. 818/1984, citata nelle note al
preambolo, vedi note all'art. 7; si riporta il testo dell'art. 4 della stessa legge:
"Art. 4. - Ai fini del rinnovo del certificato di prevenzione incendi, relativo alle
attivita' esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, i comandi provinciali dei
vigili del fuoco possono accettare, in luogo del preventivo accertamento in loco, una dichiarazione
del titolare dell'attivita', presentata in tempo utile, in cui si attesti che non e' mutata la
situazione valutata alla data del rilascio del certificato stesso ed una perizia giurata
integrativa per quanto riguarda l'efficienza dei dispositivi, sistemi ed impianti antincendio.
Il rinnovo ha la validita' prevista dal decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1982, n. 98, e deve essere concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda".







