Legge 6 ottobre 2000, n. 275
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 agosto 2000, n. 220, recante disposizioni urgenti per la repressione
degli incendi boschivi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione*
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2000 (*) Le modifiche apportate dalla
legge di conversione sono riportate in corsivo.
Art. 1. Modifiche al codice penale
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art. 423-bis (Incendio boschivo).
- Chiunque cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati
al rimboschimento, propri o altrui, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Se
l'incendio di cui al primo comma e' cagionato per colpa, la pena e' della reclusione da uno a
cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva
pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate della meta', se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite
le seguenti: ",al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. Soppresso.
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole:
"dai due articoli precedenti" sono sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale il numero 5) e' abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite
le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,".
Art. 2.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.







