Legge 21 novembre 2000, n. 353
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2000)
Capo I PREVISIONE, PREVENZIONE E LOTTA ATTIVA
Art. 1.
(Finalità e princìpi)
1. Le disposizioni della presente legge sono finalizzate alla conservazione e alla difesa
dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale quale bene insostituibile per la qualità della vita
e costituiscono princìpi fondamentali dell'ordinamento ai sensi dell'articolo 117 della
Costituzione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo
coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con
mezzi da terra e aerei, nel rispetto delle competenze previste dal decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, nonché attività di formazione, informazione ed educazione ambientale. 3. Le regioni a
statuto ordinario provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti sulla base delle disposizioni di
principio della presente legge entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della
stessa. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle
finalità di cui alla presente legge secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Gli interventi delle strutture statali previsti dalla presente legge
sono estesi anche ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
interessate su richiesta delle medesime e previe opportune intese.
Art. 2.
(Definizione)
1. Per incendio boschivo si intende un fuoco con suscettività a espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.
Art. 3.
(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Le regioni approvano il piano regionale per la programmazione delle attività di
previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di linee guida e di
direttive deliberate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per il coordinamento della protezione
civile, che si avvale, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia di protezione civile, di
seguito denominata "Agenzia", ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di seguito
denominato "Dipartimento", del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di seguito denominata "Conferenza unificata".
2. Le regioni approvano il piano di cui al comma 1 entro centocinquanta giorni dalla
deliberazione delle linee guida e delle direttive di cui al medesimo comma 1.
3. Il piano, sottoposto a revisione annuale, individua:
a) le cause determinanti ed i fattori predisponenti l'incendio;
b) le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente, rappresentate con apposita cartografia;
c) le aree a rischio di incendio boschivo rappresentate con apposita cartografia tematica
aggiornata, con l'indicazione delle tipologie di vegetazione prevalenti;
d) i periodi a rischio di incendio boschivo, con l'indicazione dei dati anemologici e
dell'esposizione ai venti;
e) gli indici di pericolosità fissati su base quantitativa e sinottica;
f) le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio nelle aree e nei
periodi a rischio di incendio boschivo di cui alle lettere c) e d);
g) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso
sistemi di monitoraggio satellitare;
h) la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane nonché
le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi;
i) la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché
di adeguate fonti di approvvigionamento idrico;
l) le operazioni silvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco, con facoltà di
previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle aree a più
elevato rischio;
m) le esigenze formative e la relativa programmazione;
n) le attività informative; o) la previsione economico-finanziaria delle attività previste
nel piano stesso.
4. In caso di inadempienza delle regioni, il Ministro delegato per il coordinamento della
protezione civile, avvalendosi, per quanto di rispettiva competenza, dell'Agenzia, ovvero, fino
alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
e del Corpo forestale dello Stato, sentita la Conferenza unificata, predispone, anche a livello
interprovinciale, le attività di emergenza per lo spegnimento degli incendi boschivi, tenendo conto
delle strutture operative delle province, dei comuni e delle comunità montane. 5. Nelle more
dell'approvazione dei piani di cui al comma 1 restano efficaci, a tutti gli effetti, i piani
antincendi boschivi già approvati dalle regioni.
Art. 4.
(Previsione e prevenzione del rischio di incendi boschivi)
1. L'attività di previsione consiste nell'individuazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
lettere c), d) ed e), delle aree e dei periodi a rischio di incendio boschivo nonché degli indici
di pericolosità. Rientra nell'attività di previsione l'approntamento dei dispositivi funzionali a
realizzare la lotta attiva di cui all'articolo 7.
2. L'attività di prevenzione consiste nel porre in essere azioni mirate a ridurre le cause e
il potenziale innesco d'incendio nonché interventi finalizzati alla mitigazione dei danni
conseguenti. A tale fine sono utilizzati tutti i sistemi e i mezzi di controllo e vigilanza delle
aree a rischio di cui al comma 1 ed in generale le tecnologie per il monitoraggio del territorio,
conformemente alle direttive di cui all'articolo 3, comma 1, nonché interventi colturali idonei
volti a migliorare l'assetto vegetazionale degli ambienti naturali e forestali.
3. Le regioni programmano le attività di previsione e prevenzione ai sensi dell'articolo 3.
Possono altresì, nell'ambito dell'attività di prevenzione, concedere contributi a privati
proprietari di aree boscate, per operazioni di pulizia e di manutenzione selvicolturale,
prioritariamente finalizzate alla prevenzione degli incendi boschivi.
4. Le regioni provvedono altresì alla predisposizione di apposite planimetrie relative alle
aree a rischio di cui al comma 1 e, nell'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica
e di pianificazione territoriale, tengono conto del grado di rischio di incendio boschivo del
territorio.
5. Le province, le comunità montane ed i comuni attuano le attività di previsione e di
prevenzione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
Art. 5.
(Attività formative)
1. Ai fini della crescita e della promozione di un'effettiva educazione ambientale in
attività di protezione civile, lo Stato e le regioni promuovono, d'intesa, l'integrazione dei
programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.
2. Le regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere
tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione
degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
3. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 2, le regioni possono avvalersi anche del
Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Art. 6.
(Attività informative)
1. Le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali promuovono, ai sensi della legge 7
giugno 2000, n. 150, l'informazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di
incendio e alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del
messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione e degli uffici relazioni con il
pubblico, istituiti ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 7.
(Lotta attiva contro gli incendi boschivi)
1. Gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi comprendono le attività di
ricognizione, sorveglianza, avvistamento, allarme e spegnimento con mezzi da terra e aerei. 2. Ai
fini di cui al comma 1, l'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, il
Dipartimento, garantisce e coordina sul territorio nazionale, avvalendosi del Centro operativo
aereo unificato (COAU), le attività aeree di spegnimento con la flotta aerea antincendio dello
Stato, assicurandone l'efficacia operativa e provvedendo al potenziamento e all'ammodernamento di
essa. Il personale addetto alla sala operativa del COAU è integrato da un rappresentante del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
3. Le regioni programmano la lotta attiva ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, lettera h),
e assicurano il coordinamento delle proprie strutture antincendio con quelle statali istituendo e
gestendo con una operatività di tipo continuativo nei periodi a rischio di incendio boschivo le
sale operative unificate permanenti (SOUP), avvalendosi, oltre che delle proprie strutture e dei
propri mezzi aerei di supporto all'attività delle squadre a terra:
a) di risorse, mezzi e personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo
forestale dello Stato in base ad accordi di programma ;
b) di personale appartenente ad organizzazioni di volontariato, riconosciute secondo la
vigente normativa, dotato di adeguata preparazione professionale e di certificata idoneità fisica
qualora impiegato nelle attività di spegnimento del fuoco;
c) di risorse, mezzi e personale delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato, in
caso di riconosciuta e urgente necessità, richiedendoli all'Autorità competente che ne potrà
disporre l'utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;
d) di mezzi aerei di altre regioni in base ad accordi di programma.
4. Su richiesta delle regioni, il COAU interviene, con la flotta aerea di cui al comma 2,
secondo procedure prestabilite e tramite le SOUP di cui al comma 3.
5. Le regioni assicurano il coordinamento delle operazioni a terra anche ai fini
dell'efficacia dell'intervento dei mezzi aerei per lo spegnimento degli incendi boschivi. A tali
fini, le regioni possono avvalersi del Corpo forestale dello Stato tramite i centri operativi
antincendi boschivi del Corpo medesimo.
6. Il personale stagionale utilizzato dalle regioni per attività connesse alle finalità di
cui alla presente legge deve essere prevalentemente impiegato nelle attività di prevenzione di cui
all'articolo 4 e reclutato con congruo anticipo rispetto ai periodi di maggiore rischio; ai fini di
tale reclutamento, è data priorità al personale che ha frequentato, con esito favorevole, i corsi
di cui all'articolo 5, comma 2. Le regioni sono autorizzate a stabilire compensi incentivanti in
rapporto ai risultati conseguiti in termini di riduzione delle aree percorse dal fuoco.
Art. 8.
(Aree naturali protette)
1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3 prevede per le aree naturali protette
regionali, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni, un'apposita sezione, definita di intesa con gli enti gestori, su proposta degli
stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.
2. Per i parchi naturali e le riserve naturali dello Stato è predisposto un apposito piano
dal Ministro dell'ambiente di intesa con le regioni interessate, su proposta degli enti gestori,
sentito il Corpo forestale dello Stato. Detto piano costituisce un'apposita sezione del piano
regionale di cui al comma 1 dell'articolo 3.
3. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori delle aree
naturali protette di cui ai commi 1 e 2 o, in assenza di questi, dalle province, dalle comunità
montane e dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
4. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte
secondo le modalità previste dall'articolo 7.
Art. 9.
(Attività di monitoraggio e relazione al Parlamento)
1. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, svolge
attività di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e, decorso un anno dalla
data di entrata in vigore di quest'ultima, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione della
legge stessa.
Capo II
FUNZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI
Art. 10.
(Divieti, prescrizioni e sanzioni)
1. Le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono
avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. È
comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica
incolumità e dell'ambiente.
In tutti gli atti di compravendita di aree e immobili situati nelle predette zone, stipulati
entro quindici anni dagli eventi previsti dal presente comma, deve essere espressamente richiamato
il vincolo di cui al primo periodo, pena la nullità dell'atto. È inoltre vietata per dieci anni,
sui predetti soprassuoli, la realizzazione di edifici nonché di strutture e infrastrutture
finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta
realizzazione sia stata già rilasciata, in data precedente l'incendio e sulla base degli strumenti
urbanistici vigenti a tale data, la relativa autorizzazione o concessione. Sono vietate per cinque
anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute
con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro
dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla regione competente, negli altri casi,
per documentate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un
intervento per la tutela di particolari valori ambientali e paesaggistici. Sono altresì vietati per
dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la
caccia.
2. I comuni provvedono, entro novanta giorni dalla data di approvazione del piano regionale
di cui al comma 1 dell'articolo 3, a censire, tramite apposito catasto, i soprassuoli già percorsi
dal fuoco nell'ultimo quinquennio, avvalendosi anche dei rilievi effettuati dal Corpo forestale
dello Stato. Il catasto è aggiornato annualmente. L'elenco dei predetti soprassuoli deve essere
esposto per trenta giorni all'albo pretorio comunale, per eventuali osservazioni. Decorso tale
termine, i comuni valutano le osservazioni presentate ed approvano, entro i successivi sessanta
giorni, gli elenchi definitivi e le relative perimetrazioni. E' ammessa la revisione degli elenchi
con la cancellazione delle prescrizioni relative ai divieti di cui al comma 1 solo dopo che siano
trascorsi i periodi rispettivamente indicati, per ciascun divieto, dal medesimo comma 1.
3. Nel caso di trasgressioni al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi
dal fuoco ai sensi del comma 1 si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore
a lire 60.000 e non superiore a lire 120.000 e nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui
medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a lire 400.000 e non
superiore a lire 800.000.
4. Nel caso di trasgressioni al divieto di realizzazione di edifici nonché di strutture e
infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive su soprassuoli percorsi
dal fuoco ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 20, primo comma, lettera c), della legge 28
febbraio 1985, n. 47. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e
il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
5. Nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo sono vietate tutte le azioni,
individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera f), determinanti anche solo potenzialmente
l'innesco di incendio.
6. Per le trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore a lire 2.000.000 e non superiore a lire 20.000.000. Tali
sanzioni sono raddoppiate nel caso in cui il responsabile appartenga a una delle categorie
descritte all'articolo 7, commi 3 e 6.
7. In caso di trasgressioni ai divieti di cui al comma 5 da parte di esercenti attività
turistiche, oltre alla sanzione di cui al comma 6, è disposta la revoca della licenza,
dell'autorizzazione o del provvedimento amministrativo che consente l'esercizio dell'attività.
8. In ogni caso si applicano le disposizioni dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.
349, sul diritto al risarcimento del danno ambientale, alla cui determinazione concorrono
l'ammontare delle spese sostenute per la lotta attiva e la stima dei danni al soprassuolo e al
suolo.
Art. 11.
(Modifiche al codice penale)
1. Dopo l'articolo 423 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 423-bis. - (Incendio boschivo). - Chiunque cagioni un incendio su boschi, selve o
foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni. Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la
pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono
aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree protette. Le pene previste
dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave,
esteso e persistente all'ambiente".
2. All'articolo 424, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "chiunque" sono inserite
le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis,".
3. All'articolo 424, secondo comma, del codice penale le parole: "dell'articolo precedente"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 423".
4. All'articolo 424 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Se al
fuoco appiccato a boschi, selve e foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento,
segue incendio, si applicano le pene previste dall'articolo 423-bis" .
5. All'articolo 425, alinea, del codice penale, le parole: "dai due articoli precedenti" sono
sostituite dalle seguenti: "dagli articoli 423 e 424".
6. All'articolo 425 del codice penale, il numero 5) è abrogato.
7. All'articolo 449, primo comma, del codice penale, dopo la parola: "Chiunque" sono inserite
le seguenti: ", al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis,". Capo
III DISPOSIZIONI FINANZIARIE, ABROGAZIONE DI NORME ED ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Disposizioni finanziarie)
1. Entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le
risorse finanziarie, ad eccezione di quelle destinate all'assolvimento dei compiti istituzionali
delle amministrazioni statali competenti, iscritte nelle unità previsionali di base per la lotta
agli incendi boschivi, individuate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il
Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, sono trasferite in apposite unità
previsionali di base del centro di responsabilità n. 20 "Protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per analoga
destinazione.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, per lo svolgimento delle funzioni di
cui agli articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, lo Stato trasferisce alle
regioni, nel triennio 2000-2002, la somma di lire 20 miliardi annue, di cui lire 10 miliardi
ripartite proporzionalmente al patrimonio boschivo rilevato dall'inventario forestale nazionale,
costituito presso il Corpo forestale dello Stato, e lire 10 miliardi suddivise in quote
inversamente proporzionali al rapporto tra superficie percorsa dal fuoco e superficie regionale
boscata totale prendendo a riferimento il dato medio del quinquennio precedente; alla predetta
ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; di
tali risorse le regioni provvedono a trasferire agli enti locali territoriali la parte necessaria
allo svolgimento delle attribuzioni loro conferite dalla presente legge. Al predetto onere si
provvede per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. A decorrere dall'anno finanziario 2003, per il finanziamento delle funzioni di cui agli
articoli 1, comma 3, 3, 4, 5, comma 2, 6, 7, 8 e 10, comma 2, si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni
avviene con le medesime modalità di cui al comma 2.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 6 e 7 connessi all'esercizio di
funzioni di competenza dello Stato si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti assegnati
agli organi competenti.
5. Per la sperimentazione di tecniche satellitari ai fini dell'individuazione delle zone
boscate di cui all'articolo 10, comma 1, nonché ai fini di cui all'articolo 3, comma 3, lettera g),
è autorizzata la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000, da iscrivere nell'unità previsionale di
base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per la successiva assegnazione all'Agenzia a
decorrere dall'effettiva operatività della stessa. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente
legge.
7. Il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi
dell'Agenzia, ovvero, fino alla effettiva operatività della stessa, del Dipartimento, effettua una
ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli
stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del
provvedimento di assegnazione dei finanziamenti.
Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei
provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da
parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per
essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'unità previsionale di base 20.2.1.3 "Fondo per la protezione civile" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e possono essere
impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
per esigenze connesse all'attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare
situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all'attuazione degli interventi provvede
il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e
nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento.
Art. 13.
(Norme abrogate ed entrata in vigore)
1. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge 1º marzo 1975, n. 47, recante norme integrative per la difesa dei boschi dagli
incendi;
b) il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
agosto 1982, n. 547, recante misure urgenti per la protezione civile.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.







