Legge 11 dicembre 2000, n. 365
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000)
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio
idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della
regione Calabria danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000, e'
convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
Art. 2.
1. Nelle regioni danneggiate dalle calamita' idrogeologiche di cui al
decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito, con modificazioni, dalla presente legge, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, chiunque voglia operare tagli di
bosco, anche ceduo, in zone con vincolo idrogeologico ai sensi delle normative vigenti, deve
inoltrare richiesta al sindaco del comune su cui insiste l'area sottoposta a taglio.
2. Il sindaco, dopo aver acquisito il parere della competente commissione del comune,
dell'Autorita' di bacino, del Corpo forestale dello Stato competente per territorio, della
sovrintendenza competente in materia di beni ambientali, nonche' della regione, rilascia nulla osta
allo svolgimento dei tagli, indicando le prescrizioni di taglio. Testo del decreto-legge coordinato
con la legge di conversione* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 11 dicembre 2000 (*) Le
modifiche apportate dalla legge di conversione sono riportate in corsivo. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante "Interventi urgenti per le aree a
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore di zone
colpite da calamità naturali.
" Art. 1. Interventi per le aree a rischio idrogeologico e in materia di protezione civile
1. Le misure di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato definite nell'atto di
indirizzo e coordinamento emanato per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui
all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, di seguito
denominato: "decreto-legge n. 180 del 1998", si applicano, qualora non siano in vigore misure di
salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, e sino all'approvazione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico di
cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al compimento della perimetrazione prevista dall'articolo 1,
comma 1-bis, del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di dissesto idrogeologico
presenti in ciascuna area:
a) alle aree ricomprese nel limite di 150 metri dalle ripe o dalle opere di difesa idraulica
dei laghi, fiumi ed altri corsi d'acqua, situati nei territori dei comuni per i quali lo stato di
emergenza, dichiarato ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e' stato
determinato da fenomeni di inondazione, nonche' dei comuni o delle localita' indicate come ad alto
rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge
n. 180 del 1998, indicati nelle tabelle A e B, allegate al presente decreto. Per i corsi d'acqua la
cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle ripe naturali, risulti inferiore
a 150 metri, le aree sono quelle comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza;
b) nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente alla piena con tempo di ritorno
massimo di 200 anni, come definite nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al presente comma
e identificate con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita' di bacino di rilievo
nazionale e interregionale o dalle regioni per i restanti bacini idrografici, e che non siano gia'
ricomprese in bacini per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce fluviali o di
riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-ter, della
legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
2. Le tabelle di cui alla lettera a) del comma 1 sono aggiornate, sentite le regioni e le
province autonome interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive
modificazioni, e sono integrate con i comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre
2000, non appena saranno disponibili gli elenchi a tal fine predisposti dal Dipartimento della
protezione civile.
3. (Soppresso).
4. La disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 180 del 1998 si
applica anche alle aree di cui al comma 1 del presente articolo, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero, per le nuove aree
individuate ai sensi del comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di aggiornamento delle tabelle, di cui al comma 2. Ai
piani di emergenza di cui al presente comma e' data adeguata informazione e pubblicita' alla
popolazione residente.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 180
del 1998 e delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del medesimo
decreto-legge, e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la spesa di lire 110.000 milioni per
l'anno 2000, da iscriversi nell'apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente.
Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti
iscritti, quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "fondo speciale" e, quanto a lire 72.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli
accantonamenti relativi al Ministero dell'ambiente.
6. Per l'attuazione del programma di potenziamento delle reti di monitoraggio
meteo-idro-pluviometrico elaborato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 180 del
1998, sono adottate le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire 30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi
nell'unita' previsionale di base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
dell'ambiente.
7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Dipartimento
della protezione civile, avvalendosi del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi
idrogeologiche del Consiglio nazionale per le ricerche, in collaborazione con l'Agenzia nazionale
per la protezione dell'ambiente (ANPA), con il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali,
nonche' con il Comitato tecnico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1999, predispone, sentite
le regioni e le province autonome, un programma per assicurare un'adeguata copertura di radar
meteorologici del territorio nazionale. Il programma e' attuato nel limite di spesa complessivo di
lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e
gestione del sistema per 24 mesi. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione,
per gli anni 2001 e 2002, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n.
195, cosi' come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad
assicurare il finanziamento del Fondo per la protezione civile. A decorrere dall'anno 2003, agli
oneri relativi al costo di funzionamento e gestione del programma di cui al presente comma si
provvede a carico dei fondi volti ad assicurare il funzionamento del servizio meteorologico
nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112.
Art.
1-bis. Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio 1. I progetti di piano
stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di
rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n.
183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge, e
successive modificazioni.
2. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli
atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo
progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti
di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra
pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza
programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle
regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione
e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino.
4. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare
riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le
necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui
all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183.
Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio
1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle
determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano. *
5. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella
conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.
Art. 2.
Attivita' straordinaria di polizia idraulica e di controllo sul territorio
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, i soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio, una attivita' straordinaria di sorveglianza e ricognizione lungo i corsi
d'acqua e le relative pertinenze, nonche' nelle aree demaniali, attraverso sopralluoghi finalizzati
a rilevare le situazioni che possono determinare maggiore pericolo, incombente e potenziale, per le
persone e le cose ed a identificare gli interventi di manutenzione piu' urgenti.
2. Le attivita' di cui al comma 1 ricomprendono quelle gia' svolte negli ultimi tre anni in
base ad ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sono effettuate
ponendo particolare attenzione su:
a) le opere e gli insediamenti presenti in alveo e nelle relative pertinenze;
b) gli invasi artificiali, in base ai dati resi disponibili dal servizio dighe;
c) i restringimenti nelle sezioni di deflusso prodotti dagli attraversamenti o da altre opere
esistenti;
d) le situazioni d'impedimento al regolare deflusso delle acque, con particolare riferimento
all'accumulo di inerti e relative opere di dragaggio, anche lungo lotti diversi;
e) l'apertura di cave ed il prelievo di materiale litoide;
f) le situazioni di dissesto, in atto o potenziale, delle sponde e degli argini;
g) l'efficienza e la funzionalita' delle opere idrauliche esistenti, il loro stato di
conservazione; h) qualsiasi altro elemento che possa dar luogo a situazione di allarme.
3. I soggetti di cui al comma 4 provvedono ad effettuare, entro la data di cui al comma 1,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, una ricognizione sullo stato di conservazione
delle opere eseguite per la sistemazione dei versanti, indicando le esigenze di carattere
manutentorio finalizzate a costruire un diffuso sistema di protezione idrogeologica, con
conseguente miglioramento generalizzato delle condizioni di rischio soprattutto a beneficio dei
territori di pianura.
4. Alle attivita' di cui ai commi 1 e 2 provvedono le regioni, d'intesa con le province, con
la collaborazione degli uffici dei provveditorati alle opere pubbliche, del Corpo forestale dello
Stato, dei comuni, degli uffici tecnici erariali, degli altri uffici regionali aventi competenza
nel settore idrogeologico, delle comunita' montane, dei consorzi di bonifica e di irrigazione,
delle strutture dei commissari straordinari per gli interventi di sistemazione idrogeologica e per
l'emergenza rifiuti. Il coordinamento delle attivita' e' svolto dall'Autorita' di bacino
competente, che assicura anche il necessario raccordo con le iniziative in corso e con quelle
previste dagli strumenti di pianificazione vigenti o adottati, provvede a definire i compiti e i
settori di intervento delle singole strutture coinvolte, stabilisce la suddivisione delle risorse
di cui al comma 8.
5. Sulla base della documentazione acquisita le Autorita' di bacino verificano, entro i
trenta giorni successivi alla scadenza di cui al comma 1, che i piani stralcio adottati o approvati
contengano le misure idonee per prevenire e contrastare le situazioni di rischio di cui al comma 2
e provvedono, se necessario, a realizzare le opportune correzioni e integrazioni, informando di
tale decisione il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
6. Sulla base della documentazione di cui al comma 5 e delle conoscenze comunque disponibili,
le Autorita' di bacino, entro novanta giorni dalla scadenza di cui al comma 1, per ciascuno dei
comuni compresi nel territorio di competenza, predispongono e trasmettono al sindaco interessato un
documento di sintesi che descriva la situazione del rischio idrogeologico che caratterizza il
territorio comunale.
7. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate nelle zone interessate, nei limiti
delle dotazioni di bilancio, ogni qual volta si verifichino eventi alluvionali e dissesti
idrogeologici per i quali sia dichiarato lo stato di emergenza ai sensi della normativa vigente, al
fine di predisporre un piano di interventi straordinari per il ripristino in condizioni di
sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la sistemazione e la manutenzione
straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e per la stabilizzazione dei versanti.
8. Nelle situazioni di carenza accertata di personale tecnico, le regioni possono ricorrere a
forme di consulenza libero-professionale, da retribuire a vacazione ai sensi dell'articolo 32 della
legge 2 marzo 1949, n. 144, e successive modificazioni.
A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2000, da iscrivere
all'unita' previsionale di base 4.1.1.0 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici, che provvede al riparto fra le regioni. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base
di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utlizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 3.
(Sostituito dall'articolo 2)
Art. 3-bis. Realizzazione della cartografia geologica
1. Il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali e, dalla data di effettiva operativita'
delle disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia
per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, sono autorizzati a trasferire ai bilanci
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per la realizzazione della cartografia
geologica e geotematica del territorio nazionale, le somme non ancora erogate nell'ambito delle
convenzioni e degli accordi di programma gia' stipulati e quelle previste dai programmi approvati
dal Servizio geologico nazionale. In caso di grave inadempimento da parte di ciascun soggetto
realizzatore il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, procede alla nomina di un
commissario ad acta. Al fine di assicurare, tra il Servizio geologico nazionale e, dalla data di
cui al primo periodo, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici da un lato,
e le corrispondenti strutture tecniche delle regioni e delle province autonome dall'altro, il
coordinamento e l'armonizzazione dei programmi di rispettiva competenza, e' istituito un comitato
composto dai responsabili delle predette strutture, alla cui organizzazione si provvede, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
Art. 3-ter. Compatibilita' della ricostruzione
1. Nelle zone danneggiate da calamita' idrogeologiche, la ricostruzione di unita'
immobiliari, impianti ed infrastrutture puo' essere consentita solo al di fuori delle aree di cui
al comma 1 dell'articolo 1 e comunque previo accertamento della compatibilita' nei confronti degli
strumenti della pianificazione di bacino adottati ed in via di adozione.
2. La verifica di compatibilita' e' effettuata dalle regioni e dall'Autorita' di bacino,
ciascuna per le rispettive competenze, entro sessanta giorni dalla presentazione della relativa
richiesta da parte dei soggetti interessati.
Art. 4.
Interventi urgenti a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamita'
idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile individua i comuni della regione
Calabria interessati dalle calamita' idrogeologiche del settembre e ottobre 2000.
2. Nel limiti delle risorse di cui al comma 10, ai soggetti residenti nella regione Calabria
proprietari, alla data delle calamita' di cui al comma 1, di unita' immobiliari ad uso di
abitazione principale, distrutte o non ripristinabili a causa delle stesse calamita', e' assegnato
un contributo a fondo perduto proporzionale alla spesa per la demolizione, per la ricostruzione,
per la nuova costruzione o per l'acquisto nello stesso comune o in un comune limitrofo di un
alloggio di civile abitazione, di superficie utile abitabile corrispondente a quella dell'unita'
immobiliare andata distrutta o non ripristinabile, fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati
e per un valore a metro quadrato non superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di
nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, come determinati dalla regione ai sensi
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
I relitti delle unita' immobiliari non ricostruite nel medesimo sito sono demoliti a cura del
proprietario e l'area di risulta e' acquisita al patrimonio indisponibile del comune. Per ogni
altra unita' immobiliare ad uso abitativo distrutta e non recuperabile e' assegnato un contributo
fino al 75 per cento della spesa.
3. Ai soggetti proprietari di unita' immobiliari gravemente danneggiati dalle calamita' di
cui al comma 1, ma ripristinabili, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 75 per cento
del valore dei danni subiti per le abitazioni principali e fino al 50 per cento dei danni subiti
per le altre unita' immobiliari ad uso abitativo al fine del recupero delle medesime unita'
immobiliari. 4. Alle imprese industriali, artigiane, agro-industriali, agricole, alberghiere,
commerciali e di servizi, alle agenzie di viaggi, ai pubblici esercizi, agli studi professionali,
alle societa' sportive facenti parte di federazioni o di enti di promozione sportiva riconosciuti
dal CONI, che hanno subito, in conseguenza delle calamita' di cui al comma 1, gravi danni a beni
immobili o mobili di loro proprieta', ivi comprese le scorte, e' assegnato un contributo a fondo
perduto fino al 40 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive lire
300 milioni per ciascuna impresa.
5. Alle imprese di cui al comma 4 sono concessi, altresi', finanziamenti in conto interessi
fino ad un ulteriore 35 per cento del valore dei danni subiti, fermo restando, a carico del
beneficiario, un onere non inferiore all'1,5 per cento della rata di ammortamento. Al fine di
agevolare l'accesso al credito la regione puo' erogare appositi contributi alle strutture di
garanzia fidi gia' esistenti ed operanti nel territorio regionale.
5-bis. Alle imprese artigiane ed a tutte le altre imprese fino a venti dipendenti e'
concesso, a loro richiesta ed in alternativa ai benefici di cui ai commi 4 e 5, un contributo a
fondo perduto fino al 75 per cento del valore dei danni subiti, nel limite massimo di complessive
lire 500 milioni per ciascuna impresa. I contributi di cui al comma 4 ed al primo periodo del
presente comma non concorrono alla formazione del reddito di impresa ai fini dell'assoggettabilita'
alle imposte previste.
6. Ai soggetti che hanno subito la distruzione o il danneggiamento grave di beni mobili o di
beni mobili registrati di loro proprieta' in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1,
e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 60 per cento del valore dei danni subiti,
accertato con le modalita' di cui al comma 9, nel limite massimo complessivo di lire 50 milioni per
ciascun nucleo familiare.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel casi in cui le unita'
immobiliari sono state realizzate in difformita' o in assenza delle autorizzazioni o concessioni
previste dalla legge.
8. Le provvidenze concesse, per le calamita' di cui al comma 1, con ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile costituiscono anticipazione dei
benefici di cui al presente articolo.
9. Per la concessione dei benefici di cui ai commi da 1 a 8, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20 ottobre 2000.
Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni interessate, emana
disposizioni per assicurare l'omogeneita' degli interventi. 9-bis. I contratti di locazione
relativi ad immobili adibiti ad abitazione principale a quelli di cui all'articolo 27 della legge
27 luglio 1978, n. 392, siti nei comuni di cui al comma 1 e che devono essere temporaneamente
liberati per ragioni connesse all'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio di cui
fanno parte, conseguente agli avvenimenti di cui al comma 1, sono sospesi e riprendono efficacia,
con lo stesso conduttore, dal momento del completo ripristino dell'agibilita' dell'edificio, salvo
disdetta da parte del conduttore medesimo. Il periodo di inagibilita' non e' computato ai fini del
calcolo della durata della locazione.
Il canone di locazione puo' essere rivalutato ad un tasso non superiore all'interesse legale
sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotti le indennita' e i contributi di
ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere
eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, se la richiesta e'
stata fatta entro trenta giorni dalla stessa data; in caso diverso decorre dal primo giorno del
mese successivo al ricevimento della richiesta.
10. All'onere per gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis e 6 si provvede a carico
delle disponibilita' di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220
del 20 settembre 2000. Il fondo assegnato ai prefetti dall'articolo 1 della citata ordinanza e' a
valere sulle risorse di cui all'articolo 3 della medesima ordinanza, secondo una ripartizione
stabilita dal Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.
10-bis. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione, di recupero o di
indennizzo degli immobili distrutti o danneggiati sono esenti dall'imposta di bollo.
Art. 4-bis. Interventi urgenti a favore delle zone danneggiate dalle calamita'
idrogeologiche dell'ottobre e del novembre 2000
1. Ai soggetti privati e alle imprese gravemente danneggiati dalle calamita' idrogeologiche
dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' intervenuta la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano i benefici e le
disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9-bis e 10-bis dell'articolo 4.
2. Per la concessione dei benefici di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 6, dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento
della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del
20 ottobre 2000.
3. Alle attivita' produttive, che hanno subito una riduzione del volume di affari di almeno
il trenta per cento rispetto all'equivalente periodo dell'anno precedente per effetto della
interruzione delle comunicazioni protrattasi per oltre trenta giorni in conseguenza alle calamita'
di cui al comma 1, sono concessi contributi a fondo perduto al 75 per cento dei minori introiti.
A fine di assicurare omogeneita' per la concessione dei benefici di cui al presente comma, il
Dipartimento della protezione civile emana apposita direttiva.
4. Ai soggetti proprietari o titolari di diritti reali di immobili residenziali, gia'
danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in
Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo perduto fino al 100 per cento della spesa necessaria
per la riparazione dei danni alle abitazioni principali e fino al 60 per cento per ogni altra
unita' immobiliare ad uso abitativo. La spesa ammissibile non puo' superare l'importo determinato
secondo i criteri di cui al comma 2, primo periodo, dell'articolo 4.
5. Alle imprese, ai soggetti che esercitano libera attivita' professionale, alle
organizzazioni di volontariato e del terzo settore, gia' danneggiati dagli eventi alluvionali della
prima decade del mese di novembre 1994 verificatisi in Piemonte, e' assegnato un contributo a fondo
perduto fino al 100 per cento dell'entita' dei danni subiti.
Le imprese, beneficiarie dei finanziamenti agevolati di cui al decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, danneggiate
nuovamente dall'evento alluvionale del mese di ottobre 2000, che ricorrono alle provvidenze di cui
al comma 8 dell'articolo 4, possono estinguere il mutuo contratto ai sensi del citato decreto-legge
n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 1995, con oneri a carico e
nei limiti delle disponibilita' residue del medesimo decreto. 6. All'onere per gli interventi di
cui al presente articolo si provvede a carico delle disponibilita' di cui all'articolo 7
dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n.
3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000. Art.
4-ter.
Studio preliminare agli interventi sul collegamento ferroviario Aosta-Chivasso 1. Entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Ministero dei trasporti e della navigazione, d'intesa con le Ferrovie dello Stato S.p.a.,
predispone uno studio preliminare di comparazione tra i costi e i tempi necessari al ripristino del
collegamento ferroviario Aosta-Chivasso, nel tracciato in essere alla data delle calamita'
idrogeologiche dell'ottobre 2000, e quelli conseguenti all'ammodernamento della linea con
rettificazione di tracciato, elettrificazione e raddoppio della medesima.
Art. 5.
Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone della regione Calabria interessate dagli
eventi calamitosi del settembre e dell'ottobre 2000; sospensione di termini fiscali, e
previdenziali
1. I soggetti residenti alla data delle calamita' di cui all'articolo 4, comma 1, nei comuni
della regione Calabria individuati ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, interessati al
servizio militare per gli anni 2000 e 2001, sono utilizzati a domanda, anche se gia' incorporati o
in servizio, come coadiutori del personale dello Stato, delle regioni o degli enti locali per le
esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari a fronteggiare le conseguenze
dell'emergenza; quelli interessati per gli stessi anni ai servizio civile, sono assegnati con
priorita' agli enti convenzionati per l'impiego degli obiettori di coscienza di cui al comma 3 o,
se gia' in servizio, trasferiti a domanda agli stessi enti per far fronte alle medesime esigenze.
2. I soggetti interessati al servizio militare che intendono beneficiare delle disposizioni di cui
al comma 1 devono presentare domanda, se gia' alle armi, ai rispettivi comandi di corpo e, se
ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza. I comandi militari competenti, sulla
base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni dello Stato, dalle regioni o dagli enti
locali, assegnano, previa convenzione, i predetti soggetti, tenendo conto delle professionalita' e
delle attitudini individuali. Per il vitto e l'alloggio di tali soggetti si provvede tenendo conto
della ricettivita' delle caserme e della disponibilita' dei comuni, nonche' autorizzando il
pernottamento ed eventualmente il vitto presso le rispettive abitazioni. L'assegnazione dei
militari di leva alle amministrazioni che hanno stipulato una convenzione avverra' entro venti
giorni dalla presentazione della domanda da parte dei militari stessi.
3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile
attiva, con procedura d'urgenza, le convenzioni relative ai servizio civile per l'utilizzazione
degli obiettori di coscienza da parte delle amministrazioni dello Stato, enti o organizzazioni
pubbliche e private di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio l998, n. 230, operanti nei
territori interessati dall'emergenza, che hanno gia' presentato o presentino domanda, nonche' ad
effettuare le relative assegnazioni.
4. I soggetti di cui al comma 1, le cui abitazioni principali sono state oggetto di ordinanza
di sgombero a seguito di inagibilita' parziale o totale, vengono, a domanda, dispensati dal
servizio di leva o dal servizio civile e, se gia' in servizio, collocati in congedo anticipato.
Salvo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, con ordinanza di protezione
civile, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, adotta, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con i Ministri competenti, misure ed
agevolazioni in materia fiscale e previdenziale a favore dei soggetti danneggiati, con oneri nei
limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 3, comma 5, dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
4-bis. Nelle zone colpite dalle calamita' naturali di cui al comma 1, le disposizioni
previste dall'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, introdotto dall'articolo 15 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, divengono
efficaci dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 5-bis. Disposizioni relative al servizio di leva nelle zone delle regioni
interessate dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000; sospensione o proroga di
termini fiscali, e previdenziali, giudiziari e di controllo
1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, primo periodo, dell'articolo 5, si applicano
anche ai soggetti residenti, alla data della calamita', nei comuni gravemente danneggiati dai
fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000 individuati con decreto del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile.
2. Le domande dei soggetti di cui al comma 1 presentate ai sensi del comma 1 dell'articolo 5
sono accolte sino alla concorrenza delle richieste di personale avanzate dagli organi di Stato,
dalle regioni e dagli enti impegnati a fronteggiare le conseguenze dei fenomeni alluvionali.
3. In conseguenza delle calamita' idrogeologiche dei mesi di ottobre e di novembre 2000, per
le regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Toscana, Puglia e per la provincia autonoma di Trento, il termine del 31 dicembre 2000,
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 2001. All'onere per gli interventi di cui al presente comma, si provvede a carico
delle disponibilita' di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 2000.
Art. 6.
Modifiche al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni
1. All'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 180 del 1998 le parole: "due anni" sono
sostituite dalle seguenti: "non superiore a quattro anni".
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, valutato in lire 600 milioni annui a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 6-bis. Misure per la stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato dalle Autorita' di bacino di rilievo nazionale, ai sensi del decreto-legge n. 180 del
1998
1. Le Autorita' di bacino di rilievo nazionale che, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, utilizzano personale con rapporto di lavoro a tempo determinato assunto, previo
superamento di prove selettive, ai sensi del decreto-legge n. 180 del 1998, possono procedere alla
trasformazione, immediata e diretta, del predetto rapporto di lavoro a tempo determinato in
rapporto a tempo indeterminato per la copertura dei corrispondenti posti vacanti nelle dotazioni
organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, modificando, se necessario, il
programma triennale di fabbisogno di personale. Art. 6-ter. Disposizioni per le regioni e gli enti
locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997
1.Le regioni e gli enti locali colpiti dalla crisi sismica del 27 settembre 1997, che hanno
provveduto ad assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 14, del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga alle vigenti normative in materia di
reclutamento, a trasformare i rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato
mediante indizione di appositi concorsi riservati al personale assunto con le predette modalita',
in servizio alla data di indizione dei bandi stessi, per la copertura di posti di pianta organica
di categoria corrispondente a quella di assunzione.
2. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 provvedono mediante l'utilizzo dei fondi previsti
dal citato articolo 14, comma 14, fin quando disponibili.
Art. 6-quater. Disponibilita' di dati ambientali e territoriali
1. I dati ambientali e territoriali di interesse per le politiche e le attivita' relative
all'assetto del territorio e alla difesa del suolo, in possesso di ciascuna amministrazione
pubblica nazionale, regionale e locale, sono acquisiti e resi disponibili a tutte le
amministrazioni, a cura del Ministero dell'ambiente, senza oneri ed in forma riproducibile, secondo
gli standard definiti nell'ambito del sistema cartografico di riferimento, realizzato previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano.
Art. 6-quinquies. Modifiche al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito con
modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998
1. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 2, comma 3, lettera e), secondo periodo, dopo le parole: "anche le opere"
sono inserite le seguenti: "per il recupero funzionale degli edifici, nonche' quelle";
b) all'articolo 3, comma 6, dopo le parole: "si sostituiscono ai proprietari" sono inserite
le seguenti: "e, previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, ai
consorzi inadempienti";
c) all'articolo 4, comma 5, e' aggiunto il seguente periodo: "Per gli enti religiosi e morali
senza fini di lucro il contributo e' fissato nella misura del 50 per cento del costo predetto,
indipendentemente dal reddito dichiarato";
d) all'articolo 4 e' aggiunto in fine il seguente comma: "7-ter. In caso di inadempienza dei
comuni per gli interventi di cui al comma 7-bis del presente articolo e al comma 6 dell'articolo 3,
previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il
predetto termine, la regione si sostituisce al comune inadempiente, nominando un commissario ad
acta";
e) all'articolo 15, dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Nelle more dei trasferimenti alle regioni Umbria e Marche delle risorse di cui al
comma 3, lettera a), i presidenti delle regioni che operano in qualita' di funzionari delegati,
possono anticipare alle regioni stesse i fondi necessari per l'erogazione delle risorse ai soggetti
attuatori, utilizzando le disponibilita' esistenti nella contabilita' speciale di cui al comma 5.
Le somme anticipate sono reintegrate dalle regioni ad avvenuta erogazione delle risorse dell'Unione
europea e delle correlate risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale".
Art. 7.
Interventi in materia di protezione civile
1. I contratti a tempo determinato degli esperti tecnico-amministrativi, in servizio presso
il Dipartimento della protezione civile alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
prorogati fino all'avvio del funzionamento dell'Agenzia di protezione civile, istituita dal capo IV
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Al relativo onere, valutato in lire 6.000 milioni
in ragione d'anno, a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n.
142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla
tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo per
la protezione civile.
"1-bis. L'Agenzia di protezione civile, all'avvio del proprio funzionamento provvede, nei
limiti del 70 per cento dei posti che si renderanno disponibili nella pianta organica e con onere a
carico del proprio bilancio, all'inquadramento del personale di cui al comma 1, previa selezione e
nel rispetto della normativa relativa alla programmazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
1-ter. La proroga dei contratti a tempo determinato, di cui al comma 1 del presente articolo,
si applica agli esperti tecnico-amministrativi assunti ai sensi dell'articolo 2-bis del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, del comma 16 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e ai sensi delle seguenti disposizioni delle
ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile: articolo
12, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 120
del 26 maggio 1998; articolo 6, comma 4, dell'ordinanza n. 2863 dell'8 ottobre 1998, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 15 ottobre 1998; articolo 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2947
del 24 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999; articolo 7, comma
2, dell'ordinanza n. 2991 del 31 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4
giugno 1999.
1-quater. Per favorire una rapida attuazione degli interventi connessi al ripristino delle
infrastrutture e dei beni immobili danneggiati dall'alluvione che ha colpito nei mesi di settembre
e ottobre 2000 ampie zone della Calabria, la regione e gli enti locali sono autorizzati ad
assumere, con contratto a tempo determinato, personale tecnico ed informatico, con priorita' per il
personale utilizzato nella rilevazione di vulnerabilita' sismica dei progetti dei lavori
socialmente utili promossi dal Dipartimento della protezione civile. Al relativo onere si provvede
nel limite del 2 per cento delle disponibilita' di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3081 del 12 settembre 2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 settembre 2000.
1-quinquies. Per la previsione e la prevenzione dei rischi, per gli interventi di emergenza,
e per tutte le funzioni di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, per la organizzazione della protezione civile nella regione, e per la
proroga dei contratti in essere a tempo determinato con il personale tecnico ed amministrativo ex
Italter e Sirap e con lavoratori socialmente utili gia' formati dal Dipartimento della protezione
civile, la Regione siciliana e' autorizzata ad utilizzare, nei limiti del 4 per cento, e per un
periodo di tre anni rinnovabile, i fondi ad essa assegnati dall'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433.
Art. 7-bis. Ulteriori misure urgenti per gli interventi di superamento
dell'emergenza nelle regioni del nord Italia interessate dagli eventi alluvionali del novembre
1994, nonche' per la rilocalizzazione delle attivita' produttive ubicate in zone a rischio di
esondazione
1. Il termine per la presentazione delle domande di rilocalizzazione da parte dei titolari di
attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e successive modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse finanziarie disponibili, al
31 dicembre 2001.
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, il
Fondo centrale di garanzia istituito presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo
28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
dicembre 1966, n. 1142, e' incrementato dell'importo di 100 miliardi di lire per l'anno 2001 a
valere sulle disponibilita' giacenti presso lo stesso Mediocredito centrale S.p.a. di cui
all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 691 del 1994, convertito, con modificazioni,
dalla predetta legge n. 35 del 1995, la cui autorizzazione di spesa si intende conseguentemente
ridotta del medesimo importo.
3. Fino alla completa attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2000, e comunque entro il 31
dicembre 2002, per le attivita' connesse agli interventi agevolativi finalizzati alla
rilocalizzazione di attivita' produttive ubicate in aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies
del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio
1997, n. 228, e successive modificazioni, la gestione del Fondo centrale di garanzia istituito
presso il Mediocredito centrale S.p.a. ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre
1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, resta
incardinata a livello centrale ed indistinto presso il medesimo Mediocredito centale S.p.a., che
svolge le funzioni di concessione in garanzia di cui al presente comma mediante un ulteriore
riparto tra le regioni delle risorse trasferite.
4. Ai contratti di finanziamento agevolato previsti dall'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e successive modificazioni, nei limiti delle residue disponibilita', si applicano i benefici
di cui all'articolo 3-quinquies, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226. Alle imprese che, alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, hanno gia' stipulato il finanziamento di cui al
citato articolo 4-quinquies, e' riconosciuto, a decorrere dalla medesima data, il tasso agevolato
dell'1,5 per cento; la durata del finanziamento, che non puo' superare i dieci anni, ricomprendera'
un periodo massimo di preammortamento di tre anni a decorrere dalla data della prima erogazione nei
limiti delle residue disponibilita'.
5. Nei limiti delle risorse assegnate e disponibili, i finanziamenti di cui all'articolo
4-quinquies, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, ricomprendono anche gli oneri di trasferimento delle scorte.
6. Le imprese locatarie degli insediamenti ubicati nelle aree di cui all'articolo 1 del
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 24 aprile 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1998, adottato in attuazione del disposto
dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, anche provvisoriamente rilocalizzatesi, possono accedere ai
finanziamenti di cui al medesimo articolo 4-quinquies, nei limiti delle risorse assegnate e
disponibili, anche per l'acquisto o la realizzazione del nuovo insediamento. 7. Nei casi di
immobili destinati ad uso di civile abitazione e interessati da eventi calamitosi avvenuti in
conseguenza dell'alluvione del novembre 1994, la regione Piemonte puo' concedere ai proprietari
contributi al fine di consentire la ricostruzione in altro sito o l'acquisto di abitazioni
sostitutive. All'onere relativo, stimato in lire 2 miliardi, si provvede utilizzando le residue
disponibilita' di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni,
presenti, per l'anno 2000, sui capitoli di bilancio dei comuni interessati e la regione Piemonte e'
autorizzata ad utilizzare le economie derivanti dai ribassi d'asta, fino alla concorrenza di 2
miliardi di lire, relativi all'esecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 2
del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
1995, n. 22, e successive modificazioni.
I comuni interessati sono autorizzati a versare le predette disponibilita' all'entrata del
bilancio regionale perche' siano riassegnate allo scopo. Per le aree su cui insistono gli immobili
da demolire, l'onere della demolizione e' posto a carico dei bilanci comunali e le aree sono
acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni medesimi. 8. I professionisti che risultavano
iscritti negli appositi albi, collegi o ordini professionali alla data del 20 luglio 1997, possono,
nei limiti delle risorse disponibili, accedere ai finanziamenti di cui all'articolo 4-quinquies del
decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n.
228, e successive modificazioni.
Art. 7-ter. Competenze della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di
Bolzano 1. L'attuazione del presente decreto avviene nel rispetto delle competenze previste dallo
statuto della regione Valle d'Aosta, dalle relative norme di attuazione e dall'articolo 16 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' nel rispetto di quanto stabilito in materia dagli statuti
speciali delle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle relative norme di attuazione.
Art. 8.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.







