Decreto Ministro dell'Interno 6 marzo 2001
(GU n. 65 del 19-3-2001)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto il proprio decreto 18 marzo 1996 recante norme di sicurezzaper la costruzione e
l'esercizio degli impianti sportivi;
Visto il proprio decreto 19 agosto 1996 recante approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e
di pubblico spettacolo;
Ritenuto necessario apportare al citato decreto ministeriale 19 agosto 1996 integrazioni e
modifiche relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale che in particolare
vengono svolti all'interno di impianti sportivi, nonche' all'affollamento delle sale da ballo e
discoteche;
Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui agli
articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Decreta:
I sotto riportati punti dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 sono modificati
ed integrati come di seguito riportato:
Art. 1.
Disposizioni riguardanti gli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale
1. Sistemazione dei posti a sedere.
Il penultimo capoverso del punto 3.2 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 e'
sostituito dal seguente:
"Nei locali non provvisti di posti a sedere fissi, e' consentito l'impiego temporaneo di
sedie purche' collegate rigidamente tra loro in file. Ciascuna fila puo' contenere al massimo 10
sedie in gruppi di 10 file.".
2. Sistemazione dei posti in piedi.
Al punto 3.3 dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 va aggiunto il seguente
capoverso:
"In caso di utilizzo di impianti sportivi per manifestazioni occasionali a carattere non
sportivo, la sistemazione del pubblico in piedi nell'area destinata all'attivita' sportiva e'
consentita fino ad un massimo di 20 spettatori ogni 10 mq di superficie all'uopo destinata.".
3. Locali multiuso.
Il secondo capoverso del titolo X dell'allegato al decreto ministeriale 19 agosto 1996 e'
sostituito dal seguente:
"Nel caso di utilizzo di impianti sportivi per lo svolgimento occasionale di intrattenimenti
e spettacoli, si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 18 marzo 1996 per quanto
attiene la distribuzione del pubblico sulle tribune, mentre per la sistemazione del pubblico
nell'area destinata all'attivita' sportiva si applicano le disposizioni del decreto ministeriale 19
agosto 1996 con le modifiche ed integrazioni apportate nel presente decreto. La capienza del
pubblico in tale area dovrà in ogni caso essere verificata sulla base della larghezza delle vie di
esodo a servizio della stessa e della capacità di deflusso prevista per gli impianti sportivi dal
decreto ministeriale 18 marzo 1996 (50 per impianti al chiuso e 250 per impianti all'aperto)".
Art. 2.
Disposizioni sull'affollamento dei locali
1. Il capoverso di cui alla lettera b) del punto 4.1 dell'allegato al decreto
ministeriale 19 agosto 1996 e' sostituito dal seguente:
"b) Nei locali di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), pari a quanto risulta dal calcolo in
base ad una densità di affollamento di 0,7 persone al metro quadrato.".
2. Dopo il capoverso di cui al comma precedente, e' aggiunto il seguente:
"c) Nelle sale da ballo e discoteche di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), pari a quanto
risulta dal calcolo in base ad una densità di affollamento di 1,2 persone al metro quadrato".
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 2001
Il Ministro: Bianco







