Decreto Legislativo del Governo del 17 agosto 1999, n. 334
Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incendi rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 28 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive
modifiche;
Vista la legge 19 maggio 1997, n. 137;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16
aprile 1999;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 23 luglio 1999;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, della sanità, dell'interno, dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e per gli affari regionali;
emana il seguente decreto legislativo:
CAPO I - PRINCIPI GENERALI
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti
connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per
l'ambiente.
2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad
adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente decreto secondo le
previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
3. Le disposizioni del presente decreto recanti obblighi o adempimenti a carico del gestore
nei confronti delle regioni o degli organi regionali si intendono riferite per le province autonome
di Trento e di Bolzano, alla provincia autonoma territorialmente competente; quelle che rinviano a
organi tecnici regionali o interregionali si intendono riferite agli enti, agli organismi e alle
strutture provinciali competenti secondo il rispettivo ordinamento.
Art. 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose" la presenza
di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che si reputa possano essere
generate, in caso di perdita di controllo di un processo industriale, in quantità uguale o
superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1, si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 5.
4. Salvo che non sia diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai
seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato nella Gazzetta
ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta ufficiale
n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità 23 dicembre 1993, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio 1996,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
159 del 9 luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Art. 3 - Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "stabilimento", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono
presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le
attività comuni o connesse;
b) "impianto", un'unità tecnica all'interno di uno stabilimento, in cui sono prodotte,
utilizzate, manipolate o depositate sostanze pericolose. Comprende tutte le apparecchiature, le
strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie particolari, le
banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe,
galleggianti o meno, necessari per il funzionamento dell'impianto;
c) "deposito", la presenza di una certa quantità di sostanze pericolose a scopo di
immagazzinamento, deposito per custodia in condizioni di sicurezza o stoccaggio;
d) "gestore", la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o
l'impianto;
e) "sostanze pericolose", le sostanze, miscele o preparati elencati nell'allegato I, parte 1,
o rispondenti ai criteri fissati nell'allegato I, parte 2, che sono presenti come materie prime,
prodotti, sottoprodotti, residui o prodotti intermedi, ivi compresi quelli che possono
ragionevolmente ritenersi generati in caso di incidente;
f) "incidente rilevante", un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande
entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verificano durante l'attività di uno stabilimento di
cui all'articolo 2, comma 1, e che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la
salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano
una o più sostanze pericolose;
g) "pericolo", la proprietà intrinseca di una sostanza pericolosa o della situazione fisica
esistente in uno stabilimento di provocare danni per la salute umana o per l'ambiente;
h) "rischio", la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in
circostanze specifiche.
Art. 4 - Esclusioni
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:
a) gli stabilimenti, gli impianti o i depositi militari;
b) i pericoli connessi alle radiazioni ionizzanti;
c) il trasporto di sostanze pericolose e il deposito temporaneo intermedio su strada, per
idrovia interna e marittima o per via aerea;
d) il trasporto di sostanze pericolose in condotta, comprese le stazioni di pompaggio, al di
fuori degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1;
e) l'attività delle industrie estrattive di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624, consistente nella prospezione ed estrazione di minerali in miniere e cave o mediante
perforazione;
f) le discariche di rifiuti.
g) il trasporto di sostanze pericolose per ferrovia, nonché le soste tecniche temporanee
intermedie, dall'accettazione alla riconsegna delle merci e le operazioni di composizione e
scomposizione dei treni condotte negli scali di smistamento ferroviario, ad eccezione degli scali
merci terminali di ferrovia di cui al comma 2;
h) gli scali merci terminali di ferrovia individuati secondo le tipologie di cui all'allegato
I del decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
261 del 7 novembre 1998, che svolgono in modo non occasionale le attività ivi menzionate, per i
quali restano validi gli obblighi, gli adempimenti e i termini di adeguamento di cui agli articoli
2, 3, 4 del citato decreto 20 ottobre 1998.
2. Gli scali merci terminali di ferrovie rientrano nella disciplina del presente decreto:
a) quando svolgono attività di carico, scarico o travaso di sostanze pericolose presenti in
quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I nei o dai carri ferroviari sotto
forma sfusa o in recipienti o in colli fino a un volume massimo di 450 litri e a una massa massima
di 400 chilogrammi;
b) quando effettuano, in aree appositamente attrezzate, una specifica attività di deposito,
diversa da quelle proprie delle fasi di trasporto, dall'accettazione alla riconsegna delle sostanze
pericolose presenti in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Nei porti industriali e petroliferi si applica la normativa del presente decreto con gli
adattamenti richiesti dalla peculiarità delle attività portuali, definiti in un regolamento
interministeriale da adottarsi di concerto tra il Ministro dell'ambiente, quello dei trasporti e
della navigazione e quello della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto. Il regolamento dovrà garantire livelli di sicurezza equivalenti a quelli
stabiliti, in particolare specificando le modalità del rapporto di sicurezza, del piano di
emergenza e dei sistemi di controllo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento
continuano ad applicarsi, per i porti industriali e petroliferi, le normative vigenti in materia di
rischi industriali e di sicurezza.
CAPO II - ADEMPIMENTI DEL GESTORE DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTI
RILEVANTI
Art. 5 - Obblighi generali del gestore
1. Il gestore è tenuto a prendere tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti
e a limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, nel rispetto dei principi del presente
decreto e delle normative vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e di tutela della
popolazione e dell'ambiente.
2. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti
sostanze pericolose in quantità inferiori a quelle indicate nell'allegato I, oltre a quanto
previsto al comma 1, è altresì tenuto a provvedere all'individuazione dei rischi di incidenti
rilevanti, integrando il documento di valutazione dei rischi di cui al decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni; all'adozione delle appropriate
misure di sicurezza e all'informazione, alla formazione, all'addestramento ed all'equipaggiamento
di coloro che lavorano in situ come previsto dal decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998.
3. Il gestore degli stabilimenti industriali di cui all'allegato A in cui sono presenti
sostanze in quantità superiori ai valori di soglia di cui al punto 3, dell'allegato B e, per le
sostanze e categorie elencate nell'allegato I, in quantità inferiori ai valori di soglia ivi
riportati deve:
a) presentare una relazione, redatta, fino all'adozione del decreto previsto all'articolo 8,
comma 4, secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
marzo 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, contenente le
informazioni relative al processo produttivo, alle sostanze pericolose presenti, alla valutazione
dei rischi di incidente rilevante, all'adozione di misure di sicurezza appropriate,
all'informazione, formazione, addestramento ed equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, così
come previsto dal citato decreto ministeriale 16 marzo 1998, nonché la scheda di informazione di
cui all'allegato V. La relazione e la scheda sono presentate alla regione territorialmente
competente e al prefetto entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
aggiornate ogni cinque anni.
b) predisporre il piano di emergenza interno con le modalità e i contenuti minimi previsti
dall'articolo 11.
Art. 6 - Notifica
1. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, oltre a quanto disposto agli
articoli 7 e 8, è obbligato a trasmettere al Ministero dell'ambiente, alla regione, alla provincia,
al comune, al prefetto e al Comitato tecnico regionale o interregionale del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, integrato ai sensi dell'articolo 19 e d'ora in avanti denominato Comitato, una
notifica entro i seguenti termini:
a) centottanta giorni prima dell'inizio della costruzione, per gli stabilimenti nuovi;
b) entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli stabilimenti
preesistenti.
2. La notifica, sottoscritta nelle forme dell'autocertificazione con le modalità e gli
effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche, deve contenere le seguenti
informazioni:
a) il nome o la ragione sociale del gestore e l'indirizzo completo dello stabilimento;
b) la sede o il domicilio del gestore, con l'indirizzo completo;
c) il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa da quella
di cui alla lettera a);
d) le notizie che consentano di individuare le sostanze pericolose o la categoria di sostanze
pericolose, la loro quantità e la loro forma fisica;
e) l'attività, in corso o prevista, dell'impianto o del deposito;
f) l'ambiente immediatamente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che
potrebbero causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
3. Il gestore degli stabilimenti che, per effetto di modifiche all'allegato I, parte 1, o per
effetto di modifiche tecniche disposte con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, o per
effetto di mutamento della classificazione di sostanze pericolose rientrano nel campo di
applicazione del presente decreto deve espletare i prescritti adempimenti entro un anno dalla data
di entrata in vigore delle suddette modifiche ovvero dal recepimento delle relative disposizioni
comunitarie.
4. In caso di chiusura definitiva dell'impianto o del deposito ovvero, in caso di aumento
significativo della quantità e di modifica significativa della natura o dello stato fisico delle
sostanze pericolose presenti, il gestore informa immediatamente il Ministero dell'ambiente, la
regione, la provincia, il Comitato, il comune, il prefetto e il Comando provinciale dei Vigili del
fuoco, competenti per territorio.
5. Il gestore, contestualmente alla notifica di cui al comma 2, invia al Ministero
dell'ambiente, alla regione, al sindaco e al prefetto competenti per territorio le informazioni di
cui all'allegato V.
6. Il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può allegare alla notifica
di cui al comma 2 le certificazioni o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia
ambientale e di sicurezza e quanto altro eventualmente predisposto in base a regolamenti comunitari
volontari, come ad esempio il Regolamento (CEE) 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993,
sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di
ecogestione e audit, e norme tecniche internazionali.
Art. 7 - Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti
1. Al fine di promuovere costanti miglioramenti della sicurezza e garantire un elevato
livello di protezione dell'uomo e dell'ambiente con mezzi, strutture e sistemi di gestione
appropriati, il gestore degli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, deve redigere, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un documento che definisce la propria
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando allo stesso il programma adottato per
l'attuazione del sistema di gestione della sicurezza.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori degli
stabilimenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono attuare il
sistema di gestione della sicurezza, previa consultazione del rappresentante della sicurezza di cui
al decreto legislativo n.626 del 1994, e successive modifiche, secondo quanto previsto
dall'allegato III.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza unificata
prevista dall'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, linee guida per l'attuazione del sistema di
gestione della sicurezza, secondo le indicazioni dell'allegato III alle quali il gestore degli
stabilimenti di cui al comma 1 deve adeguarsi entro il termine previsto per il primo riesame,
successivo all'emanazione del predetto decreto, del documento di cui al comma 1.
4. Il documento di cui al comma 1 deve essere depositato presso lo stabilimento e riesaminato
ogni due anni sulla base delle linee guida definite con i decreti previsti al comma 3; esso resta a
disposizione delle autorità competenti di cui agli articoli 21 e 25.
5. Il gestore di nuovi stabilimenti adempie a quanto stabilito dal comma 2 contestualmente
all'inizio dell'attività.
Art. 8 - Rapporto di sicurezza
1. Per gli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità uguali o
superiori a quelle indicate nell'allegato I, parti 1 e 2, colonna 3, il gestore è tenuto a redigere
un rapporto di sicurezza.
2. Il rapporto di sicurezza di cui il documento previsto dall'articolo 7, comma 1, è parte
integrante, deve evidenziare che:
a) è stato adottato il sistema di gestione della sicurezza;
b) i pericoli di incidente rilevante sono stati individuati e sono state adottate le misure
necessarie per prevenirli e per limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente;
c) la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la manutenzione di qualsiasi impianto,
deposito, attrezzatura e infrastruttura, connessi con il funzionamento dello stabilimento, che
hanno un rapporto con i pericoli di incidente rilevante nello stesso, sono sufficientemente sicuri
e affidabili; per gli stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 6, anche le misure complementari
ivi previste;
d) sono stati predisposti i piani d'emergenza interni e sono stati forniti all'autorità
competente di cui all'articolo 20 gli elementi utili per l'elaborazione del piano d'emergenza
esterno al fine di prendere le misure necessarie in caso di incidente rilevante.
3. Il rapporto di sicurezza contiene anche le informazioni che possono consentire di prendere
decisioni in merito all'insediamento di nuovi stabilimenti o alla costruzione di insediamenti
attorno agli stabilimenti già esistenti.
4. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza
Stato-regioni, sono definiti, secondo le indicazioni dell'allegato II e tenuto conto di quanto già
previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 1989, i criteri, i dati e
le informazioni per la redazione del rapporto di sicurezza nonché della relazione prevista
all'articolo 5, comma 3, i criteri per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidenti, nonché i criteri di valutazione del rapporto medesimo; fino all'emanazione di
tali decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati
ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
5. Al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal
presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di
altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il
rapporto di sicurezza.
6. Il rapporto di sicurezza è inviato all'autorità competente preposta alla valutazione dello
stesso così come previsto all'articolo 21, entro i seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima dell'inizio dell'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) per gli stabilimenti preesistenti, non soggetti alle disposizioni del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto;
d) in occasione del riesame periodico di cui al comma 7, lettere a) e b).
7. Il gestore, fermo restano l'obbligo di riesame biennale di cui all'articolo 7, comma 4,
deve riesaminare il rapporto di sicurezza:
a) almeno ogni cinque anni;
b) nei casi previsti dall'articolo 10;
c) in qualsiasi altro momento, a richiesta del Ministero dell'ambiente, eventualmente su
segnalazione della regione interessata, qualora fatti nuovi lo giustifichino, o in considerazione
delle nuove conoscenze tecniche in materia di sicurezza derivanti dall'analisi degli incidenti, o,
in misura del possibile, dei semincidenti o dei nuovi sviluppi delle conoscenze nel campo della
valutazione dei pericoli o a seguito di modifiche legislative o delle modifiche degli allegati
previste dall'articolo 15, comma 2.
8. Il gestore deve comunicare immediatamente alle autorità di cui al comma 6 se il riesame
del rapporto di sicurezza di cui al comma 7 comporti o meno una modifica dello stesso.
9. Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 22, comma 2, il gestore
predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da
trasmettere alla regione territorialmente competente ai fini dell'accessibilità al pubblico.
10. Il Ministero dell'ambiente, quando il gestore comprova che determinate sostanze presenti
nello stabilimento o che una qualsiasi parte dello stabilimento stesso si trovano in condizioni
tali da non poter creare alcun pericolo di incidente rilevante, dispone, in conformità ai criteri
di cui all'allegato VII, la limitazione delle informazioni che devono figurare nel rapporto di
sicurezza alla prevenzione dei rimanenti pericoli di incidenti rilevanti e alla limitazione delle
loro conseguenze per l'uomo e per l'ambiente, dandone comunicazione alle autorità destinatarie del
rapporto di sicurezza.
11. Il Ministero dell'ambiente trasmette alla Commissione europea l'elenco degli stabilimenti
di cui al comma 10 e le motivazioni della limitazione delle informazioni.
Art. 9 - Nuovi stabilimenti: rapporti di sicurezza
1. Chiunque intende realizzare uno degli stabilimenti di cui all'articolo 8, comma 1, prima
di dare inizio alla costruzione degli impianti, oltre a tutte le autorizzazioni previste dalla
legislazione vigente, deve ottenere il nulla osta di fattibilità di cui all'articolo 21, comma 3; a
tal fine, fa pervenire all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1 un rapporto preliminare di
sicurezza. La concessione edilizia non può essere rilasciata in mancanza del nulla osta di
fattibilità.
2. Prima di dare inizio all'attività, il gestore, al fine di ottenere il parere tecnico
conclusivo, presenta all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, il rapporto di sicurezza,
integrando eventualmente quello preliminare.
3. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 21, comma 3, il gestore può
presentare all'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, una perizia giurata che attesti:
a) la veridicità e la completezza delle informazioni;
b) la conformità delle misure di sicurezza previste alle prescrizioni generali stabilite dal
decreto di cui all'articolo 8, comma 4.
4. Trascorsi due mesi dalla presentazione della perizia giurata di cui al comma 3, senza che
l'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, si sia pronunciata o abbia richiesto chiarimenti o
documentazione integrativa, il gestore può dare inizio all'attività.
Art. 10 - Modifiche di uno stabilimento
1. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modifiche di impianti e di
depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che
potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio.
2. Il gestore deve, secondo le procedure e i termini fissati nel decreto di cui al comma 1:
a) riesaminare e, se necessario, modificare la politica di prevenzione degli incidenti
rilevanti, i sistemi di gestione nonché le procedure di cui agli articoli 6 e 8 e trasmettere alle
autorità competenti tutte le informazioni utili;
b) riesaminare e, se necessario, modificare il rapporto di sicurezza e trasmettere alle
autorità competenti tutte le informazioni utili prima di procedere alle modifiche, secondo le
procedure previste dall'articolo 9, per i nuovi stabilimenti;
c) comunicare la modifica all'autorità competente in materia di valutazione di impatto
ambientale, che si deve pronunciare entro un mese, ai fini della verifica di assoggettabilità alla
procedura prevista per tale valutazione.
Art. 11 - Piano di emergenza interno
1. Per tutti gli stabilimenti soggetti alle disposizioni dell'articolo 8 il gestore è tenuto
a predisporre, previa consultazione del personale che lavora nello stabilimento, il piano di
emergenza interno da adottare nello stabilimento nei seguenti termini:
a) per gli stabilimenti nuovi, prima di iniziare l'attività;
b) per gli stabilimenti esistenti, non ancora soggetti al decreto del Presidente della
Repubblica n. 175 del 1988, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) per gli altri stabilimenti preesistenti già assoggettati alla disciplina prevista dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 1988 entro tre mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Il piano di emergenza interno deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato
IV, punto 1, ed è predisposto allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne
i danni per l'uomo, per l'ambiente e per le cose;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di emergenza interno deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario,
riveduto ed aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nello
stabilimento, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve
tenere conto dei cambiamenti avvenuti nello stabilimento e nei servizi di emergenza, dei progressi
tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.
4. Il gestore deve trasmettere al prefetto e alla provincia, entro gli stessi termini di cui
al comma 1, tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza di cui
all'articolo 20 secondo la rispettiva competenza.
5. Il Ministro dell'ambiente provvede, con regolamento da adottarsi sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge del 23 agosto 1988, n. 400, a disciplinare le forme di consultazione, di cui
ai commi 1 e 3, del personale che lavora nello stabilimento.
Art. 12 - Effetto domino
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il Ministero dell'ambiente, sentiti la regione interessata e il Comitato, in base alle
informazioni ricevute dai gestori a norma dell'articolo 6 e dell'articolo 8:
a) individua gli stabilimenti tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, per i quali la
probabilità o possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a
causa del luogo, della vicinanza degli stabilimenti stessi e dell'inventario delle sostanze
pericolose presenti in essi;
b) accerta che avvenga lo scambio, fra i gestori, delle informazioni necessarie per
consentire di riesaminare, ed eventualmente modificare, in considerazione della natura e
dell'entità del pericolo globale di incidente rilevante, i rispettivi sistemi di gestione della
sicurezza, i rapporti di sicurezza ed i piani di emergenza interni e la diffusione delle
informazioni alla popolazione.
2. I gestori degli stabilimenti di cui al comma 1 devono trasmettere al prefetto e alla
provincia entro quattro mesi dall'individuazione del possibile effetto domino, le informazioni
necessarie per gli adempimenti di competenza di cui all'articolo 20.
Art. 13 - Aree ad elevata concentrazione di stabilimenti
1. In attesa di quanto previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, il Ministero dell'ambiente, sentita la regione interessata e il Comitato:
a) individua le aree ad elevata concentrazione di stabilimenti sulla base dei criteri
stabiliti dal decreto di cui al comma 2 e sulla base delle informazioni di cui all'articolo 12,
comma 2;
b) coordina fra tutti i gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli
articoli 6 e 8, presenti nell'area, avvalendosi del Comitato:
1) lo scambio delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo
globale di incidenti rilevanti ed acquisisce e fornisce ai gestori stessi ogni altra informazione
utile ai fini della valutazione dei rischi dell'area, compresi studi di sicurezza relativi agli
altri stabilimenti esistenti nell'area in cui sono presenti sostanze pericolose;
2) la predisposizione, da parte dei gestori degli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui
agli articoli 6 e 8, anche mediante consorzio, di uno studio di sicurezza integrato dell'area,
aggiornato nei tempi e con le modalità di cui all'articolo 8, comma 6;
c) predispone, nelle aree di cui alla lettera a), anche sulla base delle indicazioni
contenute nello studio di sicurezza integrato di cui al comma 1, lettera b), numero 2), un piano di
intervento nel quale sono individuate le misure urgenti atte a ridurre o eliminare i fattori di
rischio.
2. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,
della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza
Stato-regioni, sono stabiliti:
a) i criteri per l'individuazione e la perimetrazione delle aree ad elevata concentrazione di
stabilimenti pericolosi, nelle quali il possibile effetto domino coinvolga gruppi di stabilimenti;
b) le procedure per lo scambio delle informazioni fra i gestori e per la predisposizione e la
valutazione dello studio di sicurezza integrato;
c) le procedure per la diffusione delle informazioni alla popolazione;
d) le linee guida per la predisposizione dei piani d'intervento di cui al comma 1, lettera
c).
Art. 14 - Controllo dell'urbanizzazione
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei
lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'interno, dell'ambiente, dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con la Conferenza Stato-regioni, stabilisce, per le zone interessate da
stabilimenti a rischio di incidente rilevante che rientrano nel campo di applicazione del presente
decreto, requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione territoriale, con riferimento
alla destinazione e utilizzazione dei suoli che tengano conto della necessità di mantenere le
opportune distanze tra stabilimenti e zone residenziali nonché degli obiettivi di prevenire gli
incidenti rilevanti o di limitarne le conseguenze, per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui all'articolo 10, comma 1;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio,
vie di comunicazione, luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l'ubicazione o
l'insediamento o l'infrastruttura possono aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente
rilevante.
2. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 1, all'emanazione del decreto provvede,
entro i successivi tre mesi, il Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. Entro tre mesi dall'adozione del decreto di cui al comma 1 o di quello di cui al comma 2,
gli enti territoriali apportano, ove necessario, le varianti ai piani territoriali di coordinamento
provinciale e agli strumenti urbanistici. La variante è approvata in base alle procedure
individuate dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447.
Trascorso il termine di cui sopra senza che sia stata adottata la variante, la concessione o
l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono rilasciate qualora
il progetto sia conforme ai requisiti di sicurezza previsti dai decreti di cui al comma 1 o al
comma 2, previo parere tecnico dell'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, sui rischi
connessi alla presenza dello stabilimento, basato sullo studio del caso specifico o su criteri
generali.
4. Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2 senza che siano stati adottati i provvedimenti ivi
previsti, la concessione o l'autorizzazione per gli interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e
c), sono rilasciate, previa valutazione favorevole dell'autorità competente di cui all'articolo 21,
comma 1, in ordine alla compatibilità della localizzazione degli interventi con le esigenze di
sicurezza.
5. Sono fatte salve le concessioni edilizie già rilasciate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
6. In caso di stabilimenti esistenti ubicati vicino a zone frequentate dal pubblico, zone
residenziali e zone di particolare interesse naturale il gestore deve, altresì, adottare misure
tecniche complementari per contenere i rischi per le persone e per l'ambiente, utilizzando le
migliori tecniche disponibili. A tal fine il Comune invita il gestore di tali stabilimenti a
trasmettere, entro tre mesi, all'autorità competente di cui all'articolo 21, comma 1, le misure che
intende adottare; tali misure vengono esaminate dalla stessa autorità nell'ambito dell'istruttoria
di cui all'articolo 21.
CAPO III - COMPETENZE
Art. 15 - Funzioni del Ministero dell'ambiente
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Conferenza
unificata, sono stabilite le norme tecniche di sicurezza per la prevenzione di rischi di incidenti
rilevanti, le modalità con le quali il gestore deve procedere all'individuazione di tali rischi,
all'adozione delle appropriate misure di sicurezza, all'informazione, all'addestramento e
all'equipaggiamento di coloro che lavorano in situ, i criteri di valutazione dei rapporti di
sicurezza, i criteri di riferimento per l'adozione di iniziative specifiche in relazione ai diversi
tipi di incidente, nonché i criteri per l'individuazione delle modifiche alle attività industriali
che possono avere implicazioni per i rischi di incidenti rilevanti; fino all'emanazione di tali
decreti valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai decreti ministeriali emanati
sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e
successive modifiche.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, previa comunicazione al Ministero della sanità, al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'interno, si provvede
al recepimento di ulteriori direttive tecniche di modifica degli allegati, ai sensi dell'articolo
20 della legge 16 aprile 1987, n. 183; il decreto è emanato di concerto con i Ministri
dell'interno, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ogni qualvolta la
nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento.
3. Il Ministero dell'ambiente:
a) comunica agli Stati membri relativamente agli stabilimenti di cui all'articolo 8 vicini al
loro territorio nei quali possa verificarsi un incidente rilevante con effetti transfrontalieri
tutte le informazioni utili perché lo Stato membro possa applicare tutte le misure connesse ai
piani di emergenza interni ed esterni e all'urbanizzazione;
b) informa tempestivamente la Commissione europea sugli incidenti rilevanti verificatisi sul
territorio nazionale e che rispondano ai criteri riportati nell'allegato VI, parte I, e comunica,
non appena disponibili, le informazioni che figurano nell'Allegato VI, parte II;
c) presenta alla Commissione europea una relazione triennale secondo la procedura prevista
dalla direttiva 91/692/CEE, del Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la
razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti
l'ambiente, per gli stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6 e 8.
4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse finanziarie
previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente (ANPA), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e
la banca dati sugli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della
sicurezza.
5. Il Ministero dell'ambiente, per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente decreto,
può avvalersi anche della segreteria tecnica già ivi istituita presso il Servizio inquinamento
atmosferico e acustico e per le industrie a rischio.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione delle norme tecniche di attuazione
previste dal presente decreto, può convocare, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990,
n.241, una conferenza di servizi con la partecipazione, a fini esclusivamente consultivi, di un
rappresentante per ciascuno degli organi tecnici prevesti all'articolo 17, di due rappresentanti
delle associazioni degli industriali nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di un rappresentante delle organizzazioni sindacali maggiormente rapresentative e
di un rappresentante delle associazioni ambientali di interesse nazionale riconosciute tali ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
Art. 16 - Funzioni d'indirizzo
1. Su proposta del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono adottati atti di indirizzo e
coordinamento ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, al fine di stabilire
criteri uniformi:
a) per l'individuazione dell'effetto domino di cui all'articolo 12;
b) per l'individuazione delle aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13;
c) relativi alle misure di controllo di cui all'articolo 25;
d) diretti alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti per l'elaborazione dei
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica di cui all'articolo 21.
Art. 17 - Organi tecnici
1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto i ministeri competenti si avvalgono, in
relazione alle specifiche competenze, dell'ANPA, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e del Corpo nazionale dei
Vigili del fuoco (CNVVF) i quali, nell'ambito delle ordinarie disponibilità dei propri bilanci,
possono elaborare e promuovere anche programmi di formazione in materia di rischi di incidenti
rilevanti.
2. L'ISPESL armonizza il procedimento di omologazione degli impianti, ai sensi della legge 12
agosto 1982, n. 597, in cui sono presenti le sostanze dell'allegato I, parte I e II, con le norme
tecniche del presente decreto in materia di sicurezza.
Art. 18 - Competenze della Regione
1. La regione disciplina, ai sensi dell'articolo 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, l'esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti rilevanti. A tal fine la
regione:
a) individua le autorità competenti titolari delle funzioni amministrative e dei
provvedimenti discendenti dall'istruttoria tecnica e stabilisce le modalità per l'adozione degli
stessi, prevedendo la semplificazione dei procedimenti ed il raccordo con il procedimento di
valutazione di impatto ambientale;
b) definisce le modalità per il coordinamento dei soggetti che procedono all'istruttoria
tecnica, raccordano le funzioni dell'ARPA con quelle del comitato tecnico regionale di cui
all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e degli altri
organismi tecnici coinvolti nell'istruttoria, nonché nel rispetto di quanto previsto all'articolo
25, le modalità per l'esercizio della vigilanza e del controllo;
c) definisce le procedure per l'adozione degli interventi di salvaguardia dell'ambiente e del
territorio in relazione alla presenza di stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 19 - Composizione e funzionamento del Comitato tecnico regionale o
interregionale
1. Fino all'emanazione da parte delle regioni della disciplina di cui all'articolo 18, il
comitato tecnico regionale, di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e a formulare le relative
conclusioni con le modalità previste all'articolo 21.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti previsti dal comma 1 il Comitato è integrato, nei
limiti delle risorse finanziarie previste dalla legislazione vigente, dal comandante provinciale
dei Vigili del fuoco competente per territorio, ove non sia già componente, nonché da soggetti
dotati di specifica competenza nel settore e, precisamente:
a) due rappresentanti dell'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente territorialmente
competente, ove costituita;
b) due rappresentanti del dipartimento periferico dell'ISPESL territorialmente competente;
c) un rappresentante della regione territorialmente competente;
d) un rappresentante della provincia territorialmente competente;
e) un rappresentante del comune territorialmente competente.
3. Per ogni componente titolare è nominato un supplente.
4. Il Comitato è costituito validamente con la presenza dei due terzi dei componenti e
delibera a maggioranza dei presenti.
5. Il Comitato può avvalersi del supporto tecnico-scientifico di enti e istituzioni pubbliche
competenti.
CAPO IV - PROCEDURE
Art. 20 - Piano di emergenza esterno
1. Per gli stabilimenti di cui all'articolo 8, al fine di limitare gli effetti dannosi
derivanti da incidenti rilevanti, sulla scorta delle informazioni fornite dal gestore ai sensi
degli articoli 11 e 12, delle conclusioni dell'istruttoria, ove disponibili, delle linee guida
previste dal comma 4, nonché delle eventuali valutazioni formulate dal Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri - il prefetto, d'intesa con le
regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione e nell'ambito delle
disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, predispone il piano di emergenza
esterno allo stabilimento e ne coordina l'attuazione. Il piano è comunicato al Ministero
dell'ambiente, ai sindaci, alla regione e alla provincia competenti per territorio, al Ministero
dell'interno ed al Dipartimento della protezione civile. Nella comunicazione al Ministero
dell'ambiente devono essere segnalati anche gli stabilimenti di cui all'articolo 15, comma 3,
lettera a).
2. Il piano di cui al comma 1 deve essere elaborato tenendo conto almeno delle indicazioni di
cui all'allegato IV, punto 2, ed essere elaborati allo scopo di:
a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne
i danni per l'uomo, per l'ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere l'uomo e l'ambiente dalle conseguenze
di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente la popolazione e le autorità locali competenti;
d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.
3. Il piano di cui al comma 1 deve essere riesaminato, sperimentato e, se necessario,
riveduto ed aggiornato nei limiti delle risorse previste dalla legislazione vigente, dal prefetto
ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione deve tenere conto dei
cambiamenti avvenuti negli stabilimenti e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle
nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti; della revisione
del piano viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente.
4. Il Dipartimento della protezione civile stabilisce, d'intesa con la Conferenza unificata,
per le finalità di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, le linee guida per la predisposizione
del piano di emergenza esterna, provvisorio o definitivo, e per la relativa informazione alla
popolazione. Inoltre, ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti
territoriali e locali definite dalla vigente legislazione, il Dipartimento della protezione civile
verifica che l'attivazione del piano avvenga in maniera tempestiva da parte dei soggetti competenti
qualora accada un incidente rilevante o un evento incontrollato di natura tale che si possa
ragionevolmente prevedere che provochi un incidente rilevante.
5. Per le aree ad elevata concentrazione di cui all'articolo 13, il prefetto, d'intesa con la
regione e gli enti locali interessati, redige anche il piano di emergenza esterno dell'area
interessata; fino all'emanazione del nuovo piano di emergenza esterno vale quello già emanato in
precedenza.
6. Il Ministro dell'ambiente provvede a disciplinare, con regolamento da adottarsi ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le forme di consultazione della
popolazione sui piani di cui al comma 1.
7. Le disposizioni del presente articolo restano in vigore fino all'attuazione dell'articolo
72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998.
Art. 21 - Procedura per la valutazione del rapporto di sicurezza
1. Il Comitato provvede fino all'emanazione da parte delle regioni della specifica disciplina
prevista dall'articolo 18, a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla
presentazione del rapporto di sicurezza ai sensi dell'articolo 8 e adotta altresì il provvedimento
conclusivo.
2. Per gli stabilimenti esistenti il Comitato, ricevuto il rapporto di sicurezza, avvia
l'istruttoria e, esaminato il rapporto di sicurezza, esprime le valutazioni di propria competenza
entro il termine di quattro mesi dall'avvio dell'istruttoria, termine comprensivo dei necessari
sopralluoghi ed ispezioni, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di informazioni
supplementari, che non possono essere comunque superiori a due mesi. Nell'atto che conclude
l'istruttoria vengono indicate le valutazioni tecniche finali, le eventuali prescrizioni
integrative e, qualora le misure adottate dal gestore per la prevenzione e la riduzione di
incidenti rilevanti siano nettamente insufficienti, viene prevista la limitazione o il divieto di
esercizio.
3. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche individuate con il decreto di cui all'articolo
10, il Comitato avvia l'istruttoria all'atto del ricevimento del rapporto preliminare di sicurezza.
Il Comitato, esaminato il rapporto preliminare di sicurezza, effettuati i sopralluoghi
eventualmente ritenuti necessari, rilascia il nulla-osta di fattibilità, eventualmente condizionato
ovvero, qualora l'esame del rapporto preliminare abbia rilevato gravi carenze per quanto riguarda
la sicurezza, formula la proposta di divieto di costruzione, entro quattro mesi dal ricevimento del
rapporto preliminare di sicurezza, fatte salve le sospensioni necessarie all'acquisizione di
informazioni supplementari, non superiori comunque a due mesi. A seguito del rilascio del
nulla-osta di fattibilità il gestore trasmette al Comitato il rapporto definitivo di sicurezza
relativo al progetto particolareggiato. Il Comitato, esaminato il rapporto definitivo di sicurezza,
esprime il parere tecnico conclusivo entro quattro mesi dal ricevimento del rapporto di sicurezza,
comprensivo dei necessari sopralluoghi ed ispezioni. Nell'atto che conclude l'istruttoria vengono
indicate le valutazioni tecniche finali, le proposte di eventuali prescrizioni integrative e,
qualora le misure che il gestore intende adottare per la prevenzione e la riduzione di incidenti
rilevanti risultino nettamente inadeguate ovvero non siano state fornite le informazioni richieste,
viene eventualmente previsto il divieto di inizio di attività.
4. Gli atti adottati dal Comitato ai sensi dei commi 2 e 3 vengono trasmessi al Ministero
dell'ambiente, al Ministero dell'interno, alla regione, al prefetto, al sindaco, nonché, per
l'applicazione della normativa antincendi, al Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente
per territorio.
5. Il gestore dello stabilimento partecipa, anche a mezzo di un tecnico di sua fiducia,
all'istruttoria tecnica prevista dal presente decreto. La partecipazione può avvenire attraverso
l'accesso agli atti del procedimento, la presentazione di eventuali osservazioni scritte e
documentazioni integrative, la presenza in caso di ispezioni o sopralluoghi nello stabilimento.
Qualora ritenuto necessario dal Comitato, il gestore può essere chiamato a partecipare alle
riunioni del Comitato stesso.
Art. 22 - Informazioni sulle misure di sicurezza
1. Le informazioni e i dati relativi agli stabilimenti raccolti dalle autorità pubbliche in
applicazione del presente decreto possono essere utilizzati solo per gli scopi per i quali sono
stati richiesti.
2. La regione provvede affinché il rapporto di sicurezza, di cui all'articolo 8 e lo studio
di sicurezza integrato di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 2), siano accessibili
alla popolazione interessata. Il gestore può chiedere alla regione di non diffondere le parti del
rapporto che contengono informazioni riservate di carattere industriale, commerciale o personale o
che si riferiscono alla pubblica sicurezza o alla difesa nazionale. In tali casi la regione mette a
disposizione della popolazione la versione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8, comma
10.
3. E' vietata la diffusione dei dati e delle informazioni riservate, di cui al comma 2, da
parte di chiunque ne venga a conoscenza per motivi attinenti al suo ufficio.
4. Il comune, ove è localizzato lo stabilimento soggetto a notifica porta tempestivamente a
conoscenza della popolazione le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 6, comma 5,
eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno
includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7 della scheda
informativa di cui all'allegato V.
5. Le notizie di cui al comma 4 sono pubblicate ad intervalli regolari e, per gli
stabilimenti di cui all'articolo 8, devono essere aggiornate dal sindaco sulla base dei
provvedimenti di cui all'articolo 21.
6. Le informazioni sulle misure di sicurezza da adottare e sulle norme di comportamento da
osservare in caso di incidente sono comunque fornite dal comune alle persone che possono essere
coinvolte in caso di incidente rilevante verificatosi in uno degli stabilimenti soggetti al
presente decreto. Tali informazioni sono riesaminate ogni tre anni e, se del caso, ridiffuse e
aggiornate almeno ogni volta che intervenga una modifica in conformità all'articolo 10. Esse devono
essere permanentemente a disposizione del pubblico. L'intervallo massimo di ridiffusione delle
informazioni alla popolazione non può, in nessun caso, essere superiore a cinque anni.
Art. 23 - Consultazione della popolazione
1. La popolazione interessata deve essere messa in grado di esprimere il proprio parere nei
casi di:
a) elaborazione dei progetti relativi a nuovi stabilimenti di cui all'articolo 9;
b) modifiche di cui all'articolo 10, quando tali modifiche sono soggette alle disposizioni in
materia di pianificazione del territorio prevista dal presente decreto;
c) creazione di nuovi insediamenti e infrastrutture attorno agli stabilimenti esistenti.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso nell'ambito del procedimento di formazione dello
strumento urbanistico o del procedimento di valutazionedi impatto ambientale con le modalità
stabilite dalle regioni o dal Ministro dell'ambiente, secondo le rispettive competenze, che possono
prevedere la possibilità di utilizzare la conferenza di servizi con la partecipazione dei
rappresentanti istituzionali, delle imprese, dei lavoratori e della società civile, qualora si
ravvisi la necessità di comporre conflitti in ordine alla costruzione di nuovi stabilimenti, alla
delocalizzazione di impianti nonché alla urbanizzazione del territorio.
Art. 24 - Accadimento di incidente rilevante
1. Al verificarsi di un incidente rilevante, il gestore è tenuto a:
a) adottare le misure previste dal piano di emergenza di cui all'articolo 11;
b) informare il prefetto, il sindaco, il comando provinciale dei Vigili del fuoco, il
presidente della giunta regionale e il presidente dell'amministrazione provinciale comunicando, non
appena ne venga a conoscenza:
1) le circostanze dell'incidente;
2) le sostanze pericolose presenti;
3) i dati disponibili per valutare le conseguenze dell'incidente per l'uomo e per l'ambiente;
4) le misure di emergenza adottate;
5) le informazioni sulle misure previste per limitare gli effetti dell'incidente a medio e
lungo termine ed evitare che esso si riproduca;
c) aggiornare le informazioni fornite, qualora da indagini più approfondite emergessero nuovi
elementi che modificano le precedenti informazioni o le conclusioni tratte.
2. Il prefetto informa immediatamente i Ministri dell'ambiente, dell'interno e il
Dipartimento della protezione civile nonché i prefetti delle province limitrofe che potrebbero
essere interessate dagli effetti dell'evento e dispone per l'attuazione del piano di emergenza
esterna; le spese relative agli interventi effettuati sono poste a carico del gestore, anche in via
di rivalsa, e sono fatte salve le misure assicurative stipulate.
3. Il Ministro dell'ambiente, non appena possibile, predispone un sopralluogo ai fini della
comunicazione alla Commissione europea delle informazioni di cui all'articolo 15, comma 3, lettera
b).
Art. 25 - Misure di controllo
1. Le misure di controllo, effettuate ai fini dell'applicazione del presente decreto, sulla
base delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione vigente, oltre a quelle espletate
dal Comitato nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 21, consistono in verifiche ispettive
al fine di accertare adeguatezza della politica di prevenzione degli incidenti rilevanti posta in
atto dal gestore e dei relativi sistemi di gestione della sicurezza.
2. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono effettuate, sulla base delle disponibilità
finanziarie previste dalla legislazione vigente, dalla regione; in attesa dell'attuazione del
procedimento previsto dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 112 del 1998, quelle relative
agli stabilimenti di cui all'articolo 8 sono disposte ai sensi del decreto del Ministro
dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998.
3. Le verifiche ispettive di cui al comma 1 sono svolte sulla base dei criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'interno, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, da
emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sono effettuate
indipendentemente dal ricevimento del rapporto di sicurezza o di altri rapporti e devono essere
concepite in modo da consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici,
organizzativi e di gestione applicati nello stabilimento.
4. Il sistema delle misure di controllo di cui al presente articolo comporta che:
a) tutti gli stabilimenti sono sottoposti a un programma di controllo con una periodicità
stabilita in base a una valutazione sistematica dei pericoli associati agli incidenti rilevanti in
uno specifico stabilimento e almeno annualmente per gli stabilimenti soggetti alla presentazione
del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8;
b) dopo ogni controllo deve essere redatta una relazione e data notizia al Ministero
dell'ambiente;
c) i risultati dei controlli possono essere valutati in collaborazione con la direzione dello
stabilimento entro un termine stabilito dall'autorità di controllo.
5. Il personale che effettua il controllo può chiedere al gestore tutte le informazioni
supplementari che servono per effettuare un'adeguata valutazione della possibilità di incidenti
rilevanti, per stabilire le probabilità o l'entità dell'aggravarsi delle conseguenze di un
incidente rilevante, anche al fine della predisposizione del piano di emergenza esterno.
6. Ferme restando le misure di controllo di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente può
disporre ispezioni negli stabilimenti di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi del citato decreto
del 5 novembre 1997, usufruendo delle disponibilità finanziarie previste dalla legislazione
vigente.
Art. 26 - Procedure semplificate
1. Fino all'attuazione dell'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998, per
gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 e per
quelli interessati alle modifiche con aggravio del rischio di incidente rilevante di cui
all'articolo 10, la documentazione tecnica presentata per l'espletamento della procedura di cui
all'articolo 21 viene esaminata dal Comitato, le cui conclusioni vengono acquisite dal Comando
provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio ai fini del rilascio del certificato di
prevenzione incendi di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure semplificate di prevenzione incendi per
gli stabilimenti di cui al comma 1; fino all'emanazione di tale decreto si applicano, in quanto
compatibili, le procedure di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 1998, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 1998.
3. Gli atti conclusivi dei procedimenti di valutazione del rapporto di sicurezza sono
trasmessi dall'autorità di cui all'articolo 21, comma 1, agli organi competenti perché ne tengano
conto, in particolare, nell'ambito delle procedure relative alle istruttorie tecniche previste:
a) dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 220, e dalle leggi
regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;
b) dal regio decreto legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934,
n. 367, e decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
c) dall'articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
d) dal regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
e) dall'articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
f) dall' articolo 216 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
g) dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni;
h) dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.
CAPO V - SANZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGAZIONI
Art. 27 - Sanzioni
1. Il gestore che omette di presentare la notifica di cui all'articolo 6, comma 1, o il
rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 o di redigere il documento di cui all'articolo 7 entro
i termini previsti, è punito con l'arresto fino ad un anno.
2. Il gestore che omette di presentare la scheda informativa di cui all'articolo 6, comma 5,
è punito con l'arresto fino a tre mesi.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non pone in essere le
prescrizioni indicate nel rapporto di sicurezza o nelle eventuali misure integrative prescritte
dall'autorità competente o che non adempie agli obblighi previsti dall'articolo 24, comma 1, per il
caso di accadimento di incidente rilevante, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni.
4. Fatti salvi i casi di responsabilità penale, qualora si accerti che non sia stato
presentato il rapporto di sicurezza o che non siano rispettate le misure di sicurezza previste nel
rapporto o le misure integrative indicate dall'autorità competente, l'autorità preposta al
controllo diffida il gestore ad adottare le necessarie misure, dandogli un termine non superiore a
sessanta giorni, prorogabile in caso di giustificati, comprovati motivi. In caso di mancata
ottemperanza è ordinata la sospensione dell'attività per il tempo necessario all'adeguamento degli
impianti alle prescrizioni indicate e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi. Ove il
gestore, anche dopo il periodo di sospensione, continui a non adeguarsi alle prescrizioni indicate
l'autorità preposta al controllo ordina la chiusura dello stabilimento o, ove possibile, di un
singolo impianto di una parte di esso.
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il gestore che non attua il sistema di
gestione di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.
6. Il gestore che non aggiorna, in conformità all'articolo 10, il rapporto di sicurezza di
cui all'articolo 8 o il documento di cui all'articolo 7, comma 1, è punito con l'arresto fino a tre
mesi.
7. Il gestore che non effettua gli adempimenti di cui all' articolo 5, comma 3, all'articolo
11, all'articolo 12, comma 2, e all'articolo 14, comma 5, è tenuto al pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.
8. Alla violazione di cui all'articolo 22, comma 3, si applica la pena prevista dall'articolo
623 del Codice penale.
Art. 28 - Norme transitorie
1. Per gli stabilimenti già autorizzati in base alla previgente normativa e per i quali, alla
data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stata ultimata la costruzione, la notifica
di cui all'articolo 6, comma 1, deve essere trasmessa centoventi giorni prima dell'inizio
dell'attività.
2. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 3, le misure di controllo di
cui all'articolo 25 sono effettuate conformemente a quanto previsto dalle norme tecniche in materia
riconosciute a livello nazionale ed internazionale.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di sicurezza
deve essere redatto in conformità alle indicazioni di cui al citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, integrato con gli ulteriori elementi di cui
all'allegato II. Per i nuovi stabilimenti o per le modifiche di stabilimenti esistenti, di cui
all'articolo 10, fino all'emanazione dei decreti di cui all'articolo 8, comma 4, il rapporto di
sicurezza deve essere formulato secondo le specificazioni contenute al punto 5 dell'allegato A al
decreto del Ministro dell'interno 2 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 6
settembre 1984, e secondo la struttura di cui all'allegato I al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1989, utilizzando la corrispondenza riportata
nell'appendice allo stesso allegato, e integrato con gli ulteriori elementi di cui all'allegato II.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 10, si applicano i criteri stabiliti
nell'allegato al decreto del Ministro dell'ambiente del 13 maggio 1996.
Art. 29 - Norme di salvaguardia
1. Dall'attuazione del presente decreto non debbono derivare maggiori oneri o minori entrate
a carico del bilancio dello Stato e, in relazione alle previste istruttorie e controlli, i relativi
oneri sono posti a carico dei soggetti gestori.
2. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione
alle istruttorie ed ai controlli previsti dal presente decreto.
3. Per le istruttorie ed i controlli di competenza delle regioni e degli enti locali, le
somme derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versate all'entrata dei rispettivi bilanci per
essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ai fini della riassegnazione
delle somme di cui alle tariffe del comma 2 alle apposite unità previsionali di base relative ai
controlli e alle istruttorie dei Ministeri interessati.
Art. 30 - Abrogazione di norme
1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le
disposizioni incompatibili con il presente decreto ed, in particolare:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1988, n. 175, ad eccezione
dell'articolo 20;
b) l'articolo 1, comma 1, lettera b), e commi 7 e 8, della legge 19 maggio 1997, n. 137.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
ALLEGATI
ALLEGATO
A: (articolo 5, comma 2).
ALLEGATO
B: (articolo 5, comma 3).
ALLEGATO
I: Elenco delle sostanze, miscele e preparati pericolosi per l'applicazione dell'articolo 2.
ALLEGATO
II: Dati e informazioni minime che devono figurare nel rapporto di sicurezza di cui
all'articolo 8.
ALLEGATO
III: Principi previsti dall'articolo 7 e informazioni di cui all'articolo 8, relativi al
sistema di gestione e all'organizzazione dello stabilimento ai fini della prevenzione degli
incidenti rilevanti.
ALLEGATO
IV: Dati e informazioni che devono figurare nei piani di emergenza.
ALLEGATO
V: Schede di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i cittadini ed i
lavoratori.






