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Legislazione
 
Protezione civile

Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245

testo in vigore dal: 4-11-2002

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;   Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni   per   fronteggiare,   con  ulteriori  interventi,  gli eccezionali  eventi  sismici  e fenomeni vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza di adottare  ulteriori  misure  per  gli  eventi  calamitosi  che stanno interessando  numerose zone del territorio nazionale e per interventi indifferibili di protezione civile;
  Visti  i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29  e  31  ottobre  2002, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza  nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed e' stato nominato Commissario delegato il Capo del Dipartimento della
protezione civile;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 novembre 2002;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
                             

E m a n a  il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente  ai  relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del ipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  Commissario  delegato,  provvede  al coordinamento di tutti  gli  interventi  e  di tutte le iniziative per fronteggiare le situazioni  emergenziali  in atto, definendo con i comuni interessati
appositi  piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze  stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione  Molise,  da  adottarsi  d'intesa  con  i comuni interessati, possono  prevedere  localizzazioni  alternative  dei  centri  abitati maggiormente colpiti dagli eventi sismici, per la cui costruzione, in un    contesto    di    armonico   sviluppo   urbanistico,   dovranno obbligatoriamente   utilizzarsi  tecnologie  antisismiche.  I  piani, approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di
spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative.
  2.  Per  le  finalita'  di cui al comma 1, il Capo del Dipartimento della   protezione   civile   dispone  direttamente  in  ordine  agli interventi  di  competenza  delle  strutture  operative nazionali del Servizio  nazionale  della  protezione civile di cui all'articolo 11, comma  1,  della legge 24 febbraio 1992, n. 225, anche avvalendosi di appositi  sub-commissari  cui  affidare specifiche responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda la   fase  della  ricostruzione,  altresi'  realizzando  i  necessari coordinamenti  con le regioni e gli enti locali per assicurare che la direzione  unitaria  dei  servizi  di emergenza posta in essere quale Commissario  delegato  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
  3.  La  fase  della  ricostruzione riguardera' anche le istituzioni scolastiche  statali  di  ogni  ordine  e grado le cui strutture sono state  danneggiate  dagli  eventi  sismici  di  cui  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002.

Art. 2.

  1.   Il   Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile  della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, per il perseguimento degli obiettivi  di  cui al presente decreto, agisce con i poteri di cui al comma  2  dell'articolo  5  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225, adottando  gli indispensabili provvedimenti per assicurare ogni forma di   tutela   agli   interessi  pubblici  primari  delle  popolazioni interessate  e  il  concorso  immediato delle amministrazioni e degli
enti  pubblici,  nonche'  di ogni altra istituzione, organizzazione e soggetto  privato,  il cui apporto possa comunque risultare utile per il  perseguimento  degli  interessi pubblici, assumendo altresi' ogni ulteriore   determinazione   per  il  soccorso  e  l'assistenza  alle
popolazioni   interessate   e   per  l'avvio  della  ripresa  civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.
  2.  Con  successive  ordinanze  di  protezione  civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2,  della  legge  24  febbraio  1992, n. 225, in relazione alle quali l'intesa  regionale  relativa all'impianto generale del provvedimento ed  alla  tipologia  delle  iniziative  di  soccorso  ivi previste e' rilasciata  entro  quarantotto  ore dalla richiesta, si provvede alla disciplina  ed  alla  definizione delle modalita' degli interventi di emergenza,  a  valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonche' su quelle eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
  3.  La  regione  interessata,  successivamente  all'adozione  delle ordinanze  di  cui al comma 2, propone le eventuali implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli aspetti  non  precedentemente  concertati,  ritenuti necessari per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
  4.  Il  Capo  del Dipartimento della protezione civile, Commissario delegato,  e'  autorizzato  a definire sulla base delle previsioni di cui alle ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  anche  sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi  sismici  di  cui  ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29  e  del  31  ottobre  2002,  la  propria necessaria struttura  organizzativa,  utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale  delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi    quelli   militari,   acquisendo,   ove   necessario,   la disponibilita' di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.

Art. 3.

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera  c),  della  legge  24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalita'   della  situazione  emergenziale  da  valutarsi  in relazione  al  grave  rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo  5,  comma  1,  della  stessa  legge,  il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo  del  Dipartimento  della  protezione  civile, il coinvolgimento delle  strutture  operative  nazionali  del  Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.

Art. 4.

  1.  Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003  i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e  convenzionali,  sostanziali  e  processuali,  anche previdenziali,
comportanti  prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,  in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 2,  della  legge  27  luglio 2000, n. 212, sono sospesi i termini per
l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari  e  immobiliari,  nonche'  ad  ogni altro titolo di credito avente  forza  esecutiva  di data anteriore ai decreti sopra citati e alle  rate  dei  mutui  di  qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo.  Sono  altresi' sospesi per il predetto periodo i termini di notificazione  dei  processi  verbali, di esecuzione del pagamento in
misura  ridotta,  di  svolgimento  di  attivita'  difensiva  e per la presentazione   di  ricorsi  amministrativi  e  giurisdizionali.  Con ordinanza  adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio  1992,  n.  225,  si  provvede a disciplinare la sospensione
degli obblighi di leva.

Art. 5.

  1.  Alle  prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui  al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di  euro  per  gli  eventi  oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente  del  Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.

Art. 6.

  1.  Il  presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 novembre 2002
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli






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