Decreto Legge 4 novembre 2002, n. 245
testo in vigore dal: 4-11-2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza
di emanare disposizioni per fronteggiare, con
ulteriori interventi, gli eccezionali eventi sismici e fenomeni
vulcanici verificatisi nelle regioni Sicilia e Molise;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' ed
urgenza di adottare ulteriori misure per gli eventi
calamitosi che stanno interessando numerose zone del territorio nazionale e per
interventi indifferibili di protezione civile;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 29
e 31 ottobre 2002, con i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nei territori delle province di Catania e di Campobasso ed e' stato nominato Commissario delegato
il Capo del Dipartimento della
protezione civile;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 3 novembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Relativamente alle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, e limitatamente ai
relativi periodi temporali di vigenza, il Capo del ipartimento della protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario delegato,
provvede al coordinamento di tutti gli interventi e di tutte le
iniziative per fronteggiare le situazioni emergenziali in atto, definendo con i comuni
interessati
appositi piani esecutivi di misure ed opere per il superamento delle emergenze
stesse. Detti piani, per quanto riguarda l'emergenza nella regione Molise, da
adottarsi d'intesa con i comuni interessati, possono prevedere
localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dagli
eventi sismici, per la cui costruzione, in un contesto
di armonico sviluppo urbanistico, dovranno
obbligatoriamente utilizzarsi tecnologie antisismiche. I piani,
approvati dalla regione Molise, possono prevedere la realizzazione di
spazi a servizio della collettivita' ed opere commemorative.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Capo del
Dipartimento della protezione civile dispone
direttamente in ordine agli interventi di competenza
delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, anche avvalendosi di appositi sub-commissari cui affidare specifiche
responsabilita' in ordine a determinati settori di intervento, anche per quanto riguarda
la fase della ricostruzione, altresi' realizzando i
necessari coordinamenti con le regioni e gli enti locali per assicurare che la
direzione unitaria dei servizi di emergenza posta in essere quale
Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
Ministri avvenga in un contesto di sinergie operative.
3. La fase della ricostruzione riguardera' anche le
istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado le cui
strutture sono state danneggiate dagli eventi sismici di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre
2002.
Art. 2.
1. Il Capo del Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, per il perseguimento degli obiettivi di cui al presente decreto,
agisce con i poteri di cui al comma 2 dell'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225, adottando gli indispensabili provvedimenti
per assicurare ogni forma di tutela agli interessi
pubblici primari delle popolazioni interessate e il
concorso immediato delle amministrazioni e degli
enti pubblici, nonche' di ogni altra istituzione, organizzazione e
soggetto privato, il cui apporto possa comunque risultare utile per il
perseguimento degli interessi pubblici, assumendo altresi' ogni ulteriore
determinazione per il soccorso e l'assistenza alle
popolazioni interessate e per l'avvio
della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica nei territori interessati.
2. Con successive ordinanze di protezione civile
adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in relazione alle quali
l'intesa regionale relativa all'impianto generale del provvedimento ed alla
tipologia delle iniziative di soccorso ivi previste e'
rilasciata entro quarantotto ore dalla richiesta, si provvede alla
disciplina ed alla definizione delle modalita' degli interventi di
emergenza, a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, nonche' su quelle
eventualmente individuate nelle stesse ordinanze di protezione civile.
3. La regione interessata, successivamente
all'adozione delle ordinanze di cui al comma 2, propone le eventuali
implementazioni e modifiche dei contenuti dei predetti provvedimenti relativamente agli
aspetti non precedentemente concertati, ritenuti necessari per il
conseguimento delle finalita' di cui al comma 1.
4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, Commissario
delegato, e' autorizzato a definire sulla base delle previsioni di cui alle
ordinanze adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n.
225, anche sul territorio interessato dai fenomeni eruttivi e dagli eventi
sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 29 e del 31 ottobre 2002, la propria necessaria
struttura organizzativa, utilizzando, se del caso, gli uffici ed il personale
delle amministrazioni ed enti pubblici in sede locale, ivi compresi
quelli militari, acquisendo, ove
necessario, la disponibilita' di beni mobili, immobili e servizi, anche a trattativa
privata mediante affidamento diretto.
Art. 3.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 si applicano, altresi', alle ipotesi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, qualora per l'eccezionalita' della situazione emergenziale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 5, comma 1, della stessa legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri disponga, con proprio decreto, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza.
Art. 4.
1. Per i soggetti che alle date del 29 e del 31 ottobre 2002 erano
residenti nei territori individuati nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri in pari data, sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini di
prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, anche previdenziali,
comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione,
in scadenza nel periodo di vigenza delle dichiarazioni di emergenza. Con provvedimento adottato ai
sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, sono
sospesi i termini per
l'adempimento di obblighi di natura tributaria. Sono altresi' sospesi per lo stesso periodo
tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari,
nonche' ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di
data anteriore ai decreti sopra citati e alle rate dei mutui di
qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresi' sospesi per il
predetto periodo i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione
del pagamento in
misura ridotta, di svolgimento di attivita'
difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi
e giurisdizionali. Con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a disciplinare la
sospensione
degli obblighi di leva.
Art. 5.
1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.
Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara'
presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 novembre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli






