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Protezione civile

Decreto Legge 7 febbraio 2003, n. 15

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare disposizioni   per  fronteggiare   le   esigenze   derivanti   dalla prosecuzione  degli  interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei territori colpiti da calamita' naturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

  1.  Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli interventi  e  dall'opera  di  ricostruzione nei territori colpiti da calamita'  naturali  che  abbiano  formato  oggetto  di  disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai  sensi  dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,  il  Dipartimento  della  protezione  civile  e'  autorizzato  a provvedere  con  contributi  quindicennali  ai  mutui  che i soggetti competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i  limiti  di impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno  2003 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti  mutui,  nonche'  quelli attivabili sulla base del limite di impegno  di  cui  al  comma  2, possono essere stipulati con la Banca europea  per  gli  investimenti,  la  Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa,  la  Cassa depositi e prestiti e con i soggetti autorizzati all'esercizio   dell'attivita'   bancaria   ai   sensi   del  decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge  27 dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di  cui  al  comma  1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite  di impegno quindicennale autorizzato per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo  13,  comma  1,  della  legge 1 agosto 2002, n. 166. Al relativo   onere   si   provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  alla  predetta  disposizione legislativa.
  3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede  con  ordinanze  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate  ai  sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni interessate ed il Presidente della  Conferenza  dei  presidenti  delle  regioni  e  delle province autonome  di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore al sessanta per  cento  delle  risorse disponibili e' destinata a fronteggiare le esigenze  derivanti  dalle  situazioni emergenziali di cui ai decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in  data  8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del  14  novembre  2002,  in  data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 288 del 9 dicembre 2002, e in data 31 gennaio 2003,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.
Le  procedure  e  le  modalita' per l'utilizzo delle predette risorse sono  stabilite  anche  con  ordinanze  presidenziali  della medesima natura.
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  comma  1, pari a 38 milioni  di  euro  per  l'anno  2003  ed a 48 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno  2004,  si  provvede,  per gli anni 2003, 2004 e 2005,  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  5.  La  quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1, della  legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto  dal  medesimo  articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti  per  il  rimborso  delle  anticipazioni  che la medesima e' autorizzata  a concedere, alle condizioni economiche e generali e nei limiti   fissati   annualmente   con   decreto   del  Ministro  delle
infrastrutture   e   dei  trasporti,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia  e  delle  finanze, per consentire l'espletamento delle attivita'  di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  6.  Le  anticipazioni  di  cui  al comma 5 sono versate dalla Cassa depositi  e  prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate  su  un  capitolo  di  nuova istituzione delle pertinenti
unita'  previsionali  di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  7.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

    Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2003
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli






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