Decreto Legge 7 febbraio 2003, n. 15
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed
urgenza di emanare disposizioni per fronteggiare
le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli
interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamita'
naturali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 febbraio 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Per fronteggiare le esigenze derivanti dalla prosecuzione degli
interventi e dall'opera di ricostruzione nei territori colpiti da
calamita' naturali che abbiano formato oggetto di
disposizioni legislative o per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il
Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a
provvedere con contributi quindicennali ai mutui che i soggetti
competenti possono stipulare allo scopo. A tale fine sono autorizzati i limiti di
impegno quindicennali di 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003 e di 10 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2004. I predetti mutui, nonche' quelli attivabili
sulla base del limite di impegno di cui al comma 2, possono essere
stipulati con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di
sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti e con i soggetti
autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria
ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. In relazione a quanto previsto dall'articolo 80, comma 21, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' destinata alle medesime finalita' di cui al comma
1 una quota parte, pari a 20 milioni di euro, del limite di impegno quindicennale autorizzato
per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 1
agosto 2002, n. 166. Al relativo onere si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui alla predetta disposizione legislativa.
3. Alla ripartizione dei limiti di impegno di cui ai commi 1 e 2 si provvede
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sentite le Amministrazioni
interessate ed il Presidente della Conferenza dei presidenti delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota non inferiore
al sessanta per cento delle risorse disponibili e' destinata a fronteggiare le
esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui ai decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, in data 8 novembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002, in
data 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002,
e in data 31 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2003.
Le procedure e le modalita' per l'utilizzo delle predette risorse
sono stabilite anche con ordinanze presidenziali della medesima
natura.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma
1, pari a 38 milioni di euro per l'anno 2003 ed a 48 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni
2003, 2004 e 2005, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. La quota dei limiti d'impegno di cui all'articolo 13, comma 1,
della legge 1 agosto 2002, n. 166, da utilizzare per le attivita' di istruttoria e
monitoraggio, come individuata dal decreto ministeriale previsto dal medesimo
articolo, e' assegnata alla Cassa depositi e prestiti per il rimborso
delle anticipazioni che la medesima e' autorizzata a concedere, alle condizioni
economiche e generali e nei limiti fissati annualmente
con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, per consentire
l'espletamento delle attivita' di istruttoria e monitoraggio di cui all'articolo 2, commi
3, 4 e 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
6. Le anticipazioni di cui al comma 5 sono versate dalla
Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate su un capitolo di nuova istituzione delle pertinenti
unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 7 febbraio 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli






