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Legislazione
 
Protezione civile

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2004 
 Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione civile. (GU n. 300 del 23-12-2004) 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con  modificazioni, nella legge   9 novembre  2001,  n.  401,  recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile»;
  Considerata  l'opportunita' di segnalare alla pubblica riconoscenza quanti,   appartenenti  ad  amministrazioni,  enti,  corpi  civili  e militari  e  ad  organizzazioni  di volontariato,  abbiano attivamente partecipato  all'opera  di soccorso alle popolazioni colpite da gravi eventi   calamitosi   sia  in  territorio  italiano  che  all'estero, prodigandosi  con spirito di sacrificio ed abnegazione e contribuendo a  limitare con la propria attivita' i danni ed i disagi ai cittadini dei territori interessati dalle situazioni emergenziali;
  Ritenuto  di  doversi  rendere  interprete  dei  sentimenti  e  dei desideri delle popolazioni colpite da calamita', le quali, giovandosi delle  attivita'  di  soccorso  e di assistenza poste in essere dagli operatori  di  protezione  civile,  ne  hanno  apprezzato il valore e l'impegno, profuso con disinteressata dedizione;
  Ritenuto  pertanto  di istituire un'attestazione di benemerenza del Dipartimento  della  protezione  civile,  che  esponga  alla pubblica estimazione  l'attivita'  delle  componenti del Servizio nazionale di protezione civile chiamate a far fronte alle emergenze;
  Ritenuto  di dover definire le caratteristiche degli speciali segni di benemerenza e di disciplinarne le modalita' di conferimento;
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;

                              Decreta:

                              

  Art. 1.                             Istituzione

  1.  Per  tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno prestato attivita'   di  soccorso,  di  assistenza  e  di  solidarieta'  nelle operazioni  di  protezione  civile  in  zone  interessate  da  eventi calamitosi   di  rilevante  gravita',  in  Italia  e  all'estero,  e' istituita  una  pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri, e' concessa:  alla memoria;
    a  titolo  individuale, ai civili, ai militari e ai volontari che abbiano   operato   in   zone  interessate  dagli  eventi  calamitosi individuati  ai  sensi dell'art. 2 del presente decreto o che abbiano comunque  partecipato  alla  gestione  delle  emergenze,  nonche'  ai singoli  cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, abbiano contributo  ad  alleviare  i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite dalle calamita';
    a  titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che abbiano  svolto  particolari attivita' di assistenza o solidarieta' a seguito  degli eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

 


Art. 2.                      Modalita' di concessione

  1.  Gli  eventi  per i quali puo' essere concessa l'attestazione di benemerenza  di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del Sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile.
  2.  Con  i  medesimi  provvedimenti di cui al comma 1 sono altresi' indicate   le  amministrazioni,  centrali  e  periferiche,  gli  enti pubblici   e  privati,  i  corpi  e  le  organizzazioni  direttamente coinvolte  negli  eventi  ed incaricate di segnalare i nominativi dei
soggetti meritevoli della benemerenza.
  3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorita' di Governo di cui al comma  1,  su  proposta  del  capo  del Dipartimento della protezione civile,  che  provvede  anche  al  rilascio  degli  attestati ed alle modalita' per la consegna.
  4.  I  nominativi  dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile.

Art. 3.                  Caratteristiche dell'attestazione

  1.   L'attestazione  di  benemerenza  della  Protezione  civile  e' suddivisa in tre classi: I classe, II classe e III classe.
  2.  Ciascuna  classe  e'  rappresentata  da un diploma, raffigurato nell'allegato  1  che  forma parte integrante del presente decreto, e dalle relative insegne.

 

Art. 4.      Foggia delle insegne della I classe e criteri di conferimento

  1. Le insegne della I classe sono costituite da:
    una   medaglia   di  metallo  dorato,  del  diametro  di  mm  35, raffigurata  nell'allegato  2  che  costituisce  parte integrante del presente  decreto.  La  medaglia  e'  appesa  ad  un  nastro  di seta arancione  largo  mm  37,  caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;
    una  miniatura  della  medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro  gia' descritto, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;
    un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari);
    uno  speciale  distintivo  in  plastica  morbida,  con gli stessi colori  del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante  su  di  una  base  blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza,  caricato  al  centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque  raggi  d'oro  per  i  militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
    una  rosetta  in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10,  caricata al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i militari).
  2.  Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di I classe si conferisce:     alla memoria;
    per   atti   di  eccezionale  rilevanza  compiuti  nel  corso  di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
    per  altissime,  plurime  benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di protezione civile;
    per    altissime    benemerenze   acquisite   da   enti,   corpi, organizzazioni.

 

Art. 5.    Foggia delle insegne della II classe e criteri di conferimento

  1. Le insegne della II classe sono costituite da:
    una  medaglia  del  tutto  simile  a quella della I classe, ma di metallo argentato, appesa al nastro gia' descritto all'art. 4;
    una  miniatura  della  medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro  gia'  descritto  all'art.  4,  della  larghezza  di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;
    un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona  turrita  d'argento  (stella  di  cinque raggi d'argento per i militari);
    uno  speciale  distintivo  in  plastica  morbida,  con gli stessi colori  del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante  su  di  una  base  blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza,  caricato  al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
    una  rosetta  in seta con i colori del nastro, del diametro di mm 10,  caricata  al  centro  da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari).
  2.  Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto, l'attestazione di benemerenza di II classe si conferisce:
    per  atti di altissima rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
    per  elevate, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel coordinamento di operazioni di Protezione civile;
    per encomiabili iniziative di solidarieta' e di assistenza;
    per   significative  benemerenze  acquisite  da  corpi,  enti  od organizzazioni.

 

Art. 6.    Foggia delle insegne della III classe e criteri di conferimento

  1. Le insegne della III classe sono costituite da:
    una  medaglia  del  tutto  simile  a quella della I classe, ma in bronzo, appesa al nastro gia' descritto all'art. 4;
    da una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al nastro  gia'  descritto  all'art.  4,  della  larghezza  di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;
    da  un  nastrino  per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della  larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari);
    da  uno  speciale  distintivo in plastica morbida, con gli stessi colori  del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante  su  di  una  base  blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza,  caricato al centro da una corona tutta di bronzo (stella di cinque  raggi di bronzo per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
    da  una  rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di mm  10, caricata al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari).
  2. L'attestazione di benemerenza di III classe si conferisce:
    per  la  partecipazione ad operazioni coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
    per particolari iniziative di solidarieta' e di assistenza;
    per   peculiari   benemerenze   acquisite   da   corpi,  enti  od organizzazioni.

 

Art. 7.          Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza

  1.   Il   conferimento  delle  attestazioni  di  benemerenza  della Protezione civile viene segnalato:     da un apposito brevetto da applicare sul diploma;
    da  una  fascetta di bronzo da apporre sul nastro della medaglia, su cui e' inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso;
  2.  All'ottenimento  della  quinta  attestazione di benemerenza, le fascette  di  bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta  di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane.
  3.  Il  conferimento  della  decima  attestazione di benemerenza si rappresenta  con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero dieci in cifre romane.
  4.  Al  conferimento della quindicesina attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione   dell'attestazione   di   II   classe.  Al conferimento   della   venticinquesima  attestazione  di  benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe.
  5.   Ai  beneficiari  a  titolo  individuale  dell'attestazione  di benemerenza  e'  consentito  l'uso  delle  sole insegne relative alla classe superiore conferita.

 

Art. 8.                                 Oneri

  1. Gli oneri annuali connessi ai provvedimenti di concessione della benemerenza  di  cui  al  presente  decreto  gravano sulla pertinente unita'  previsionale  di  base  del  centro  di responsabilita' n. 13 «Protezione  civile»  del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 22 ottobre 2004
                                           

                                                                                      Il Presidente: Berlusconi

 






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