Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2004
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 ottobre 2004
Istituzione di un attestato di pubblica benemerenza del Dipartimento della protezione
civile. (GU n. 300 del 23-12-2004)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione
del Servizio nazionale della protezione civile»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito,
con modificazioni, nella legge 9 novembre 2001, n.
401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture
preposte alle attivita' di protezione civile»;
Considerata l'opportunita' di segnalare alla pubblica riconoscenza
quanti, appartenenti ad amministrazioni, enti, corpi
civili e militari e ad organizzazioni di volontariato, abbiano
attivamente partecipato all'opera di soccorso alle popolazioni colpite da gravi
eventi calamitosi sia in territorio italiano
che all'estero, prodigandosi con spirito di sacrificio ed abnegazione e contribuendo
a limitare con la propria attivita' i danni ed i disagi ai cittadini dei territori
interessati dalle situazioni emergenziali;
Ritenuto di doversi rendere interprete dei
sentimenti e dei desideri delle popolazioni colpite da calamita', le quali, giovandosi
delle attivita' di soccorso e di assistenza poste in essere dagli
operatori di protezione civile, ne hanno apprezzato il valore e
l'impegno, profuso con disinteressata dedizione;
Ritenuto pertanto di istituire un'attestazione di benemerenza del
Dipartimento della protezione civile, che esponga alla pubblica
estimazione l'attivita' delle componenti del Servizio nazionale di protezione
civile chiamate a far fronte alle emergenze;
Ritenuto di dover definire le caratteristiche degli speciali segni di
benemerenza e di disciplinarne le modalita' di conferimento;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile;
Decreta:
Art. 1. Istituzione
1. Per tributare un giusto riconoscimento a quanti hanno
prestato attivita' di soccorso, di assistenza e di
solidarieta' nelle operazioni di protezione civile in
zone interessate da eventi calamitosi di rilevante
gravita', in Italia e all'estero, e' istituita una
pubblica attestazione di benemerenza del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2. L'attestazione di benemerenza, conferibile anche agli stranieri, e' concessa:
alla memoria;
a titolo individuale, ai civili, ai militari e ai volontari
che abbiano operato in zone interessate dagli
eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto o che
abbiano comunque partecipato alla gestione delle emergenze,
nonche' ai singoli cittadini che, in collaborazione con le istituzioni, abbiano
contributo ad alleviare i disagi e le sofferenze delle popolazioni colpite dalle
calamita';
a titolo collettivo, alle organizzazioni pubbliche e private che
abbiano svolto particolari attivita' di assistenza o solidarieta' a seguito degli
eventi calamitosi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.
Art.
2.
Modalita' di concessione
1. Gli eventi per i quali puo' essere concessa
l'attestazione di benemerenza di cui all'art. 1 sono individuati con provvedimenti del
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del capo del
Dipartimento della protezione civile.
2. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1 sono
altresi' indicate le amministrazioni, centrali e
periferiche, gli enti pubblici e privati, i corpi
e le organizzazioni direttamente coinvolte negli eventi ed
incaricate di segnalare i nominativi dei
soggetti meritevoli della benemerenza.
3. Le benemerenze sono concesse dall'Autorita' di Governo di cui al comma
1, su proposta del capo del Dipartimento della protezione
civile, che provvede anche al rilascio degli attestati ed
alle modalita' per la consegna.
4. I nominativi dei beneficiari dell'attestazione di benemerenza
sono inseriti in un apposito albo tenuto presso il Dipartimento della protezione civile.
Art. 3. Caratteristiche dell'attestazione
1. L'attestazione di benemerenza della
Protezione civile e' suddivisa in tre classi: I classe, II classe e III classe.
2. Ciascuna classe e' rappresentata da un diploma,
raffigurato nell'allegato 1 che forma parte integrante del presente decreto, e
dalle relative insegne.
Art. 4. Foggia delle insegne della I classe e criteri di conferimento
1. Le insegne della I classe sono costituite da:
una medaglia di metallo dorato,
del diametro di mm 35, raffigurata nell'allegato 2
che costituisce parte integrante del presente decreto. La
medaglia e' appesa ad un nastro di seta arancione
largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di
rosso largo mm 9;
una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16,
appesa al nastro gia' descritto, della larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili
e militari prescritte;
un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della
larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella
di cinque raggi d'oro per i militari);
uno speciale distintivo in plastica
morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di
mm 10, poggiante su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13
di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'oro (stella di
cinque raggi d'oro per i militari): tale distintivo si applica a
sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di
mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'oro (stella di cinque raggi d'oro per i
militari).
2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto,
l'attestazione di benemerenza di I classe si conferisce: alla memoria;
per atti di eccezionale
rilevanza compiuti nel corso di operazioni coordinate dal Dipartimento
della protezione civile;
per altissime, plurime benemerenze acquisite nella
direzione o nel coordinamento di operazioni di protezione civile;
per altissime benemerenze
acquisite da enti, corpi, organizzazioni.
Art. 5. Foggia delle insegne della II classe e criteri di conferimento
1. Le insegne della II classe sono costituite da:
una medaglia del tutto simile a quella della
I classe, ma di metallo argentato, appesa al nastro gia' descritto all'art. 4;
una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16,
appesa al nastro gia' descritto all'art. 4, della
larghezza di mm 13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;
un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del nastro, della
larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona turrita
d'argento (stella di cinque raggi d'argento per i militari);
uno speciale distintivo in plastica
morbida, con gli stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di
mm 10, poggiante su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13
di altezza, caricato al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque raggi
d'argento per i militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della
Protezione civile;
una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro di
mm 10, caricata al centro da una corona turrita d'argento (stella di cinque
raggi d'argento per i militari).
2. Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 7, comma 4, del presente decreto,
l'attestazione di benemerenza di II classe si conferisce:
per atti di altissima rilevanza compiuti nel corso di operazioni
coordinate dal Dipartimento della protezione civile;
per elevate, plurime benemerenze acquisite nella direzione o nel
coordinamento di operazioni di Protezione civile;
per encomiabili iniziative di solidarieta' e di assistenza;
per significative benemerenze acquisite
da corpi, enti od organizzazioni.
Art. 6. Foggia delle insegne della III classe e criteri di conferimento
1. Le insegne della III classe sono costituite da:
una medaglia del tutto simile a quella della
I classe, ma in bronzo, appesa al nastro gia' descritto all'art. 4;
da una miniatura della medaglia, del diametro di mm 16, appesa al
nastro gia' descritto all'art. 4, della larghezza di mm
13, da indossare con le tenute civili e militari prescritte;
da un nastrino per uniforme, con gli stessi colori del
nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro da una corona
turrita di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i militari);
da uno speciale distintivo in plastica morbida, con gli
stessi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, poggiante
su di una base blu di mm 40 di larghezza e di mm 13 di altezza,
caricato al centro da una corona tutta di bronzo (stella di cinque raggi di bronzo per i
militari): tale distintivo si applica a sinistra sul petto della divisa della Protezione civile;
da una rosetta in seta con i colori del nastro, del diametro
di mm 10, caricata al centro da una corona turrita di bronzo (stella di cinque raggi di
bronzo per i militari).
2. L'attestazione di benemerenza di III classe si conferisce:
per la partecipazione ad operazioni coordinate dal
Dipartimento della protezione civile;
per particolari iniziative di solidarieta' e di assistenza;
per peculiari benemerenze
acquisite da corpi, enti od organizzazioni.
Art. 7. Disciplina e uso delle attestazioni di benemerenza
1. Il conferimento delle
attestazioni di benemerenza della Protezione civile viene
segnalato: da un apposito brevetto da applicare sul diploma;
da una fascetta di bronzo da apporre sul nastro della
medaglia, su cui e' inciso l'indicazione geografica dell'evento calamitoso;
2. All'ottenimento della quinta attestazione di benemerenza,
le fascette di bronzo sul nastro della medaglia sono sostituite da una fascetta
di metallo argentato, recante al centro il numero cinque in cifre romane.
3. Il conferimento della decima attestazione di
benemerenza si rappresenta con una fascetta di metallo dorato, recante al centro il numero
dieci in cifre romane.
4. Al conferimento della quindicesina attestazione di benemerenza
consegue l'attribuzione dell'attestazione di
II classe. Al conferimento della venticinquesima
attestazione di benemerenza consegue l'attribuzione dell'attestazione di I classe.
5. Ai beneficiari a titolo individuale
dell'attestazione di benemerenza e' consentito l'uso delle sole
insegne relative alla classe superiore conferita.
Art. 8. Oneri
1. Gli oneri annuali connessi ai provvedimenti di concessione della
benemerenza di cui al presente decreto gravano sulla pertinente
unita' previsionale di base del centro di responsabilita' n. 13
«Protezione civile» del bilancio autonomo della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 22 ottobre 2004
Il Presidente: Berlusconi






