Dipartimento della Funzione Pubblica - DIRETTIVA 17 febbraio 2006
A tutti i Ministeri:
Uffici di Gabinetto
Uffici per le relazioni con il pubblico
Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato
A tutti gli enti pubblici non economici
Al Consiglio di Stato
- Segretariato generale
Alla Corte dei conti
- Segretairato generale
All'Avvocatura generale dello Stato
- Segretariato generale
Agli organismi di valutazione di cui al decreto legislativo n. 286/1999
Agli uffici centrali del bilancio
Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione
Al Formez
All'A.R.A.N.
e, per conoscenza:
A tutte le regioni
A tutte le province
A tutti i comuni
Alla Presidenza della Repubblica
- Segretariato generale
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
All'U.N.C.E.M.
Alla Conferenza dei rettori delle università italiane
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di
governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2002, recante
«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri», ed in
particolare l'art. 21 che definisce le funzioni attribuite al Dipartimento della funzione pubblica;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», che ha introdotto i principi
di trasparenza degli atti amministrativi;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante
«Principi sull'erogazione dei servizi pubblici»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, concernente «Riordino e potenziamento
dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la direttiva del Ministro della funzione pubblica 7 febbraio 2002, recante «Direttiva
sulle attività di comunicazione delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, recante «Delega di
funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica al Ministro
senza portafoglio on. Mario Baccini»;
Emana la presente direttiva:
1. Premessa. Nel quadro degli indirizzi di modernizzazione delle amministrazioni
pubbliche, particolare rilevanza assume ormai da anni l'adozione di iniziative e strumenti di
trasparenza, relazione, comunicazione ed informazione volti a costruire un rapporto aperto e
proficuo con cittadini ed utenti. Molte disposizioni, dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, alla legge
7 giugno 2000, n. 150, si ispirano a questo concetto ed hanno introdotto istituti giuridici,
principi operativi e strutture organizzative a questo scopo. Tra le iniziative che le
amministrazioni, proprio in questa logica, hanno iniziato ad adottare e che si stanno sempre più
diffondendo, quella dell'utilizzo di tecniche di rendicontazione sociale ha particolare rilevanza e
specifiche potenzialità.
La rendicontazione sociale delle amministrazioni pubbliche risponde alle esigenze conoscitive
dei diversi interlocutori, siano essi singoli cittadini, famiglie, imprese, associazioni, altre
istituzioni pubbliche o private, consentendo loro di comprendere e valutare gli effetti dell'azione
amministrativa. Essa può essere considerata come una risposta al deficit di comprensibilità dei
sistemi di rendicontazione pubblici in termini di trasparenza dell'azione e dei risultati delle
amministrazioni pubbliche, di esplicitazione delle finalità, delle politiche e delle strategie, di
misurazione dei risultati e di comunicazione.
Gli strumenti per effettuare la rendicontazione sociale possono essere molteplici, a seconda
degli ambiti e degli obiettivi. Tra essi, il bilancio sociale pubblico può essere considerato il
principale, in quanto finalizzato a dar conto del complesso delle attività dell'amministrazione e a
rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e
risultati.
Sinora la realizzazione del bilancio sociale nelle amministrazioni pubbliche é stato più
l'esito di sperimentazioni realizzate singolarmente dai singoli enti che il risultato di una
politica nazionale. D'altronde si tratta di uno strumento volontario che ciascuna amministrazione
può adottare nell'ambito della propria autonomia statutaria e organizzativa. Tuttavia, data la sua
sempre più ampia diffusione, occorre fornire riferimenti e principi generali cui le amministrazioni
che intendono adottarlo possano ispirarsi.
A questo scopo, il Dipartimento della funzione pubblica già negli scorsi mesi ha realizzato,
nell'ambito del Programma cantieri, il manuale «Rendere conto ai cittadini. Il bilancio sociale
nelle amministrazioni pubbliche», strumento di indirizzo operativo e pratico che può essere
acquisito dalle amministrazioni interessate secondo le modalità indicate sul sito
wvw.funzionepubblica.it
Con la presente direttiva, ed in particolare con le allegate Linee guida, che ne
costituiscono parte integrante, si intende oggi fornire in maniera più puntuale i principi generali
cui uniformare il bilancio sociale, da parte delle amministrazioni pubbliche che intendano
realizzarlo, con particolare riferimento agli aspetti che seguono.
2. Obiettivi del bilancio sociale.
Lo scopo di questa direttiva é di promuovere, diffondere e sviluppare nelle amministrazioni
pubbliche un orientamento teso a rendere accessibile, trasparente e valutabile il loro operato da
parte dei cittadini, mediante l'adozione del bilancio sociale. Il bilancio sociale é definibile
come il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l'amministrazione riferisce, a
beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte e
i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi
decisionali ed operativi.
Tale strumento può incidere positivamente sul sistema di relazioni in cui l'amministrazione é
inserita. In particolare, esso può contribuire a migliorare:
la dimensione contabile, in quanto può integrare e rivitalizzare il sistema di
rendicontazione dell'uso delle risorse economico-finanziarie già adottato secondo le diverse
discipline normative vigenti;
la dimensione comunicativa, ponendosi, per il suo contenuto, al centro delle relazioni con i
portatori di interesse;
la dimensione della responsabilità politica, poiché si inserisce nel sistema della
rappresentanza, attraverso una maggiore trasparenza e visibilità delle scelte politiche e una
possibilità di valutazione della capacità di governo;
la dimensione di funzionamento, in quanto responsabilizza le amministrazioni alla
sostenibilità della spesa pubblica, anche con riferimento ai nuovi vincoli posti dal patto di
stabilità europeo e dalle azioni di risanamento del deficit pubblico;
la dimensione strategico-organizzativa, come strumento efficace per riorientare, nell'ottica
del cittadino, i processi di pianificazione, programmazione e controllo e per ripensare l'assetto
organizzativo dell'ente;
la dimensione professionale, in quanto orienta l'organizzazione del lavoro alla
consapevolezza e al miglioramento dei risultati prodotti per i destinatari, valorizzando e
sviluppando le competenze e le professionalità e fornendo nuove occasioni di motivazione e di
responsabilizzazione degli operatori.
Le sei finalità appena descritte non devono essere considerate alternative: in realtà il dar
conto dei risultati coinvolge naturalmente tutte le dimensioni.
3. Presupposti di adozione del bilancio sociale.
Ogni amministrazione pubblica, in quanto titolare di una funzione di tutela di interessi e di
soddisfazione di bisogni dei cittadini, ha l'onere di rendere conto di quanto operato nei propri
ambiti di competenza. A tal fine, le amministrazioni pubbliche sperimentano strumenti di
rendicontazione diversi e aggiuntivi rispetto al bilancio di esercizio, che rendano più trasparenti
e leggibili da parte del destinatario finale i risultati raggiunti.
In particolare, per il raggiungimento degli obiettivi della presente direttiva le
amministrazioni pubbliche assicurano i seguenti presupposti per l'adozione del bilancio sociale:
la chiara formulazione dei valori e delle finalità che presiedono alla propria azione e
l'identificazione dei programmi, piani e progetti in cui si articola;
l'attribuzione delle responsabilità politiche e dirigenziali;
l'esistenza di un sistema informativo in grado di supportare efficacemente l'attività di
rendicontazione;
il coinvolgimento interno degli organi di governo e della struttura amministrativa;
il coinvolgimento della comunità nella valutazione degli esiti e nella individuazione degli
obiettivi di miglioramento;
l'allineamento e l'integrazione degli strumenti di programmazione, controllo, valutazione e
rendicontazione adottati dall'amministrazione;
la continuità dell'iniziativa.
4. Indicazioni operative per la realizzazione del bilancio sociale.
I. Significato e contenuti del bilancio sociale.
Il bilancio sociale serve a rendere conto ai cittadini in modo trasparente e chiaro di cosa
fa l'amministrazione per loro. Rispetto al bilancio tradizionale, che riporta dati
economico-finanziari difficilmente comprensibili dal cittadino, il bilancio sociale deve dunque
rendere trasparenti e comprensibili le priorità e gli obiettivi dell'amministrazione, gli
interventi realizzati e programmati, e i risultati raggiunti.
Gli elementi che caratterizzano il bilancio sociale sono:
la volontarietà;
la resa del conto degli impegni, dei risultati e degli effetti sociali prodotti;
l'individuazione e la costruzione di un dialogo con i portatori d'interesse.
Il bilancio sociale, dopo una presentazione iniziale del documento ed una nota metodologica
sul processo di rendicontazione, contiene informazioni relative ai seguenti ambiti:
valori di riferimento, visione e programma dell'amministrazione:
l'amministrazione esplicita la propria identità attraverso i valori, la missione e la visione
che orientano la sua azione, chiarisce gli indirizzi che intende perseguire e le priorità di
intervento;
politiche e servizi resi: l'amministrazione rende conto del proprio operato nelle diverse
aree di intervento e dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi dichiarati;
risorse disponibili e utilizzate: l'amministrazione da conto delle risorse utilizzate, delle
azioni poste in essere e dei risultati conseguiti con la loro gestione.
II. Fasi del processo di rendicontazione sociale.
Elemento fondamentale del bilancio sociale é il processo che porta alla sua realizzazione. La
qualità del processo di rendicontazione incide direttamente sulla capacità del documento di
rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi interlocutori e di costruire con essi un dialogo
permanente, dando piena attuazione al principio della responsabilità sociale.
Il processo di realizzazione del bilancio sociale presuppone la preventiva definizione degli
ambiti oggetto di rendicontazione e si articola in quattro fasi:
la definizione del sistema di rendicontazione, ovvero della sua struttura di base, in cui si
esplicita la visione e il programma dell'amministrazione e le diverse aree di rendicontazione,
definendo per ciascuna di esse gli elementi informativi e gli indicatori necessari;
la rilevazione delle informazioni, ovvero la raccolta delle informazioni e dei dati, che deve
necessariamente essere integrata con il proprio sistema di programmazione e controllo;
la redazione e l'approvazione del documento, ovvero la strutturazione delle informazioni
qualitative e quantitative in un documento dell'organo di governo dell'amministrazione;
la comunicazione del bilancio sociale, ovvero la pianificazione e la realizzazione delle
azioni di diffusione e di partecipazione del bilancio sociale all'interno e all'esterno
dell'amministrazione.
Nello svolgimento di ciascuna delle fasi del processo, é necessario garantire, da un lato, il
coinvolgimento della struttura interna, e dall'altro il raccordo e l'integrazione con i processi
decisionali, gestionali e di comunicazione dell'amministrazione, nonché con i sistemi di
programmazione e controllo e con i sistemi informativi.
Roma, 17 febbraio 2006
Il Ministro: Baccini
Registrata alla Corte dei conti il 9 marzo 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,
registro n. 2, foglio n. 384






