MINISTERO DELL'INTERNO - DECRETO 10 settembre 2005
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che individua le
funzioni e i compiti spettanti al Ministero dell'interno, fra i quali la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, e la tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli delle confessioni
religiose, di cittadinanza, immigrazione e asilo;
Vista la dichiarazione sul dialogo interreligioso come fattore di coesione sociale in Europa
e come strumento di pace nell'area mediterranea, adottata dai Ministri dell'interno dell'Unione
europea e fatta propria dai Capi di Stato e di Governo durante il Consiglio europeo di Bruxelles
del 12 dicembre 2003, al termine del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea;
Vista la direttiva generale per l'attività amministrativa e per la gestione relativa all'anno
2005, adottata con proprio decreto 18 febbraio 2005 ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che definisce le priorità politiche, gli obiettivi e i risultati
attesi dall'azione del Ministero dell'interno, in coerenza con il programma di Governo;
Considerata la crescente interdipendenza, anche in ambito europeo, tra le politiche di
sicurezza, di garanzia dei diritti civili e sociali, di integrazione nella prospettiva della
coesione sociale;
Considerato che la presenza islamica in Italia, anche in relazione al fenomeno migratorio, ha
assunto particolare consistenza;
Considerata l'esigenza di promuovere un dialogo istituzionale con la componente islamica,
volto ad un armonico inserimento nella società nel rispetto dei principi della Costituzione e delle
leggi della Repubblica;
Ravvisata l'opportunità di istituire per tali finalità presso il Ministero dell'interno un
organismo a carattere collegiale con funzioni consultive, che approfondisca la conoscenza
dell'Islam presente in Italia, con particolare riferimento alle problematiche dell'integrazione,
all'esercizio dei diritti civili, ivi compresi quelli relativi alla libertà religiosa, alla
convivenza sicura e pacifica nell'ambito della società italiana;
Decreta:
Art. 1.
1. E' istituita presso il Ministero dell'interno la Consulta per l'Islam
italiano, con funzioni consultive del Ministro dell'interno, che la presiede.
2. La Consulta svolge i compiti di ricerca e approfondimento indicati dal Ministro
dell'interno, elaborando studi e formulando al Ministro dell'interno pareri e proposte, al fine di
favorire il dialogo istituzionale con le comunità musulmane d'Italia, migliorare la conoscenza
delle problematiche di integrazione allo scopo di individuare le più adeguate soluzioni per un
armonico inserimento delle comunità stesse nella società nazionale, nel rispetto della Costituzione
e delle leggi della Repubblica.
Art. 2.
1. Il Ministro dell'interno può chiamare a far parte della Consulta in qualità di
componenti:
persone di cultura e religione islamica che, per la loro esperienza, possano offrire
qualificati apporti alla trattazione dei temi di interesse del collegio, nella convinta adesione ai
valori e principi dell'ordinamento repubblicano;
studiosi ed esperti.
2. Partecipano alle sedute della Consulta, oltre ai componenti, il Capo di Gabinetto del
Ministero dell'interno, il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, nonché i
Consiglieri del Ministro e i funzionari di volta in volta individuati in relazione agli argomenti
all'ordine del giorno.
3. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Consulta, per la trattazione di
specifiche questioni, rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri di
volta in volta interessati. Assiste alle sedute, e ne cura la verbalizzazione, un dirigente della
carriera prefettizia in servizio presso il Gabinetto del Ministro, al quale é affidata la
responsabilità della segreteria tecnica della Consulta.
4. Con successivo decreto si provvederà alla costituzione della Consulta e alla conseguente
individuazione nominativa dei componenti.
Art. 3.
1. Il presidente provvede alla convocazione della Consulta ogni volta ne ravvisi
la necessità e, comunque, almeno tre volte l'anno, fissando il relativo ordine del giorno.
2. In relazione ai singoli argomenti da trattare, il presidente può procedere ad audizioni ed
invitare a tal fine persone che possano offrire un contributo alla conoscenza dei temi
trattati.
Art. 4.
1. L'attuazione del presente decreto non comporta oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato.
Il presente decreto sarà inviato al controllo secondo le vigenti disposizioni e sarà
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 2005
Il Ministro: Pisanu






