Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004 n. 200
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, concernenti l'attività di formazione e studio affidata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del Comitato tecnico-scientifico ed il certificato di prevenzione incendi
testo in vigore dal: 22-8-2004
Art. 1.
Campo di applicazione e finalità
1. Il presente decreto modifica le norme del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, riguardanti le attività di formazione, studio, ricerca, sperimentazione e controllo, affidate al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione del comitato centrale tecnico scientifico di prevenzione incendi dei vigili del fuoco ed il certificato di prevenzione incendi.
Art. 2.
Attività formative
1. L'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, è sostituito dal seguente:
Art. 7. - Attività formative
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa
civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè la
verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza
antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le
istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunità
scientifica.
2. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attività in materia di
prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi
professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalità per lo
svolgimento dell'attività formativa, a pagamento, in materia. Le attività di cui al presente comma
sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della
difesa.
3. Le attività didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte dalla Direzione centrale per
la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e
dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La Direzione centrale per la
prevenzione e la sicurezza tecnica, fornisce le indicazioni attinenti alle esigenze e agli
obiettivi del servizio di prevenzione incendi.».
Art. 3.
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi
1. Il primo comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, concernente la composizione del comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, è sostituito dal seguente:
«1. E' istituito, con decreto del Ministro dell'interno, il comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, avente i compiti indicati nell'articolo 11 e così
composto:
a) ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che lo presiede;
b) direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, vicepresidente;
c) tre dirigenti scelti fra i direttori regionali dei vigili del fuoco del soccorso pubblico
e della difesa civile;
d) un dirigente della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
e) un dirigente della Direzione centrale per l'emergenza e il soccorso tecnico;
f) un dirigente della Direzione centrale per la formazione; g) tre dirigenti scelti fra i
comandanti provinciali dei vigili del fuoco;
h) un dirigente della carriera prefettizia dell'ufficio affari legislativi del Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
i) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile; l) un rappresentante del
Ministero delle attività produttive; m) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e
forestali;
n) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
o) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
p) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
q) un rappresentante dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
r) due esperti delle istituzioni scientifiche universitarie designati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
s) un esperto del Consiglio nazionale delle ricerche; t) quattro esperti designati
rispettivamente dai consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri e dei periti industriali; u) un esperto dell'organizzazione
sindacale dei dirigenti dello Stato maggiormente rappresentativa sul piano nazionale;
v) tre esperti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
z) quattro esperti delle confederazioni dell'industria del commercio, dell'agricoltura e
dell'artigianato, maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
aa) un esperto dell'associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA);
bb) un esperto della "piccola industria";
cc) un esperto della "proprietà edilizia".».
Art. 4.
Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. L'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica< 29 luglio 1982,
n. 577, è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - Attività di studio, ricerca e sperimentazione di prevenzione incendi
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile,
attraverso la competente Direzione centrale, cura la promozione e l'attuazione degli studi, della
ricerca, della sperimentazione e della normazione nel settore della prevenzione incendi, ivi
compresa la cooperazione con altri istituti, enti, aziende, anche di rilievo internazionale, che
operano nel settore della ricerca. La Direzione centrale competente adotta, per le predette
finalità, specifici programmi annuali e pluriennali sottoposti all'ispettore generale capo del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
2. Le attività di studio, ricerca e sperimentazione promosse dal Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile concorrono a fornire elementi
tecnico-scientifici da porsi a base dei fondamenti attuativi della prevenzione incendi,
relativamente alla sicurezza delle opere, dei prodotti, dei macchinari, degli impianti, delle
attrezzature e dei luoghi di lavoro, in armonia con le disposizioni comunitarie.».
Art. 5.
Certificato di prevenzione incendi
1. L'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, è sostituito dal seguente:
« Art. 17. - Certificato di prevenzione incendi
1. Il certificato di prevenzione incendi attesta il rispetto delle prescrizioni previste
dalla normativa di prevenzione degli incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza
antincendio richiesti.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato a conclusione del procedimento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle altre disposizioni vigenti,
fermo restando quanto previsto dalle prescrizioni in materia di prevenzione incendi a carico dei
soggetti responsabili delle attività ed a carico dei soggetti responsabili dei progetti e della
documentazione tecnica richiesta.».
Art. 6.
Invarianza degli oneri
1. L'attuazione del presente regolamento non può comportare in ogni caso oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 giugno 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei Conti il 22 luglio 2004
Ministeri istituzionali, registro n. 8, foglio n. 256






