Legge 2 aprile 2003, n.56
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il decreto-legge 4 febbraio 2003, n. 13, recante disposizioni urgenti in favore
delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, è convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 4 FEBBRAIO 2003, N. 13
All'articolo 1, al comma 1, lettera a), le parole: "nei limiti del" sono sostituite dalle seguenti: "pari al ".
L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
"ART. 2. - (Modalità di concessione dell'assegno vitalizio di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).
- 1. All'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, dopo il comma 1, è inserito il
seguente:
"1-bis. L'assegno vitalizio di cui al comma 1 è corrisposto ai soggetti individuati
dall'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
luglio 1999, n. 510, anche in assenza di sentenza, qualora i presupposti per la concessione siano
di chiara evidenza risultando univocamente e concordemente dalle informazioni acquisite e dalle
indagini eseguite la natura terroristica o eversiva dell'azione, ovvero la sua connotazione di
fatto ascrivibile alla criminalità organizzata, nonchè il nesso di causalità tra l'azione stessa e
l'evento invalidante o mortale" ".
L'articolo 3 è sostituito dal seguente:
"ART. 3. - (Norme per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 4,
comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407).
- 1. All'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 23 novembre 1998, n. 407, le parole
da: "scuola secondaria superiore e di corso universitario", fino alla fine del periodo, sono
sostituite dalle seguenti: "scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso
universitario" ".
L'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"ART. 5. - (Copertura finanziaria). - 1. Per le finalità di cui al presente
decreto la spesa prevista è valutata in 2.934.745 euro a decorrere dall'anno 2003, di cui 1.000.000
di curo relativamente all'articolo 1, 626.745 euro relativamente all'articolo 2, 50.000 euro
relativamente all'articolo 3 e 1.258.000 euro relativamente all'articolo 4, cui si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 18 della
legge 20 ottobre 1990, n. 302.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del
presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della
legge n. 468 del 1978 ".






