In caso di accoglimento
La Commissione territoriale che esamina la richiesta di “status di rifugiato” rilascia allo straniero un tesserino che attesta la sua ammissione allo status e quindi, il riconoscimento di un insieme di diritti e di doveri. Il certificato non ha valore di documento di identità che dovrà, invece, essere richiesto al Comune di residenza.
diritti e doveri
Con lo “status di rifugiato” si ottengono gli stessi diritti e doveri di cui godono i cittadini italiani, a esclusione dei diritti che presuppongono la cittadinanza italiana. Il titolare dello status può anche partecipare ai concorsi pubblici con le stesse modalità e limitazione previste per cittadini dell’Unione europea
Il rifugiato è soggetto all’osservanza di tutte le norme civili, penali e amministrative vigenti in Italia e, in caso di inosservanza, è soggetto alle relative sanzioni.
La Convenzione di Ginevra prevede che, nel caso in cui lo straniero debba esercitare in Italia un diritto che richiederebbe il concorso di autorità straniere alle quali non può fare ricorso per ottenere determinati documenti o certificati (ad esempio quelle del suo Paese d’origine), saranno le autorità italiane a intervenire garantendo che i documenti o certificati siano forniti o sostituendoli con propri atti.
Il riconoscimento dà diritto a un permesso di soggiorno di durata quinquennale.
Dopo almeno cinque anni è possibile richiedere la “carta di soggiorno” (che ha durata indefinita) e la cittadinanza italiana.
Per ANDARE All’estero
Lo straniero che voglia andare all'estero riceve dalla Questura, insieme al tesserino, un documento di viaggio che gli consente di uscire e di fare poi rientro in Italia. Il tesserino ha una validità temporale pari a quella del permesso di soggiorno e dovrà quindi essere periodicamente rinnovato insieme al permesso di soggiorno. Con questo documento di viaggio è possibile entrare, per un periodo di tempo non superiore a tre mesi e senza necessità di visto, nei Paesi firmatari dell’Accordo di Strasburgo del 20 aprile 1959, relativo ai rifugiati residenti nel territorio dei Paesi membri del Consiglio d’Europa.
Qualora lo straniero abbia necessità di stabilirsi all’estero per periodi più lunghi, ad esempio per motivi di lavoro, dovrà fare richiesta di visto alla rappresentanza diplomatica e poi avviare, presso il nuovo Stato, la procedura per il "trasferimento di responsabilità", così come previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1980.






